Ordinanza collegiale 24 settembre 2024
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Giuffrida, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Lipari, prot. n.-OMISSIS-dell’11.07.2022, successivamente notificata, a firma del geom.-OMISSIS- e del dirigente arch. -OMISSIS-, con la quale, esitando il procedimento intrapreso in autotutela, l’’amministrazione resistente “ ha revocato in autotutela le seguenti procedure edilizie: - richiesta di concessione edilizia, oggi permesso di costruire, per Progetto di 1a Variante per la ristrutturazione e l’ampliamento a P.T. e 1° piano di un fabbricato per civile abitazione in via-OMISSIS-e seguenti, (ex-OMISSIS-) sezione Lipari, successiva comunicazione di inizio lavori prot. n°-OMISSIS-del 03.03.2015 con perizia giurata art. 2 comma 7 L.R. 17/94, ulteriore richiesta di concessione edilizia di 2a Variante, prot.-OMISSIS- ”;
- di ogni atto presupposto e connesso compresi, occorrendo, la comunicazione dell’’esito istruttorio del prot. n.-OMISSIS- febbraio 2022 e la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e revoca in autotutela prot. n.-OMISSIS-maggio 2022;
- di tutti gli atti consequenziali e comunque esecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 10 ottobre 2022 e depositato l’8 novembre 2022, parte ricorrente ha esposto di avere presentato al Comune intimato (prot. n.-OMISSIS-settembre 2014) – in quanto proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Lipari,-OMISSIS- – un’istanza per il rilascio della concessione di edilizia per la demolizione e ricostruzione ed ampliamento a piano terra e 1° piano di un fabbricato per civile abitazione sito in via -OMISSIS-Lipari.
Prodotti tutti i chiarimenti e le integrazioni richiesti dal Comune, seguiva la nota prot.-OMISSIS- dell’Ufficio urbanistica, che, previo assenso del dirigente arch.-OMISSIS-, accertava l’ammissibilità dell’intervento proposto e del relativo proseguimento dei lavori assentiti con conseguente “ possibilità di rilascio di concessione edilizia (oggi Permesso di Costruire) nel rispetto delle condizioni espresse dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli territoriali e fatti salvi i diritti dei terzi ”.
Maturato il silenzio-assenso il nuovo organismo edilizio realizzato in via-OMISSIS-, di cui in premessa, è stato ricostruito esattamente sull’area di sedime del fabbricato preesistente, munito della Concessione Edilizia in Sanatoria n° -OMISSIS-, mantenendo le medesime distanze già esistenti.
A distanza di circa sei anni, il Comune di Lipari, dopo aver richiesto un’integrazione documentale, con nota prot. n.-OMISSIS-.02.2022 ha comunicato di avere concluso negativamente l’istruttoria della pratica e con successiva nota prot. n.-OMISSIS-maggio 2022 ha disposto l’avvio del procedimento di annullamento e revoca in autotutela di tutte le concessioni relative all’immobile del ricorrente.
A conclusione del procedimento, in ultimo, con la nota gravata ha revocato in autotutela le seguenti procedure edilizie: - richiesta di Concessione Edilizia, oggi Permesso di Costruire, per Progetto di 1^ Variante per la ristrutturazione e l’ampliamento a P.T. e 1° piano di un fabbricato per civile abitazione in via-OMISSIS-e seguenti, (ex -OMISSIS- (-OMISSIS-) sezione Lipari; - successiva comunicazione di inizio lavori prot. n°-OMISSIS-del 03.03.2015 con perizia giurata art. 2 comma 7 L.R. 17/94; - ulteriore richiesta di Concessione Edilizia di 2^ Variante, prot.-OMISSIS-.
A sostegno di tale provvedimento sono state addotte le seguenti motivazioni: i ) la mancanza del nulla osta ai fini -OMISSIS-ricadendo l’intervento nella fascia di influenza di 200 metri dai siti rete Natura 2000 di cui alla l.reg. 16/2016; ii ) il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati di cui al d.m. n. 1444/1968; iii ) l’autorizzazione sismica da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, prot. n. -OMISSIS- del 17.09.2019 è intervenuta successivamente alla comunicazione di fine lavori prot. n.-OMISSIS-maggio 2019 e risulta rilasciata successivamente all’emanazione della nota prot. n. -OMISSIS- novembre 2017 del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che ha comunicato agli uffici provinciali del Genio Civile la sospensione con effetto immediato delle procedure di cui all'ar1. 32 della l.reg. n. 7/2003, con applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001; iv ) l’omesso deposito delle integrazioni documentali richieste; v ) per la richiesta di concessione edilizia di variante, prot. n. 474 del 8.1.2016, non si rileva alcuna procedura di assentimento edilizio intrapresa dalla ditta
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha interposto il presente gravame formulando con un unico e articolato motivo di ricorso plurime censure volte a contestare i ) l’assenza di un interesse pubblico fondante l’esercizio di poteri di autotutela; ii ) le singole ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca.
Il Comune resistente non ha ottemperato agli incombenti portati con le ordinanze n. 3153/2024 del 24 settembre 2024 e n. 2595/2025 del 10 settembre 2025 con cui il Collegio – preso atto “ che il provvedimento impugnato si fonda sul mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, recante “limiti di distanza tra i fabbricati”, per la mancanza di assentimento edilizio per la pratica di variante e della relativa carenza dei pareri propedeutici; […] che parte ricorrente in seno al ricorso ha diffusamente contestato tali argomentazioni; […] ” – ha chiesto all’amministrazione comunale documentati chiarimenti.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria – il ricorso è stato posto in decisione così come richiesto non nota depositata il 15 dicembre 2025 dalla parte ricorrente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente occorre chiarire che il primo titolo edilizio annullato dal Comune – inerente all’istanza portante prot.-OMISSIS-– si è tacitamente formato ai sensi dell’art. 2 della l.reg. Sicilia, 31 maggio 1994, n. 17 e i relativi lavori sono stati iniziati con comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, della citata legge regionale.
A fronte, pertanto, dell’intervenuto consolidamento del titolo edilizio per silentium (cfr. sul punto C.g.a., sez. giur., 3 novembre 2025, n. 853) il provvedimento in autotutela adottato dal Comune avrebbe dovuto compiutamente esplicitare le ragioni di interesse pubblico concreto, attuale e specifico al ripristino della legalità considerate superiori rispetto agli interessi secondari e alle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto (Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7367; Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2018, n. 8).
L’unico profilo che avrebbe consentito di ritenere in re ipsa l’interesse pubblico all’annullamento è quello afferente al rispetto delle distanze tra fabbricati per i quali il provvedimento impugnato conferma la rispondenza del manufatto realizzato rispetto a quanto progettato (escludendo così che vi sia stata falsa rappresentazione della realtà) limitandosi ad affermare che “ il fabbricato, così come progettato e realizzato, ovvero demolito e ricostruito, non rispetta le distanze lato Nord e lato Sud con altre ditte essendo tali lati dell’immobile con pareti finestrate, e poste a distanza inferiore a quanto previsto dal D.M. n. 1444/1968 poiché in quanto indipendentemente dalla mancanza dei “tipi edilizi” del P.R.G., le stesse distanze dovevano essere osservate nel rispetto del D.M. n. 1444/1968 e s.m.i. essendo venuto a creare un nuovo organismo edilizio ”.
Tale ricostruzione è stata smentita dalla parte ricorrente che ha allegato e prospettato il rispetto delle distanze, evidenziando come in corrispondenza dello spigolo nord del nuovo organismo edilizio la distanza che il provvedimento impugnato afferisce violata non ha riguardo ad una parete finestrata, ma ad un porticato aperto sui tre lati per il quale la previsione di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non si applica non avendo il comune neppure argomentato sulla idoneità di tale manufatto a costituire volume secondo il regolamento edilizio (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2022, n. 7798, C.g.a., 13 ottobre 1999, n. 450).
Con riferimento agli altri confini in contestazione – Nord-Ovest e Sud-Est – il ricorrente ha prospettato l’assenza di violazioni delle distanze tra pareti finestrate, evidenziando, invece, il rispetto delle distanze dai confini così come previste dall’art. 873 c.c.
A fronte di tale dettagliata ricostruzione offerta con il ricorso introduttivo, l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria da parte del Comune assurge ad argomento di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. funzionale a confermare la prospettazione del ricorrente.
Le ulteriori ragioni poste a fondamento della P.A. – con riferimento alla mancanza del nulla osta ai fini della -OMISSIS-alle prospettate carenze documentali e alla mancanza dell’autorizzazione sismica – non possono da sole costituire un interesse all’annullamento in re ipsa, poiché, a prescindere dalla loro effettiva sussistenza, tali omissioni, da un lato, costituiscono valutazioni preliminari e di completezza documentale che sono state smentite dalla stessa amministrazione in fase istruttoria (giusta nota prot.-OMISSIS-) e che non hanno più alcuna attualità, poiché – per stessa ammissione dell’amministrazione – i lavori sono stati successivamente assentiti dal Genio Civile escludendosi così qualsiasi rischio per la pubblica incolumità.
Con riferimento invero alla richiesta di concessione edilizia di II variante prot. n. -OMISSIS-gennaio 2016 deve evidenziarsi come il provvedimento di revoca si limiti ad affermare il mancato assentimento edilizio non specificando però in quali termini tale omissione sia intervenuta se tale richiesta avesse ad oggetto variazioni essenziali dell’originaria concessione o mere modifiche (c.d. “varianti minime”) assentibili con mera SCIA o CILA.
Di contro, parte ricorrente non solo ha allegato che gli interventi previsti si configuravano come variazioni non essenziali, per cui non era stato necessario intraprendere ulteriori e diverse procedure da quelle di cui all’art. 2 della l.r. n. 17 del 1994 diverse dalla mera comunicazione, ma in ogni caso ha rilevato come, anche per tale istanza, si sia formato il silenzio-assenso di cui al citato art. 2 della l.r. n. 17/1994.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della CPA e dell’IVA, del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.