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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
RG: 588/2015 + 2271/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 588/2015 TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , rapp.to Parte_1 C.F._1 e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia in CIRCUMVALLAZIONE, 1 AGROMONTE MILEO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 LUZI, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente do in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della udienza ed udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20.03.2015, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “FRANCESE LORENZO” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), alla C/da PRAINETTA, per un totale di: n. 51 giornate annue nell'anno 2013 dal 09.09.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato in data 21.03.2014 domanda di disoccupazione agricola n. 2014628913074, relativa all'anno 2013, essendo regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, senza essere stata sottoposta a provvedimenti di disconoscimento, e potendo vantare sia il biennio assicurativo che il numero minimo di giornate per il riconoscimento della misura economica richiesta (53 gg. nel 2012 e 51 gg. nel 2013). CP_ Deduceva di non aver ottenuto l'erogazione della prestazione richiesta né di aver ricevuto dall' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda amministrativa e adiva, pertanto, l'intestato CP_ Tribunale al fine di ottenerne l'accertamento del diritto alla corresponsione, con condanna dell' al pagamento di tale indennità, maggiorata di interessi, e delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l' evocato in giudizio, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del CP_2 ricorso per decadenza dall'azione e, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
1.2. Alla udienza del 06.04.2021, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, con il giudizio successivamente iscritto al R.G. 2271/2017, ne veniva disposta la riunione.
2. Ed invero, in data 07.11.2017 la ricorrente in epigrafe indicata depositava un ulteriore ricorso – iscritto al n. R.G. 2271/2017 – avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda agricola “FRANCESE LORENZO”, ad indirizzo produttivo con coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate). Deduceva, in particolare, di aver lavorato nell'anno 2013 dal 09.09.2013 al 31.12.2013, per 51 giornate, seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, e di aver subito il disconoscimento del predetto CP_ rapporto di lavoro da parte dell' mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2016 degli elenchi anagrafici dei lavor ricoli per l'anno 2013 (pubblicato online dal 10.03.2017 al 25.03.2017). Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' nonché del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli Controparte_3 CP_ e UNE di VIGGIANELLO (PZ), con condanna dell' nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosservan termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della CP_ domanda alla luce del verbale di accertamento 2016008328/DDL del 21.11.2016. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
2.1. All'udienza del 18.09.2018, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la parte resistente alla prova contraria e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione a mezzo dei due ispettori verbalizzanti. CP_
2.2. All'udienza del 10.09.2019 veniva escusso l'ispettore e, per parte Persona_1 ricorrente, . Disposta la riunione tra i giudizi con l 0.2021 veniva CP_4 escusso il teste . In data 10.05.2022, previa acquisizione delle dichiarazioni rese Testimone_1 dall'Ispettore Torchia nel procedimento iscritto al R.G. 1996/2017, rendeva dichiarazioni il teste ES
.
[...]
2.3. A seguito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo, all'udienza del 09.10.2024, all'esito della camera di consiglio, i giudizi riuniti venivano definiti con lettura del dispositivo e riserva del termine per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, entrambi i ricorsi sono tempestivi. Per ciò che concerne la domanda di disoccupazione agricola, il ricorso risulta tempestivo in quanto CP_ la domanda n. 2014628913074, relativa all'anno 2013, è stata presentata il 21.03.2014. Non risulta che l abbia formalmente comunicato un diniego. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 20.03.2015, dunque è tempestivo. In relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 2271/2017, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo alla scadenza dei CP_5 90 giorni, sicché l'azion a proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato il 07.11.2017; pertanto è tempestivo. 4. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Deve segnalarsi che la Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1405/2022 pubbl. il 10/01/2023 RG n. 1162/2022, scrutinando giudizi aventi ad oggetto la reiscrizione di lavoratori, i cui rapporti sono stati
Pag. 2 di 7 cancellati sulla scorta del medesimo verbale ispettivo per cui è causa, ha rigettato le domande formulate. La sentenza viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. CP_ Osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l' Controparte_3 :
[...] gato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente non è idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, posto che i testi escussi risultano portatori di un interesse di fatto convergente con quello della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito quanto segue: “(…) in passato ho fatto la bracciante agricola dal CP_4 2010 al 2013. Conosco la ricorrente in quanto siamo compaesane e siamo state colleghe di lavoro presso l'azienda NC NZ sita in Cassano allo Ionio in contrada Prainetta nel 2013 da agosto a dicembre se non erro. In realtà ho iniziato a luglio mentre la ricorrente ad agosto. (…) Io e la ricorrente abbiamo lavorato nei terreni di contrada Prainetta e in inverno ci siamo occupati della raccolta di agrumi a Saraceno, un paese che dista mezz'ora circa, preciso che ci recavamo lì a bordo di un pullman piccolo messo a disposizione da SE. Io e la ricorrente ci siamo occupati da agosto a settembre della raccolta dei pomodori da salsa, da settembre sino a dicembre ci occupavamo della raccolta di agrumi, mandarini e arance. Ci occupavamo anche della pulizia dei terreni. Il lavoro avveniva 5 giorni a settimana. Lavoravamo dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 15:00. La ricorrente, così come me, è stata retribuita. Venivamo retribuiti SE NZ circa 40 € al giorno in contanti e la busta paga. Venivamo pagati nel capannone presente nel campo, mai nell'ufficio che pure era presente lì vicino. Ricordo che ci convocava in gruppo all'interno del capannone e ci retribuiva. Il capannone era grande e alto, all'interno c'erano gli strumenti che ci consegnava il datore tra cui zappe e stivali. I vestiti ce li portavamo da casa, non ci veniva fornita alcuna divisa. Le direttive le dava il titolare, SE NZ. La ricorrente non ha coabitato con il datore in quanto vive a Viggianello e viaggiavamo insieme con il pullman della SAM. Avevamo l'abbonamento ma non ricordo se lo pagassi io o me lo pagasse il datore di lavoro. CP_ Attualmente ho cause nei confronti dell e che io sappia la ricorrente è stata indicata come teste nei miei procedimenti ma non ha ancora testimoniato. Non sono a ascoltata dagli ispettori né sono stata mai convocata”. Il teste ha dichiarato: “ (…) per un anno ho svolto l'attività di bracciante presso Testimone_1 l'azienda agricola SE, precisamente nell'anno 2013. L'azienda agricola si trova a Cassano Ionio, in località Garda;
l'azienda era composta da un grande capannone e da una piccola struttura adibita come ufficio, separata dal capannone;
nel capannone si trovava un bagno e macchinari per la trasformazione dei prodotti (li ho visti un paio di volte ma non so di preciso); i terreni coltivati si trovano intorno al capannone, nei terreni venivano coltivati pomodori e altre verdure (cavolfiori, verze, broccoli); vi erano poi mezzi da lavoro quali trattori e camion. Ho lavorato in azienda da agosto-settembre a dicembre 2013. Conosco e , le conosco perché viaggiavamo insieme per raggiungere l'azienda, mediante la mia CP_6 Parte_1 auto o q lavorato presso SE per il mio stesso periodo, non so se il rapporto di lavoro è Pt_1 CP_6 proseguito oltre, lo stesso vale per . Non ricordo però per quante settimane abbiamo viaggiato insieme. In Parte_1
Pag. 3 di 7 azienda eravamo circa 70-80 operai: l'attività era svolta in squadre, non sempre la o la hanno lavorato con CP_6 Pt_1 me. Non so precisamente quale attività svolgesse la o la posso rif o circ oni in cui abbiamo CP_6 Pt_1 lavorato insieme, ove abbiamo svolto attività di lavorazione del terreno e raccolta di pomodori, ovvero verze e cavolfiori. Io non ho fatto raccolta di agrumi. Le ricorrenti /Caputo non so. L'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 12 poi dalle 13:00 alle Pt_1 15, dal lunedì al venerdì, eccezionalmente anche nel fine settimana. Non ricordo se abbiamo lavorato sabato o domenica. Il lavoro era organizzato da NZ SE che ci dava le direttive;
gli attrezzi erano presenti già in azienda, usavamo zappa, pale. Il trattore era guidato da un operaio che non conosco. Ci accompagnavano nei terreni con il trattore. Erano tanti ed estesi, tutti intorno al capannone ma vasti. La retribuzione avveniva a fine mese, ciò valeva per tutti i dipendenti, nell'ufficio vicino al capannone, sempre in contanti, rilasciava copia di una busta paga e una copia veniva conservata dal SE;
il giorno del pagamento eravamo in fila davanti all'ufficio e l'erogazione avveniva poi individualmente. Non sono a conoscenza che la
o la abitassero in azienda. Nei pressi del magazzino/capannone, presso Cassano, erano presenti degli aranceti Pt_1 CP_6 (credo fossero solo arance); non ricordo la posizione delle piante di arance. Non erano presenti serre. L'azienda era preceduta da un cancello;
di fianco al cancello, a sinistra, vi era la casa del proprietario (di due piani, mi pare); tra il cancello all'ingresso e il magazzino vi era una distanza di duecento metri circa, forse anche qualcosa in più. Il capannone era collocato di fronte al cancello, alla distanza sopra riferita. Il capannone era al centro del terreno. Non ricordo se l'azienda agricola avesse identificazione con cartelli. Non so come giungessero gli altri lavoratori in azienda. C'erano altri operai che arrivavano con le macchine. Non ricordo di pullman che portavano braccianti. Ho conosciuto SE per via di un passaparola in paese. Ho lavorato lì un solo anno perché il lavoro era troppo stancante per me. All'esito della raccolta i prodotti venivano trasportati nel capannone, ove i pomodori venivano trasformati in salsa: non so chi passasse a ritirare il prodotto finito. SE NZ era un signore alto, robusto, capelli brizzolati. Nel 2013 aveva circa 50 anni. Non ho giudizi in corso relativi all'anno 2013 nei CP_ confronti dell non so se il mio rapporto è stato cancellato. Devo controllare. Ho percepito la DS relativa all'anno successivo al
ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per SE NZ, anno 2022. Testimone_2 Ho lavorato per SE NZ per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato CP_ per SE e per altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovilla ancora in corso. Nel mio giudizio ho indicato come testimoni e Testimone_3
, Lavoravamo a Cassano allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Testimone_4 Testimone_5 SIBARI dove il SE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo Persona_2 fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di SE NZ, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il SE;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda SE ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – ). I Pt_2Per lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operati, ed un'altra linea di produzion concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di SE sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a Controparte_7
di Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a Cassano semp no a fine CP_8 maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri Controparte_ terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di
, sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli di SE. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci Persona_4 CP_ sarà anche un verbale dell – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto SE. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da ¾ anni non li abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del Per_5 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del
Pag. 4 di 7 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti Parte_3 non hanno lavorato a Contrada Ga e NZ la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e Persona_6
e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 con Persona_7 un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di SE NZ. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. SE NZ ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. Testimone_4 La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava SE in contanti. Tes_4 Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori CP_
– Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato CP_ dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha Parte_4 lavorato per SE per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. SE è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di SE NZ, a Castrovillari.
(…)
ha lavorato per SE, lì l'ho conosciuta. Ha lavorato nel 2013 o 2014, per un anno al Parte_1 massimo di lavoro era da marzo a novembre. Viaggiava con il pullman della SAM, credo fosse di Viggianello. Aveva i capelli non lunghi, arrivavano alla spalla, era alta 1,70 ed era di corporatura normale. (…) In azienda la percentuale di lavoratori tra uomini e donne è uguale, diciamo che dalla Basilicata vengono a lavorare più lavoratrici, mentre dalla Calabria più lavoratori. Questi dipendenti venivano tutti insieme con un pullman della SAM di Viggianello. L'autista era Il pullman è della SAM. Le Signore pagavano l'abbonamento. Mi è stato detto da Persona_8 loro. (…). Tes_ L'Ispettore ha riferito: “(…) Confermo di aver redatto io, congiuntamente al collega il Per_1 verbale di accertamento strato. All'esito dell'accertamento siamo pervenuti alla conclusione che l'azien ola SE esistesse solo formalmente al fine di assumere manodopera per far percepire ai lavoratori prestazioni previdenziali mentre in realtà era inesistente. Preciso che l'accertamento ha riguardato il periodo dal 2011 al 2016 e che l'azienda era già stata CP_ oggetto di ispezione dell' dall'esito negativo. L'accertamento si è basato sull'analisi documentale e su sopralluoghi e audizioni del legale rappr te dell'azienda nonché di presunti lavoratori e presunti affittuari o comunque concedenti l'uso dei fondi dichiarati. Ricordo che l'audizione del signor NZ SE avvenne presso la sua abitazione in quanto agli arresti domiciliari. Tale abitazione era all'interno della presunta sede aziendale in Contrada Prainetta n. 2 a Cassano allo Ionio dove è presente un capannone di proprietà dell'azienda Siag di cui sono titolari sia SE che la moglie. Ricordo che accanto alla sede aziendale erano presenti altre aziende di trasformazione. In particolare NZ SE mi riferì che i prodotti coltivati venivano venduti a tali aziende limitrofe e, anche ad altre, affinché fossero trasformati. Tuttavia dai controlli svolti su tali aziende risultò per alcune che i legali rappresentanti erano inesistenti. Preciso che in realtà ciò risultò per una sola azienda. Le altre invece ci riferirono di non aver intrattenuto alcun rapporto commerciale con l'azienda SE. L'azienda non è risultata titolare di mezzi come trattori o altri strumentali. In sede di sopralluogo vedemmo dei camion di cui non sappiamo la proprietà. Nel capannone erano presenti dei nastri trasportatori che erano inattivi e ricordo che risultavano puliti. Non erano presenti zappe o cassette o cesoie. Abbiamo anche svolto un controllo relativo alle fatture di vendita emesse dall'azienda SE nel periodo oggetto di ispezione ed è risultato per larga parte se non per quasi tutte ad eccezione di poche che tali fatture fossero state rilasciate per operazioni inesistenti. Abbiamo anche eseguito dei sopralluoghi presso alcune aziende acquirenti e in particolare l'azienda Scpm, con sede a Melicucco, dove ci fu riferito di commercializzare solo arance mentre le fatture di vendita di SE riguardavano pomodori. Io mi sono recato personalmente nella sede aziendale di contrada Prainetta di Cassano allo Ionio e Saracena. In particolare questo secondo sito non era inserito in denuncia aziendale ma SE ci riferì di