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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Annalisa Boccuni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.09.2024 la ricorrente – premesso di essere vedova di Per_1
, nonchè titolare di pensione di reversibilità con decorrenza 01.10.2012 -
[...] impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' il 16.07.2020 con cui l' chiedeva in restituzione la somma di € CP_1 CP_2
3.447,68 corrisposta indebitamente al coniuge defunto a titolo di indennità SP per il periodo dal 25.09.2012 al 29.01.2013 con la seguente motivazione “è stata corrisposta indennità di disoccupazione SP non spettante perché disposta dopo la morte del titolare della prestazione”.
Pertanto, la ricorrente ritenendo insussistenti i presupposti della ripetibilità dell'indebito per assenza della qualità di erede, agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'accertamento che nulla è dovuto in restituzione.
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica CP_1 degli atti introduttivi, veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., valevoli anche in materia di indebito, spetta al beneficiario della prestazione fornire prova dei fatti costitutivi del suo diritto all'erogazione della prestazione, laddove, a fronte di tale prova spetta all' fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi ed CP_1 estintivi del diritto fatto valere (cfr. Cass. S.U. n. 18046 del 2010 secondo cui "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto").
Tanto sul presupposto che vi sia identità tra l'accipiens che ha indebitamente percepito la prestazione e il ricorrente nel giudizio volto a far valere l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito. Tale situazione si verifica, nel caso di successione mortis causa nella posizione dell'accipiens, nel caso in cui la successione si sia effettivamente verificata e perfezionata con l'acquisizione della qualità di erede a seguito di accettazione dell'eredità ovvero con il compimento di attività che implichino l'accettazione della qualità di erede.
Nel caso di specie, tale circostanza non risulta provata dall' non costituitosi, CP_1 né risulta altrimenti dagli atti di causa, posto che la proposizione del presente giudizio non può valere come accettazione dell'eredità considerato che la ricorrente agisce in quanto percettrice di pensione di reversibilità, quale diritto proprio a lei facente capo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza non è dovuta dalla ricorrente la restituzione della somma di € 3.447,68.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dalla ricorrente la restituzione in favore dell' della somma di € 3.447,68 di cui al provvedimento del 16.07.2020; CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Annalisa Boccuni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.09.2024 la ricorrente – premesso di essere vedova di Per_1
, nonchè titolare di pensione di reversibilità con decorrenza 01.10.2012 -
[...] impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' il 16.07.2020 con cui l' chiedeva in restituzione la somma di € CP_1 CP_2
3.447,68 corrisposta indebitamente al coniuge defunto a titolo di indennità SP per il periodo dal 25.09.2012 al 29.01.2013 con la seguente motivazione “è stata corrisposta indennità di disoccupazione SP non spettante perché disposta dopo la morte del titolare della prestazione”.
Pertanto, la ricorrente ritenendo insussistenti i presupposti della ripetibilità dell'indebito per assenza della qualità di erede, agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'accertamento che nulla è dovuto in restituzione.
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica CP_1 degli atti introduttivi, veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In base alle generali regole di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., valevoli anche in materia di indebito, spetta al beneficiario della prestazione fornire prova dei fatti costitutivi del suo diritto all'erogazione della prestazione, laddove, a fronte di tale prova spetta all' fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi ed CP_1 estintivi del diritto fatto valere (cfr. Cass. S.U. n. 18046 del 2010 secondo cui "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto").
Tanto sul presupposto che vi sia identità tra l'accipiens che ha indebitamente percepito la prestazione e il ricorrente nel giudizio volto a far valere l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito. Tale situazione si verifica, nel caso di successione mortis causa nella posizione dell'accipiens, nel caso in cui la successione si sia effettivamente verificata e perfezionata con l'acquisizione della qualità di erede a seguito di accettazione dell'eredità ovvero con il compimento di attività che implichino l'accettazione della qualità di erede.
Nel caso di specie, tale circostanza non risulta provata dall' non costituitosi, CP_1 né risulta altrimenti dagli atti di causa, posto che la proposizione del presente giudizio non può valere come accettazione dell'eredità considerato che la ricorrente agisce in quanto percettrice di pensione di reversibilità, quale diritto proprio a lei facente capo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza non è dovuta dalla ricorrente la restituzione della somma di € 3.447,68.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dalla ricorrente la restituzione in favore dell' della somma di € 3.447,68 di cui al provvedimento del 16.07.2020; CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli