CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 893/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. Ivano Parte_1 C.F._1
Vigliotti e dall'Avv. Cristina Pittaluga appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), con sede legale in Genova, Salita CP_1 P.IVA_1
Salvatore Viale 14/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Cristoffanini e dall'Avv. Monica Filippi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie (prove testimoniali, ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e licenziamento CTU) formulate dal signor nella Parte_1
memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ. datata 21 ottobre 2020, depositata nel giudizio di primo grado;
1. In accoglimento dell'appello proposto dal
1 signor , in parziale riforma della sentenza n. 437/2022 del Tribunale di Parte_1
Genova, prima sezione civile, Giudice Unico dott. Paolo Gibelli, nel procedimento RG
2225/2020, emessa in data 27 ottobre 2021, pubblicata in data 21 febbraio 2022, accertare e dichiarare che il signor è creditore della società Parte_1 CP_1 per l'importo di Euro 400.000, per il finanziamento effettuato in favore della
[...]
società stessa e di cui in narrativa della comparsa di costituzione di primo grado, e per l'effetto condannare al pagamento in favore del signor CP_1 Parte_1
del citato importo di Euro 400.000, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalla data meglio vista e quale emergerà in corso di giudizio e fino al saldo.
2. Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile o come meglio, e comunque respingere, l'appello incidentale proposto da CP_1
avverso la citata sentenza n. 437/2022 del Tribunale di Genova, prima sezione civile,
Giudice Unico dott. Paolo Gibelli e in ogni caso dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili o come meglio, e comunque respingere le domande tutte avanzate dalla
Con società nei confronti del SI , mandandone CP_3 Parte_1 quest'ultimo completamente assolto;
per quanto occorrente, previa parziale riforma della citata sentenza n. 437/2022 del Tribunale di Genova, nella parte in cui ha respinto le eccezioni preliminari formulate dal signor relative al difetto di Parte_1
legittimazione attiva di e di carenza di interesse ad agire in capo a CP_1
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello dovesse ritenere il signor tenuto a corrispondere a Parte_1 CP_1 somme in accoglimento delle domande da quest'ultima formulate con l'appello
[...]
incidentale proposto da avverso la citata sentenza n. 437/2022 del CP_1
Tribunale di Genova, prima sezione civile, Giudice Unico dott. Paolo Gibelli: (i) dedurre da tali somme gli importi riconosciuti dovuti e/o corrisposti da Parte_2
a in esito al giudizio promosso davanti al Tribunale di Genova n. R.G. CP_1
2671/2019, conclusosi con sentenza in data 10 maggio 2022, e/o comunque in relazione alle pretese avanzate da in tale giudizio, quantificati in Euro 150.000, CP_1
ovvero nella diversa somma che emergerà in corso di causa;
(ii) disporre la compensazione di quanto come sopra eventualmente dovuto, al netto delle deduzioni degli importi di cui sub (i), dal signor a fino a Parte_1 CP_1
pag. 2/8 concorrenza del relativo ammontare, con quanto dovuto da al signor CP_1
in accoglimento delle domande di quest'ultimo di cui al precedente Parte_1
punto 1, condannando altresì e comunque al pagamento in favore del CP_1 signor dell'eccedenza, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ai Parte_1 sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalla data meglio vista e quale emergerà in corso di giudizio e fino al saldo. 4) In ogni caso, porre a carico di le spese tutte di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, in via principale: rigettare per intero l'appello proposto dal SI
[...]
avverso la Sentenza Tribunale di Genova n. 437/2022 emessa dal Dott. Paolo Parte_1
Gibelli in data 27 ottobre 2022 a definizione del giudizio R.G. n. 2225/2020, perché inammissibile, infondato, in fatto e in diritto, e del tutto sfornito di prova;
in via incidentale: in riforma dell'impugnato provvedimento, e previa ogni opportuna declaratoria del caso, compresa l'ammissione, occorrendo, delle istanze di prova formulate nel precedente grado di giudizio e richiamate ai precedenti paragrafi 63-66: - accertare e dichiarare che il SI si è reso responsabile, a danno di Parte_1
per quanto descritto in narrativa, di atti di concorrenza sleale per CP_1
sviamento di clientela ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. e/o comunque ex art. 2043 cod. civ.; - per l'effetto, condannare il SI al risarcimento in favore Parte_1 di di tutti i danni provocati alla stessa, ai sensi dell'art. 2600 cod. civ., e/o CP_1
comunque ex art. 2043 cod. civ., in quella somma che verrà quantificata in corso di causa, previa occorrendo CTU, oltre interessi e rivalutazione, salva ogni meglio vista ulteriore quantificazione anche occorrendo in via di equità; in ogni caso: con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.437/2022 del 21 febbraio 2022 il Tribunale di Genova, rigettava le domande svolte da (già per sentir CP_1 Controparte_4
pag. 3/8 dichiarare la responsabilità di nello sviamento di clientela subito e Parte_1
ottenere la condanna dell'odierno appellante al risarcimento del danno, e la domanda riconvenzionale svolta da per ottenere la restituzione della somma di € Parte_1
400.000,00 trasferita dall'appellante a il 25/11/2014. Con riguardo CP_1 all'azione di accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela, veniva ritenuto che lo sviamento di clientela fosse dedotto come avvenuto a vantaggio di e che fosse indicato come mero collaboratore di Pt_2 Parte_2 Parte_1 Parte_2
[...
Venivano inoltre ritenuti non provati la sollecitazione alla clientela da parte di mediante lo sfruttamento della conoscenza di dati riservati di né Parte_1 CP_1
la circostanza se i dati a conoscenza di appartenessero al suo patrimonio Parte_1
professionale personale ovvero a Con riguardo alla domanda CP_1
riconvenzionale svolta dal convenuto , veniva ritenuto che il credito Parte_1
restitutorio non fosse esigibile, in quanto, quale prestito del socio assimilabile a capitale di rischio, la restituzione doveva essere postergata rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali, in assenza di deduzioni in ordine al momento del venire in essere dell'esigibilità e del rapporto della stessa con l'eventuale distribuzione di utili.
2- Con l'atto di appello è stata chiesta la parziale riforma della sentenza di primo grado, svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere l'inesigibilità del credito vantato dall'appellante, considerato che aveva già rimborsato CP_1
parzialmente, nel 2016, a analogo finanziamento sino alla Controparte_5 concorrenza dell'importo di € 240.000,00;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nel disporre la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha inoltre dedotto che, nella separata causa promossa da contro CP_1
sulla base dei medesimi fatti materiali oggetto della presente causa, Parte_2 quest'ultima è stata condannata al pagamento della somma di € 150.000,00.
3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
per infondatezza dello stesso, e svolgendo appello incidentale. Richiamava, in fatto,
pag. 4/8 quanto allegato nel primo grado di giudizio in ordine: ai rapporti tra e Controparte_5
, all'epoca liquidatore di Overseas Transport srl in liquidazione;
alla Parte_1
costituzione di (ora , cui veniva affittata Controparte_4 CP_1
l'azienda della prima;
al fallimento di Overseas Transport srl in liquidazione;
alla cessazione del contratto di affitto d'azienda, comunicata da al curatore del CP_1 fallimento in data 24/11/2015; alla stipula di nuovo contratto di affitto d'azienda con il
Fallimento; all'assunzione, quale responsabile commerciale addetto al portafoglio clienti, di , anche socio dell'affittuaria; alla sopravvenienza di sequestro Parte_1
conservativo nei confronti di , quale ex amministratore della società fallita;
Parte_1 alla risoluzione del rapporto di lavoro di , nell'aprile 2017; alla successiva Parte_1 improvvisa perdita integrale di clienti in danno di tra l'agosto e il dicembre CP_1
2017, con perdita del fatturato che, per il 90% veniva acquisito da Parte_2
costituita nel luglio 2017; alla conseguente conclusione del contratto di affitto d'azienda. Richiamava quanto offerto documentalmente in prova nel primo grado di giudizio circa l'entità del fatturato, nel periodo gennaio 2016 – luglio 2017, per all'importo di € 15.839.188,00, e circa l'entità del fatturato nei cinque mesi successivi, per € 296.596,00, nonché circa la corrispondenza tra i clienti di e quelli Parte_2 che erano stati di Richiamava altresì quanto dedotto in ordine all'esito del CP_1
procedimento penale per reati fallimentari nei confronti di , conclusosi con un Parte_1
patteggiamento della pena. L'appellata ha quindi svolto i seguenti motivi di appello incidentale:
i. erroneità della sentenza di primo grado nel non avere riconosciuto il ruolo apicale di in della quale era manager e socio di fatto, e Parte_1 Parte_2
pertanto quale terzo interposto, in relazione di interessi comuni con Parte_2
[...
che si era avvantaggiata dello sviamento di clientela;
ii. erroneità della sentenza di primo grado ove non è stato ritenuto provato che aveva posto in essere condotte illegittime preordinate allo sviamento Parte_1
di clientela, a fronte della prova che , in sede di transazione a chiusura Parte_1
del contezioso lavoristico, si era obbligato a non comunicare a terzi alcun dato aziendale riservato che riguardasse CP_6
pag. 5/8 4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello principale sia infondato e debba essere rigettato.
E' stato affermato dalla Corte di Cassazione che, “in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c.
(eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio” (Cass.Sez.1, 15 maggio 2019, n.12994).
Come eccepito dalla società appellata – e non contestato in fatto – il finanziamento de quo è avvenuto in data 19 novembre 2014, appena nove giorni dopo la costituzione della società, in data 10 novembre 2014. La sostanziale contestualità tra la costituzione della società ed il finanziamento da parte del socio, e l'evidente squilibrio tra il capitale sociale versato e l'importo oggetto del finanziamento, sono indici della situazione di incapacità finanziaria della società già all'atto della sua costituzione. L'ultimo bilancio noto, chiuso al 31 dicembre 2019, reca l'annotazione di un patrimonio netto (a fine esercizio) di soli € 32.821,00, con un utile d'esercizio di soli € 11.908,00. Si evince dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, che, a seguito della perdita registrata al 31 dicembre 2017 era stato necessario un versamento a fondo perduto del socio cui seguiva la cessazione dell'attività sociale di spedizioniere – Controparte_5 per effetto della cessazione del contratto di affitto d'azienda – e l'inizio di nuova attività sociale nel settore di mercato dell'outsourcing di servizi di elaborazione dati.
Considerate tali circostanze sussistono elementi presuntivi – in assenza di offerta di prova in senso contrario – per ritenere l'attualità della situazione di crisi della società, non apparendo la stessa in grado di dare corso alla restituzione del finanziamento al pag. 6/8 socio, con conseguente inesigibilità temporanea del relativo rimborso per effetto della postergazione legale.
6- Infondato è il secondo motivo d'appello incidentale svolto dalla società appellata, restando assorbito – con il rigetto del secondo motivo d'appello incidentale – il primo motivo di appello incidentale. Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il mero passaggio di clienti da un'impresa ad altra concorrente è di per sé non solo lecito, ma rispondente allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali sul mercato al fine di consentire ai clienti di beneficiare di offerte commerciali per gli stessi più convenienti.
La libera scelta dei clienti non è coercibile. Conseguentemente la deduzione del mero passaggio di clienti da un'impresa ad un'altra non è di per sé elemento idoneo a configurare una condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela, ex art.2958
n.3 cc. Nel caso oggetto di causa, l'appellata ha dedotto, oltre al passaggio di clienti, anche l'utilizzo di informazioni acquisiste nel corso del pregresso rapporto lavorativo dell'appellante presso la stessa. Tale deduzione è peraltro stata formulata in termini eccessivamente generici, non essendo state specificamente descritte quali siano le condotte materiali contestate in relazione a specifici utilizzi di informazioni, note a per essere state dallo stesso acquisite presso Tra e Parte_1 CP_1 Parte_1
non è stato concordato alcun patto di non concorrenza. Il richiamo al CP_1
doc.12 prodotto nel primo grado di giudizio non offre, da un lato, elementi ulteriori a specificazione della deduzione difensiva, e, dall'altro, neppure prova di un illecito utilizzo di dati eventualmente acquisiti da presso Il doc.12 è Parte_1 CP_1
costituito da mere copie fotostatiche di mails e non dai files originari delle mails. Nel contenuto delle mails prodotte in copia fotostatica, non è dato conoscere se i riferimenti in esse contenuti attengano a informazioni proprie di ovvero di altri CP_1 soggetti. L'unico – insufficiente – elemento che si desume da tali copie fotostatiche è la presenza delle mails di indirizzi cn” (estranei evidentemente a Email_1 in quanto su dominio cinese) e di indirizzi “@overseasweltra.it CP_1
(verosimilmente afferenti a precedente Controparte_4 denominazione di . L'assenza di specifiche deduzioni – e della CP_1
corrispondente offerta di prova – in ordine a quali informazioni appartenenti a CP_7
7/8
[...] Co sarebbero state utilizzate dall'appellante , per il lamento illecito sviamento Parte_1 di clientela, non consente di ritenere fondato il secondo motivo d'appello incidentale. E' assente, nelle allegazioni dell'appellata, l'indicazione di clienti, informazioni, circostanze di tempo e luogo, utili per consentire l'esame d'insieme delle condotte che si lamenta essere poste in essere da (v. Cass.Sez.1, 30.5.2007, n.12681). La Parte_1 ritenuta infondatezza del secondo motivo d'appello incidentale assorbe il primo motivo d'appello incidentale, in quanto, in assenza della prova delle condotte, non assume rilevanza quale sia il ruolo di in Parte_1 Pt_2 Parte_2
7- Il rigetto dell'appello incidentale esclude l'esame delle domande svolte in via subordinata dall'appellante nel primo grado di giudizio per il caso di accoglimento delle Con domande svolte da CP_3
8- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti.
9- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 893/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. Ivano Parte_1 C.F._1
Vigliotti e dall'Avv. Cristina Pittaluga appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), con sede legale in Genova, Salita CP_1 P.IVA_1
Salvatore Viale 14/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Cristoffanini e dall'Avv. Monica Filippi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie (prove testimoniali, ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e licenziamento CTU) formulate dal signor nella Parte_1
memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ. datata 21 ottobre 2020, depositata nel giudizio di primo grado;
1. In accoglimento dell'appello proposto dal
1 signor , in parziale riforma della sentenza n. 437/2022 del Tribunale di Parte_1
Genova, prima sezione civile, Giudice Unico dott. Paolo Gibelli, nel procedimento RG
2225/2020, emessa in data 27 ottobre 2021, pubblicata in data 21 febbraio 2022, accertare e dichiarare che il signor è creditore della società Parte_1 CP_1 per l'importo di Euro 400.000, per il finanziamento effettuato in favore della
[...]
società stessa e di cui in narrativa della comparsa di costituzione di primo grado, e per l'effetto condannare al pagamento in favore del signor CP_1 Parte_1
del citato importo di Euro 400.000, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalla data meglio vista e quale emergerà in corso di giudizio e fino al saldo.
2. Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile o come meglio, e comunque respingere, l'appello incidentale proposto da CP_1
avverso la citata sentenza n. 437/2022 del Tribunale di Genova, prima sezione civile,
Giudice Unico dott. Paolo Gibelli e in ogni caso dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili o come meglio, e comunque respingere le domande tutte avanzate dalla
Con società nei confronti del SI , mandandone CP_3 Parte_1 quest'ultimo completamente assolto;
per quanto occorrente, previa parziale riforma della citata sentenza n. 437/2022 del Tribunale di Genova, nella parte in cui ha respinto le eccezioni preliminari formulate dal signor relative al difetto di Parte_1
legittimazione attiva di e di carenza di interesse ad agire in capo a CP_1
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello dovesse ritenere il signor tenuto a corrispondere a Parte_1 CP_1 somme in accoglimento delle domande da quest'ultima formulate con l'appello
[...]
incidentale proposto da avverso la citata sentenza n. 437/2022 del CP_1
Tribunale di Genova, prima sezione civile, Giudice Unico dott. Paolo Gibelli: (i) dedurre da tali somme gli importi riconosciuti dovuti e/o corrisposti da Parte_2
a in esito al giudizio promosso davanti al Tribunale di Genova n. R.G. CP_1
2671/2019, conclusosi con sentenza in data 10 maggio 2022, e/o comunque in relazione alle pretese avanzate da in tale giudizio, quantificati in Euro 150.000, CP_1
ovvero nella diversa somma che emergerà in corso di causa;
(ii) disporre la compensazione di quanto come sopra eventualmente dovuto, al netto delle deduzioni degli importi di cui sub (i), dal signor a fino a Parte_1 CP_1
pag. 2/8 concorrenza del relativo ammontare, con quanto dovuto da al signor CP_1
in accoglimento delle domande di quest'ultimo di cui al precedente Parte_1
punto 1, condannando altresì e comunque al pagamento in favore del CP_1 signor dell'eccedenza, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ai Parte_1 sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalla data meglio vista e quale emergerà in corso di giudizio e fino al saldo. 4) In ogni caso, porre a carico di le spese tutte di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, in via principale: rigettare per intero l'appello proposto dal SI
[...]
avverso la Sentenza Tribunale di Genova n. 437/2022 emessa dal Dott. Paolo Parte_1
Gibelli in data 27 ottobre 2022 a definizione del giudizio R.G. n. 2225/2020, perché inammissibile, infondato, in fatto e in diritto, e del tutto sfornito di prova;
in via incidentale: in riforma dell'impugnato provvedimento, e previa ogni opportuna declaratoria del caso, compresa l'ammissione, occorrendo, delle istanze di prova formulate nel precedente grado di giudizio e richiamate ai precedenti paragrafi 63-66: - accertare e dichiarare che il SI si è reso responsabile, a danno di Parte_1
per quanto descritto in narrativa, di atti di concorrenza sleale per CP_1
sviamento di clientela ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. e/o comunque ex art. 2043 cod. civ.; - per l'effetto, condannare il SI al risarcimento in favore Parte_1 di di tutti i danni provocati alla stessa, ai sensi dell'art. 2600 cod. civ., e/o CP_1
comunque ex art. 2043 cod. civ., in quella somma che verrà quantificata in corso di causa, previa occorrendo CTU, oltre interessi e rivalutazione, salva ogni meglio vista ulteriore quantificazione anche occorrendo in via di equità; in ogni caso: con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.437/2022 del 21 febbraio 2022 il Tribunale di Genova, rigettava le domande svolte da (già per sentir CP_1 Controparte_4
pag. 3/8 dichiarare la responsabilità di nello sviamento di clientela subito e Parte_1
ottenere la condanna dell'odierno appellante al risarcimento del danno, e la domanda riconvenzionale svolta da per ottenere la restituzione della somma di € Parte_1
400.000,00 trasferita dall'appellante a il 25/11/2014. Con riguardo CP_1 all'azione di accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela, veniva ritenuto che lo sviamento di clientela fosse dedotto come avvenuto a vantaggio di e che fosse indicato come mero collaboratore di Pt_2 Parte_2 Parte_1 Parte_2
[...
Venivano inoltre ritenuti non provati la sollecitazione alla clientela da parte di mediante lo sfruttamento della conoscenza di dati riservati di né Parte_1 CP_1
la circostanza se i dati a conoscenza di appartenessero al suo patrimonio Parte_1
professionale personale ovvero a Con riguardo alla domanda CP_1
riconvenzionale svolta dal convenuto , veniva ritenuto che il credito Parte_1
restitutorio non fosse esigibile, in quanto, quale prestito del socio assimilabile a capitale di rischio, la restituzione doveva essere postergata rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali, in assenza di deduzioni in ordine al momento del venire in essere dell'esigibilità e del rapporto della stessa con l'eventuale distribuzione di utili.
2- Con l'atto di appello è stata chiesta la parziale riforma della sentenza di primo grado, svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere l'inesigibilità del credito vantato dall'appellante, considerato che aveva già rimborsato CP_1
parzialmente, nel 2016, a analogo finanziamento sino alla Controparte_5 concorrenza dell'importo di € 240.000,00;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nel disporre la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha inoltre dedotto che, nella separata causa promossa da contro CP_1
sulla base dei medesimi fatti materiali oggetto della presente causa, Parte_2 quest'ultima è stata condannata al pagamento della somma di € 150.000,00.
3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
per infondatezza dello stesso, e svolgendo appello incidentale. Richiamava, in fatto,
pag. 4/8 quanto allegato nel primo grado di giudizio in ordine: ai rapporti tra e Controparte_5
, all'epoca liquidatore di Overseas Transport srl in liquidazione;
alla Parte_1
costituzione di (ora , cui veniva affittata Controparte_4 CP_1
l'azienda della prima;
al fallimento di Overseas Transport srl in liquidazione;
alla cessazione del contratto di affitto d'azienda, comunicata da al curatore del CP_1 fallimento in data 24/11/2015; alla stipula di nuovo contratto di affitto d'azienda con il
Fallimento; all'assunzione, quale responsabile commerciale addetto al portafoglio clienti, di , anche socio dell'affittuaria; alla sopravvenienza di sequestro Parte_1
conservativo nei confronti di , quale ex amministratore della società fallita;
Parte_1 alla risoluzione del rapporto di lavoro di , nell'aprile 2017; alla successiva Parte_1 improvvisa perdita integrale di clienti in danno di tra l'agosto e il dicembre CP_1
2017, con perdita del fatturato che, per il 90% veniva acquisito da Parte_2
costituita nel luglio 2017; alla conseguente conclusione del contratto di affitto d'azienda. Richiamava quanto offerto documentalmente in prova nel primo grado di giudizio circa l'entità del fatturato, nel periodo gennaio 2016 – luglio 2017, per all'importo di € 15.839.188,00, e circa l'entità del fatturato nei cinque mesi successivi, per € 296.596,00, nonché circa la corrispondenza tra i clienti di e quelli Parte_2 che erano stati di Richiamava altresì quanto dedotto in ordine all'esito del CP_1
procedimento penale per reati fallimentari nei confronti di , conclusosi con un Parte_1
patteggiamento della pena. L'appellata ha quindi svolto i seguenti motivi di appello incidentale:
i. erroneità della sentenza di primo grado nel non avere riconosciuto il ruolo apicale di in della quale era manager e socio di fatto, e Parte_1 Parte_2
pertanto quale terzo interposto, in relazione di interessi comuni con Parte_2
[...
che si era avvantaggiata dello sviamento di clientela;
ii. erroneità della sentenza di primo grado ove non è stato ritenuto provato che aveva posto in essere condotte illegittime preordinate allo sviamento Parte_1
di clientela, a fronte della prova che , in sede di transazione a chiusura Parte_1
del contezioso lavoristico, si era obbligato a non comunicare a terzi alcun dato aziendale riservato che riguardasse CP_6
pag. 5/8 4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello principale sia infondato e debba essere rigettato.
E' stato affermato dalla Corte di Cassazione che, “in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c.
(eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio” (Cass.Sez.1, 15 maggio 2019, n.12994).
Come eccepito dalla società appellata – e non contestato in fatto – il finanziamento de quo è avvenuto in data 19 novembre 2014, appena nove giorni dopo la costituzione della società, in data 10 novembre 2014. La sostanziale contestualità tra la costituzione della società ed il finanziamento da parte del socio, e l'evidente squilibrio tra il capitale sociale versato e l'importo oggetto del finanziamento, sono indici della situazione di incapacità finanziaria della società già all'atto della sua costituzione. L'ultimo bilancio noto, chiuso al 31 dicembre 2019, reca l'annotazione di un patrimonio netto (a fine esercizio) di soli € 32.821,00, con un utile d'esercizio di soli € 11.908,00. Si evince dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, che, a seguito della perdita registrata al 31 dicembre 2017 era stato necessario un versamento a fondo perduto del socio cui seguiva la cessazione dell'attività sociale di spedizioniere – Controparte_5 per effetto della cessazione del contratto di affitto d'azienda – e l'inizio di nuova attività sociale nel settore di mercato dell'outsourcing di servizi di elaborazione dati.
Considerate tali circostanze sussistono elementi presuntivi – in assenza di offerta di prova in senso contrario – per ritenere l'attualità della situazione di crisi della società, non apparendo la stessa in grado di dare corso alla restituzione del finanziamento al pag. 6/8 socio, con conseguente inesigibilità temporanea del relativo rimborso per effetto della postergazione legale.
6- Infondato è il secondo motivo d'appello incidentale svolto dalla società appellata, restando assorbito – con il rigetto del secondo motivo d'appello incidentale – il primo motivo di appello incidentale. Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il mero passaggio di clienti da un'impresa ad altra concorrente è di per sé non solo lecito, ma rispondente allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali sul mercato al fine di consentire ai clienti di beneficiare di offerte commerciali per gli stessi più convenienti.
La libera scelta dei clienti non è coercibile. Conseguentemente la deduzione del mero passaggio di clienti da un'impresa ad un'altra non è di per sé elemento idoneo a configurare una condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela, ex art.2958
n.3 cc. Nel caso oggetto di causa, l'appellata ha dedotto, oltre al passaggio di clienti, anche l'utilizzo di informazioni acquisiste nel corso del pregresso rapporto lavorativo dell'appellante presso la stessa. Tale deduzione è peraltro stata formulata in termini eccessivamente generici, non essendo state specificamente descritte quali siano le condotte materiali contestate in relazione a specifici utilizzi di informazioni, note a per essere state dallo stesso acquisite presso Tra e Parte_1 CP_1 Parte_1
non è stato concordato alcun patto di non concorrenza. Il richiamo al CP_1
doc.12 prodotto nel primo grado di giudizio non offre, da un lato, elementi ulteriori a specificazione della deduzione difensiva, e, dall'altro, neppure prova di un illecito utilizzo di dati eventualmente acquisiti da presso Il doc.12 è Parte_1 CP_1
costituito da mere copie fotostatiche di mails e non dai files originari delle mails. Nel contenuto delle mails prodotte in copia fotostatica, non è dato conoscere se i riferimenti in esse contenuti attengano a informazioni proprie di ovvero di altri CP_1 soggetti. L'unico – insufficiente – elemento che si desume da tali copie fotostatiche è la presenza delle mails di indirizzi cn” (estranei evidentemente a Email_1 in quanto su dominio cinese) e di indirizzi “@overseasweltra.it CP_1
(verosimilmente afferenti a precedente Controparte_4 denominazione di . L'assenza di specifiche deduzioni – e della CP_1
corrispondente offerta di prova – in ordine a quali informazioni appartenenti a CP_7
7/8
[...] Co sarebbero state utilizzate dall'appellante , per il lamento illecito sviamento Parte_1 di clientela, non consente di ritenere fondato il secondo motivo d'appello incidentale. E' assente, nelle allegazioni dell'appellata, l'indicazione di clienti, informazioni, circostanze di tempo e luogo, utili per consentire l'esame d'insieme delle condotte che si lamenta essere poste in essere da (v. Cass.Sez.1, 30.5.2007, n.12681). La Parte_1 ritenuta infondatezza del secondo motivo d'appello incidentale assorbe il primo motivo d'appello incidentale, in quanto, in assenza della prova delle condotte, non assume rilevanza quale sia il ruolo di in Parte_1 Pt_2 Parte_2
7- Il rigetto dell'appello incidentale esclude l'esame delle domande svolte in via subordinata dall'appellante nel primo grado di giudizio per il caso di accoglimento delle Con domande svolte da CP_3
8- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti.
9- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8