condurlo dal 2015 e ci esibì anche il contratto che poi in effetti non risultò falso. Tuttavia abbiamo fatto un accesso per verificare e abbiamo riscontrato che il fondo, pur avendo uliveti, era in stato di abbandono con erba alta e olive ormai cadute al suolo e in fase di decomposizione. Il fondo di contrada Prainetta, sito presso la sede aziendale, risultava incolto con erbacce cresciute. Preciso che ricordo di aver svolto alcuni sopralluoghi nel mese di ottobre, mese in cui tendenzialmente dovrebbero essere presenti tracce delle piante di pomodori dato che tale ortaggio lo si raccoglie avvolte almeno sino ai primi di ottobre. Non c'erano tuttavia piantine di pomodori ma solo erba cresciuta spontaneamente. Abbiamo svolto circa 7 o 8 accessi, alcuni di mattina e altri nel primo pomeriggi, nel corso delle quali non abbiamo mai riscontrato la presenza di lavoratori. Tuttavia abbiamo convocato i lavoratori denunciati dal CP_ presunto datore di lavoro presso varie sedi e ricordo che dalle dichiarazioni, che abbiamo riportato in verbale, emergevano evidenti contraddizioni, lacune o fatti chia incompatibili con quanto dichiarato dall'azienda o dagli altri lavoratori come per esempio ricordo che alcuni lavoratori dichiarano di aver coltivato prodotti diversi da quelli asseritamente coltivati dall'azienda.
Pag. 5 di 7 Preciso che ci siamo recati anche dai consulenti del lavoro e fiscale di SE i quali ci hanno consegnato la documentazione richiesta e che da tali documenti non emergono denunzie di malattia o infortunio da parte dei lavoratori. Preciso che il capannone presente sul terreno di contrada Prainetta è uno soltanto ed è abbastanza esteso, sebbene non sappia dire con certezza quanto. Preciso che sul sito è presente anche l'abitazione di SE e i campi oltre al capannone. All'interno della casa di SE è presente un ufficio. Non ricordo se fosse presente un bagno esterno. Era anche presente un cancello all'altezza dell'abitazione del signor SE che conduceva, attraverso un viale, al piazzale antistante il capannone. Ricordo che nell'ufficio era presente una scrivania, non ricordo se ci fossero computer”. Tali dichiarazioni concordano con quelle rese nel giudizio iscritto al R.G. 1996/2017, acquisite al presente procedimento. CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fa piena prova fino a querela di falso nella parte i gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola SE NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Il ricorrente ha mosso rilievi ritenendo che quelle circostanze non potevano riguardare la posizione della lavoratrice e che il verbale non era condivisibile. E' opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento CP_ non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da SE NZ all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli CP_ con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il SE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola SE NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP_ agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli i ri hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal SE quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del SE, risultavano essere deceduti, CP_ rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal SE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla m e dal figlio di SE NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed CP_ avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni che sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche CP_ il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l' Il tutto senza considerare le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei tre testi e per parte ricorrente e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive e con le dichiarazioni dell'Ispettore Torchia.
Pag. 6 di 7 L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche ES nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dal teste -. Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, appare Per_1 evidente la assoluta inattendibilità del teste , il quale ha reso dichiarazioni discordanti rispetto alle stesse ES allegazioni attoree anche in riferimento al periodo di lavoro espletato (il teste indica marzo-novembre in luogo di settembre-dicembre). Anche il teste ha indicato un periodo differente, mentre il teste CP_4
ha collocato in contrada Garda i ter ienda SE. Quest'ultimo, inoltre, ha affermato Tes_1 che insieme alla raggiungevano i luoghi di lavoro in auto, mentre e hanno Pt_1 CP_4 ES precisato che la ricorrente viaggiava con il pullman della SAM. Infine, il teste ha detto di essersi CP_4 occupata con la ricorrente della raccolta di agrumi in altro Comune sito a mezz'ora di distanza da Cassano allo Ionio, circostanza neppure menzionata dall'istante nel ricorso introduttivo ( nel ricorso si fa riferimento alla
[... sola presenza di ortaggi di varia natura). Circa le modalità di corresponsione della retribuzione, il teste ha dichiarato: “Venivamo pagati nel capannone presente nel campo, mai nell'ufficio che pure era presente lì vicino”. In CP_4 senso opposto, ha precisato: “La retribuzione avveniva a fine mese … nell'ufficio vicino al capannone”. Tes_1 Appare evident a discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FRANCESE non può ritenersi affatto raggiunta. Alla ritenuta insussistenza dei rapporti di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso.
4.1. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, così come non può essere accolta la domanda relativa alla indennità di disoccupazione, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi.
5. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto delle difficoltà probatorie e della esistenza di precedenti di segno difforme.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 9/10/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 588/2015 TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , rapp.to Parte_1 C.F._1 e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia in CIRCUMVALLAZIONE, 1 AGROMONTE MILEO;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 LUZI, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente do in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della udienza ed udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20.03.2015, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “FRANCESE LORENZO” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), alla C/da PRAINETTA, per un totale di: n. 51 giornate annue nell'anno 2013 dal 09.09.2013 al 31.12.2013, deduceva di aver presentato in data 21.03.2014 domanda di disoccupazione agricola n. 2014628913074, relativa all'anno 2013, essendo regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, senza essere stata sottoposta a provvedimenti di disconoscimento, e potendo vantare sia il biennio assicurativo che il numero minimo di giornate per il riconoscimento della misura economica richiesta (53 gg. nel 2012 e 51 gg. nel 2013). CP_ Deduceva di non aver ottenuto l'erogazione della prestazione richiesta né di aver ricevuto dall' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda amministrativa e adiva, pertanto, l'intestato CP_ Tribunale al fine di ottenerne l'accertamento del diritto alla corresponsione, con condanna dell' al pagamento di tale indennità, maggiorata di interessi, e delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l' evocato in giudizio, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del CP_2 ricorso per decadenza dall'azione e, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
1.2. Alla udienza del 06.04.2021, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione, con il giudizio successivamente iscritto al R.G. 2271/2017, ne veniva disposta la riunione.
2. Ed invero, in data 07.11.2017 la ricorrente in epigrafe indicata depositava un ulteriore ricorso – iscritto al n. R.G. 2271/2017 – avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda agricola “FRANCESE LORENZO”, ad indirizzo produttivo con coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate). Deduceva, in particolare, di aver lavorato nell'anno 2013 dal 09.09.2013 al 31.12.2013, per 51 giornate, seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, e di aver subito il disconoscimento del predetto CP_ rapporto di lavoro da parte dell' mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2016 degli elenchi anagrafici dei lavor ricoli per l'anno 2013 (pubblicato online dal 10.03.2017 al 25.03.2017). Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' nonché del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli Controparte_3 CP_ e UNE di VIGGIANELLO (PZ), con condanna dell' nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosservan termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della CP_ domanda alla luce del verbale di accertamento 2016008328/DDL del 21.11.2016. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
2.1. All'udienza del 18.09.2018, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la parte resistente alla prova contraria e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione a mezzo dei due ispettori verbalizzanti. CP_
2.2. All'udienza del 10.09.2019 veniva escusso l'ispettore e, per parte Persona_1 ricorrente, . Disposta la riunione tra i giudizi con l 0.2021 veniva CP_4 escusso il teste . In data 10.05.2022, previa acquisizione delle dichiarazioni rese Testimone_1 dall'Ispettore Torchia nel procedimento iscritto al R.G. 1996/2017, rendeva dichiarazioni il teste ES
.
[...]
2.3. A seguito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo, all'udienza del 09.10.2024, all'esito della camera di consiglio, i giudizi riuniti venivano definiti con lettura del dispositivo e riserva del termine per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, entrambi i ricorsi sono tempestivi. Per ciò che concerne la domanda di disoccupazione agricola, il ricorso risulta tempestivo in quanto CP_ la domanda n. 2014628913074, relativa all'anno 2013, è stata presentata il 21.03.2014. Non risulta che l abbia formalmente comunicato un diniego. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 20.03.2015, dunque è tempestivo. In relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 2271/2017, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo alla scadenza dei CP_5 90 giorni, sicché l'azion a proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato il 07.11.2017; pertanto è tempestivo. 4. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Deve segnalarsi che la Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1405/2022 pubbl. il 10/01/2023 RG n. 1162/2022, scrutinando giudizi aventi ad oggetto la reiscrizione di lavoratori, i cui rapporti sono stati
Pag. 2 di 7 cancellati sulla scorta del medesimo verbale ispettivo per cui è causa, ha rigettato le domande formulate. La sentenza viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. CP_ Osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l' Controparte_3 :
[...] gato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente non è idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, posto che i testi escussi risultano portatori di un interesse di fatto convergente con quello della ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito quanto segue: “(…) in passato ho fatto la bracciante agricola dal CP_4 2010 al 2013. Conosco la ricorrente in quanto siamo compaesane e siamo state colleghe di lavoro presso l'azienda NC NZ sita in Cassano allo Ionio in contrada Prainetta nel 2013 da agosto a dicembre se non erro. In realtà ho iniziato a luglio mentre la ricorrente ad agosto. (…) Io e la ricorrente abbiamo lavorato nei terreni di contrada Prainetta e in inverno ci siamo occupati della raccolta di agrumi a Saraceno, un paese che dista mezz'ora circa, preciso che ci recavamo lì a bordo di un pullman piccolo messo a disposizione da SE. Io e la ricorrente ci siamo occupati da agosto a settembre della raccolta dei pomodori da salsa, da settembre sino a dicembre ci occupavamo della raccolta di agrumi, mandarini e arance. Ci occupavamo anche della pulizia dei terreni. Il lavoro avveniva 5 giorni a settimana. Lavoravamo dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 15:00. La ricorrente, così come me, è stata retribuita. Venivamo retribuiti SE NZ circa 40 € al giorno in contanti e la busta paga. Venivamo pagati nel capannone presente nel campo, mai nell'ufficio che pure era presente lì vicino. Ricordo che ci convocava in gruppo all'interno del capannone e ci retribuiva. Il capannone era grande e alto, all'interno c'erano gli strumenti che ci consegnava il datore tra cui zappe e stivali. I vestiti ce li portavamo da casa, non ci veniva fornita alcuna divisa. Le direttive le dava il titolare, SE NZ. La ricorrente non ha coabitato con il datore in quanto vive a Viggianello e viaggiavamo insieme con il pullman della SAM. Avevamo l'abbonamento ma non ricordo se lo pagassi io o me lo pagasse il datore di lavoro. CP_ Attualmente ho cause nei confronti dell e che io sappia la ricorrente è stata indicata come teste nei miei procedimenti ma non ha ancora testimoniato. Non sono a ascoltata dagli ispettori né sono stata mai convocata”. Il teste ha dichiarato: “ (…) per un anno ho svolto l'attività di bracciante presso Testimone_1 l'azienda agricola SE, precisamente nell'anno 2013. L'azienda agricola si trova a Cassano Ionio, in località Garda;
l'azienda era composta da un grande capannone e da una piccola struttura adibita come ufficio, separata dal capannone;
nel capannone si trovava un bagno e macchinari per la trasformazione dei prodotti (li ho visti un paio di volte ma non so di preciso); i terreni coltivati si trovano intorno al capannone, nei terreni venivano coltivati pomodori e altre verdure (cavolfiori, verze, broccoli); vi erano poi mezzi da lavoro quali trattori e camion. Ho lavorato in azienda da agosto-settembre a dicembre 2013. Conosco e , le conosco perché viaggiavamo insieme per raggiungere l'azienda, mediante la mia CP_6 Parte_1 auto o q lavorato presso SE per il mio stesso periodo, non so se il rapporto di lavoro è Pt_1 CP_6 proseguito oltre, lo stesso vale per . Non ricordo però per quante settimane abbiamo viaggiato insieme. In Parte_1
Pag. 3 di 7 azienda eravamo circa 70-80 operai: l'attività era svolta in squadre, non sempre la o la hanno lavorato con CP_6 Pt_1 me. Non so precisamente quale attività svolgesse la o la posso rif o circ oni in cui abbiamo CP_6 Pt_1 lavorato insieme, ove abbiamo svolto attività di lavorazione del terreno e raccolta di pomodori, ovvero verze e cavolfiori. Io non ho fatto raccolta di agrumi. Le ricorrenti /Caputo non so. L'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 12 poi dalle 13:00 alle Pt_1 15, dal lunedì al venerdì, eccezionalmente anche nel fine settimana. Non ricordo se abbiamo lavorato sabato o domenica. Il lavoro era organizzato da NZ SE che ci dava le direttive;
gli attrezzi erano presenti già in azienda, usavamo zappa, pale. Il trattore era guidato da un operaio che non conosco. Ci accompagnavano nei terreni con il trattore. Erano tanti ed estesi, tutti intorno al capannone ma vasti. La retribuzione avveniva a fine mese, ciò valeva per tutti i dipendenti, nell'ufficio vicino al capannone, sempre in contanti, rilasciava copia di una busta paga e una copia veniva conservata dal SE;
il giorno del pagamento eravamo in fila davanti all'ufficio e l'erogazione avveniva poi individualmente. Non sono a conoscenza che la
o la abitassero in azienda. Nei pressi del magazzino/capannone, presso Cassano, erano presenti degli aranceti Pt_1 CP_6 (credo fossero solo arance); non ricordo la posizione delle piante di arance. Non erano presenti serre. L'azienda era preceduta da un cancello;
di fianco al cancello, a sinistra, vi era la casa del proprietario (di due piani, mi pare); tra il cancello all'ingresso e il magazzino vi era una distanza di duecento metri circa, forse anche qualcosa in più. Il capannone era collocato di fronte al cancello, alla distanza sopra riferita. Il capannone era al centro del terreno. Non ricordo se l'azienda agricola avesse identificazione con cartelli. Non so come giungessero gli altri lavoratori in azienda. C'erano altri operai che arrivavano con le macchine. Non ricordo di pullman che portavano braccianti. Ho conosciuto SE per via di un passaparola in paese. Ho lavorato lì un solo anno perché il lavoro era troppo stancante per me. All'esito della raccolta i prodotti venivano trasportati nel capannone, ove i pomodori venivano trasformati in salsa: non so chi passasse a ritirare il prodotto finito. SE NZ era un signore alto, robusto, capelli brizzolati. Nel 2013 aveva circa 50 anni. Non ho giudizi in corso relativi all'anno 2013 nei CP_ confronti dell non so se il mio rapporto è stato cancellato. Devo controllare. Ho percepito la DS relativa all'anno successivo al
ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per SE NZ, anno 2022. Testimone_2 Ho lavorato per SE NZ per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato CP_ per SE e per altra azienda. L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovilla ancora in corso. Nel mio giudizio ho indicato come testimoni e Testimone_3
, Lavoravamo a Cassano allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Testimone_4 Testimone_5 SIBARI dove il SE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo Persona_2 fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di SE NZ, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il SE;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda SE ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – ). I Pt_2Per lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operati, ed un'altra linea di produzion concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di SE sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a Controparte_7
di Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a Cassano semp no a fine CP_8 maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri Controparte_ terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di
, sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli di SE. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci Persona_4 CP_ sarà anche un verbale dell – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto SE. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da ¾ anni non li abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del Per_5 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del
Pag. 4 di 7 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti Parte_3 non hanno lavorato a Contrada Ga e NZ la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e Persona_6
e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 con Persona_7 un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di SE NZ. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. SE NZ ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. Testimone_4 La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava SE in contanti. Tes_4 Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori CP_
– Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato CP_ dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha Parte_4 lavorato per SE per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. SE è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di SE NZ, a Castrovillari.
(…)
ha lavorato per SE, lì l'ho conosciuta. Ha lavorato nel 2013 o 2014, per un anno al Parte_1 massimo di lavoro era da marzo a novembre. Viaggiava con il pullman della SAM, credo fosse di Viggianello. Aveva i capelli non lunghi, arrivavano alla spalla, era alta 1,70 ed era di corporatura normale. (…) In azienda la percentuale di lavoratori tra uomini e donne è uguale, diciamo che dalla Basilicata vengono a lavorare più lavoratrici, mentre dalla Calabria più lavoratori. Questi dipendenti venivano tutti insieme con un pullman della SAM di Viggianello. L'autista era Il pullman è della SAM. Le Signore pagavano l'abbonamento. Mi è stato detto da Persona_8 loro. (…). Tes_ L'Ispettore ha riferito: “(…) Confermo di aver redatto io, congiuntamente al collega il Per_1 verbale di accertamento strato. All'esito dell'accertamento siamo pervenuti alla conclusione che l'azien ola SE esistesse solo formalmente al fine di assumere manodopera per far percepire ai lavoratori prestazioni previdenziali mentre in realtà era inesistente. Preciso che l'accertamento ha riguardato il periodo dal 2011 al 2016 e che l'azienda era già stata CP_ oggetto di ispezione dell' dall'esito negativo. L'accertamento si è basato sull'analisi documentale e su sopralluoghi e audizioni del legale rappr te dell'azienda nonché di presunti lavoratori e presunti affittuari o comunque concedenti l'uso dei fondi dichiarati. Ricordo che l'audizione del signor NZ SE avvenne presso la sua abitazione in quanto agli arresti domiciliari. Tale abitazione era all'interno della presunta sede aziendale in Contrada Prainetta n. 2 a Cassano allo Ionio dove è presente un capannone di proprietà dell'azienda Siag di cui sono titolari sia SE che la moglie. Ricordo che accanto alla sede aziendale erano presenti altre aziende di trasformazione. In particolare NZ SE mi riferì che i prodotti coltivati venivano venduti a tali aziende limitrofe e, anche ad altre, affinché fossero trasformati. Tuttavia dai controlli svolti su tali aziende risultò per alcune che i legali rappresentanti erano inesistenti. Preciso che in realtà ciò risultò per una sola azienda. Le altre invece ci riferirono di non aver intrattenuto alcun rapporto commerciale con l'azienda SE. L'azienda non è risultata titolare di mezzi come trattori o altri strumentali. In sede di sopralluogo vedemmo dei camion di cui non sappiamo la proprietà. Nel capannone erano presenti dei nastri trasportatori che erano inattivi e ricordo che risultavano puliti. Non erano presenti zappe o cassette o cesoie. Abbiamo anche svolto un controllo relativo alle fatture di vendita emesse dall'azienda SE nel periodo oggetto di ispezione ed è risultato per larga parte se non per quasi tutte ad eccezione di poche che tali fatture fossero state rilasciate per operazioni inesistenti. Abbiamo anche eseguito dei sopralluoghi presso alcune aziende acquirenti e in particolare l'azienda Scpm, con sede a Melicucco, dove ci fu riferito di commercializzare solo arance mentre le fatture di vendita di SE riguardavano pomodori. Io mi sono recato personalmente nella sede aziendale di contrada Prainetta di Cassano allo Ionio e Saracena. In particolare questo secondo sito non era inserito in denuncia aziendale ma SE ci riferì di condurlo dal 2015 e ci esibì anche il contratto che poi in effetti non risultò falso. Tuttavia abbiamo fatto un accesso per verificare e abbiamo riscontrato che il fondo, pur avendo uliveti, era in stato di abbandono con erba alta e olive ormai cadute al suolo e in fase di decomposizione. Il fondo di contrada Prainetta, sito presso la sede aziendale, risultava incolto con erbacce cresciute. Preciso che ricordo di aver svolto alcuni sopralluoghi nel mese di ottobre, mese in cui tendenzialmente dovrebbero essere presenti tracce delle piante di pomodori dato che tale ortaggio lo si raccoglie avvolte almeno sino ai primi di ottobre. Non c'erano tuttavia piantine di pomodori ma solo erba cresciuta spontaneamente. Abbiamo svolto circa 7 o 8 accessi, alcuni di mattina e altri nel primo pomeriggi, nel corso delle quali non abbiamo mai riscontrato la presenza di lavoratori. Tuttavia abbiamo convocato i lavoratori denunciati dal CP_ presunto datore di lavoro presso varie sedi e ricordo che dalle dichiarazioni, che abbiamo riportato in verbale, emergevano evidenti contraddizioni, lacune o fatti chia incompatibili con quanto dichiarato dall'azienda o dagli altri lavoratori come per esempio ricordo che alcuni lavoratori dichiarano di aver coltivato prodotti diversi da quelli asseritamente coltivati dall'azienda.
Pag. 5 di 7 Preciso che ci siamo recati anche dai consulenti del lavoro e fiscale di SE i quali ci hanno consegnato la documentazione richiesta e che da tali documenti non emergono denunzie di malattia o infortunio da parte dei lavoratori. Preciso che il capannone presente sul terreno di contrada Prainetta è uno soltanto ed è abbastanza esteso, sebbene non sappia dire con certezza quanto. Preciso che sul sito è presente anche l'abitazione di SE e i campi oltre al capannone. All'interno della casa di SE è presente un ufficio. Non ricordo se fosse presente un bagno esterno. Era anche presente un cancello all'altezza dell'abitazione del signor SE che conduceva, attraverso un viale, al piazzale antistante il capannone. Ricordo che nell'ufficio era presente una scrivania, non ricordo se ci fossero computer”. Tali dichiarazioni concordano con quelle rese nel giudizio iscritto al R.G. 1996/2017, acquisite al presente procedimento. CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fa piena prova fino a querela di falso nella parte i gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola SE NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Il ricorrente ha mosso rilievi ritenendo che quelle circostanze non potevano riguardare la posizione della lavoratrice e che il verbale non era condivisibile. E' opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento CP_ non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da SE NZ all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli CP_ con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il SE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola SE NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP_ agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli i ri hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal SE quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del SE, risultavano essere deceduti, CP_ rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal SE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla m e dal figlio di SE NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed CP_ avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni che sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche CP_ il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l' Il tutto senza considerare le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei tre testi e per parte ricorrente e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive e con le dichiarazioni dell'Ispettore Torchia.
Pag. 6 di 7 L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche ES nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dal teste -. Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, appare Per_1 evidente la assoluta inattendibilità del teste , il quale ha reso dichiarazioni discordanti rispetto alle stesse ES allegazioni attoree anche in riferimento al periodo di lavoro espletato (il teste indica marzo-novembre in luogo di settembre-dicembre). Anche il teste ha indicato un periodo differente, mentre il teste CP_4
ha collocato in contrada Garda i ter ienda SE. Quest'ultimo, inoltre, ha affermato Tes_1 che insieme alla raggiungevano i luoghi di lavoro in auto, mentre e hanno Pt_1 CP_4 ES precisato che la ricorrente viaggiava con il pullman della SAM. Infine, il teste ha detto di essersi CP_4 occupata con la ricorrente della raccolta di agrumi in altro Comune sito a mezz'ora di distanza da Cassano allo Ionio, circostanza neppure menzionata dall'istante nel ricorso introduttivo ( nel ricorso si fa riferimento alla
[... sola presenza di ortaggi di varia natura). Circa le modalità di corresponsione della retribuzione, il teste ha dichiarato: “Venivamo pagati nel capannone presente nel campo, mai nell'ufficio che pure era presente lì vicino”. In CP_4 senso opposto, ha precisato: “La retribuzione avveniva a fine mese … nell'ufficio vicino al capannone”. Tes_1 Appare evident a discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FRANCESE non può ritenersi affatto raggiunta. Alla ritenuta insussistenza dei rapporti di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso.
4.1. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, così come non può essere accolta la domanda relativa alla indennità di disoccupazione, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi.
5. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto delle difficoltà probatorie e della esistenza di precedenti di segno difforme.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 9/10/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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