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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3585/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cerracchio Gaetano, C.F. , come in atti. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Corrado di Nardo (C.F. e C.F._3 dall''Avv. (C.F. , come in atti. Parte_2 C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: - Dichiarata la responsabilità esclusiva o in via SUBORDINATA, concorrente del convenuto in p. del Controparte_1 sindaco e l.r.p.t, per il fatto per cui è causa, - per l'effetto condannarsi, per quanto di ragione, il convenuto, in p. del sindaco e l.r.p.t., alla CP_1 refusione, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'istante, della somma di euro 17.775,40 per lesioni, relativamente ai danni biologici, morali, esistenziali, per d.b.t, per it e itp, per spese mediche e riabilitative, per lucro cessante, danno patrimoniale e per ogni ulteriore danno, nessun danno escluso, oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo (ciò in virtù delle risultanze della C.T.U). - o SUBORDINATAMENTE, di quella diversa somma, maggiore o anche minore, che in Sua Giustizia il Tribunale adito riterrà equo e giusto determinare, iuxta alligata et probata, in base alla CTU medica di cui si è chiesta l'ammissione e la nomina sin dalla citazione, anche in relazione al grado di responsabilità, sempre oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo. - Emettersi ogni altro provvedimento di giustizia. - Tenersi conto del rifiuto e/o mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita ai fini delle spese di giudizio. - Spese della c.t.u. definitivamente a carico del convenuto con rimborso CP_1 dell'anticipo versato dall'attrice e saldo direttamente a carico del comune. - Sempre con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, e accessori, a favore dell'istante, con attribuzione al costituito avvocato anticipatario.
Conclusioni parte convenuta: respingere la domanda attrice proposta nei confronti del perché inammissibile, improcedibile ed Controparte_1 infondata. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 07/02/2020, la sig.ra conveniva Pt_1 innanzi a questo Tribunale il esponeva che, in data Controparte_1
27/10/2016, alle ore 8,20 circa, mentre si trovava in via Schipa, angolo con via Giordani, inciampava su una mattonella basculante;
chiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento delle lesioni prodotte. CP_1
Si costituiva il convenuto Ente, che impugnava la domanda contestando il fatto storico ed eccependo in ogni caso l'infondatezza in fatto e diritto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Espletata prova testi, ammessa ed espletata CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale era assegnata a sentenza.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_3 sua manutenzione.
La prova testimoniale ha solo parzialmente confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare:
- La teste sorella di che stava Testimone_1 Parte_1 camminando con l'attrice ed era a lei vicinissima, appare molto confusa nel descrivere le modalità del sinistro, in quanto prima asserisce, per ben due volte, che l'infortunata sarebbe “scivolata” sulle mattonelle, per poi correggere versione, imputando la caduta al fatto che le mattonelle si muovessero. - L'altra teste, precisa invece che l'attrice camminava su Tes_2 alcune mattonelle rotte.
Il solo fatto univocamente confermato, quindi, è che parte attrice sia caduta sulla strada pubblica, riportando dei danni;
ciò solo, tuttavia, non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che il marciapiede su cui è avvenuto il sinistro era in cattivo stato di manutenzione, mancando diverse mattonelle, sostituite con del materiale di tipo cementizio ed asfalto;
tale stato era del tutto evidente, e in nessun modo potrebbe essere definito “occulto”; la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, e riconosciuta dai testi, non mostra alcun visibile tratto di pavimentazione che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto nei termini chiariti dalla giurisprudenza in materia. Ciò appare con ancor maggiore evidenza ove si consideri che il sinistro si riferisce accaduto alle 08,20 del mattino, in orario di piena luminosità diurna che rendono perfettamente visibile la strada;
ed ancora con maggior evidenza ove si consideri che - come è emerso in atti - parte attrice conosceva bene la zona, recandosi abitualmente presso il parrucchiere che ivi insiste con la sua attività. Una normale e ordinaria (nonché dovuta) attenzione e diligenza del pedone nel camminare per strada, avrebbe evitato la caduta.
Per tali ragioni, la domanda andrà rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo i valori minimi, stante la non complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 16.10.2023 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda proposta da C.F. Parte_1
, nei confronti del C.F._1 Controparte_1
Part
-b) Condanna essa C.F. , al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese di lite in favore del che vengono Controparte_1 liquidate come segue (valore della causa da € 5.201 a € 26.000): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così in totale € 2.540,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
-c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3585/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cerracchio Gaetano, C.F. , come in atti. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Corrado di Nardo (C.F. e C.F._3 dall''Avv. (C.F. , come in atti. Parte_2 C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: - Dichiarata la responsabilità esclusiva o in via SUBORDINATA, concorrente del convenuto in p. del Controparte_1 sindaco e l.r.p.t, per il fatto per cui è causa, - per l'effetto condannarsi, per quanto di ragione, il convenuto, in p. del sindaco e l.r.p.t., alla CP_1 refusione, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'istante, della somma di euro 17.775,40 per lesioni, relativamente ai danni biologici, morali, esistenziali, per d.b.t, per it e itp, per spese mediche e riabilitative, per lucro cessante, danno patrimoniale e per ogni ulteriore danno, nessun danno escluso, oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo (ciò in virtù delle risultanze della C.T.U). - o SUBORDINATAMENTE, di quella diversa somma, maggiore o anche minore, che in Sua Giustizia il Tribunale adito riterrà equo e giusto determinare, iuxta alligata et probata, in base alla CTU medica di cui si è chiesta l'ammissione e la nomina sin dalla citazione, anche in relazione al grado di responsabilità, sempre oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo. - Emettersi ogni altro provvedimento di giustizia. - Tenersi conto del rifiuto e/o mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita ai fini delle spese di giudizio. - Spese della c.t.u. definitivamente a carico del convenuto con rimborso CP_1 dell'anticipo versato dall'attrice e saldo direttamente a carico del comune. - Sempre con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, e accessori, a favore dell'istante, con attribuzione al costituito avvocato anticipatario.
Conclusioni parte convenuta: respingere la domanda attrice proposta nei confronti del perché inammissibile, improcedibile ed Controparte_1 infondata. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 07/02/2020, la sig.ra conveniva Pt_1 innanzi a questo Tribunale il esponeva che, in data Controparte_1
27/10/2016, alle ore 8,20 circa, mentre si trovava in via Schipa, angolo con via Giordani, inciampava su una mattonella basculante;
chiedeva, pertanto, la condanna del al risarcimento delle lesioni prodotte. CP_1
Si costituiva il convenuto Ente, che impugnava la domanda contestando il fatto storico ed eccependo in ogni caso l'infondatezza in fatto e diritto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Espletata prova testi, ammessa ed espletata CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale era assegnata a sentenza.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_3 sua manutenzione.
La prova testimoniale ha solo parzialmente confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare:
- La teste sorella di che stava Testimone_1 Parte_1 camminando con l'attrice ed era a lei vicinissima, appare molto confusa nel descrivere le modalità del sinistro, in quanto prima asserisce, per ben due volte, che l'infortunata sarebbe “scivolata” sulle mattonelle, per poi correggere versione, imputando la caduta al fatto che le mattonelle si muovessero. - L'altra teste, precisa invece che l'attrice camminava su Tes_2 alcune mattonelle rotte.
Il solo fatto univocamente confermato, quindi, è che parte attrice sia caduta sulla strada pubblica, riportando dei danni;
ciò solo, tuttavia, non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che il marciapiede su cui è avvenuto il sinistro era in cattivo stato di manutenzione, mancando diverse mattonelle, sostituite con del materiale di tipo cementizio ed asfalto;
tale stato era del tutto evidente, e in nessun modo potrebbe essere definito “occulto”; la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, e riconosciuta dai testi, non mostra alcun visibile tratto di pavimentazione che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto nei termini chiariti dalla giurisprudenza in materia. Ciò appare con ancor maggiore evidenza ove si consideri che il sinistro si riferisce accaduto alle 08,20 del mattino, in orario di piena luminosità diurna che rendono perfettamente visibile la strada;
ed ancora con maggior evidenza ove si consideri che - come è emerso in atti - parte attrice conosceva bene la zona, recandosi abitualmente presso il parrucchiere che ivi insiste con la sua attività. Una normale e ordinaria (nonché dovuta) attenzione e diligenza del pedone nel camminare per strada, avrebbe evitato la caduta.
Per tali ragioni, la domanda andrà rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo i valori minimi, stante la non complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 16.10.2023 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda proposta da C.F. Parte_1
, nei confronti del C.F._1 Controparte_1
Part
-b) Condanna essa C.F. , al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese di lite in favore del che vengono Controparte_1 liquidate come segue (valore della causa da € 5.201 a € 26.000): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così in totale € 2.540,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
-c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria