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Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09233/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00997 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09233/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2024, proposto dalle sigg.re
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- in proprio e quali eredi del sig.-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Antonio
Melucci e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-del 2 maggio, resa tra le parti sui ricorsi riuniti RR.GG. n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS- N. 09233/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza della parte appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IE De
Berardinis e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe le sigg.re -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -
OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, agendo in proprio e quali eredi del sig.-
OMISSIS--OMISSIS-, propongono appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania,
Salerno, Sez. II, n. -OMISSIS-del 2 maggio 2024 e ne chiedono la riforma.
1.1. La sentenza impugnata ha respinto i ricorsi riuniti presentati dagli eredi del sig.-
OMISSIS--OMISSIS- per ottenere l'annullamento: I) del provvedimento del Comune di S. Egidio di Monte Albino (SA) n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo
2022, recante rigetto della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n.
326/2003 per un immobile posto al I° piano di un fabbricato unifamiliare sito in via-
OMISSIS-, avente superficie di mq. 47,40, nonché degli atti presupposti e connessi e in particolare del c.d. preavviso di rigetto; II) del provvedimento del citato Comune n.
-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022, recante rigetto della domanda di condono edilizio presentata sempre ex l. n. 326/2003 per un immobile posto anch'esso al I° piano del fabbricato unifamiliare, avente superficie di mq. 62,40, nonché degli atti presupposti e connessi e in particolare del c.d. preavviso di rigetto.
2. In punto di fatto si osserva che, per ambedue le richieste di condono, il Comune ha richiamato a fondamento del loro rigetto la circostanza che si tratta di opere abusive rientranti nelle tipologie di abusi edilizi di cui ai numeri da 1) a 3) dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, per le quali, ai sensi dell'art. 32, commi 26, N. 09233/2024 REG.RIC.
lett. a), e 27, lett. d), della stessa l. n. 326/2003, non è ammesso il condono ove siano realizzate in zona vincolata.
2.1. In diritto, il T.A.R. ha ritenuto legittimo l'operato del Comune evidenziando che il condono del 2003 (“terzo condono”) è operante con riguardo ai soli abusi “minori” di cui alle tipologie da 4) a 6) (restauro, risanamento conservativo, ecc.) dell'allegato
1 al d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 269/2003) realizzati in zone vincolate, sempreché conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, mentre non opera con riferimento agli abusi edilizi “maggiori” di cui alle tipologie da 1) a 3) dell'allegato 1 (nuove opere, ristrutturazioni edilizie) realizzati in zone vincolate: ciò, pur se il vincolo sia stato imposto nell'area successivamente all'esecuzione delle opere abusive stesse e rivesta natura relativa ed anche ove gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
2.2. La sentenza osserva che le opere abusive per cui è causa, “nelle loro connotazioni descrittive e funzionali, di pregnante consistenza superficiale e volumetrica, sono sussumibili nell'alveo categoriale degli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie)”, ossia degli interventi per i quali vige la regola dell'insanabilità assoluta, qualora realizzati in zone sottoposte a “vincoli preesistenti di inedificabilità, anche relativa”: e nel caso di specie la zona dove si trovano gli immobili abusivi è plurivincolata, come evidenziato dal Comune nei provvedimenti impugnati. Pertanto, alla stregua della disciplina sopra richiamata, le suddette opere abusive non erano condonabili.
3. Nel gravame le appellanti contestano l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in procedendo, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c., in relazione al rilevato vizio di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990, poiché in primo grado era stato lamentato come i dinieghi gravati si risolvessero in semplici enunciazioni di normativa, senza chiarire le ragioni di fatto sottese ai provvedimenti, N. 09233/2024 REG.RIC.
ma il T.A.R avrebbe erroneamente pretermesso la delibazione su tale questione, ossia su un punto decisivo della controversia, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
II) error in iudicando, violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003), eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, giacché la sentenza appellata non si sarebbe avveduta che, ai fini della condonabilità, le opere devono essere contenute in precisi limiti dimensionali (a seconda che si tratti di ampliamenti o nuove costruzioni), sicché nel caso in esame le opere abusive sarebbero risultate ex se condonabili;
III) error in iudicando, violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003), eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, omessa pronuncia sull'obbligo di acquisire il parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., le opere, anche se realizzate in area sottoposta a vincolo, sarebbero state sanabili sulla base del procedimento delineato dal riformulato art. 32 della l. n. 47/1985, quindi previo parere sulla sanabilità espresso dall'Autorità preposta al vincolo, che, però, sarebbe stato omesso. Il primo giudice, peraltro, non si sarebbe pronunciato sulla doglianza relativa a detta omissione;
IV) error in iudicando, violazione dell'art, 97 Cost., violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003), travisamento ed errore di fatto, in quanto la sentenza appellata sarebbe incorsa in errore nell'affermare che i dinieghi impugnati avevano rimarcato la caratteristica della zona interessata, di essere plurivincolata, mentre negli stessi non vi sarebbe alcun riferimento alla qualificazione e alla sottoposizione a vincolo delle aree oggetto dell'istanza di sanatoria. N. 09233/2024 REG.RIC.
3.1. Il Comune di Sant'Egidio di Monte Albino (SA), pur evocato, non si è costituito in giudizio.
3.2. Le appellanti hanno presentato istanza di passaggio della causa in decisione, senza previa discussione orale.
3.3. All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello è infondato.
4.1. È anzitutto infondato il primo motivo, poiché il giudice di prime cure ha affermato esplicitamente che avrebbe proceduto alla trattazione congiunta di tutte le censure di legittimità variamente profilate dalla parte ricorrente – e, pertanto, anche di quella di difetto di motivazione dedotta con il primo motivo in ambedue i ricorsi – “in ragione della loro affinità contenutistica”.
4.2. In ogni caso, a voler ritenere che il T.A.R. non si sia pronunciato sulla censura de qua, la disamina della stessa spetta, secondo la giurisprudenza (C.d.S., A.P., 30 luglio
2018, nn. 10 e 11), a questo giudice di appello: orbene, nel merito la censura di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati è priva di fondamento, poiché in materia edilizia i provvedimenti, compreso il diniego sull'istanza di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l'abusività delle opere e il loro insanabile contrasto con la normativa edilizia (C.d.S., VI, 6 dicembre 2023, n. 10540; id., 7 novembre 2023, n. 9581; id., 5 settembre 2018, n. 5211; Sez. II, 24 agosto 2021,
n. 6028). I provvedimenti di diniego di condono risultano adeguatamente motivati con il puntuale richiamo alla normativa che vi si oppone e la descrizione della situazione di fatto ostativa (C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5725).
4.3. Ciò premesso, nel caso di specie i provvedimenti impugnati (che risultano essere strutturati in modo analogo relativamente all'apparato motivazionale ed al contenuto dispositivo), da un lato richiamano le rispettive comunicazioni ex art. 10-bis della l. n.
241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nota prot. n. 000885 del 17 N. 09233/2024 REG.RIC.
gennaio 2022 per il provvedimento n.-OMISSIS- e nota prot. n. 000883 di pari data per il provvedimento n. -OMISSIS-): e in queste si trova la puntuale descrizione della situazione di fatto ostativa alla sanatoria, Dall'altro lato, i dinieghi recano indicazione specifica della normativa che si oppone al condono.
4.4. In definitiva, i provvedimenti impugnati, anche attraverso l'uso della motivazione per relationem (con il richiamo ai contenuti del c.d. preavviso di rigetto), indicano in modo sufficientemente chiaro l'abusività delle opere e il loro insanabile contrasto con la normativa edilizia e risultano, perciò, forniti di un'idonea motivazione. Ne discende l'infondatezza della doglianza ora esaminata.
5. Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo d'appello, da trattare in modo congiunto, in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico.
5.1. Invero, con riferimento alla possibilità di condonare gli abusi commessi in zona vincolata, la giurisprudenza ha univocamente affermato che il condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, non è a priori consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori” (cioè abusi riconducibili alle tipologie nn. 1), 2) e 3) della tabella allegata al d.l. n. 269/2003) commessi in zona sottoposta, precedentemente alla realizzazione delle opere, a vincolo. Si è così precisato che, secondo la l. n. 326/2003, gli “abusi maggiori” non sono mai condonabili quando commessi in zona sottoposta a vincolo in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, indipendentemente dal fatto che si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta o relativa, con il corollario che in tali situazioni è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistico, posto che si versa in una situazione di divieto di condono stabilita dal Legislatore e il divieto di condono risulta atto dovuto (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2025, n. 8846, con i precedenti elencati; id. 27 novembre 2023, n. 10159; id., 7 febbraio 2022, n. 840; Sez.
7 agosto 2025, n. 6970; id., 23 luglio 2025, n. 6521).
5.2. Orbene, nel caso in esame oggetto delle istanze di condono è la realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo, che rientrano nella tipologia dei cc.dd. abusi N. 09233/2024 REG.RIC.
maggiori, trattandosi di due manufatti posti al primo piano aventi superficie l'uno di mq. 62,40 e l'altro di mq. 47,40, per un totale di mq. 109,80. Va senz'altro esclusa la loro riconduzione alle tipologie nn. 4), 5) o 6) della tabella allegata al d.l. n 269/2003, di tal ché, essendo state realizzate in zona assoggettata a vincolo (del quale non viene contestata l'anteriorità rispetto agli abusi), la loro condonabilità è certamente esclusa ai sensi dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, come giustamente affermato dal Comune nei provvedimenti impugnati.
5.3. Sul punto mette conto precisare che in presenza di opere abusive implicanti nuova volumetria (e perciò rientranti nei cc.dd. abusi maggiori), realizzate in area sottoposta a vincolo, sono irrilevanti: a) la circostanza che il vincolo oggetto di violazione sia di carattere assoluto, o relativo; b) i limiti dimensionali (mc. 750, ovvero il 30% della volumetria della costruzione originaria) invocati dalle appellanti.
6. Neppure ha rilevanza l'epoca di apposizione del vincolo.
6.1. Si è detto, infatti, che nella fattispecie in esame non è contestata l'anteriorità del vincolo rispetto alla realizzazione degli abusi, non essendo formulata alcuna doglianza in argomento in nessuno dei due ricorsi di primo grado. Nondimeno, la conclusione della non condonabilità delle opere resterebbe ferma anche in caso di vincolo apposto posteriormente alla loro ultimazione.
6.2. La giurisprudenza ha infatti affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett.
d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) sussista il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 21 febbraio 2017, n.
813; Sez. VI, 2 agosto 2016, n. 3487). N. 09233/2024 REG.RIC.
6.3. Nella vicenda in esame, trattandosi di opere che hanno comportato un aumento di superficie, non si rinvengono tutti i requisiti che, secondo la giurisprudenza ora citata, devono congiuntamente sussistere ai fini della condonabilità dei manufatti abusivi. Ne discende l'infondatezza anche per questo verso delle censure ora viste.
6.4. Da ultimo, è infondato il quarto motivo di appello, giacché i dinieghi impugnati
(e, ancor prima, le relative comunicazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990) recano un preciso richiamo alla normativa sull'inapplicabilità del “terzo condono” alle opere site in zona sottoposta a vincolo: pertanto, una lettura secondo diligenza e buona fede dei dinieghi impugnati non avrebbe dovuto far nutrire dubbi ai privati sulle ragioni sottese agli stessi (e cioè l'essere i manufatti realizzati abusivamente ubicati in zona sottoposta a vincolo).
6.4.1. Al riguardo, si rammenta che il principio di buona fede, positivizzato dall'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, caratterizza il rapporto tra P.A. e cittadini in senso bilaterale (C.d.S., Sez. VII, 28 maggio 2025, n. 4649): esso, cioè, deve ispirare non soltanto l'attività della P.A. nei confronti del privato, ma anche la condotta del privato nei rapporti con la P.A., trattandosi di un principio che impegna entrambe le parti del rapporto amministrativo (C.d.S., Sez. VII, 19 novembre 2025, 9053; Sez. III,
8 ottobre 2025, n. 7898).
6.5. In ogni caso, la doglianza ha tenore esclusivamente formale, poiché le appellanti non contestano il dato sostanziale per cui l'area dove si trovano i manufatti abusivi è plurivincolata. Anche sotto questo profilo, dunque, la stessa non può essere condivisa, atteso che si versa in un'ipotesi di attività vincolata, per la quale, perciò, vale la regola di non annullabilità per vizi formali o procedimentali di cui all'art. 21-octies, comma
2, primo periodo, della l. n. 241/1990.
7. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato, attesa l'infondatezza dei motivi con esso dedotti, e deve essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata. N. 09233/2024 REG.RIC.
8. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di appello, tenuto conto della mancata costituzione nello stesso del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
UD ES, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE De Berardinis UD ES N. 09233/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00997 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09233/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2024, proposto dalle sigg.re
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- in proprio e quali eredi del sig.-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Antonio
Melucci e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-del 2 maggio, resa tra le parti sui ricorsi riuniti RR.GG. n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS- N. 09233/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza della parte appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IE De
Berardinis e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe le sigg.re -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -
OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, agendo in proprio e quali eredi del sig.-
OMISSIS--OMISSIS-, propongono appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania,
Salerno, Sez. II, n. -OMISSIS-del 2 maggio 2024 e ne chiedono la riforma.
1.1. La sentenza impugnata ha respinto i ricorsi riuniti presentati dagli eredi del sig.-
OMISSIS--OMISSIS- per ottenere l'annullamento: I) del provvedimento del Comune di S. Egidio di Monte Albino (SA) n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo
2022, recante rigetto della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n.
326/2003 per un immobile posto al I° piano di un fabbricato unifamiliare sito in via-
OMISSIS-, avente superficie di mq. 47,40, nonché degli atti presupposti e connessi e in particolare del c.d. preavviso di rigetto; II) del provvedimento del citato Comune n.
-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022, recante rigetto della domanda di condono edilizio presentata sempre ex l. n. 326/2003 per un immobile posto anch'esso al I° piano del fabbricato unifamiliare, avente superficie di mq. 62,40, nonché degli atti presupposti e connessi e in particolare del c.d. preavviso di rigetto.
2. In punto di fatto si osserva che, per ambedue le richieste di condono, il Comune ha richiamato a fondamento del loro rigetto la circostanza che si tratta di opere abusive rientranti nelle tipologie di abusi edilizi di cui ai numeri da 1) a 3) dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, per le quali, ai sensi dell'art. 32, commi 26, N. 09233/2024 REG.RIC.
lett. a), e 27, lett. d), della stessa l. n. 326/2003, non è ammesso il condono ove siano realizzate in zona vincolata.
2.1. In diritto, il T.A.R. ha ritenuto legittimo l'operato del Comune evidenziando che il condono del 2003 (“terzo condono”) è operante con riguardo ai soli abusi “minori” di cui alle tipologie da 4) a 6) (restauro, risanamento conservativo, ecc.) dell'allegato
1 al d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 269/2003) realizzati in zone vincolate, sempreché conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, mentre non opera con riferimento agli abusi edilizi “maggiori” di cui alle tipologie da 1) a 3) dell'allegato 1 (nuove opere, ristrutturazioni edilizie) realizzati in zone vincolate: ciò, pur se il vincolo sia stato imposto nell'area successivamente all'esecuzione delle opere abusive stesse e rivesta natura relativa ed anche ove gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
2.2. La sentenza osserva che le opere abusive per cui è causa, “nelle loro connotazioni descrittive e funzionali, di pregnante consistenza superficiale e volumetrica, sono sussumibili nell'alveo categoriale degli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie)”, ossia degli interventi per i quali vige la regola dell'insanabilità assoluta, qualora realizzati in zone sottoposte a “vincoli preesistenti di inedificabilità, anche relativa”: e nel caso di specie la zona dove si trovano gli immobili abusivi è plurivincolata, come evidenziato dal Comune nei provvedimenti impugnati. Pertanto, alla stregua della disciplina sopra richiamata, le suddette opere abusive non erano condonabili.
3. Nel gravame le appellanti contestano l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in procedendo, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c., in relazione al rilevato vizio di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990, poiché in primo grado era stato lamentato come i dinieghi gravati si risolvessero in semplici enunciazioni di normativa, senza chiarire le ragioni di fatto sottese ai provvedimenti, N. 09233/2024 REG.RIC.
ma il T.A.R avrebbe erroneamente pretermesso la delibazione su tale questione, ossia su un punto decisivo della controversia, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
II) error in iudicando, violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003), eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, giacché la sentenza appellata non si sarebbe avveduta che, ai fini della condonabilità, le opere devono essere contenute in precisi limiti dimensionali (a seconda che si tratti di ampliamenti o nuove costruzioni), sicché nel caso in esame le opere abusive sarebbero risultate ex se condonabili;
III) error in iudicando, violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003), eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, omessa pronuncia sull'obbligo di acquisire il parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., le opere, anche se realizzate in area sottoposta a vincolo, sarebbero state sanabili sulla base del procedimento delineato dal riformulato art. 32 della l. n. 47/1985, quindi previo parere sulla sanabilità espresso dall'Autorità preposta al vincolo, che, però, sarebbe stato omesso. Il primo giudice, peraltro, non si sarebbe pronunciato sulla doglianza relativa a detta omissione;
IV) error in iudicando, violazione dell'art, 97 Cost., violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all'art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003), travisamento ed errore di fatto, in quanto la sentenza appellata sarebbe incorsa in errore nell'affermare che i dinieghi impugnati avevano rimarcato la caratteristica della zona interessata, di essere plurivincolata, mentre negli stessi non vi sarebbe alcun riferimento alla qualificazione e alla sottoposizione a vincolo delle aree oggetto dell'istanza di sanatoria. N. 09233/2024 REG.RIC.
3.1. Il Comune di Sant'Egidio di Monte Albino (SA), pur evocato, non si è costituito in giudizio.
3.2. Le appellanti hanno presentato istanza di passaggio della causa in decisione, senza previa discussione orale.
3.3. All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello è infondato.
4.1. È anzitutto infondato il primo motivo, poiché il giudice di prime cure ha affermato esplicitamente che avrebbe proceduto alla trattazione congiunta di tutte le censure di legittimità variamente profilate dalla parte ricorrente – e, pertanto, anche di quella di difetto di motivazione dedotta con il primo motivo in ambedue i ricorsi – “in ragione della loro affinità contenutistica”.
4.2. In ogni caso, a voler ritenere che il T.A.R. non si sia pronunciato sulla censura de qua, la disamina della stessa spetta, secondo la giurisprudenza (C.d.S., A.P., 30 luglio
2018, nn. 10 e 11), a questo giudice di appello: orbene, nel merito la censura di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati è priva di fondamento, poiché in materia edilizia i provvedimenti, compreso il diniego sull'istanza di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l'abusività delle opere e il loro insanabile contrasto con la normativa edilizia (C.d.S., VI, 6 dicembre 2023, n. 10540; id., 7 novembre 2023, n. 9581; id., 5 settembre 2018, n. 5211; Sez. II, 24 agosto 2021,
n. 6028). I provvedimenti di diniego di condono risultano adeguatamente motivati con il puntuale richiamo alla normativa che vi si oppone e la descrizione della situazione di fatto ostativa (C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5725).
4.3. Ciò premesso, nel caso di specie i provvedimenti impugnati (che risultano essere strutturati in modo analogo relativamente all'apparato motivazionale ed al contenuto dispositivo), da un lato richiamano le rispettive comunicazioni ex art. 10-bis della l. n.
241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nota prot. n. 000885 del 17 N. 09233/2024 REG.RIC.
gennaio 2022 per il provvedimento n.-OMISSIS- e nota prot. n. 000883 di pari data per il provvedimento n. -OMISSIS-): e in queste si trova la puntuale descrizione della situazione di fatto ostativa alla sanatoria, Dall'altro lato, i dinieghi recano indicazione specifica della normativa che si oppone al condono.
4.4. In definitiva, i provvedimenti impugnati, anche attraverso l'uso della motivazione per relationem (con il richiamo ai contenuti del c.d. preavviso di rigetto), indicano in modo sufficientemente chiaro l'abusività delle opere e il loro insanabile contrasto con la normativa edilizia e risultano, perciò, forniti di un'idonea motivazione. Ne discende l'infondatezza della doglianza ora esaminata.
5. Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo d'appello, da trattare in modo congiunto, in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico.
5.1. Invero, con riferimento alla possibilità di condonare gli abusi commessi in zona vincolata, la giurisprudenza ha univocamente affermato che il condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003, non è a priori consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori” (cioè abusi riconducibili alle tipologie nn. 1), 2) e 3) della tabella allegata al d.l. n. 269/2003) commessi in zona sottoposta, precedentemente alla realizzazione delle opere, a vincolo. Si è così precisato che, secondo la l. n. 326/2003, gli “abusi maggiori” non sono mai condonabili quando commessi in zona sottoposta a vincolo in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, indipendentemente dal fatto che si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta o relativa, con il corollario che in tali situazioni è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistico, posto che si versa in una situazione di divieto di condono stabilita dal Legislatore e il divieto di condono risulta atto dovuto (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2025, n. 8846, con i precedenti elencati; id. 27 novembre 2023, n. 10159; id., 7 febbraio 2022, n. 840; Sez.
7 agosto 2025, n. 6970; id., 23 luglio 2025, n. 6521).
5.2. Orbene, nel caso in esame oggetto delle istanze di condono è la realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo, che rientrano nella tipologia dei cc.dd. abusi N. 09233/2024 REG.RIC.
maggiori, trattandosi di due manufatti posti al primo piano aventi superficie l'uno di mq. 62,40 e l'altro di mq. 47,40, per un totale di mq. 109,80. Va senz'altro esclusa la loro riconduzione alle tipologie nn. 4), 5) o 6) della tabella allegata al d.l. n 269/2003, di tal ché, essendo state realizzate in zona assoggettata a vincolo (del quale non viene contestata l'anteriorità rispetto agli abusi), la loro condonabilità è certamente esclusa ai sensi dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, come giustamente affermato dal Comune nei provvedimenti impugnati.
5.3. Sul punto mette conto precisare che in presenza di opere abusive implicanti nuova volumetria (e perciò rientranti nei cc.dd. abusi maggiori), realizzate in area sottoposta a vincolo, sono irrilevanti: a) la circostanza che il vincolo oggetto di violazione sia di carattere assoluto, o relativo; b) i limiti dimensionali (mc. 750, ovvero il 30% della volumetria della costruzione originaria) invocati dalle appellanti.
6. Neppure ha rilevanza l'epoca di apposizione del vincolo.
6.1. Si è detto, infatti, che nella fattispecie in esame non è contestata l'anteriorità del vincolo rispetto alla realizzazione degli abusi, non essendo formulata alcuna doglianza in argomento in nessuno dei due ricorsi di primo grado. Nondimeno, la conclusione della non condonabilità delle opere resterebbe ferma anche in caso di vincolo apposto posteriormente alla loro ultimazione.
6.2. La giurisprudenza ha infatti affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett.
d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) sussista il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 21 febbraio 2017, n.
813; Sez. VI, 2 agosto 2016, n. 3487). N. 09233/2024 REG.RIC.
6.3. Nella vicenda in esame, trattandosi di opere che hanno comportato un aumento di superficie, non si rinvengono tutti i requisiti che, secondo la giurisprudenza ora citata, devono congiuntamente sussistere ai fini della condonabilità dei manufatti abusivi. Ne discende l'infondatezza anche per questo verso delle censure ora viste.
6.4. Da ultimo, è infondato il quarto motivo di appello, giacché i dinieghi impugnati
(e, ancor prima, le relative comunicazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990) recano un preciso richiamo alla normativa sull'inapplicabilità del “terzo condono” alle opere site in zona sottoposta a vincolo: pertanto, una lettura secondo diligenza e buona fede dei dinieghi impugnati non avrebbe dovuto far nutrire dubbi ai privati sulle ragioni sottese agli stessi (e cioè l'essere i manufatti realizzati abusivamente ubicati in zona sottoposta a vincolo).
6.4.1. Al riguardo, si rammenta che il principio di buona fede, positivizzato dall'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, caratterizza il rapporto tra P.A. e cittadini in senso bilaterale (C.d.S., Sez. VII, 28 maggio 2025, n. 4649): esso, cioè, deve ispirare non soltanto l'attività della P.A. nei confronti del privato, ma anche la condotta del privato nei rapporti con la P.A., trattandosi di un principio che impegna entrambe le parti del rapporto amministrativo (C.d.S., Sez. VII, 19 novembre 2025, 9053; Sez. III,
8 ottobre 2025, n. 7898).
6.5. In ogni caso, la doglianza ha tenore esclusivamente formale, poiché le appellanti non contestano il dato sostanziale per cui l'area dove si trovano i manufatti abusivi è plurivincolata. Anche sotto questo profilo, dunque, la stessa non può essere condivisa, atteso che si versa in un'ipotesi di attività vincolata, per la quale, perciò, vale la regola di non annullabilità per vizi formali o procedimentali di cui all'art. 21-octies, comma
2, primo periodo, della l. n. 241/1990.
7. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato, attesa l'infondatezza dei motivi con esso dedotti, e deve essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata. N. 09233/2024 REG.RIC.
8. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di appello, tenuto conto della mancata costituzione nello stesso del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
UD ES, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE De Berardinis UD ES N. 09233/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.