Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 93/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 93/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 123/2021 resa in data
19.02.2021 dal Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica e nella stessa data pubblicata a conclusione del giudizio n. 115/2017 R.G. avente ad oggetto: “risarcimento danni da responsabilità medica”, vertente tra
LE CH, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Guglionesi, v.le
Regina Margherita n. 5/B presso lo studio dell'avv. Domenico Malcangi che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
-APPELLANTE-
e
elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Mazzini n. 112 presso lo studio dell'avv. Antonio Ferri
che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
e
Covatta dott. Antonio Lucio Giuseppe, c.f. [...], elettivamente domiciliato in
Termoli, C.so F.lli Brigida n. 131, presso lo studio dell'avv. Andrea Tandoi che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATO-
e
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., c.f. 01677750158, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Campobasso, v. F. Pietrunti n. 20 presso lo studio dell'avv. Mario
Pietrunti che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
e
SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE S.p.A, c.f. 00320160237, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari, v. Mazzitelli n. 264, presso lo studio dell'avv.
Emilio d'Antona che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 22.05.2024
entro i termini perentori assegnati con decreto del 26.04.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 23 maggio 2024, assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. FATTO
L'attuale appellante con citazione notificata il 24.01.2017 conveniva dinanzi al Tribunale di
Campobasso la ASREM deducendo di aver subito, in data 5.07.2008, nel corso di un ricovero presso l'Ospedale “Vietri” di Larino un intervento di trapianto di cornea, in totale assenza di consenso informato, in luogo di un intervento di enucleazione ed eviscerazione dell'occhio sinistro.
L'attore rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo:”1. Accertare e dichiarare la responsabilità
della ASREM per l'illegittimo intervento chirurgico eseguito in assenza di consenso informato e per
l'effetto, 2. Condannare la ASREM a risarcire il grave danno non patrimoniale subito dall'attore
quantificabile equitativamente in euro 100.000; 3. Condannare la ASREM al pagamento delle
competenze e delle spese tecniche di causa…”.
Si costituiva la convenuta eccependo la mancanza di qualsiasi profilo di responsabilità dell'Azienda
e chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo la non sussistenza di responsabilità
professionale nell'esecuzione delle attività prestate all'istante, chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a. e del chirurgo operatore, dr. Covatta;
il quale si costituiva in giudizio e a sua volta chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione Amissima
Ass.ni s.p.a. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto il consenso informato risultava formulato;
si costituiva in giudizio anche la Cattolica Assicurazioni chiedendo tra l'altro, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione dell'attore e della chiamata in causa operata dalla RE, nel merito rigettare la domanda attorea e di manleva della RE in ragione della esclusione dei danni imputabili a vizio del consenso informato presente in polizza;
autorizzata la chiamata in causa formulata dal dr. Covatta si costituiva infine anche la Amissima Assicurazioni,
chiedendo l'estromissione dal giudizio ed il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
All'esito, il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 123/2021, rigettava la domanda dell'attore che condannava al rimborso delle spese processuali in favore di ciascuna delle controparti. Con citazione notificata il 19.03.2021 e iscritta a ruolo il successivo 23 marzo, LE CH ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, per i motivi di seguito precisati, e ha rassegnatole le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vinte le spese del doppio grado del giudizio “… o, in via subordinata, ripartire le spese secondo il principio della
causazione e dunque condannare le parti chiamanti alle spese delle chiamate e procedere alla
eventuale parziale o totale compensazione delle spese di lite in capo ad LE CH”.
Con comparsa di risposta del 24.05.2021, si è costituito in giudizio il dr. Antonio Lucio Giuseppe
Covatta, il quale, contestando le pretese di parte appellante, ha chiesto di rigettare l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 1.06.2021 si è costituita altresì la Compagnia Assicurativa Società Cattolica di
Assicurazione, la quale impugnando l'appello così come proposto, ha chiesto alla Corte
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via principale a) dichiarare inammissibili e/o
infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur le domande proposte dall'appellante
LE CH, confermando integralmente la sentenza n. 123/2021 del Tribunale di
Campobasso; b) rigettare qualsivoglia domanda nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione
formulata dalle parti in causa;
c) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione
per spese generali, CPA ed IVA come per legge. In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta
fondatezza delle domande dell'appellante, Voglia l'Ecc.ma Corte accogliere le domande e le
eccezioni già formulate da Società Cattolica innanzi al Tribunale e non esaminate dallo stesso;
d)
dichiarare l'inammissibilità dell'azione del sig. LE CH per difetto dell'interesse ad agire
(stante l'intervenuta transazione); e) dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della
ASREM per carenza di legittimazione passiva della Società Cattolica di Assicurazione (stante la
clausola claims made); f) rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Società Cattolica di
Assicurazione in conseguenza della infondatezza o della mancanza di prova della domanda
principale o per l'inesistenza e/o inefficacia della garanzia assicurativa o per mancanza di prova relativamente alla sussistenza ed efficacia del rapporto assicurativo o comunque per l'insussistenza
del diritto di manleva della ASREM ni confronti di Società Cattolica di Assicurazione.
In via gradata, g) rigettare la domanda di manleva della ASREM nei confronti della Società Cattolica
di Assicurazione in ragione della esclusione dei danni imputabili a vizio del consenso informato di
cui all'art. 7 punto2 della polizza de qua;
h) rigettare le eccezioni formulate per la prima volta dalla
difesa della ASREM con il preverbale di udienza del 15.07.2019 poiché inammissibili e tardive;
in
via di estremo subordine rigettare le stesse poiché infondate in fatto e diritto e con esse rigettare ogni
eccezione di nullità per vessatorietà della clausola del contratto assicurativo. In via ulteriormente
gradata, i) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del sig. LE e
di quella di garanzia della ASREM, accertare l'intervenuto risarcimento di tutti i danni subiti
dall'LE (compresi quelli psichici) o comunque detrarre dall'eventuale maggior dare la somma
di € 110.000,00 già corrispostagli da Società Cattolica di Assicurazione;
j) contenere la eventuale
condanna nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione sulla base delle prove emerse nel
corso del giudizio e comunque contenere la stessa entro i limiti del massimale di polizza, ivi compresi
sorte capitale, interessi, svalutazione monetaria, spese di procedura e quant'altro, in ogni caso con
applicazione delle franchige e delle esclusioni nella stessa polizza previste ed in ogni caso con
esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà tra le parti in causa”.
Con comparsa del 2.07.2021 si è costituita l'Azienda Sanitaria, la quale, impugnando estensivamente il gravame proposto, ha chiesto al giudice di secondo grado di rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato unitamente al rigetto della pretesa risarcitoria per carenza della prova dell'asserito credito, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Infine si è costituita nel giudizio la società Amissima Assicurazioni S.p.a con comparsa del 9.07.2021,
eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito impugnando e contestando la domanda dell' LE e chiedendo alla Corte di dichiarare, in via preliminare, inammissibili e improponibili le domande di condanna direttamente proposte nei confronti della società, di rigettare l'appello e, in via subordinata, dichiarare caduto il vincolo indissolubile del giudicato e, in ogni caso, ribadire la responsabilità come la garanzia della società
medesima operante unicamente a secondo rischio ed esclusivamente in caso di incapienza della polizza contratta tra la RE e la Cattolica Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in riferimento all'eccezione dell'appellata Amissima Ass.ni circa la non rispondenza dell' atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n.
83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché
Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di gravame.
Sempre in premessa va rilevato che la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla Amissima Ass.ni è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
Nel merito, propriamente, nell'atto di appello, l'LE ha dedotto che la sentenza gravata sarebbe viziata per i seguenti motivi: ”MANIFESTA INGIUSTIZIA – ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER
MOTIVAZIONE APPARENTE. CONTRADDITTORIETA' DELLA DECISIONE. OMESSA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.
2722 C.C. ERRONEA LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CAUSA”.
I motivi di gravame risultano infondati.
La sentenza del Tribunale di Campobasso n. 123/2021 è esente da vizi e correttamente motivata. Nella parte motiva della stessa si legge: “Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
L'attore agisce esclusivamente per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in
conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito in assenza di consenso informato, in quanto <
danni di cui si chiede il ristoro non sono quelli generati dalla perdita dell'occhio, ma bensì quelli
causati dall'ingiusta violazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica arrecata
dall'intervento chirurgico eseguito illegittimamente>>, poiché eseguito fuori dalla sfera di
consapevolezza ed autodeterminazione. Egli sostiene, infatti, di essere stato sottoposto ad un
intervento chirurgico di trapianto di cornea, mentre era consapevole di dover subire un intervento
di eviscerazione dell'occhio sinistro.
Ciò è smentito documentalmente.
La tipologia di intervento cui l'attore sarebbe stato sottoposto emerge in ben due punti della cartella
clinica relativa al ricovero e segnatamente: 1) alla pag. 004431-004-030, laddove si legge, in
corrispondenza della diagnosi di ammissione, <
004431 -014 -030, nell'ambito della cartella anestesiologica, che trattasi di intervento urgente di
trapianto di cornea.
Entrambe le parti citate sono state sottoscritte dall'attore, il quale non ha disconosciuto la propria
firma. Né si può ritenere tal consenso generico;
ed infatti a fronte della unica doglianza dell'attore
che lamenta di essere stato sottoposto ad un intervento di trapianto di cornea, mentre era
consapevole di dover subire un intervento di eviscerazione dell'occhio sinistro, il modulo sottoscritto
in cui egli dichiara<<accetto di sottopormi a tutte le indagini o prestazioni invasive e traumatiche>
alle quali i sanitari del reparto intendono sottopormi per la formazione di una corretta diagnosi e
per l'attuazione della terapia più idonea>>, unitamente al consenso informato per l'anestesia, è
specificamente riferibile alla operazione di trapianto di cornea, menzionata nella stessa pagina in
cui è stato sottoscritto il consenso informato, e, dunque, smentisce che l'attore fosse invece
consapevole di dover subire un'altra tipologia di intervento (né rileva la convinzione meramente
interiore dello stesso)…Peraltro, secondo i recenti insegnamenti della S.C. , <
della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di consenso informato, la fattispecie in esame
rientra nell'ipotesi dell'omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un
pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico. In tal caso è
risarcibile il diritto violato all'autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che,
una volta in possesso dell'informazione, avrebbe prestato il rifiuto all'intervento (omissis). Il rifiuto
del consenso alla pratica terapeutica rileva, come afferma sempre Cass. n. 28985 del 2019, sul piano
della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla
autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo
preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità
causale>> (cfr. Cass. civ. sent. 17322/2020).
Nel caso di specie l'attore non ha allegato, né provato, che non si sarebbe sottoposto all'intervento
praticato in presenza di una corretta informazione sullo stesso che, peraltro, lo si ripete, sussiste.
Ad abundantiam va detto che i danni di cui si chiede il risarcimento e che si pretenderebbe di
dimostrare attraverso la produzione di certificazione medica che attesta <
dell'adattamento con ansia e umore depresso>>, nonché attraverso la prova per testimoni che hanno
riferito circa disturbi del comportamento e sentimenti di rabbia, potrebbero ben essere conseguenza
di tutto quanto già subito dall'attore, non ultimo la perdita dell'occhio sinistro, che risulta già
risarcita, come emerge dalla produzione documentale della Società Cattolica di Ass.ne (cfr. all. n. 6
– quietanza di risarcimento) e mai smentito dall'attore.
Manca dunque anche la prova del nesso eziologico tra l'evento lesivo ed il danno lamentato”.
I capisaldi della decisione, non messi in crisi dalle censure mosse dall'appellante, possono dunque essere sinteticamente così individuati: 1) il paziente LE CH ha prestato il consenso informato all'intervento a cui è stato effettivamente sottoposto;
2) non è stato né allegato né provato nel giudizio di primo grado che l'LE non si sarebbe sottoposto all'intervento praticato in presenza dell'informazione che lo stesso assume di non aver ricevuto;
3) non è stata fornita prova del nesso causale tra il presunto mancato consenso informato e il danno lamentato: le doglianze dell'appellante non trovano riscontro nella lettura della sentenza impugnata.
L'appellante, inoltre, si duole del regolamento delle spese processuali.
La sentenza gravata, tuttavia, anche su tale punto è esente da critiche, poiché le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. Ciò vale anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salva unicamente l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui l'iniziativa del chiamante si sia rivelata palesemente arbitraria.
Per tali ragioni l'appello va respinto, rimanendo così assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 93/2021 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 19.03.2021 da LE
CH nei confronti di A.S.R.E.M. - Azienda Sanitaria Regionale Molise, Covatta dott. Antonio
Lucio Giuseppe, AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. e SOCIETA' CATTOLICA di
ASSICURAZIONE S.p.A, avverso la sentenza n. 123/2021 resa in data 19.02.2021 dal Tribunale
civile di Campobasso in composizione monocratica e nella stessa data pubblicata a conclusione del giudizio n. 115/2017 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate che liquida, in favore di ognuna, nel complessivo importo di € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
3.01.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico