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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 273/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Mariani Alessandro Didier per l 'avv. Massimiliano Minicucci CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVOENO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO DIDIER
Parte ricorrente contro (C.F. con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dall'avv. CP_1 P.IVA_1 FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accertata e dichiarata l'insussistenza della Parte_1 pretesa creditoria oggetto dell'intimazione di pagamento n. 2024 90069459 42/00 relativamente ai crediti CP_ contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 36120160000809404000, asseritamente notificato il
23/06/2016; n. 36120160002047213000, asseritamente notificato l'11/11/2016; n.
36120170001111128000, asseritamente notificato il 07/10/2017; n. 36120170001415806000, asseritamente notificato il 17/10/2017, deducendo la mancata notifica dei suddetti titoli e l'estinzione dei relativi crediti per prescrizione. CP_
2. Si è costituito in giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva, la causa è stata istruita per documenti per essere discussa e decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Deve in primo luogo rilevarsi che la dedotta mancata notifica degli avvisi di addebito sopra indicati è smentita dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente, anche con riferimento a tali avvisi, in data 24.4.2019.
6. Non convince sul punto quanto argomentato da parte ricorrente all'udienza del 3.7.2025 circa il fatto che il
1 CP_ doc. 5 allegato dall' “contiene un doc. definito “def agevolata” 24.4.2019 che non è firmato e non risulta trasmesso;
l'altro documento invece è sottoscritto ma non contiene i riferimenti ai crediti di cui è a causa”. La documentazione versata in atti dall'ente previdenziale deve infatti essere complessivamente valutata e letta unitariamente consente di ritenere provato che il ricorrente ha effettivamente presentato richiesta di rottamazione per i crediti di cui è causa il 24.6.2019.
7. Risulta infatti debitamente sottoscritta il 24.6.2019 la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il ricorrente ha chiesto “di aderire alla definizione agevolata….trasmettendo la richiesta mediante il servizio disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione”, richiesta con tutta evidenza concretizzatasi nella compilazione del modello DA-2018 telematicamente inviato in pari data con specifica indicazione degli avvisi di addebito da “rottamare”, avvisi puntualmente riportati nel provvedimento di accoglimento dell'istanza rispetto alla quale parte ricorrente nulla ha dedotto.
8. Non sussistono pertanto dubbi circa il fatto che il ricorrente, non solo abbia avuto conoscenza degli avvisi di addebito di cui deduce la mancata notifica, ma abbia altresì tempestivamente interrotto la prescrizione del proprio debito) formulando istanza di definizione agevolata e provvedendo ad effettuare pagamenti CP_ parziali rispetto a tutti i sopra indicati avvisi di addebito (come dedotto dall e non specificamente contestato dal ricorrente). CP_
9. Sul punto giova precisare che la pretesa creditoria dell attiene - oltre che a contributi relativi all'anno
2015 e 2016 per cui sicuramente tempestiva la richiesta di definizione agevolata presentata nel 2019 - anche a contributi dovuti per l'anno 2012, rispetto ai quali la prescrizione è stata dapprima tempestivamente interrotta tramite la notifica dell'avviso di addebito in data 17.10.2017, notifica che, CP_ adeguatamente documentata dall (cfr. doc. ter), non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
10. Al riconoscimento del debito nel 2019 ha fatto seguito, prima di quella dell'intimazione di pagamento oggi CP_ opposta, la notifica da parte di di altra intimazione di pagamento in data 7.1.2023 (cfr. doc. 6 , CP_2 rispetto alla quale il ricorrente non ha eccepito alcunché), di talché nessuna prescrizione può dirsi maturata rispetto ai crediti di cui è causa.
11. Tanto basta per il rigetto del ricorso.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna al pagamento a favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 3000,00 Parte_1
2 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 273/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Mariani Alessandro Didier per l 'avv. Massimiliano Minicucci CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVOENO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO DIDIER
Parte ricorrente contro (C.F. con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dall'avv. CP_1 P.IVA_1 FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accertata e dichiarata l'insussistenza della Parte_1 pretesa creditoria oggetto dell'intimazione di pagamento n. 2024 90069459 42/00 relativamente ai crediti CP_ contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 36120160000809404000, asseritamente notificato il
23/06/2016; n. 36120160002047213000, asseritamente notificato l'11/11/2016; n.
36120170001111128000, asseritamente notificato il 07/10/2017; n. 36120170001415806000, asseritamente notificato il 17/10/2017, deducendo la mancata notifica dei suddetti titoli e l'estinzione dei relativi crediti per prescrizione. CP_
2. Si è costituito in giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva, la causa è stata istruita per documenti per essere discussa e decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Deve in primo luogo rilevarsi che la dedotta mancata notifica degli avvisi di addebito sopra indicati è smentita dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente, anche con riferimento a tali avvisi, in data 24.4.2019.
6. Non convince sul punto quanto argomentato da parte ricorrente all'udienza del 3.7.2025 circa il fatto che il
1 CP_ doc. 5 allegato dall' “contiene un doc. definito “def agevolata” 24.4.2019 che non è firmato e non risulta trasmesso;
l'altro documento invece è sottoscritto ma non contiene i riferimenti ai crediti di cui è a causa”. La documentazione versata in atti dall'ente previdenziale deve infatti essere complessivamente valutata e letta unitariamente consente di ritenere provato che il ricorrente ha effettivamente presentato richiesta di rottamazione per i crediti di cui è causa il 24.6.2019.
7. Risulta infatti debitamente sottoscritta il 24.6.2019 la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il ricorrente ha chiesto “di aderire alla definizione agevolata….trasmettendo la richiesta mediante il servizio disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione”, richiesta con tutta evidenza concretizzatasi nella compilazione del modello DA-2018 telematicamente inviato in pari data con specifica indicazione degli avvisi di addebito da “rottamare”, avvisi puntualmente riportati nel provvedimento di accoglimento dell'istanza rispetto alla quale parte ricorrente nulla ha dedotto.
8. Non sussistono pertanto dubbi circa il fatto che il ricorrente, non solo abbia avuto conoscenza degli avvisi di addebito di cui deduce la mancata notifica, ma abbia altresì tempestivamente interrotto la prescrizione del proprio debito) formulando istanza di definizione agevolata e provvedendo ad effettuare pagamenti CP_ parziali rispetto a tutti i sopra indicati avvisi di addebito (come dedotto dall e non specificamente contestato dal ricorrente). CP_
9. Sul punto giova precisare che la pretesa creditoria dell attiene - oltre che a contributi relativi all'anno
2015 e 2016 per cui sicuramente tempestiva la richiesta di definizione agevolata presentata nel 2019 - anche a contributi dovuti per l'anno 2012, rispetto ai quali la prescrizione è stata dapprima tempestivamente interrotta tramite la notifica dell'avviso di addebito in data 17.10.2017, notifica che, CP_ adeguatamente documentata dall (cfr. doc. ter), non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
10. Al riconoscimento del debito nel 2019 ha fatto seguito, prima di quella dell'intimazione di pagamento oggi CP_ opposta, la notifica da parte di di altra intimazione di pagamento in data 7.1.2023 (cfr. doc. 6 , CP_2 rispetto alla quale il ricorrente non ha eccepito alcunché), di talché nessuna prescrizione può dirsi maturata rispetto ai crediti di cui è causa.
11. Tanto basta per il rigetto del ricorso.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna al pagamento a favore dell' delle spese di lite che si liquidano in € 3000,00 Parte_1
2 oltre 15% rimborso spese forfettario.
Livorno, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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