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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34058 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
Parte_1
con
[...] Parte_2
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 24/02/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per Parte_1
l'avv. che per difficoltà di collegamento
[...] Parte_2 risulta collegato via Team solo con audio
- per l'avv. oggi Controparte_1 Controparte_2 sostituito all'Avv. Simonetta Gemma
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi come sopra e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di pc e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio. Segue discussione orale in udienza il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34058/2022 promossa da:
Parte_3
[...]
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di Parte_1
Par seguito ) si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n.
8641/2022 per euro 37.124,03 a fronte di fatture per servizi di telefonia e, riconosciuti i due precedenti contratti sottoscritti con il 8 ottobre 2020 CP_1
e il 9 ottobre 2020, ha contestato la validità e riconducibilità alla società del terzo contratto sottoscritto il 7 maggio 2021, depositato in monitorio, aventi ad oggetto
12 sim.
Ha dedotto che la sottoscrizione di sul contratto de quo non Persona_1 poteva essere validamente attribuibile alla società, in quanto in tale data la non era più legale rappresentante, si trattava contratto concluso con Per_1 falsus procurator.
Ha dedotto che nel contratto non vi era alcun riferimento ai dispositivi riportati nelle fatture, in particolare fattura n. AO00492560, dispositivi mai prospettati, mai voluti, nei richiesti né tantomeno ricevuti;
al riguardo ha contestato in citazione che la consegna delle sim sarebbe avvenuta ad indirizzo non attribuibile all'opponente, via Carroccio 35 -Triggiano, non essendo sede legale della società.
Ha chiesto la revoca del Decreto, con condanna di ex art 96 cpc. CP_1
si è difesa in comparsa deducendo che tutte le fatture, anche prima del CP_1 monitorio, erano sempre state ricevute e mai contestate sino al Decreto ingiuntivo, nessuna contestazione sui servizi, costi e tariffe era mai stata sollevata dall'odierno opponente, i precedenti due contratti stipulati tra le parti erano pacifici e non contestati, le fatture azionate si riferivano anche a devices di tali contratti precedenti, la consegna non era mai stata contestata, il terzo contratto del 7 maggio 2021 era in ogni caso valido in quanto il cambio di legale rappresentante era inopponibile a perché risultante dal Registro delle CP_1
Imprese solo il 14 maggio 2021, ovvero in data successiva alla firma.
Par
ben conosceva il piano tariffario “Zero Red” inerente il terzo contratto in quanto medesimo piano dei precedenti contratti, che prevedeva svariati servizi di telefonia, sim e dispositivi da pagarsi a rate, i precedenti contratti erano stati saldati e i dispositivi tutti consegnati, senza alcuna contestazione.
Quanto alla consegna, ha dedotto che l'indirizzo di via Carroccio 35, Triggiano era Par stato correttamente riportato, trattandosi della precedente sede legale di , nonché indirizzo di invio di parecchie fatture precedenti tutte ricevute e mai contestate.
Ha depositato con comparsa fatture precedenti tutte regolarmente saldate e non contestate, riportanti numeri seriali di sim, codici identificativi IMEI e devices. Par In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, ha contestato l'avvenuta consegna dei devices per come risultante dalla documentazione versata in atti da con CP_1
Par memoria 1, perchè consegne fatte a soggetti sconosciuti a , non dipendenti e ad un indirizzo sconosciuto all'opponente.
°°°
L'opposizione, risultata infondata, andrà rigettata per quanto segue.
Premesso che le fatture azionate oggetto del presente giudizio sono relative a un contratto per servizi di telefonia pacificamente rientrante nel contratto di somministrazione disciplinato dall'art.1559 c.c., contratto a forma libera, per il quale non è prevista una specifica forma né ad substantiam, né ad probationem e che si può perfezionare anche tacitamente mediante l'inizio dell'esecuzione,
ciò premesso, questo Tribunale rileva che parte convenuta ha dato prova in ogni caso della conclusione del contratto del 7.5.2021 mediante il deposito in causa del fascicolo monitorio contenente le fatture comprovanti i servizi resi e dalle quali indubitabilmente emergono numerosi consumi e servizi continuativi, risultati mai contestati, (vd.docc.1 fasc.monitorio). Per contro, l'opponente sul punto si è limitata a contestare, in sostanza, la non attribuibilità alla società della sottoscrizione di sul terzo contratto del 7.5.2021, in quanto non Persona_1 sarebbe più stata legale rappresentante a tale data.
