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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1974 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 17 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Francesco D'Amico, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(n. Registro delle Imprese di Treviso - Belluno ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la società denominata CP_2
(C.F. e P. IVA n. ), quale mandataria con rappresentanza in forza di procura
[...] P.IVA_2
speciale della società denominata quest'ultima mandataria con Controparte_3
rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini della gestione, di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Cristina Angela D'Ettorre, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratto di finanziamento;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 16 ottobre 2024, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 23.206,83, oltre interessi moratori, spese e accessori di legge.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto che il credito azionato origina da un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura Peugeot 5008 usata, stipulato il 20 luglio 2011 tra e il , per un importo complessivo Controparte_4 Pt_1 dovuto dal consumatore pari ad € 34.680,00, da restituirsi in 60 rate mensili di € 578,00 ciascuna. A seguito dell'inadempimento del debitore, dichiarava Controparte_4 quest'ultimo decaduto dal beneficio del termine in data 28 marzo 2013, con comunicazione ricevuta il 4 aprile successivo, residuando alla data del 30 novembre 2014 un debito di €
23.206,83, di cui € 20.053,71 per sorte capitale.
Successivamente, il credito veniva ceduto pro soluto da lla società Controparte_4 in data 15 dicembre 2014, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_5 conforme agli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e all'art. 58 del D.lgs. 385/1993, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 20 dicembre 2014. Il credito veniva fatto, poi, oggetto di ulteriori cessioni in blocco: dapprima, in data 1° agosto 2019, da a Controparte_5 [...]
(G.U. n. 93 dell'8 agosto 2019), e infine, in data 22 novembre 2019, da CP_6 CP_6
a (G.U. n. 141 del 30 novembre 2019).
[...] Controparte_1
pertanto, in qualità di attuale titolare del credito, ha incaricato la Controparte_1 società della gestione dello stesso. Quest'ultima, con atto dell'11 luglio 2022, Controparte_2
ha provveduto a diffidare formalmente il debitore e a costituirlo in mora, senza tuttavia ottenere il soddisfacimento del credito.
Alla luce del protratto inadempimento, dell'infruttuosità delle sollecitazioni bonarie e della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, parte ricorrente ha ritenuto necessario ricorrere alla procedura monitoria, allegando a sostegno documentazione probatoria, tra cui il
2 contratto di finanziamento, l'estratto conto, gli atti di cessione e gli estratti delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1
convenuto in giudizio la società opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
552/2022, emesso dal Tribunale di Chieti in data 25 ottobre 2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 23.206,83, oltre interessi e spese.
L'opponente ha riconosciuto che il rapporto oggetto di controversia trae origine da un contratto di finanziamento stipulato il 20 giugno 2011 con la società per Controparte_4
l'importo di € 28.000,00, finalizzato all'acquisto di un'autovettura Peugeot 5008, da restituirsi in 60 rate mensili di € 578,00 ciascuna. Tuttavia, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, e in particolare della perdita del posto di lavoro, egli interrompeva il pagamento delle rate a partire dal 25 gennaio 2012.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha sollevato diverse eccezioni. In primo luogo, ha contestato l'effettiva ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, datata 28 marzo 2013, inviata da e prodotta in atti dalla Controparte_4 controparte. La missiva, infatti, risulta consegnata a una terza persona (una certa Per_1
, che non aveva alcun legame familiare o giuridico con il , come provato da
[...] Pt_1
certificato storico di stato di famiglia. Inoltre, non è stata emessa la prescritta Comunicazione
di Avvenuta Notifica (CAN), rendendo nulla la notifica stessa ai sensi della L. 890/1982.
Ha inoltre contestato la validità dell'estratto conto allegato al ricorso monitorio, in quanto mai ricevuto in precedenza, e pertanto privo del valore probatorio privilegiato ex art. 1832 c.c.
Nel merito, ha eccepito l'avvenuta prescrizione decennale del credito, facendo decorrere il termine dalla prima rata impagata (25 gennaio 2012) sino all'unico atto interruttivo
- la diffida del 23 agosto 2022 - giunta ben oltre i dieci anni previsti dall'art. 2946 c.c.
Ha altresì invocato la prescrizione quinquennale degli interessi legali di mora, richiamando l'art. 2948 n. 4 c.c., nonché la giurisprudenza di legittimità che riconosce la piena autonomia degli interessi rispetto all'obbligazione principale.
Infine, ha denunciato anomalie contabili nel contratto di finanziamento, sostenendo che la rata pattuita di € 578,00 mensili risulta superiore a quanto sarebbe dovuto in base ai tassi
3 dichiarati (TAN 6,46%), ipotizzando o una errata indicazione del tasso o l'inclusione di costi non pattuiti, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, e applicabilità dei tassi sostitutivi previsti dal comma 7 della medesima norma.
Alla luce delle predette circostanze, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, in subordine, la declaratoria di prescrizione degli interessi e l'applicazione di condizioni contrattuali corrette.
Costituendosi in giudizio nella fase dell'opposizione, la società Controparte_1
rappresentata da in forza di mandato con rappresentanza, ha preliminarmente Controparte_2
ribadito la validità della propria pretesa creditoria, fondata su un contratto di finanziamento stipulato dal con in data 20 giugno 2011, per l'importo di € Pt_1 Controparte_4
28.000,00, da restituire in 60 rate mensili. Ha altresì precisato che, a causa dell'inadempimento dell'obbligato, il credito è stato successivamente ceduto in più fasi fino a pervenire alla titolarità di Controparte_1
Ha contestato integralmente le deduzioni formulate dalla parte opponente, ritenendo l'opposizione infondata, pretestuosa e dilatoria, sostenendo che dalla documentazione allegata sin dalla fase monitoria - compreso il contratto di finanziamento, gli estratti conto e gli atti di cessione - emerge in modo chiaro la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Con riferimento all'inadempimento, è stato sottolineato come il debitore non abbia mai contestato il contratto sottoscritto, né la propria interruzione dei pagamenti, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In merito alle eccezioni di invalidità della notifica della decadenza dal beneficio del termine, la difesa di ha osservato come la raccomandata inviata da CP_1 CP_4
sia stata regolarmente consegnata e che la mancata firma da parte del destinatario non
[...]
pregiudica la validità della notifica, in presenza delle presunzioni legali ex art. 1335 c.c. e della giurisprudenza in tema di notifiche postali.
È stata inoltre confutata l'eccezione di prescrizione decennale, affermando che, nel caso di contratti rateali come quello in oggetto, il termine prescrizionale inizia a decorrere dall'ultima rata scaduta, e non dalla prima omessa. In ogni caso, il termine decennale, anche considerando l'ultima scadenza rilevata o la comunicazione di decadenza del 2013, non risulterebbe ancora maturato alla data della diffida notificata nel 2022.
4 Riguardo alla prescrizione quinquennale degli interessi, la società ha sostenuto che la giurisprudenza prevalente considera gli interessi inclusi nei ratei come parte di un'unica obbligazione e, pertanto, soggetti anch'essi alla prescrizione decennale.
La convenuta ha poi rigettato le doglianze relative alla pretesa nullità del contratto per
Par violazioni dell'art. 117 TUB, chiarendo che il TAEG (o ) ha solo funzione informativa e che eventuali errori nella sua indicazione non producono nullità, salvo che le condizioni effettive risultino peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Infine, ha evidenziato come nessuna perizia econometrica sia stata allegata né
sia stata articolata una contestazione concreta e circostanziata delle condizioni contrattuali applicate, ragion per cui tutte le domande attoree risultano prive di fondamento probatorio, secondo i principi consolidati in materia di riparto dell'onere della prova.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, in via preliminare si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale il giudice è chiamato a compiere una valutazione piena del merito, non limitandosi alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione. Come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. ord. n. 10263/2021), in tale contesto l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, gravato dall'onere di contestare la pretesa azionata, allegando fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Con riferimento alla notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, l'opponente ne contesta la validità, sostenendo che la raccomandata sarebbe stata consegnata a persona non abilitata alla ricezione. L'eccezione è priva di fondamento. Secondo consolidata giurisprudenza (Trib. Crotone, sent. n. 166/2022), la notificazione a mezzo posta di comunicazioni stragiudiziali è validamente eseguita anche se il plico viene consegnato a soggetti diversi dal destinatario, purché la consegna avvenga nel luogo di residenza o domicilio del medesimo. Nel caso di specie, la raccomandata è stata inviata all'indirizzo dell'opponente e l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto dalla persona che ha ricevuto il plico. L'opponente non ha fornito elementi idonei a dimostrare, in concreto, l'impossibilità che la destinataria fosse legittimata alla ricezione, né ha prodotto elementi di fatto tali da superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
5 Quanto alla lamentata mancanza della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), si osserva che, trattandosi di atto stragiudiziale, tale adempimento non è prescritto a pena di nullità, né ne risulta compromessa l'efficacia della comunicazione stessa.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito si rivela infondata. L'opponente sostiene che il termine decennale sarebbe iniziato a decorrere dal 25 gennaio 2012, data del primo inadempimento, e si sarebbe quindi compiuto anteriormente alla diffida del 23 agosto 2022.
Tuttavia, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, regolarmente effettuata il
9 aprile 2013, ha reso il credito immediatamente esigibile da tale data, facendo decorrere il termine prescrizionale da quel momento. La successiva diffida notificata il 23 agosto 2022 ha validamente interrotto la prescrizione, in conformità all'art. 2943 c.c.
Quanto all'ulteriore eccezione concernente la prescrizione quinquennale degli interessi moratori, la stessa è parimenti infondata.
Come chiarito dalla Cassazione (Cass. ord. n. 15845/2023), gli interessi hanno natura autonoma rispetto al debito principale e sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. La norma sulla prescrizione degli interessi costituisce disposizione speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale.
Tuttavia, nel caso specifico di un contratto di finanziamento rateale, come quello in esame, la giurisprudenza ha specificato un'importante eccezione. Come affermato dal
Tribunale di Roma (Trib. Roma sent. n. 3039/2023), “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 comma 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti
periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici”. Nei contratti di finanziamento rateale, infatti, i ratei di mutuo e i relativi interessi “non costituiscono
prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi” (Trib. Vicenza sent. n. 1997/2021).
Di conseguenza, nel caso di specie, sia il capitale che gli interessi moratori sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (28 marzo 2013). La diffida del 23 agosto 2022 è quindi intervenuta
6 tempestivamente ad interrompere la prescrizione decennale prima del suo compimento.
In ordine alla contestazione relativa al calcolo della rata mensile di € 578,00, si osserva che l'opponente ha proposto un calcolo teorico alternativo, sostenendo che, applicando il TAN del 6,46% al capitale finanziato di € 28.300,00, la rata sarebbe dovuta ammontare a € 553,19.
Tuttavia, tale eccezione non è supportata da una perizia tecnica né da un'analisi completa del piano di ammortamento, e omette di considerare le ulteriori voci contrattualmente pattuite, quali spese, commissioni e oneri accessori. Secondo l'orientamento giurisprudenziale (Trib.
Crotone, sent. n. 272/2023), non è sufficiente una generica contestazione per disconoscere la legittimità del piano rateale sottoscritto. In mancanza di un'adeguata prova tecnica, l'eccezione va respinta.
Quanto alla contestazione dell'estratto conto, prodotta dalla creditrice ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'opponente ne deduce l'inidoneità probatoria in quanto non comunicato in precedenza. Anche tale rilievo è privo di fondamento. La produzione dell'estratto conto e del contratto di finanziamento consente di dimostrare in modo sufficiente l'esistenza del credito e la sua entità. Come precisato dalla giurisprudenza (Trib. Novara, sent. n. 181/2021), in ambito di contratti di finanziamento, la produzione dell'estratto analitico contenente le movimentazioni rilevanti per la determinazione del saldo finale è da ritenersi sufficiente ai fini probatori.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra i motivi di opposizione addotti dall'opponente devono essere valutati come infondati e, per l'effetto, l'opposizione Pt_1
deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne le spese di lite, da un lato deve essere valorizzata ovviamente la soccombenza dell'opponente; dall'altro lato, tuttavia, deve essere valorizzato il sostanziale abbandono di fatto del giudizio da parte della convenuta opposta. Ne consegue che, a parere di questo giudice, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
7 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
552/2022, emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 24 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1974 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 17 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Francesco D'Amico, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(n. Registro delle Imprese di Treviso - Belluno ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la società denominata CP_2
(C.F. e P. IVA n. ), quale mandataria con rappresentanza in forza di procura
[...] P.IVA_2
speciale della società denominata quest'ultima mandataria con Controparte_3
rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini della gestione, di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Cristina Angela D'Ettorre, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratto di finanziamento;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 16 ottobre 2024, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 23.206,83, oltre interessi moratori, spese e accessori di legge.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto che il credito azionato origina da un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura Peugeot 5008 usata, stipulato il 20 luglio 2011 tra e il , per un importo complessivo Controparte_4 Pt_1 dovuto dal consumatore pari ad € 34.680,00, da restituirsi in 60 rate mensili di € 578,00 ciascuna. A seguito dell'inadempimento del debitore, dichiarava Controparte_4 quest'ultimo decaduto dal beneficio del termine in data 28 marzo 2013, con comunicazione ricevuta il 4 aprile successivo, residuando alla data del 30 novembre 2014 un debito di €
23.206,83, di cui € 20.053,71 per sorte capitale.
Successivamente, il credito veniva ceduto pro soluto da lla società Controparte_4 in data 15 dicembre 2014, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_5 conforme agli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e all'art. 58 del D.lgs. 385/1993, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 20 dicembre 2014. Il credito veniva fatto, poi, oggetto di ulteriori cessioni in blocco: dapprima, in data 1° agosto 2019, da a Controparte_5 [...]
(G.U. n. 93 dell'8 agosto 2019), e infine, in data 22 novembre 2019, da CP_6 CP_6
a (G.U. n. 141 del 30 novembre 2019).
[...] Controparte_1
pertanto, in qualità di attuale titolare del credito, ha incaricato la Controparte_1 società della gestione dello stesso. Quest'ultima, con atto dell'11 luglio 2022, Controparte_2
ha provveduto a diffidare formalmente il debitore e a costituirlo in mora, senza tuttavia ottenere il soddisfacimento del credito.
Alla luce del protratto inadempimento, dell'infruttuosità delle sollecitazioni bonarie e della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, parte ricorrente ha ritenuto necessario ricorrere alla procedura monitoria, allegando a sostegno documentazione probatoria, tra cui il
2 contratto di finanziamento, l'estratto conto, gli atti di cessione e gli estratti delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1
convenuto in giudizio la società opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
552/2022, emesso dal Tribunale di Chieti in data 25 ottobre 2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 23.206,83, oltre interessi e spese.
L'opponente ha riconosciuto che il rapporto oggetto di controversia trae origine da un contratto di finanziamento stipulato il 20 giugno 2011 con la società per Controparte_4
l'importo di € 28.000,00, finalizzato all'acquisto di un'autovettura Peugeot 5008, da restituirsi in 60 rate mensili di € 578,00 ciascuna. Tuttavia, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, e in particolare della perdita del posto di lavoro, egli interrompeva il pagamento delle rate a partire dal 25 gennaio 2012.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha sollevato diverse eccezioni. In primo luogo, ha contestato l'effettiva ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, datata 28 marzo 2013, inviata da e prodotta in atti dalla Controparte_4 controparte. La missiva, infatti, risulta consegnata a una terza persona (una certa Per_1
, che non aveva alcun legame familiare o giuridico con il , come provato da
[...] Pt_1
certificato storico di stato di famiglia. Inoltre, non è stata emessa la prescritta Comunicazione
di Avvenuta Notifica (CAN), rendendo nulla la notifica stessa ai sensi della L. 890/1982.
Ha inoltre contestato la validità dell'estratto conto allegato al ricorso monitorio, in quanto mai ricevuto in precedenza, e pertanto privo del valore probatorio privilegiato ex art. 1832 c.c.
Nel merito, ha eccepito l'avvenuta prescrizione decennale del credito, facendo decorrere il termine dalla prima rata impagata (25 gennaio 2012) sino all'unico atto interruttivo
- la diffida del 23 agosto 2022 - giunta ben oltre i dieci anni previsti dall'art. 2946 c.c.
Ha altresì invocato la prescrizione quinquennale degli interessi legali di mora, richiamando l'art. 2948 n. 4 c.c., nonché la giurisprudenza di legittimità che riconosce la piena autonomia degli interessi rispetto all'obbligazione principale.
Infine, ha denunciato anomalie contabili nel contratto di finanziamento, sostenendo che la rata pattuita di € 578,00 mensili risulta superiore a quanto sarebbe dovuto in base ai tassi
3 dichiarati (TAN 6,46%), ipotizzando o una errata indicazione del tasso o l'inclusione di costi non pattuiti, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, e applicabilità dei tassi sostitutivi previsti dal comma 7 della medesima norma.
Alla luce delle predette circostanze, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, in subordine, la declaratoria di prescrizione degli interessi e l'applicazione di condizioni contrattuali corrette.
Costituendosi in giudizio nella fase dell'opposizione, la società Controparte_1
rappresentata da in forza di mandato con rappresentanza, ha preliminarmente Controparte_2
ribadito la validità della propria pretesa creditoria, fondata su un contratto di finanziamento stipulato dal con in data 20 giugno 2011, per l'importo di € Pt_1 Controparte_4
28.000,00, da restituire in 60 rate mensili. Ha altresì precisato che, a causa dell'inadempimento dell'obbligato, il credito è stato successivamente ceduto in più fasi fino a pervenire alla titolarità di Controparte_1
Ha contestato integralmente le deduzioni formulate dalla parte opponente, ritenendo l'opposizione infondata, pretestuosa e dilatoria, sostenendo che dalla documentazione allegata sin dalla fase monitoria - compreso il contratto di finanziamento, gli estratti conto e gli atti di cessione - emerge in modo chiaro la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Con riferimento all'inadempimento, è stato sottolineato come il debitore non abbia mai contestato il contratto sottoscritto, né la propria interruzione dei pagamenti, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In merito alle eccezioni di invalidità della notifica della decadenza dal beneficio del termine, la difesa di ha osservato come la raccomandata inviata da CP_1 CP_4
sia stata regolarmente consegnata e che la mancata firma da parte del destinatario non
[...]
pregiudica la validità della notifica, in presenza delle presunzioni legali ex art. 1335 c.c. e della giurisprudenza in tema di notifiche postali.
È stata inoltre confutata l'eccezione di prescrizione decennale, affermando che, nel caso di contratti rateali come quello in oggetto, il termine prescrizionale inizia a decorrere dall'ultima rata scaduta, e non dalla prima omessa. In ogni caso, il termine decennale, anche considerando l'ultima scadenza rilevata o la comunicazione di decadenza del 2013, non risulterebbe ancora maturato alla data della diffida notificata nel 2022.
4 Riguardo alla prescrizione quinquennale degli interessi, la società ha sostenuto che la giurisprudenza prevalente considera gli interessi inclusi nei ratei come parte di un'unica obbligazione e, pertanto, soggetti anch'essi alla prescrizione decennale.
La convenuta ha poi rigettato le doglianze relative alla pretesa nullità del contratto per
Par violazioni dell'art. 117 TUB, chiarendo che il TAEG (o ) ha solo funzione informativa e che eventuali errori nella sua indicazione non producono nullità, salvo che le condizioni effettive risultino peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Infine, ha evidenziato come nessuna perizia econometrica sia stata allegata né
sia stata articolata una contestazione concreta e circostanziata delle condizioni contrattuali applicate, ragion per cui tutte le domande attoree risultano prive di fondamento probatorio, secondo i principi consolidati in materia di riparto dell'onere della prova.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, in via preliminare si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale il giudice è chiamato a compiere una valutazione piena del merito, non limitandosi alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione. Come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. ord. n. 10263/2021), in tale contesto l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, gravato dall'onere di contestare la pretesa azionata, allegando fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Con riferimento alla notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, l'opponente ne contesta la validità, sostenendo che la raccomandata sarebbe stata consegnata a persona non abilitata alla ricezione. L'eccezione è priva di fondamento. Secondo consolidata giurisprudenza (Trib. Crotone, sent. n. 166/2022), la notificazione a mezzo posta di comunicazioni stragiudiziali è validamente eseguita anche se il plico viene consegnato a soggetti diversi dal destinatario, purché la consegna avvenga nel luogo di residenza o domicilio del medesimo. Nel caso di specie, la raccomandata è stata inviata all'indirizzo dell'opponente e l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto dalla persona che ha ricevuto il plico. L'opponente non ha fornito elementi idonei a dimostrare, in concreto, l'impossibilità che la destinataria fosse legittimata alla ricezione, né ha prodotto elementi di fatto tali da superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
5 Quanto alla lamentata mancanza della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), si osserva che, trattandosi di atto stragiudiziale, tale adempimento non è prescritto a pena di nullità, né ne risulta compromessa l'efficacia della comunicazione stessa.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito si rivela infondata. L'opponente sostiene che il termine decennale sarebbe iniziato a decorrere dal 25 gennaio 2012, data del primo inadempimento, e si sarebbe quindi compiuto anteriormente alla diffida del 23 agosto 2022.
Tuttavia, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, regolarmente effettuata il
9 aprile 2013, ha reso il credito immediatamente esigibile da tale data, facendo decorrere il termine prescrizionale da quel momento. La successiva diffida notificata il 23 agosto 2022 ha validamente interrotto la prescrizione, in conformità all'art. 2943 c.c.
Quanto all'ulteriore eccezione concernente la prescrizione quinquennale degli interessi moratori, la stessa è parimenti infondata.
Come chiarito dalla Cassazione (Cass. ord. n. 15845/2023), gli interessi hanno natura autonoma rispetto al debito principale e sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. La norma sulla prescrizione degli interessi costituisce disposizione speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale.
Tuttavia, nel caso specifico di un contratto di finanziamento rateale, come quello in esame, la giurisprudenza ha specificato un'importante eccezione. Come affermato dal
Tribunale di Roma (Trib. Roma sent. n. 3039/2023), “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 comma 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti
periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici”. Nei contratti di finanziamento rateale, infatti, i ratei di mutuo e i relativi interessi “non costituiscono
prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi” (Trib. Vicenza sent. n. 1997/2021).
Di conseguenza, nel caso di specie, sia il capitale che gli interessi moratori sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (28 marzo 2013). La diffida del 23 agosto 2022 è quindi intervenuta
6 tempestivamente ad interrompere la prescrizione decennale prima del suo compimento.
In ordine alla contestazione relativa al calcolo della rata mensile di € 578,00, si osserva che l'opponente ha proposto un calcolo teorico alternativo, sostenendo che, applicando il TAN del 6,46% al capitale finanziato di € 28.300,00, la rata sarebbe dovuta ammontare a € 553,19.
Tuttavia, tale eccezione non è supportata da una perizia tecnica né da un'analisi completa del piano di ammortamento, e omette di considerare le ulteriori voci contrattualmente pattuite, quali spese, commissioni e oneri accessori. Secondo l'orientamento giurisprudenziale (Trib.
Crotone, sent. n. 272/2023), non è sufficiente una generica contestazione per disconoscere la legittimità del piano rateale sottoscritto. In mancanza di un'adeguata prova tecnica, l'eccezione va respinta.
Quanto alla contestazione dell'estratto conto, prodotta dalla creditrice ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'opponente ne deduce l'inidoneità probatoria in quanto non comunicato in precedenza. Anche tale rilievo è privo di fondamento. La produzione dell'estratto conto e del contratto di finanziamento consente di dimostrare in modo sufficiente l'esistenza del credito e la sua entità. Come precisato dalla giurisprudenza (Trib. Novara, sent. n. 181/2021), in ambito di contratti di finanziamento, la produzione dell'estratto analitico contenente le movimentazioni rilevanti per la determinazione del saldo finale è da ritenersi sufficiente ai fini probatori.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra i motivi di opposizione addotti dall'opponente devono essere valutati come infondati e, per l'effetto, l'opposizione Pt_1
deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne le spese di lite, da un lato deve essere valorizzata ovviamente la soccombenza dell'opponente; dall'altro lato, tuttavia, deve essere valorizzato il sostanziale abbandono di fatto del giudizio da parte della convenuta opposta. Ne consegue che, a parere di questo giudice, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
7 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
552/2022, emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Chieti, 24 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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