TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 807
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Ordinanza collegiale 24 settembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizi del potere di autotutela

    Il Collegio ha ritenuto che, una volta formatosi il titolo edilizio per silenzio-assenso, il provvedimento di autotutela avrebbe dovuto esplicitare in modo compiuto le ragioni di interesse pubblico superiori rispetto agli interessi acquisiti dal ricorrente. L'interesse pubblico all'annullamento non è stato ritenuto sussistente 'in re ipsa' per le ragioni addotte dal Comune.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle distanze tra fabbricati

    La ricostruzione del Comune è stata smentita dal ricorrente, che ha allegato il rispetto delle distanze, evidenziando che in un caso si trattava di un porticato aperto e non di una parete finestrata, e che le distanze dai confini erano conformi all'art. 873 c.c. L'inottemperanza del Comune all'ordinanza istruttoria è stata considerata argomento di prova a favore del ricorrente.

  • Accolto
    Mancanza del nulla osta ai fini della -OMISSIS-, carenze documentali e autorizzazione sismica

    Le ulteriori ragioni addotte dal Comune non possono da sole costituire un interesse all'annullamento 'in re ipsa', poiché, a prescindere dalla loro effettiva sussistenza, tali omissioni sono state smentite dall'amministrazione in fase istruttoria e non hanno più attualità, essendo i lavori stati successivamente assentiti dal Genio Civile.

  • Accolto
    Mancato assentimento edilizio per richiesta di variante

    Il provvedimento di revoca si limita ad affermare il mancato assentimento senza specificare la natura della omissione. Il ricorrente ha allegato che gli interventi erano variazioni non essenziali e che si era formato il silenzio-assenso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 807
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 807
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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