Ciò detto, si osserva che l'eccezione dell'opponente è risultata del tutto privo di rilievo sia in quanto il solo asserito “disconoscimento” del contratto nulla prova perché non svolto nelle prescritte e stringenti forme di rito, sia, come sopra detto, per la non necessità di forma del contratto di somministrazione, in ogni caso risultato provato in atti dell'esecuzione di numerosi servizi telefonici mai contestati, preceduti da due contratti aventi medesimo piano tariffario e servizi
(vd. contratti allegati monitorio al doc.2).
In ogni caso, con riferimento alla sottoscrizione da parte di Persona_1 questo Tribunale osserva che parte opposta ha versato in atti la visura camerale Par di da cui emerge che alla data del 7 maggio 2021 non era ancora registrato il cambio di legale rappresentante, risultato solo il 14.5.21 (vd. pag.7 Visura CCIA doc.1 fasc opposta), modifica come tale, quindi, del tutto inopponibile al terzo Il contratto del 7 maggio 2021 deve pertanto ritenersi validamente CP_1 intercorso tra le parti.
Quanto alle contestazioni in ordine alla consegna dei devices e delle sim contrattualmente previsti, risultati dalle fatture azionate mediante il richiamo testuale dei devices e dei numeri di IMEI associati alle SIM, fatture, come sopra detto risultate mai contestate, né quanto alla ricezione, né quanto alle voci di servizi riportati, la contestazione è risultata priva di pregio, in quanto dai documenti di causa (vedi visura CCIA pag.8) si constata non solo che via
Carroccio 35, Triggiano, era stata sede legale della società sino al 5.1.2021, ma che l'indirizzo risulta espressamente riportato quale “indirizzo di spedizione merce” a pag. 3 del contratto 7.5.2021.
L''indirizzo di via Sant'Anna 16 (Bari), peraltro contestato per la prima volta da Par
solo in memoria ex art.183 n.2 cpc, è risultato indirizzo di invio di numerose fatture precedenti, risultate tutte ricevute, saldate, mai contestate, nonché risulta espressamente riportato a pag. 4 del contratto del 9.10.20 quale sede della società ed ancora è risultato indirizzo di installazione di linea telefonica fissa Par richiesta da , come documentalmente provato dal doc. 19 di parte opposta, Par
“Verbale di accettazione impianto fibra ottica“, risultato firmato da il
20.10.2020 e non contestato in causa dall'opponente, che, come detto, riporta espressamente tale indirizzo per l'installazione della linea.
Dalla documentazione prodotta da emerge con chiarezza che le fatture CP_1 riportano gli identificativi dei singoli dispositivi, associati al numero telefonico, codice IMEI e numero di sim seriale, tutti riportati nel contratto del 7.5.21.
Del tutto irrilevante ed inopponibile alla creditrice la circostanza per la CP_1 quale i destinatari delle consegne, risultate documentalmente provate dai docc.5-
18 di parte opposta, (fatture e ddt- ndr-), non sarebbero stati dipendenti della società, trattandosi in ogni caso di soggetti che si trovavano presso il domicilio del debitore e che hanno acconsentito alla ricezione per esserne firmatari. I documenti di trasporto DHL riportano il nominativo del sottoscrittore (“signed”); si osserva che perlopiù si è trattato di (su 7 ddt) e Persona_1 Persona_2 soggetti non certo estranei alla compagine sociale. Premesso che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, prova dell'impossibilità a rendere la prestazione, la mancanza di colpa per aver poste in essere tutte le cautele possibili e richiedibili, il caso fortuito o il fatto del terzo (cfr. noto arresto della S.C. del 12.6.2018 n.
15.328, Cass. SU n. 13533/2001, conformi Cass. 22361/2007- Cass.4867/2006-
Cass. 18315/2003), in quanto il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori del giudizio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c, ciò premesso, si osserva in definitiva, che l'opposizione è risultata carente sul piano probatorio: il disconoscimento della firma è risultato ritualmente del tutto privo di pregio, e nel contempo nel merito, nessuna prova di inadempimento è Parte_ stata validamente offerta da ciò onerata che, si osserva per completezza, con il proprio primo atto difensivo, costituito dalla citazione in opposizione, si è limitata a versare in atti a sostegno delle proprie difese la sola Visura Ccia quale unico documento.
