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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1778/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1778/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1778 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: somministrazione - opposi- zione a decreto ingiuntivo n. 31/2021, del 08.01.2021 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1 dall'Avv. Mariacristina Allegretto e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
opponente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Antonio Borraccino e Nunzio Mazzocchi e Concetta Sorrentino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.02.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiamava in causa la società Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2021 con il
[...]
2
quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della ricorrente la somma di €
256.258,45, oltre spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente adduceva:
1. che l'opposta agisce in forza della fattura n. 03/E del 16.01.2020 emessa per interessi di mora dovuti al ritardato pagamento delle prestazioni da questa erogate in virtù di contratti regolarmente sottoscritti per gli anni dal 2007 al 2014; 2. di disconoscere i calcoli prodotti dall'opposta e, conseguentemente, la somma richiesta perché dalla documentazione Asl Ce prodotta in atti
(mandati di pagamento), emerge chiaramente la differenza tra quanto ri- chiesto e quanto effettivamente il ritardo nel pagamento ha maturato a ti- tolo di presunti interessi;
3. che in relazione ad altri mandati di pagamen- to, il bonifico è stato effettuato in favore della quale Controparte_2
istituto di credito al quale la ha ceduto il Controparte_1
credito;
4. che dalla documentazione depositata emergerebbe un credito di euro 26.825,68 a fronte di quello erroneamente dichiarato dalla struttu- ra, la quale presenta nel calcolo anche n. 14 note di credito che sono stralciate dal calcolo perché non sono generatrici di interessi moratori;
5.
l'infondatezza della domanda poiché nella definizione degli interessi è stata considerata come base del calcolo il giorno immediatamente succes- sivo a 30 giorni della data indicata in fattura, mentre all'art. 7 dei contrat- ti sottoscritti era previsto un diverso termine di maturazione del paga- mento;
6. la violazione della buona fede contrattuale per aver proposto ricorso immediato all'autorità giudiziaria con danno economico per l'Ente e ripercussioni sui cittadini.
Ciò posto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito ed in via principale, respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e revocare il decreto ingiuntivo per i motivi illustrati in premessa;
- nel merito e nella deprecata ipotesi, di accoglimento dell'avversa richiesta ridurne l'ammontare come da documentazione al- legata;
- condannare controparte alle spese di giudizio, comprese quelle della ASL CE.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando l'avversa opposizione adducendo:
1. di erogare prestazioni sanitarie di diabetologia in regime di accreditamento istituzionale come previsto dal Decreto Le-
3
Part gislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; 2. che la ha provveduto al pa- gamento spontaneo delle somme fatturate, ma con notevole ritardo rispet- to ai termini di cui al d. lgs n. 231/02 e s.m. e i. e pertanto su dette som- me sono dovuti gli interessi moratori, pari ad € 256.258,45 per gli anni dal 2007 al 2014; 3. che l'art. 2, D.lgs. cit., espressamente estende la pro- pria applicazione a tutte le transazioni commerciali – anche se stipulate con la P.A. – intendendosi, per tali, i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la pre- stazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
4. che il rapporto dedotto in giudizio deve certamente ritenersi sussumibile nell'ambito del- la nozione di transazione commerciale, introdotta dalla direttiva
2000/35/CE, art. 2, lett. a);
5. di aver prodotto i) tutte le fatture presuppo- ste dalle quali emerge, in modo palese, la data di emissione di ogni fattu- ra (e, quindi, la data di decorrenza degli interessi moratori), nonché
l'importo, che ha costituito la base di calcolo di ogni singolo pagamento richiesto;
ii) le singole contabili bancarie che certificano l'avvenuto pa- Part gamento da parte della iii) uno schema riepilogativo del calcolo de- gli interessi;
6. che nonostante le contestazioni avanzate, le date di decor- renza e fine del calcolo degli interessi, le fatture presupposte al calcolo e l'importo delle stesse sono le stesse di quelli indicate dalla Parte_2
nello schema riepilogativo depositato;
7. che dallo schema si evince che la discrepanza tra i conteggi eseguiti dall'opposta e quelli della Pt_3 ad € 37.899,04 e quindi si riconosce la debenza della minor som-
[...] ma di € 218.349,41; 8. che la cessione del credito a è avvenuta CP_2
pro solvendo ed ha avuto ad oggetto solo ed esclusivamente il credito per sorte capitale, 9. che del tutto infondata è anche la contestazione secondo cui la decorrenza degli interessi di mora sarebbe stabilita direttamente nei contratti sottoscritti tra le parti poiché le disposizioni contrattuali sono confliggenti con la normativa comunitaria talché le suddette clausole debbano essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 231/02; 10. che le clausole richiamate nell'accordo contrattuale devono quindi rite- nersi vessatorie e ai fini di validità delle suddette clausole è richiesta la doppia e specifica sottoscrizione ex art. 1341 secondo comma c.c. che nel caso di specie non è stata in alcun modo dimostrata, pertanto, devono es- sere dichiarate nulle ed espunte dl contratto;
11. la richiesta di provviso-
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ria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'infondatezza dell'opposizione e del riconoscimento della debenza degli interessi nella minor somma di € 218.349,41 per la quale dovrà essere concessa la provvisoria esecuzione parziale.
Tanto esposto l'opposta chiedeva: - via preliminare concedere la provvi- soria esecutorietà ex art. 648 cpc al decreto in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- ovvero concedere la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alla somma di € 218.349,41 così come risulta dai conteggi depositati dalla;
- ovvero, in subordine, concedere Parte_2 la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alla somma di €
26.825,68 così come riconosciuto dovuto dalla per le fatture Parte_2
pagate in ritardo direttamente all'opposta; - nel merito rigettare
l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 31/21; - in via subordinata condannare la al pagamento della somma di € 256.258,45 Parte_2
oltre interessi ex art. 1224, IV comma c.c. od in quella maggiore o mino- re ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel pre- sente atto;
- in ulteriore subordine condannare la al paga- Parte_2 mento al pagamento, in favore dell'opposta della somma maggiore o mi- nore che risulterà dovuta a titolo di interessi legali, di maggior danno
(nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica del ricorso monitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224, IV comma c.c.; - con vittoria di spese legali.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza cartolare del
14 giugno 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 26.825,68
“osservato che non risulta in contestazione la debenza dell'importo di euro 26.825,68”.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Nel merito della pretesa avanzata dal creditore, risultano dirimenti i prin- cipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della
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prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se- condo i quali “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inver- sione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con at- titudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dal- le ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di 5 opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esi- stenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto in- giuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Spetta quindi a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso so- stanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade sulla parte opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o eccepire l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi di tale diritto, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova dettati dall'art. 2697, co.1 e 2 c.c.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente af- fermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risar- cimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tali principi va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un
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Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Am- ministrazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubbli- ci devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in ma- teria di contabilità generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio
2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n.
6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che so- lo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assun- ta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent.
n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631;
13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 di- cembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 feb- braio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile
2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n. 22537).
Nel caso in esame il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto è relativo al pagamento degli interessi dovuti, ai sensi del D.Lgs.
231/2002, sulle fatture emesse dall'opposta per prestazioni rese nel corso degli anni 2007-2014 in favore della ASL CE e da questa pagate con ri- tardo.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'opposta ha fornito prova del credito depositando in atti copia dei contratti, delle fatture, dei mandati di paga- mento, l'estratto autentico delle scritture contabili e il prospetto riepilo- gativo del calcolo degli interessi.
Parte opponente ha contestato il credito adducendo sostanzialmente due motivi di opposizione. Il primo, relativo all'erroneità dell'importo richie- sto alla luce della intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
della quale tuttavia non vi è prova in atti né risulta possibile desumerne il pagamento dai mandati di pagamento prodotti dall'opponente.
In relazione al secondo motivo di opposizione circa la normativa appli-
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cabile agli interessi dovuti sulle fatture non pagate, si osserva che in al- cuni dei contratti sottoscritti, all'art. 7 è previsto che “Il diritto al paga- mento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta/novanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono”.
Tuttavia, tali clausole sono affette da nullità poiché poste in violazione della normativa Ue direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritar- di di pagamenti nelle transazioni commerciali e gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dalla
Corte di Giustizia EU.
Nello specifico, la suddetta disposizione nella formulazione del 2012 ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi mora- tori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previ- sto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si pre- sume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria.
La nullità va dichiarata anche per le medesime clausole inserite nei con- tratti sottoscritti in data anteriore alla intervenuta modifica normativa del
2012, atteso che l'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione preve- deva che “l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore” e la giurisprudenza maggioritaria - alla quale il Tribunale ade- risce - propende per l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame atteso che “è del tutto evi- dente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbli- go di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo dove- va necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.
192 del 2012” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273).
Invero, tale indirizzo interpretativo ha trovato solenne conferma nella re- cente sentenza n. 3736 del 08.02.2023 della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “la suddetta disciplina normativa deve essere in- terpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella
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sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la
Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art. 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore”.
Ciò posto, si dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 dei contratti in atti nella parte in cui prevede che “Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta/novanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono” con conseguente applicazione della disciplina di cui al
D.lgs. 231/2002.
Ai fini dell'accertamento dell'esatta quantificazione della pretesa aziona- ta il Tribunale ha disposto lo svolgimento di CTU contabile, mediante conferimento di incarico alla dott. la quale, all'esito delle Persona_1 operazioni peritali ha rilevato “Sulla base dei calcoli analiticamente ese- guiti, il sottoscritto CTU ha determinato la somma complessiva dovuta in favore della società pari a € Controparte_1
110.040,49 da parte dell' , a titolo di interessi moratori, per Parte_2 il ritardo nel pagamento degli importi di cui alle fatture.”
Ritenendo condivisibili le risultanze della CTU espletata e facendo appli- cazione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in parziale accoglimento della proposta opposizione, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 31/2021, del 08.01.2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 110.040,49 a titolo di interessi moratori in favore dell'opposta, oltre interessi ex art. 1224, co. 4, c.p.c.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente reciproca soccombenza, giustificano ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la com- pensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto in- giuntivo n.31/2021, del 08.01.2021 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
• Condanna l'opponente , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 110.040,49 a titolo di interessi moratori in favore dell'opposta, oltre interessi ex art. 1224, co.
4, c.p.c.;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 1778/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1778/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1778 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: somministrazione - opposi- zione a decreto ingiuntivo n. 31/2021, del 08.01.2021 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1 dall'Avv. Mariacristina Allegretto e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
opponente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Antonio Borraccino e Nunzio Mazzocchi e Concetta Sorrentino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.02.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiamava in causa la società Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2021 con il
[...]
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quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della ricorrente la somma di €
256.258,45, oltre spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente adduceva:
1. che l'opposta agisce in forza della fattura n. 03/E del 16.01.2020 emessa per interessi di mora dovuti al ritardato pagamento delle prestazioni da questa erogate in virtù di contratti regolarmente sottoscritti per gli anni dal 2007 al 2014; 2. di disconoscere i calcoli prodotti dall'opposta e, conseguentemente, la somma richiesta perché dalla documentazione Asl Ce prodotta in atti
(mandati di pagamento), emerge chiaramente la differenza tra quanto ri- chiesto e quanto effettivamente il ritardo nel pagamento ha maturato a ti- tolo di presunti interessi;
3. che in relazione ad altri mandati di pagamen- to, il bonifico è stato effettuato in favore della quale Controparte_2
istituto di credito al quale la ha ceduto il Controparte_1
credito;
4. che dalla documentazione depositata emergerebbe un credito di euro 26.825,68 a fronte di quello erroneamente dichiarato dalla struttu- ra, la quale presenta nel calcolo anche n. 14 note di credito che sono stralciate dal calcolo perché non sono generatrici di interessi moratori;
5.
l'infondatezza della domanda poiché nella definizione degli interessi è stata considerata come base del calcolo il giorno immediatamente succes- sivo a 30 giorni della data indicata in fattura, mentre all'art. 7 dei contrat- ti sottoscritti era previsto un diverso termine di maturazione del paga- mento;
6. la violazione della buona fede contrattuale per aver proposto ricorso immediato all'autorità giudiziaria con danno economico per l'Ente e ripercussioni sui cittadini.
Ciò posto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: nel merito ed in via principale, respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e revocare il decreto ingiuntivo per i motivi illustrati in premessa;
- nel merito e nella deprecata ipotesi, di accoglimento dell'avversa richiesta ridurne l'ammontare come da documentazione al- legata;
- condannare controparte alle spese di giudizio, comprese quelle della ASL CE.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando l'avversa opposizione adducendo:
1. di erogare prestazioni sanitarie di diabetologia in regime di accreditamento istituzionale come previsto dal Decreto Le-
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Part gislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; 2. che la ha provveduto al pa- gamento spontaneo delle somme fatturate, ma con notevole ritardo rispet- to ai termini di cui al d. lgs n. 231/02 e s.m. e i. e pertanto su dette som- me sono dovuti gli interessi moratori, pari ad € 256.258,45 per gli anni dal 2007 al 2014; 3. che l'art. 2, D.lgs. cit., espressamente estende la pro- pria applicazione a tutte le transazioni commerciali – anche se stipulate con la P.A. – intendendosi, per tali, i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la pre- stazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
4. che il rapporto dedotto in giudizio deve certamente ritenersi sussumibile nell'ambito del- la nozione di transazione commerciale, introdotta dalla direttiva
2000/35/CE, art. 2, lett. a);
5. di aver prodotto i) tutte le fatture presuppo- ste dalle quali emerge, in modo palese, la data di emissione di ogni fattu- ra (e, quindi, la data di decorrenza degli interessi moratori), nonché
l'importo, che ha costituito la base di calcolo di ogni singolo pagamento richiesto;
ii) le singole contabili bancarie che certificano l'avvenuto pa- Part gamento da parte della iii) uno schema riepilogativo del calcolo de- gli interessi;
6. che nonostante le contestazioni avanzate, le date di decor- renza e fine del calcolo degli interessi, le fatture presupposte al calcolo e l'importo delle stesse sono le stesse di quelli indicate dalla Parte_2
nello schema riepilogativo depositato;
7. che dallo schema si evince che la discrepanza tra i conteggi eseguiti dall'opposta e quelli della Pt_3 ad € 37.899,04 e quindi si riconosce la debenza della minor som-
[...] ma di € 218.349,41; 8. che la cessione del credito a è avvenuta CP_2
pro solvendo ed ha avuto ad oggetto solo ed esclusivamente il credito per sorte capitale, 9. che del tutto infondata è anche la contestazione secondo cui la decorrenza degli interessi di mora sarebbe stabilita direttamente nei contratti sottoscritti tra le parti poiché le disposizioni contrattuali sono confliggenti con la normativa comunitaria talché le suddette clausole debbano essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 231/02; 10. che le clausole richiamate nell'accordo contrattuale devono quindi rite- nersi vessatorie e ai fini di validità delle suddette clausole è richiesta la doppia e specifica sottoscrizione ex art. 1341 secondo comma c.c. che nel caso di specie non è stata in alcun modo dimostrata, pertanto, devono es- sere dichiarate nulle ed espunte dl contratto;
11. la richiesta di provviso-
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ria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'infondatezza dell'opposizione e del riconoscimento della debenza degli interessi nella minor somma di € 218.349,41 per la quale dovrà essere concessa la provvisoria esecuzione parziale.
Tanto esposto l'opposta chiedeva: - via preliminare concedere la provvi- soria esecutorietà ex art. 648 cpc al decreto in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- ovvero concedere la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alla somma di € 218.349,41 così come risulta dai conteggi depositati dalla;
- ovvero, in subordine, concedere Parte_2 la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alla somma di €
26.825,68 così come riconosciuto dovuto dalla per le fatture Parte_2
pagate in ritardo direttamente all'opposta; - nel merito rigettare
l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 31/21; - in via subordinata condannare la al pagamento della somma di € 256.258,45 Parte_2
oltre interessi ex art. 1224, IV comma c.c. od in quella maggiore o mino- re ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel pre- sente atto;
- in ulteriore subordine condannare la al paga- Parte_2 mento al pagamento, in favore dell'opposta della somma maggiore o mi- nore che risulterà dovuta a titolo di interessi legali, di maggior danno
(nella misura pari alla differenza tra il costo del denaro e detti interessi), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi successivi dalla data della notifica del ricorso monitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224, IV comma c.c.; - con vittoria di spese legali.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza cartolare del
14 giugno 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 26.825,68
“osservato che non risulta in contestazione la debenza dell'importo di euro 26.825,68”.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Nel merito della pretesa avanzata dal creditore, risultano dirimenti i prin- cipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della
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prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se- condo i quali “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inver- sione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con at- titudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dal- le ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di 5 opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esi- stenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto in- giuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Spetta quindi a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso so- stanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade sulla parte opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o eccepire l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi di tale diritto, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova dettati dall'art. 2697, co.1 e 2 c.c.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente af- fermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risar- cimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tali principi va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un
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Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Am- ministrazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubbli- ci devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in ma- teria di contabilità generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio
2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n.
6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che so- lo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assun- ta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent.
n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631;
13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 di- cembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 feb- braio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile
2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n. 22537).
Nel caso in esame il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto è relativo al pagamento degli interessi dovuti, ai sensi del D.Lgs.
231/2002, sulle fatture emesse dall'opposta per prestazioni rese nel corso degli anni 2007-2014 in favore della ASL CE e da questa pagate con ri- tardo.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'opposta ha fornito prova del credito depositando in atti copia dei contratti, delle fatture, dei mandati di paga- mento, l'estratto autentico delle scritture contabili e il prospetto riepilo- gativo del calcolo degli interessi.
Parte opponente ha contestato il credito adducendo sostanzialmente due motivi di opposizione. Il primo, relativo all'erroneità dell'importo richie- sto alla luce della intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
della quale tuttavia non vi è prova in atti né risulta possibile desumerne il pagamento dai mandati di pagamento prodotti dall'opponente.
In relazione al secondo motivo di opposizione circa la normativa appli-
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cabile agli interessi dovuti sulle fatture non pagate, si osserva che in al- cuni dei contratti sottoscritti, all'art. 7 è previsto che “Il diritto al paga- mento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta/novanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono”.
Tuttavia, tali clausole sono affette da nullità poiché poste in violazione della normativa Ue direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritar- di di pagamenti nelle transazioni commerciali e gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dalla
Corte di Giustizia EU.
Nello specifico, la suddetta disposizione nella formulazione del 2012 ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi mora- tori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previ- sto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si pre- sume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria.
La nullità va dichiarata anche per le medesime clausole inserite nei con- tratti sottoscritti in data anteriore alla intervenuta modifica normativa del
2012, atteso che l'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione preve- deva che “l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore” e la giurisprudenza maggioritaria - alla quale il Tribunale ade- risce - propende per l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame atteso che “è del tutto evi- dente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbli- go di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo dove- va necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.
192 del 2012” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273).
Invero, tale indirizzo interpretativo ha trovato solenne conferma nella re- cente sentenza n. 3736 del 08.02.2023 della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “la suddetta disciplina normativa deve essere in- terpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella
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sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la
Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art. 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore”.
Ciò posto, si dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 dei contratti in atti nella parte in cui prevede che “Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta/novanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono” con conseguente applicazione della disciplina di cui al
D.lgs. 231/2002.
Ai fini dell'accertamento dell'esatta quantificazione della pretesa aziona- ta il Tribunale ha disposto lo svolgimento di CTU contabile, mediante conferimento di incarico alla dott. la quale, all'esito delle Persona_1 operazioni peritali ha rilevato “Sulla base dei calcoli analiticamente ese- guiti, il sottoscritto CTU ha determinato la somma complessiva dovuta in favore della società pari a € Controparte_1
110.040,49 da parte dell' , a titolo di interessi moratori, per Parte_2 il ritardo nel pagamento degli importi di cui alle fatture.”
Ritenendo condivisibili le risultanze della CTU espletata e facendo appli- cazione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in parziale accoglimento della proposta opposizione, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 31/2021, del 08.01.2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 110.040,49 a titolo di interessi moratori in favore dell'opposta, oltre interessi ex art. 1224, co. 4, c.p.c.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente reciproca soccombenza, giustificano ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la com- pensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto in- giuntivo n.31/2021, del 08.01.2021 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
• Condanna l'opponente , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 110.040,49 a titolo di interessi moratori in favore dell'opposta, oltre interessi ex art. 1224, co.
4, c.p.c.;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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