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Articolo 3 della Legge 22 luglio 1991, n. 250
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Legge 22 luglio 1991, n. 250
Articolo 3 della Legge 22 luglio 1991, n. 250
Versione
13 agosto 1991
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 13 agosto 1991
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