Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto da
CO AU, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Vico Picenze 25;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune dell’Aquila e firma del Dirigente Ing. Giuseppe Belligno, pervenuto in data 14.5.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI LE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con la deliberazione consiliare n. 138/2015, in variante al PRG, il Comune dell’Aquila ha conformato, tramite la Variante, i terreni già sottoposti a vincoli pre-espropriativi scaduti, siti nel suo territorio, con la destinazione di “zona di cessione perequativa degli standard urbanistici”.
In particolare, l’art. 30 bis, inserito dalla Variante nella NTA del PRG, prevedeva che i proprietari delle aree comprese in “zona di cessione perequativa degli standard urbanistici”, già destinate con i vincoli decaduti a parcheggi (art. 27), verde pubblico attrezzato (art. 29) e servizi pubblici (art.30), potevano realizzare, su lotti di superficie minima di 1500 mq., opere edilizie purché adeguate al massimo risparmio energetico, di altezza massima di m. 7,50, indice di edificabilità pari a 0,08 mc/mq, dotazione di parcheggi pari a 2,5 mq ogni 30 mq di superficie utile, con cessione gratuita al Comune dell’Aquila, (tramite accordo ex art. 11 l. 241/1990) del 65% della proprietà fondiaria per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (da eseguire a loro spese) e secondaria.
L’art. 30 bis stabiliva, inoltre, che le zone di estensione inferiore a 1500 mq, ove i proprietari non intendano accorpare le loro aree per raggiungere la consistenza dell’unità minima d’intervento, assumono la destinazione di "zona di rispetto dell'abitato".
La Variante è stata impugnata tramite ricorso al Presidente della Repubblica che ne ha riconosciuto l’illegittimità con la decisione numero 675/2021, passata in giudicato. Anche questo TAR ha ritenuto l’illegittimità della detta Variante con la sentenza n. 433/2022.
Nella sua qualità di proprietario di un terreno censito nel nuovo catasto terreni al foglio 3, particelle 2093, 2092,45, 318,3 119,2 102,571,43, 316,3 117,100 52,572, già assoggettato a vincolo dal PRG, ai sensi dell’art. 27 della NTA, stante la ritenuta illegittimità della Variante perequativa (approvata con la deliberazione n.138/2015) e, di conseguenza, il persistere del vincolo ormai da tempo decaduto che rende insuscettibile di utilizzazione edilizia la sua proprietà, ha richiesto al Comune di procedere alla sua riqualificazione urbanistica, con istanza del 15/4/2025. Il Comune ha ritenuto, tramite il provvedimento impugnato, che il ricorrente non aveva assunto la qualità di parte nei ricorsi proposti contro la deliberazione di C.C. n. 138/2015, e, quindi, la sua proprietà restava regolata dall’art. 30 bis della NTA.
Con il gravame in epigrafe, si impugna il diniego di riqualificazione urbanistica disposto dal Comune.
Si è costituito il Comune intimato resistendo all’azione e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Con l’odierno ricorso, il signor AU propone azione di nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o elusione del giudicato, ex art. 21 septies Legge 241/90, in esecuzione del giudicato e, in via subordinata, azione di annullamento dello stesso.
Il ricorso è stato proposto nelle forme del giudizio di ottemperanza, tuttavia, dall’esame delle domande formulate emerge che parte ricorrente non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione del giudicato di una sentenza in relazione alla quale è stato parte sostanziale, ma sollecita un accertamento di legittimità dell’azione amministrativa pur prendendo come parametro di legittimità il decisum della sentenza n. 433/2022 di questo TAR.
Ne consegue la necessità di conversione del presente giudizio da rito di ottemperanza a rito ordinario.
3.§. Per i motivi predetti, la domanda di ottemperanza deve dichiararsi improcedibile mentre la domanda annullatoria deve essere rimessa al Presidente affinché, previa conversione del rito da ottemperanza a ordinario, fissi l’udienza pubblica di discussione.
La particolarità del giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):
1) dichiara inammissibile la domanda di ottemperanza;
2) manda al Presidente affinché, previa conversione del rito da ottemperanza a ordinario, fissi l’udienza pubblica di discussione.;
3) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
RI LE ET, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE ET | AN IR |
IL SEGRETARIO