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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3220/2020 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 29/05/2025
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. BIANCHI MAURIZIO ha concluso come da nota depositata Parte_1 in data 26/11/2025 per l'avv. GIANNONE ANTONIO ha concluso Controparte_1 come da nota depositata in data 26/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:05 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3220/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3220/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHI MAURIZIO ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina (LT), Via Roma n. 152, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attrice convenuta in via riconvenzionale contro
(p.i. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIANNONE ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Capasso sito in Fondi (LT), Via Toniolo n. 41, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
convenuta attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: responsabilità contrattuale;
risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora titolare Parte_1 dell'omonima impresa agricola, corrente in Fondi (LT), ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “a. Piaccia la Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1490, 1492, 1493 c.c. in ordine alla responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta di cui al contratto del 24.04.2018
e tali da costituire aliud pro alio e comunque per vizi e mancanza di qualità; b. conseguentemente piaccia al Tribunale, accertare e dichiarare la corretta osservanza da parte attorea dei termini di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 1495 c.c. con la condanna della società convenuta, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'acquirente nell'ammontare di €
100.000,00 con riferimento all'art.1223 c.c., salvo quella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di apposita disponente CTU. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver acquistato, nel mese di maggio
2019, dalla società convenuta, una partita di piantine di varietà di pomodorino – sbirulino e pixel – per un costo totale di euro 6.716,16, giusta fattura del 20/06/2019 n. 2097/C; - che, detto prodotto fornitole dalla venditrice a mezzo del rappresentante commerciale di zona, si era rivelato privo delle qualità necessarie non mantenendo le caratteristiche di produttività e di qualità commerciale, difetti poi riscontrati tra perizia di un proprio tecnico agronomo (all. 4, citazione) e prontamente denunciati, tramite pec del 24/09/2019, alla convenuta (all. 1 convenuta); - che, in risposta a predetta missiva, la convenuta, tramite pec del 25/09/2019, aveva attribuito la responsabilità dei vizi denunciati alla
[...] fornitrice delle sementi (all. 3, ricorso per a.t.p.); - che i predetti vizi sarebbero stati altresì Pt_2 comprovati dalla c.t.u. espletata in seno al giudizio per a.t.p. ex art. 696 c.p.c. dal medesimo promosso, con ricorso del 15/10/2019, iscritto al Rg. n. 5566/19 innanzi all'intestato Tribunale (all.
5, citazione).
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/11/2020, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettata ogni avversa istanza, eccezione e difesa, per le motivazioni di cui in parte motiva: - in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo quale foro convenzionalmente designato dalle parti in seno alla richiamata proposta di commissione del 24.04.2019 (cfr. doc. 1) o, in subordine, in favore del Tribunale di Ragusa quale Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società convenuta;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di parte attrice dal diritto di garanzia del venditore per omessa tempestiva denuncia dei vizi e/o dei danni lamentati in questa sede, nonché la prescrizione dell'azione avversaria;
per l'effetto, rigettare e/o dichiarare improcedibili o inammissibili o inaccoglibili le domande spiegate da parte attrice;
- sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Fidenza (Parma)Frazione Ponte Ghiara n. 8/a (P.I.: ), e di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 Controparte_3 in Foggia Viale Virgilio n. 15 (P.I.: ), al fine di rendere integro il contraddittorio fra P.IVA_4 tutte le parti interessate al presente giudizio ovvero, ove all'esito del presente giudizio le pretese azionate da controparte dovessero risultare in tutto o in parte fondate, al fine di accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta indenne e manlevata dalle terze Controparte_4 chiamate in causa per ogni esborso che la stessa dovesse effettuare in riferimento e quale conseguenza del presente giudizio, ivi comprese spese e compensi difensivi, nella misura in cui dovesse accertarsi la imputabilità all'una o all'altra delle chiamate in causa dei vizi e/o dei danni lamentati da parte attrice;
conseguentemente condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Fidenza (Parma)Frazione Ponte Ghiara n. 8/a (P.I.:
), e/o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 Controparte_3 in Foggia Viale Virgilio n. 15 (P.I.: ), al pagamento diretto di ogni esborso (compresi P.IVA_4 interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare dovuto in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio o, in via subordinata, alla refusione in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di ogni esborso (compresi Controparte_4 interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi giudiziali) che dovesse risultare eventualmente dovuto in favore di parte attrice all'esito del presente giudizio. Per l'effetto della chiesta chiamata in causa, si chiede concedersi, a norma dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, accertarsi e dichiararsi la decadenza di parte attrice dal diritto alla garanzia da parte del venditore per omessa tempestiva denuncia dei vizi e/o dei danni lamentati in questa sede, nonché la prescrizione dell'azione avversaria, e per l'effetto rigettare e/o dichiarare improcedibili o inammissibili o inaccoglibili le domande spiegate da parte attrice;
in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nessun inadempimento e/o responsabilità è imputabile a parte convenuta, con conseguente integrale rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e pretesa (anche risarcitoria) in quanto infondata in fatto ed in diritto;
accertarsi e dichiararsi che ogni avversa richiesta risarcitoria
è infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di supporto probatorio, e disporne l'integrale rigetto;
in subordine, ove l'avversa pretesa risarcitoria risultasse dovuta nell'an, si chiede che il danno da riconoscersi venga limitato -secondo quanto contrattualmente pattuito tra le parti- al 10% del prezzo ovvero all'importo di € 671,62; - in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che parte convenuta
è creditrice di parte attrice dell'importo di € 16.029,30 per le motivazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di €
16.029,30, con integrale rigetto di ogni avversa richiesta e pretesa;
in subordine, per l'ipotesi in cui le avverse doglianze e richieste venissero ritenute fondate ed accolte in tutto o in parte, si chiede accertarsi e dichiararsi che parte convenuta è creditrice di parte attrice dell'importo di € 16.029,30
e si chiede, pertanto, di compensare, in tutto o in parte, tale importo con quello che risulterà eventualmente dovuto in favore di parte attrice;
- con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio e con salvezza di ogni ulteriore diritto ed azione.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, denegata la chiamata in causa della società terza concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., acquisito il fascicolo relativo all'a.t.p., la Parte_2 causa, istruita dal precedente G.I. in via documentale e tramite c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, sollevata da parte convenuta, in favore del Tribunale di Palermo e/o Ragusa è da ritenersi infondata e va, pertanto, disattesa.
Il patrocinio convenuto invoca il foro convenzionale esclusivo, di cui all'art. 6 della proposta di commissione del 24/04/2019, il quale dispone che “Le parti indicano quale Foro unico competente quello del Tribunale di Palermo;
ogni altro Foro, anche concorrente, è escluso” (vd. punto 6, proposta di commissione del 24/04/2019; all. doc. 1, comparsa).
La clausola di deroga alla competenza territoriale in parola risulta inserita in un “modulo/formulario”, attraverso il quale il contratto inter partes, avente ad oggetto le piantine di pomodoro, risulta essere concluso.
Tale clausola, come evincibile dall'assenza di sottoscrizione, non è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le condizioni generali di contratto e per le clausole vessatorie, sicché la stessa, in presenza della contestazione di parte attrice, non può ritenersi efficace.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la clausola di foro convenzionale esclusivo
è valida solo se specificamente approvata (“La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa”, così Cassazione civile sez. III, 17/07/2023,
n.20713).
Va altresì disattesa l'alternativa indicazione di competenza territoriale del Tribunale di Ragusa quale
Giudice competente per la causa di merito ai sensi dell'art. 19 c.p.c., difettando, come richiesto dalla
Suprema Corte di Cassazione, l'indicazione di tutti i possibili fori alternativi concorrenti (Cass., Sez.
VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548), trattandosi, nel caso di specie, di una causa relativa a diritti di obbligazione per cui non è previsto un foro in via esclusiva (art. 20 c.p.c.).
Nel caso di specie, difettando tale contestazione, deve ritenersi territorialmente competente l'intestato Tribunale adìto.
Ciò posto, nel merito, la domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Nell'odierna fattispecie, l'odierna parte attrice ha dedotto che le piantine di pomodoro, varietà
NO F1 e F1, fornitele dalla convenuta, sarebbero state inidonee alla funzione produttiva CP_5 pattuita, stante il ridotto sviluppo e la scarsa produttività delle stesse, instando per il risarcimento del danno.
A tale proposito, secondo il seguito indirizzo di legittimità, “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/10/2021, n. 28069).
Va poi evidenziato che, secondo i principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, in tema di compravendita il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra.
Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico — sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. n. 10285/2010; anche Cass. Civ., Sez. II, 05/04/2016, n.6596).
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, si ritiene che la fattispecie in esame sia sussumibile in seno alla fattispecie di cui all'art. 1490, co. 1, c.c. secondo cui «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore».
Ed invero, dalla prospettazione del fatto così come operata dall'odierna attrice, si è visto come la stessa abbia lamentato l'assenza, nelle piantine di pomodoro oggetto di causa, di quelle qualità che le rendono idonee all'uso cui sono destinate, piuttosto che la sussistenza di una vendita aliud pro alio che, come noto, comporta la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito. La legge, nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c., accorda al compratore la facoltà di domandare, a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione, scelta che, quando è fatta con la domanda giudiziale, è irrevocabile.
Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla medesima asseritamente subìti, nella misura di euro 100.000,00, con riferimento all'art. 1223
c.c., salvo quella diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, domanda che presuppone la previa risoluzione del contratto.
Ciò posto, incontestato l'acquisto da parte dell'attrice, nel mese di maggio 2019, dalla società convenuta, di una partita di piantine di varietà di pomodorino – sbirulino e pixel – per un costo totale di euro 6.716,16, giusta fattura del 20/06/2019 n. 2097/C, così come da ritenersi tempestiva la denuncia dei vizi, operata tramite pec del 24/09/2019, scoperti nel rispetto degli 8 giorni di legge (art. 1495, co. 1, c.c.), grazie alla perizia dell'agrotecnico effettuante un sopralluogo il Persona_1
16/09/2019 (si veda, sul punto Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 40814 del 20/12/2021: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata.”), la c.t.u. espletata nel presente giudizio e in seno all'a.t.p., acquisita agli atti, dal medesimo ausiliario dott. agr. le cui Per_2 conclusioni sono ampiamente condivisibili da questo G.I., in quanto attestatasi su dati documentati e scevra di vizi di natura logico – giuridica, ha riscontrato nelle piantine di pomodoro, appartenenti alle varietà Pixel F1 e NO F1, la sussistenza di criticità morfologiche, quali “sviluppo difforme;
scarso accrescimento degli internodi basali "rosettatura"; bassa espansione volumetrica "nanismo ipotrofico"; scarsa evoluzione delle gemme verso nuove strutture vegetative "atrofia". I palchi fruttiferi mostravano rachide asimmetrico e poco sviluppato in lunghezza, sul quale si inserivano bacche con tipologie pomologiche diverse da quelle illustrate nelle schede tecniche.” (vd. pag. 9,
c.t.u. in sede di a.t.p.).
L'ausiliario poi, al fine di risalire alle origini delle cause, “Considerato che in sede di sopralluoghi, nessun c.t.p. delle parti ha sollevato obiezioni legate a cause di natura agronomica né sono state evidenziate, eventuali non conformità riguardo le tecniche colturali adottate dai ricorrenti” (pag. 6,
c.t.u. in sede di a.t.p.), ha escluso altresì che predette difformità fossero riconducibili ad un'eventuale errata somministrazione di fitoregolatori ed, in particolare del principio attivo PA, ammesso solo su piante floreali ed ornamentali in vaso e, dunque, vietato ogni altro utilizzo su colture diverse, compreso ovviamente il pomodoro. Nello specifico, predetto principio è stato rinvenuto in tracce nelle campionature (livello di quantificazione l'acquisto di prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo PA (all.to n. 13, c.t.u).
Alla luce dell'espletata c.t.u. sussistono, dunque, i vizi lamentati dalla parte attrice sulla merce fornitale dalla convenuta.
A tale riguardo, non colgono nel segno le argomentazioni difensive della società fornitrice in merito ad un'eventuale responsabilità di società terza nella fornitura delle sementi, posto che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, nella vendita, la garanzia per i vizi è dovuta per il solo fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente dalla colpa del venditore (C. 14193/2004; C.
639/2000; C. 8533/1994).
In ragione dell'acclarata sussistenza dei vizi, ne deriva la risoluzione del contratto inter partes e la condanna della convenuta al risarcimento del danno così come quantificato dal c.t.u., e su cui parte attrice ha concordato, individuato nella somma di euro 79.187,40, pari alla minore redditività complessiva subita dall'attrice, così suddivisa: euro 40.883,40 per la varietà NO F1 e euro
38.304,00 per la varietà Pixel F1 (vd. pag. 5, c.t.u. “La minore redditività della coltura di pomodoro realizzata da parte attrice si attesta in complessivi €79.187,40 (€40.883,40 per Parte_1 la varietà NO F1 + €38.304,00 perla varietà Pixel F1)”).
Predetta quantificazione risulta congrua e corretta, oltre che ossequiosa delle direttive impartite dal
G.I., in quanto fondatasi su dati oggettivi e facilmente riscontrabili e, segnatamente, sui prezzi mediamente e generalmente praticati per prodotti omogenei certificati dalla Camera di Commercio di Latina per il periodo in esame, nonché sui parametri produttivi delle varietà coltivate.
Passando ora alla disamina della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta finalizzata ad ottenere la condanna dell'attrice del pagamento dell'importo di € 16.029,30 di cui alle documentate forniture e le relative fatture di merce consegnata e non pagata (n. 2097/c del 20/06/2019 di €
6.716,16, DDT n. 2117/c del 12/06/2019, nonché fatture n. 2195/c del 28.06.2019 di € 3.787,31, n.
2269/c del 18.07.2019 di € 5.033,38, n. 2360/c del 24.07.2019 di € 401,63, n. 8353/01 del 05.08.2019 di € 46,82 e n. 9737/01 del 10.09.2019 di € 44,00; all.ti doc. 10-11, comparsa), la stessa può trovare accoglimento.
Tale circostanza risulta, invero, non contestata e pacificamente ammessa dall'attrice (vd. pag. 6, comparsa conclusionale attrice del 28/11/2024: “rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso dedotta in ordine alla richiesta di pagamento della fornitura effettuata a favore della deducente;
quest'ultima palesemente infondata atteso che il mancato pagamento come provato in corso di causa non è altro che la conseguenza dell'inadempimento del fornitore verso il quale rimasto accertato il vizio di qualità del prodotto fornito tale da renderlo inidoneo per la sua commerciabilità.”). Parte convenuta ha, dunque, diritto di vedersi riconosciuto il pagamento della somma di euro
16.029,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, la quale, quanto a sorte capitale, sarà oggetto di compensazione come espressamente richiesto con la somma riconosciuta a titolo di risarcimento all'attrice come indicato in dispositivo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933).
In considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum, considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale, si ritengono sussistere i presupposti dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c. per compensare nella misura della metà le spese della presente procedura.
La restante metà viene liquidata secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno, invece, poste definitivamente e solidalmente, a carico delle parti in solido, nella misura di metà ciascuna, tenuto conto della necessità del suo espletamento ai fini della risoluzione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea e in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere all'attrice, a titolo del risarcimento del danno ex art. 1490 c.c., la somma di euro 63.158,10 (= 79.187,40 € - 16.029,30€), già operata la compensazione di cui in parte motiva, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere all'attrice la restante metà che liquida in euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Maurizio Bianchi;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice e di parte convenuta, nella misura di metà ciascuna. In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini