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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice Relatore dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26516/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARLO SCORZA, presso il cui studio, in Salerno, Via Roma, 28 è elettivamente domiciliato in forza di procura allegata all'atto di citazione;
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_2 C.F._2
SCORZA, presso il cui studio, in Salerno, Via Roma, 28 è elettivamente domiciliato in forza di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANUELA MARIA GRASSI e dell'avv. LUCA FILIPPO ANDREA SZEGO elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Via Monte di Pietà, 15, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: antitrust pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale e/o inefficacia dei contratti di fideiussione stipulati dai Sig.ri e di cui al Parte_1 Parte_2 punto 1) della premessa, per violazione dei precetti imperativi di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n.287/1990 e s.m.i., e dell'art. 101, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione agli artt. 1418 c.c. e 1343 c.c. e conseguentemente DICHIARARE la inefficacia ed improduttività di ogni e qualsiasi effetto e per l'effetto la liberazione totale dei garanti da qualsiasi obbligo nei confronti della convenuta;
b) in via gradatamente subordinata ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole di cui agli artt. 2), 6) e 8) delle fideiussioni di cui al punto 1) della premessa c) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avv. Carlo Scorza procuratore antistatario.”
CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso:
- respingere le domande attoree, o comunque ridurle, alla luce delle eccezioni e difese svolte dalla concludente, anche in via di subordine;
CP_2
- in ogni caso, con il favore delle competenze e spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.”
pagina 2 di 10 Ragioni della decisione
1. e con citazione notificata il 10 giugno 2021, Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio esponendo di aver sottoscritto, Controparte_1
a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società CO s.r.l. con la Cassa di
Risparmio del Veneto s.p.a., due contratti di fideiussione, il 12 ottobre 2011 e il
12 settembre 2013, allegati rispettivamente quali documenti 1 e 2.
Gli attori lamentano che tali fideiussioni contengono, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle contenute nello schema negoziale dichiarato invalido dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della Legge n. 287 del 1990.
La presenza delle clausole indicate comporta, nella prospettazione di parte attrice, la totale nullità del contratto di fideiussione, perché basato su uno schema negoziale uniforme di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” contrastante con norme imperative e di legge.
Tali argomenti fondano la richiesta di declaratoria di nullità di entrambe le fideiussioni sottoscritte da e Parte_1 Parte_2
Le clausole inserite agli artt. 2, 6 e 8 sarebbero infatti l'esatta riproduzione testuale e pedissequa delle clausole di riviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. contenute nei medesimi artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale uniforme ABI contrastante con l'art 2 della Legge n. 287/1990.
In particolare, rilevano, nello schema ABI è stabilito che:
- all'art. 2) “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall stessa fossero state incassate in pagamento di Pt_3
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6) “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa pagina 3 di 10 sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intendono derogati”;
- all'art. 8) “Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Gli attori richiamano l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.29810/2017, ribadito con sentenza n. 21878 del 15.6.2019, evidenziando che il dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli artt. 2, 6, e 8 del modulo contrattuale uniforme
ABI oggetto del provvedimento 55 di Banca d'Italia è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa a monte tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia a valle, stipulato tra la singola banca ed il singolo garante.
Il contratto “a valle” che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata “a monte” e ne realizza gli effetti avrebbe quindi compromesso la possibilità di scelta del contraente e cagionato un danno ingiusto all'attore, che avrebbe visto svilito il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza tra loro.
Per tali ragioni, i due attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità totale e/o l'inefficacia dei contratti di fideiussione stipulati, per violazione dei precetti imperativi di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n.287/1990 e dell'art. 101, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in relazione agli artt. 1418 c.c. e 1343 c.c. e conseguentemente dichiarare la inefficacia e improduttività di ogni e qualsiasi effetto, con la conseguente liberazione totale dei garanti da qualsiasi obbligo nei confronti della convenuta.
In via subordinata, gli stessi hanno chiesto di accertare la nullità delle sole clausole di cui agli artt. 2), 6) e 8) delle fideiussioni sottoscritte.
2. Si è costituita l' chiedendo il rigetto delle domande svolte. Controparte_1
pagina 4 di 10 In particolare, la convenuta ha rilevato che, con le due fideiussioni omnibus sottoscritte, i signori si impegnarono a garantire la Cassa di Risparmio del Pt_1
Veneto (oggi ) in ordine ai crediti da questa vantati rispettivamente Controparte_1
verso la CO s.r.l. (fino alla concorrenza di € 410.000,00) e la (fino Parte_4
alla concorrenza di € 838.500,00).
Il 12 dicembre 2014, la Banca revocò le linee di credito concesse e intimò a CO
s.r.l., che nel frattempo aveva incorporato e ai suoi fideiussori il Parte_4
pagamento di quanto dovutole.
In difetto di adempimento spontaneo, il 25 febbraio 2015 la agì in via CP_2
monitoria contro debitore principale e fideiussori che si opposero al decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 774 del 3 aprile 2018, il Tribunale di Padova rigettò tuttavia tale opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e, con esso, il debito dei fideiussori verso la ale sentenza è passata in giudicato. CP_2
Con separato giudizio, la agì poi per ottenere la revoca ex art. 2901 c.c. CP_2
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dalla controparte il 24 settembre 2014 e, all'esito del relativo giudizio, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1146 del 7 giugno 2021, ha respinto le difese avversarie ritenendo coperta da giudicato la validità della fideiussione. Anche tale seconda sentenza è passata in giudicato.
La convenuta ha pertanto osservato che il debito dei signori verso la Banca Pt_1
quali fideiussori di CO risulta accertato con forza di giudicato ormai da qualche anno e che anche la validità dei relativi contratti, quale antecedente logico della loro condanna, è coperta da giudicato.
In subordine, la stessa ha rilevato che, anche a ritenere viziati i contratti di fideiussione, la relativa nullità non potrebbe che essere parziale, come affermato in via generale dalla Cassazione a sezioni unite con la pronuncia del 30 dicembre
2021, n. 41994. Poiché le clausole in ipotesi nulle non hanno assunto alcun rilievo pagina 5 di 10 nei giudizi intercorsi fra le parti, comunque conclusisi con sentenze in giudicato a favore della Banca, la convenuta eccepisce che gli attori non hanno un interesse attuale all'accertamento di una siffatta nullità parziale, visto che da esso non deriverebbe ancora la loro liberazione.
Infine, la convenuta ha contestato nel merito la fondatezza della domanda, evidenziando che le fideiussioni de quibus sono ben successive al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per cui gli attori non possono fondare le proprie contestazioni sull'accertamento privilegiato contenuto in quel provvedimento circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Essi dovrebbero piuttosto dimostrare l'esistenza di un simile accordo anche nel 2011 e nel 2013, circostanza sulla quale la controparte nulla ha allegato, né provato.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti sono stati richiesti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art.183 sesto comma c.p.c. e, all'esito del deposito delle stesse, entrambe le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
4. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti prodotti, osserva il collegio che la causa può essere decisa utilizzando il principio della ragione più liquida.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9936/2014, infatti, anche in presenza di questioni pregiudiziali, è possibile decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, dovendosi favorire un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
pagina 6 di 10 In tale prospettiva, il tribunale osserva che le domande proposte dagli attori sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
4.1. Sostengono e che i contratti di fideiussione dai Pt_1 Parte_2
medesimi stipulati sono nulli perché contengono, replicandole, le tre clausole di deroga del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza” contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
4.2. Va premesso che, con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. Civ. 22 maggio
2019 n. 13846), anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. Civ. 13 febbraio 2009, n.
3640).
Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un'esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell'illecito antitrust (Cass. Civ. 28 maggio 2014, n. 11904; Cass. Civ.
17 aprile 2012, n. 6008; Cass. Civ., ord. 22 febbraio 2010, n. 4261; Cass. Civ. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. Civ., 2 febbraio 2007, n. 2305; Cass. Civ. SS.UU.
4 febbraio 2005, n. 2207).
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle clausole impugnate contenute in un contratto di fideiussione va anche precisato che il punto dirimente non attiene tanto alla “diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto [al]la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui
pagina 7 di 10 qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva” (Cass. n. 13846 del 2019 cit.), e che l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle'.
Ebbene, con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La stessa aveva evidenziato in particolare come le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse
“da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI
(non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo” (punto 93).
A tale conclusione l' era pervenuto sulla scorta del parere reso dall'Autorità CP_3
garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui
“l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” (punto 50).
4.3. La produzione in giudizio di quel provvedimento non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione delle garanzie fideiussorie sia intervenuta a distanza di anni dal pagina 8 di 10 provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI.
L'istruttoria svolta dall'autorità di vigilanza copre infatti un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005.
La vicenda oggetto di esame dà quindi origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore.
Nessuno spunto in senso contrario può peraltro trarsi dall'ordinanza della Suprema
Corte del 12 dicembre 2017 n. 29810, secondo cui “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, giacché – come la stessa Corte ha avuto modo di precisare – quella pronuncia “affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della Banca di Italia del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio 2005”, onde i richiami ad essa non risultano pertinenti laddove si discuta di contratti di fideiussione stipulati in epoca successiva (così Cass. Civ. 26 settembre 2019, n. 24044, folio 7, con riferimento ad un contratto sottoscritto nel 2013).
4.4. L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che parte attrice sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa pagina 9 di 10 illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati, risalenti rispettivamente al 2011 e al 2013.
Gli attori avrebbero dovuto quindi dimostrare la persistenza dell'intesa illecita accertata sino al 2005.
Nulla tuttavia hanno provato o offerto di provare i medesimi, non formulando alcuna richiesta istruttoria né producendo alcun documento, ad eccezione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
La mancata dimostrazione di un'intesa avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie omnibus per il periodo relativo all'epoca di stipulazione delle due fideiussioni di cui si controverte non può che condurre al rigetto delle domande formulate in questa sede.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore (indeterminabile) della causa e all'attività processuale svolta, seguono il principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dagli attori alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da e con atto di citazione notificato in data 10 Parte_1 Parte_2
giugno 2021, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- respinge le domande degli attori;
- condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese Controparte_1
di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori,
Milano, 5 settembre 2024
Il giudice estensore Il presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
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