Per contro, la copiosa documentazione versata in atti da le fatture CP_1 riportanti consumi, servizi e devices, il tenore articolato delle difese hanno comprovato la somministrazione dei servizi telefonici contrattualizzati, la consegna dei devices ad indirizzi mai contestati sino al giudizio e necessariamente offerti da oltre alla totale assenza di contestazioni ante Pt_1 causam sulle fatture da parte dell'opponente.
Non solo, ma sul piano processuale si osserva poi che parte opponente, a ciò onerata in base al principio dell'onus probandi, doveva contestare specificamente le precise deduzioni ed allegazione contenute nella comparsa di costituzione e risposta di nella prima difesa utile costituita dalla memoria ex art. 183 CP_1 co. 6 n. 1 cpc (Cass.1540/07-5191/08-13079/08) risultata non depositata e quanto al contenuto delle fatture azionate doveva allegare precise contestazioni nella citazione in opposizione. In mancanza, opera il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc. In particolare, questo Tribunale rileva che la difesa attorea si è limitata sin dall'atto introduttivo ad una contestazione del tutto generica in merito ai numerosi devices risultanti dalle fatture, in particolare dalla fattura n.
AO00492560 del 14.1.20222 (vd. pag. 5 della fattura), ed al saldo richiesto per i medesimi in € 22.875,86.
Ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del
2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N.
5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”.
Di fronte poi alla genericità delle difese attoree, questo Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697
c.c. Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme Cassazione n. 27624/2020
In definitiva, l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con riduzione della fase istruttoria in assenza di prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione conferma il Decreto ingiuntivo n. 8641/2022 che acquista definitivamente efficacia esecutiva condanna parte opponente alle refusione delle spese di lite che sono liquidate in € 6000 oltre 15% iva e cpa come per legge in favore di CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Milano, 24/02/2025
Verbale chiuso ad ore 18
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
Parte_1
con
[...] Parte_2
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 24/02/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per Parte_1
l'avv. che per difficoltà di collegamento
[...] Parte_2 risulta collegato via Team solo con audio
- per l'avv. oggi Controparte_1 Controparte_2 sostituito all'Avv. Simonetta Gemma
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi come sopra e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di pc e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio. Segue discussione orale in udienza il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34058/2022 promossa da:
Parte_3
[...]
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di Parte_1
Par seguito ) si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n.
8641/2022 per euro 37.124,03 a fronte di fatture per servizi di telefonia e, riconosciuti i due precedenti contratti sottoscritti con il 8 ottobre 2020 CP_1
e il 9 ottobre 2020, ha contestato la validità e riconducibilità alla società del terzo contratto sottoscritto il 7 maggio 2021, depositato in monitorio, aventi ad oggetto
12 sim.
Ha dedotto che la sottoscrizione di sul contratto de quo non Persona_1 poteva essere validamente attribuibile alla società, in quanto in tale data la non era più legale rappresentante, si trattava contratto concluso con Per_1 falsus procurator.
Ha dedotto che nel contratto non vi era alcun riferimento ai dispositivi riportati nelle fatture, in particolare fattura n. AO00492560, dispositivi mai prospettati, mai voluti, nei richiesti né tantomeno ricevuti;
al riguardo ha contestato in citazione che la consegna delle sim sarebbe avvenuta ad indirizzo non attribuibile all'opponente, via Carroccio 35 -Triggiano, non essendo sede legale della società.
Ha chiesto la revoca del Decreto, con condanna di ex art 96 cpc. CP_1
si è difesa in comparsa deducendo che tutte le fatture, anche prima del CP_1 monitorio, erano sempre state ricevute e mai contestate sino al Decreto ingiuntivo, nessuna contestazione sui servizi, costi e tariffe era mai stata sollevata dall'odierno opponente, i precedenti due contratti stipulati tra le parti erano pacifici e non contestati, le fatture azionate si riferivano anche a devices di tali contratti precedenti, la consegna non era mai stata contestata, il terzo contratto del 7 maggio 2021 era in ogni caso valido in quanto il cambio di legale rappresentante era inopponibile a perché risultante dal Registro delle CP_1
Imprese solo il 14 maggio 2021, ovvero in data successiva alla firma.
