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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1546/2023
Il Giudice del Lavoro, VA RR, a seguito dell'udienza svolta in data 13.11.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giammaria Parte_1 C.F._1
Ledda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e
[...]
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Parte_2 quale funzionaria delegata dall'Amministrazione scolastica e domiciliati presso l'Ambito
[...]
CP_ territoriale della provincia di;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente”
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna parte Parte_1
ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, e per l'effetto CONDANNARE il all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento Controparte_1
e la formazione del docente, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti
a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del procuratore e difensore antistatario.”.
Per la parte resistente : “In via preliminare: - la riunione dei Controparte_1 procedimenti ex art. 151 c.p.c. disp. Att. relativi alla c.d. “carta docenti” chiamati alla stessa udienza
e relativi a ricorrenti patrocinati dallo stesso legale;
- dichiararsi l'incompetenza territoriale del tribunale di Pisa in favore di quella del Tribunale di Roma;
- dichiararsi la nullità del ricorso per assoluta indeterminatezza del petitum;
in subordine accertarsi l'insufficienza e aspecificità del petitum e pertanto il rigetto nel merito;
- dichiarare la prescrizione. Nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata. Il tutto, con il favore delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023, , in via principale, in qualità di Parte_1 docente non di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire dichiarare Controparte_1
e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato.
Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 2.500,00, pari all'importo della somma annua
(500,00 euro) moltiplicata per il numero di anni interessati (5).
3. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione, nonché la violazione della 4 dell'Accordo Quadro, punto 1, Direttiva 1999//70/CE.
4. In data 11.11.2024 si costituivano in giudizio il e Controparte_1
l' , eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_2 territoriale a favore del Tribunale di Roma.
5. Infine, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. veniva formulata richiesta di riunione della causa in oggetto agli altri giudizi relativi alla cd. carta docenti chiamati nella stessa udienza in quanto aventi il medesimo oggetto.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. In merito all'istanza di riunione delle cause aventi il medesimo oggetto si ritiene che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenendo che ogni ricorso in materia presenti delle particolarità legate alla parte attrice che non consentano la riunione dei procedimenti.
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di incompetenza sulla posizione del ricorrente sollevata dal resistente, in favore del Tribunale di Roma. In tema di Parte_1 CP_1 controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la ratio legis è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. Civ., Sez. VI Lav., 11/1/2019, n. 506). Inoltre, ai sensi dell'art. 5
c.p.c., il momento in cui si cristallizza la competenza del giudice coincide con il momento della proposizione della domanda, ossia quando il ricorso è stato depositato. Dalla documentazione prodotta (cfr. allegato n.1) dalla parte resistente, si evince che Parte_1 al momento del deposito del ricorso introduttivo, in data 21.11.2023., prestava servizio come docente non di ruolo presso l'Istituto Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, con contratto a tempo determinato decorrente dal 11.09.2023 sino al 31.08.2024.
2. Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Roma.
3. Le spese di lite seguono quelle della compensazione.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Roma, assegnando il termine di 3 mesi per la riassunzione davanti al giudice competente.
2. dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pisa, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
VA RR