Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6850 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Anna Nunziante, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. Francesca Golia, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 23 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. In data 24.1.2024 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.3.2024, il sign. – premesso di essersi Parte_1 unito in matrimonio con la sign.ra in Napoli il 23.8.2006 dal CP_1 Per quale nascevano (3.10.2009), (14.12.2010) e Persona_2 Per_3
(27.8.2012) – esponeva: con procedimento camerale N.R.G. 797/20 il Presidente del Tribunale, in data
23.11.2021, ha autorizzato la separazione consensuale dei suddetti coniugi in virtù di accordo di separazione personale raggiunto dalle parti il 10.11.2020 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014; - in sede di accordo è stato previsto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la casa materna, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé il martedi ed il giovedi di ogni settimana e ad anni alterni durante le festività. Quanto invece al contributo di mantenimento le parti hanno stabilito l'obbligo per il sig. di Pt_1 corrispondere l'importo mensile di euro 750,00 per i figli minori da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche e straordinarie. Nel
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suddetto accordo le parti hanno concordato anche il versamento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra non pienamente autosufficiente, di CP_1 euro 100,00 mensili;
- allo stato tra le parti pende innanzi al Tribunale Penale di
Napoli Giudice Cantilena procedimento RGNR n. 13478/2021 per violazione art
570 c.p. promosso dalla sig.ra - sono decorsi i termini all'uopo CP_1 previsti per lo scioglimento del matrimonio ed è manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale;
(…) I tre figli minori vivono con la madre e la sua famiglia composta dai genitori e da un fratello, in un appartamento condotto in locazione dalla sig.ra sito CP_1 in Napoli alla via Mario Pagano 11 per il quale corrisponde un canone mensile di Per euro 400,00 comprensivo delle spese di condominio. frequenta la classe 1^ del , la classe 3^ della Controparte_2 Per_2 Scuola Secondaria di I° grado presso l'Istituto Comprensivo Casanova Costantinopoli e la classe 2^ della Scuola Secondaria di I° grado presso Per_3 l'Istituto Comprensivo Casanova Costantinopoli. Il pomeriggio alle 16,00 Per_3 alle 18,00 segue le attività di doposcuola presso l'Istituto di Suore Santa Maria Antesaecule mentre dal lunedi al venerdi viene coadiuvata nello studio da Per_2 un insegnante privato per il quale il sig. corrisponde 100 euro al mese. Pt_1 Per
invece, segue un corso di nuoto per il quale il padre corrisponde 60 euro mensili. Il ricorrente vede i figli due giorni alla settimana e corrisponde ogni mese un contributo di euro 750,00; egli, inoltre, contribuisce al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli (doposcuola, libri, sport, mensa scolastica, spese mediche, abbigliamento, ricariche telefoniche). In virtù dell'accordo di separazione il sig. corrisponde anche ogni mese 100 euro Pt_1 alla sig.ra come concordato con la medesima in sede di accordo di CP_1 separazione in quanto all'epoca non pienamente autosufficiente. Il ricorrente vive in Napoli alla via Antonio Pietro Lettieri n. 39 in un appartamento condotto in locazione dal sig. per il quale CP_3 corrisponde un contributo a titolo di canone di locazione di euro 250,00 mensili.
In merito alle condizioni economiche del ricorrente, va precisato che dall'accordo di separazione ad oggi esse sono sensibilmente peggiorate. Il ricorrente lavorava come colf e come mediatore culturale;
nel 2021 è stato sottoposto a procedimento penale ed è stato per circa 6 mesi agli arresti domiciliari. A tal proposito si rappresenta che la Procura di Napoli ha sottoposto
a sequestro il conto corrente del ricorrente e, pertanto, allo stato egli si trova nell'impossibilità di poter depositare gli estratti conto nel presente giudizio. Oggi il sig. svolge attività di mediatore culturale e percepisce un reddito Pt_1 annuale di circa 5000/8000 euro (cfr. ultime dichiarazioni dei redditi). Egli, inoltre, svolge attività di mediazione linguistico/ culturale “al nero” per le quali percepisce un reddito mensile di circa 900/1000 euro mensili. Il ricorrente, tuttavia, in considerazione delle esigenze dei figli e del profondo affetto che nutre per loro, chiede che venga confermato in euro 750,00 mensili il contributo di mantenimento per i minori oltre al 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo del Tribunale di Napoli.
La sig.ra che ha acconsentito in sede di separazione ad un assegno di CP_1 mantenimento di euro 100,00 mensili oggi lavora “al nero” come badante e frequenta un corso per OSS. Il ricorrente, pertanto, chiede che venga revocato l'assegno di mantenimento in suo favore. Ha chiesto: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Pt_1
e la sig.ra in Algeria in data 23.08.2006 e trascritto nei
[...] CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli con atto n. 310, p II s.C., sez. C
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dell'anno 2013, ordinandone la trascrizione e annotazioni previste dalla legge nei relativi registri del Comune di Napoli;
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza stabile e privilegiata presso la residenza della madre sita in Napoli alla via Mario Pagano 11. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore, ad essere collaborativi tra di loro ed a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli. Il genitore collocatario dovrà condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (scuola, insegnanti, amici, attività, problemi sanitari). 3) stabilire che il sig. possa Pt_1 vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e come da piano genitoriale che si allega al presente atto: il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e ogni quindici giorni il sabato e/o la domenica dalle 15 alle 21,00. Tale disciplina potrà essere modificata, previo avviso, per venire incontro alle esigenze dei minori ovvero a causa di impegni lavorativi delle parti. I figli minori trascorreranno ad anni alterni le festività con i genitori. Durante le vacanze estive i figli resteranno con il padre per dieci giorni nel mese di agosto, con modalità da concordare con la sig.ra entro il 30 maggio di ciascun CP_1 anno. Le parti si obbligano a comunicare preventivamente eventuali viaggi all'estero dei minori che devono esse autorizzati dall'altro genitore;
4) confermarsi il contributo di mantenimento dei minori in capo al sig. Pt_1
n euro 750,00 mensili da corrispondere alla sig.ra entro il
[...] CP_1 giorno 10 di ogni mese a mezzo assegno e/o bonifico bancario, oltre adeguamenti ISTAT;
5) confermarsi la corresponsione al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori in capo alle parti, come da protocollo stilato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 che si deposita in atti;
6) revocare l'assegno di mantenimento per la sig.ra che è CP_1 economicamente autosufficiente. Alla prima udienza del 10.12.2024, alla quale era presente il ricorrente assistito dal suo procuratore, è stato chiesto un breve rinvio per la formalizzazione degli accordi raggiunti con la resistente e per consentire la costituzione in giudizio della
Alla successiva udienza del 23.1.2025, le parti presenti hanno Per_5 raggiunto i seguenti accordi:
- Affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza stabile e privilegiata presso la madre sita in Napoli alla via Mario Pagano
n. 11;
- Entrambi i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione regolare con l'altro e ad essere collaborativi tra loro ed a contattare immediatamente l'altro in caso di emergenze che riguardino i figli. Il genitore collocatario dovrà condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (scuola, insegnanti, amici, attività, problemi sanitari);
- Il sign. potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì Pt_1 pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed ogni 15 giorni il sabato e/o la domenica dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Tale disciplina potrà essere modificata previo avviso per venire incontro alle esigenze dei minori ovvero a causa di impegni lavorativi delle parti. I figli minori trascorreranno ad anni alterni le festività con i genitori. Durante le vacanze estive i figli staranno con il padre per 10 giorni nel mese di agosto all'estero e devono sempre essere autorizzati dall'altro genitore;
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- Il sign. corrisponderà alla sign. , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento per i tre figli minori, la somma di € 850,00 mensili;
- Il sign. rimborserà alla sign.ra il 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie dalla stessa sostenute come indicate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Napoli del 7.3.2018 che le parti hanno sottoscritto e si allega al presente atto;
- La sign percepirà per intero gli assegni unici per i figli CP_1 nella misura di € 650,00 mensili;
- Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti propri e dei figli minori;
- Spese legali compensate.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi di negoziazione assistita ed omologati dal
Tribunale di Napoli con decreto del 23.11.2021. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che appaiono conformi all'interesse dei minori e che possono essere posti recepiti integralmente. Non è stato necessario ascoltare i minori in ragione degli accordi raggiunti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 23.8.2006 da , nato in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...];
[...]
b) Recepisce gli accordi raggiunti come riportati in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 310, parte II s. C sez. C, registro atti di matrimonio anno 2013).
d) Spese compensate.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler
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