Par
ben conosceva il piano tariffario “Zero Red” inerente il terzo contratto in quanto medesimo piano dei precedenti contratti, che prevedeva svariati servizi di telefonia, sim e dispositivi da pagarsi a rate, i precedenti contratti erano stati saldati e i dispositivi tutti consegnati, senza alcuna contestazione.
Quanto alla consegna, ha dedotto che l'indirizzo di via Carroccio 35, Triggiano era Par stato correttamente riportato, trattandosi della precedente sede legale di , nonché indirizzo di invio di parecchie fatture precedenti tutte ricevute e mai contestate.
Ha depositato con comparsa fatture precedenti tutte regolarmente saldate e non contestate, riportanti numeri seriali di sim, codici identificativi IMEI e devices. Par In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, ha contestato l'avvenuta consegna dei devices per come risultante dalla documentazione versata in atti da con CP_1
Par memoria 1, perchè consegne fatte a soggetti sconosciuti a , non dipendenti e ad un indirizzo sconosciuto all'opponente.
°°°
L'opposizione, risultata infondata, andrà rigettata per quanto segue.
Premesso che le fatture azionate oggetto del presente giudizio sono relative a un contratto per servizi di telefonia pacificamente rientrante nel contratto di somministrazione disciplinato dall'art.1559 c.c., contratto a forma libera, per il quale non è prevista una specifica forma né ad substantiam, né ad probationem e che si può perfezionare anche tacitamente mediante l'inizio dell'esecuzione,
ciò premesso, questo Tribunale rileva che parte convenuta ha dato prova in ogni caso della conclusione del contratto del 7.5.2021 mediante il deposito in causa del fascicolo monitorio contenente le fatture comprovanti i servizi resi e dalle quali indubitabilmente emergono numerosi consumi e servizi continuativi, risultati mai contestati, (vd.docc.1 fasc.monitorio). Per contro, l'opponente sul punto si è limitata a contestare, in sostanza, la non attribuibilità alla società della sottoscrizione di sul terzo contratto del 7.5.2021, in quanto non Persona_1 sarebbe più stata legale rappresentante a tale data.
Ciò detto, si osserva che l'eccezione dell'opponente è risultata del tutto privo di rilievo sia in quanto il solo asserito “disconoscimento” del contratto nulla prova perché non svolto nelle prescritte e stringenti forme di rito, sia, come sopra detto, per la non necessità di forma del contratto di somministrazione, in ogni caso risultato provato in atti dell'esecuzione di numerosi servizi telefonici mai contestati, preceduti da due contratti aventi medesimo piano tariffario e servizi
(vd. contratti allegati monitorio al doc.2).
In ogni caso, con riferimento alla sottoscrizione da parte di Persona_1 questo Tribunale osserva che parte opposta ha versato in atti la visura camerale Par di da cui emerge che alla data del 7 maggio 2021 non era ancora registrato il cambio di legale rappresentante, risultato solo il 14.5.21 (vd. pag.7 Visura CCIA doc.1 fasc opposta), modifica come tale, quindi, del tutto inopponibile al terzo Il contratto del 7 maggio 2021 deve pertanto ritenersi validamente CP_1 intercorso tra le parti.
Quanto alle contestazioni in ordine alla consegna dei devices e delle sim contrattualmente previsti, risultati dalle fatture azionate mediante il richiamo testuale dei devices e dei numeri di IMEI associati alle SIM, fatture, come sopra detto risultate mai contestate, né quanto alla ricezione, né quanto alle voci di servizi riportati, la contestazione è risultata priva di pregio, in quanto dai documenti di causa (vedi visura CCIA pag.8) si constata non solo che via
Carroccio 35, Triggiano, era stata sede legale della società sino al 5.1.2021, ma che l'indirizzo risulta espressamente riportato quale “indirizzo di spedizione merce” a pag. 3 del contratto 7.5.2021.
L''indirizzo di via Sant'Anna 16 (Bari), peraltro contestato per la prima volta da Par
solo in memoria ex art.183 n.2 cpc, è risultato indirizzo di invio di numerose fatture precedenti, risultate tutte ricevute, saldate, mai contestate, nonché risulta espressamente riportato a pag. 4 del contratto del 9.10.20 quale sede della società ed ancora è risultato indirizzo di installazione di linea telefonica fissa Par richiesta da , come documentalmente provato dal doc. 19 di parte opposta, Par
“Verbale di accettazione impianto fibra ottica“, risultato firmato da il
20.10.2020 e non contestato in causa dall'opponente, che, come detto, riporta espressamente tale indirizzo per l'installazione della linea.
Dalla documentazione prodotta da emerge con chiarezza che le fatture CP_1 riportano gli identificativi dei singoli dispositivi, associati al numero telefonico, codice IMEI e numero di sim seriale, tutti riportati nel contratto del 7.5.21.
Del tutto irrilevante ed inopponibile alla creditrice la circostanza per la CP_1 quale i destinatari delle consegne, risultate documentalmente provate dai docc.5-
18 di parte opposta, (fatture e ddt- ndr-), non sarebbero stati dipendenti della società, trattandosi in ogni caso di soggetti che si trovavano presso il domicilio del debitore e che hanno acconsentito alla ricezione per esserne firmatari. I documenti di trasporto DHL riportano il nominativo del sottoscrittore (“signed”); si osserva che perlopiù si è trattato di (su 7 ddt) e Persona_1 Persona_2 soggetti non certo estranei alla compagine sociale. Premesso che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, prova dell'impossibilità a rendere la prestazione, la mancanza di colpa per aver poste in essere tutte le cautele possibili e richiedibili, il caso fortuito o il fatto del terzo (cfr. noto arresto della S.C. del 12.6.2018 n.
15.328, Cass. SU n. 13533/2001, conformi Cass. 22361/2007- Cass.4867/2006-
Cass. 18315/2003), in quanto il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori del giudizio è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c, ciò premesso, si osserva in definitiva, che l'opposizione è risultata carente sul piano probatorio: il disconoscimento della firma è risultato ritualmente del tutto privo di pregio, e nel contempo nel merito, nessuna prova di inadempimento è Parte_ stata validamente offerta da ciò onerata che, si osserva per completezza, con il proprio primo atto difensivo, costituito dalla citazione in opposizione, si è limitata a versare in atti a sostegno delle proprie difese la sola Visura Ccia quale unico documento.
Per contro, la copiosa documentazione versata in atti da le fatture CP_1 riportanti consumi, servizi e devices, il tenore articolato delle difese hanno comprovato la somministrazione dei servizi telefonici contrattualizzati, la consegna dei devices ad indirizzi mai contestati sino al giudizio e necessariamente offerti da oltre alla totale assenza di contestazioni ante Pt_1 causam sulle fatture da parte dell'opponente.
Non solo, ma sul piano processuale si osserva poi che parte opponente, a ciò onerata in base al principio dell'onus probandi, doveva contestare specificamente le precise deduzioni ed allegazione contenute nella comparsa di costituzione e risposta di nella prima difesa utile costituita dalla memoria ex art. 183 CP_1 co. 6 n. 1 cpc (Cass.1540/07-5191/08-13079/08) risultata non depositata e quanto al contenuto delle fatture azionate doveva allegare precise contestazioni nella citazione in opposizione. In mancanza, opera il principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc. In particolare, questo Tribunale rileva che la difesa attorea si è limitata sin dall'atto introduttivo ad una contestazione del tutto generica in merito ai numerosi devices risultanti dalle fatture, in particolare dalla fattura n.
AO00492560 del 14.1.20222 (vd. pag. 5 della fattura), ed al saldo richiesto per i medesimi in € 22.875,86.
Ex multis Cass. N. 5429/2020 per la quale: “Il principio di non contestazione, pure essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del
2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass sezione 3ª N.
5356 del 5/3/2009; Cass N. 27596/2008, N. 7074/2006 ecc.) la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato deve ritenerli sussistenti, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Conseguentemente, ogni qualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico”.
Di fronte poi alla genericità delle difese attoree, questo Tribunale osserva che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli in modo specifico indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: in definitiva solo con una contestazione specifica, il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697
c.c. Se, al contrario, tale contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato;
tale principio va poi coordinato con il principio di vicinanza della prova, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Conforme Cassazione n. 27624/2020
In definitiva, l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con riduzione della fase istruttoria in assenza di prove orali.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione conferma il Decreto ingiuntivo n. 8641/2022 che acquista definitivamente efficacia esecutiva condanna parte opponente alle refusione delle spese di lite che sono liquidate in € 6000 oltre 15% iva e cpa come per legge in favore di CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Milano, 24/02/2025
Verbale chiuso ad ore 18
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia