TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2279 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Cannalire e Salvatore Tropea;
- società opponente -
Contro
(C.F. - P.IVA ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 P.IVA_2
dall'avv. Claudio Falvo;
- opposto -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 531/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 3.8.2020, pubblicato il 4.8.2020 e notificato il 5.9.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 531/2020 - emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 3.8.2020, pubblicato il 4.8.2020 e notificato il 5.9.2020 - con il quale, su istanza dell'odierno opposto, le era stato intimato il pagamento della somma di € 6.000,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dall'11.10.2019 fino al soddisfo e spese della procedura monitoria, in ragione dell'asserito mancato pagamento dei compensi maturati da per prestazioni professionali da costui espletate in favore della CP_2
in forza del “Conferimento incarico di mandato con rappresentanza in perizia Controparte_1 formale e relativo accordo per il compenso professionale” del 22.2.2019.
Nel merito ha lamentato: 1) l'omessa redazione di un “elaborato peritale, o, quantomeno, una stima analitica e dettagliata dei danni subiti, con l'indicazione specifica anche degli interventi necessari per la riparazione dei veicoli danneggiati”; 2) il conseguimento di un indennizzo inferiore rispetto ai danni subiti in occasione dell'incendio occorso l'11.2.2019. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - per le motivazioni indicate in premessa, previo accertamento dell'eccepito inadempimento dell'opposto P.I. , dichiarare l'intervenuta risoluzione del contrato CP_2
professionale del 22.02.2019 e, in conseguenza, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 531/2020 del Tribunale di Castrovillari. - Con vittoria di spese e competenze distratte in favore dei sottoscritti difensori antistatari, ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 29.3.2021 si è costituito in giudizio , il quale ha contestato le deduzioni e le CP_2
domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “
1- Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo basata l'opposizione su prova scritta ed essendo stata ammessa l'opera prestata dall'opposto ovvero, alternativamente, emettere ordinanza di pagamento di somme non contestate per l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione;
nel merito, 2- rigettare la avversa opposizione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
3- in via gradata e/o alternata, condannare la “ , in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, con sede in 87036 Rende, Via Amudsen – C/da Lecco, a pagare, in favore di esso ricorrente, la somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa a titolo di onorario per
l'attività prestata sino all'ottenimento dell'anticipo indennizzo. Con il favore di interessi e rivalutazione dalla data della maturazione ovvero richiesta al soddisfo;
4- esclusivamente nella condizionata ipotesi di effettivo ampliamento del thema decidendum all'intero mandato ed all'intera opera prestata ed in dipendenza diretta di detto ampliamento, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della revoca del mandato conferito dalla “ a per Controparte_1 CP_2
mancanza dei presupposti di legge;
conseguentemente, 5- condannare la medesima “ CP_1
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in 87036 Rende, Via Amudsen –
[...]
C/da Lecco, al pagamento, in favore di , della somma spettantegli per lo svolgimento CP_2
del mandato conferitogli, detratto quanto eventualmente già acquisito in forza del richiamato ed opposto decreto ingiuntivo. Con il favore di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
6- condannare la “ , in persona del legale rappresentante in carica, con Controparte_1 sede in 87036 Rende, Via Amudsen – C/da Lecco, al pagamento, di spese e competenze di giudizio”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente.
All'udienza celebrata in modalità “cartolare” del 4.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
3. A tale ordine di considerazioni va, altresì, aggiunto che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive - ove le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte - il giudice, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti. Siffatta valutazione, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico, deve concentrarsi sul rapporto di dipendenza e di proporzionalità degli stessi inadempimenti nel quadro della funzione economico- sociale del contratto, così da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio
“inadimplenti non est adimplendum”.
4. La giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 22/06/2020, n. 12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n. 7187).
Il giudice, per valutarne la gravità, deve “tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità. L'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare
l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte." (cfr., ex multis, Cass. civ., 22346/2014).
5. Risponde, altresì, ad orientamento giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento sia rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel regolamento negoziale.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice ai sensi dell'art. 1363
c.c., collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (ex multis, Cass. n.
14882/2018; Cass. n. 24699/2021).
Va d'altro canto sottolineato che - pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti - il giudice deve a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (Cass. n. 14882/2018).
6. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della controversia per cui pende il presente procedimento, giova da subito precisare come la richiesta di pagamento azionata dal inerisca a compensi da questi maturati per prestazioni espletate - in favore della CP_2 [...]
- in virtù dell'incarico conferito con scrittura del 22.2.2019, incontestatamente CP_1
sottoscritta dai paciscenti.
Con la predetta scrittura la società opponente, nella qualità di “contraente assicurato con la
[...]
con polizza n. 721829651”, ebbe a conferire a “mandato con Controparte_3 CP_2
rappresentanza finalizzato all'accertamento, stima e liquidazione dei danni ed a tutte quelle attività
e/o azioni (istanze, richieste, eventuali nomine di collaboratori specializzati e tutto quanto altro occorrente nella procedura di volontaria giurisdizione) relative che si rendono necessarie per
l'espletamento negoziale della controversia, anche in sede arbitrale, relativamente al sinistro incendio n. 740313543-1 che in data 11.2.2019 colpì gli enti descritti e specificati nel su richiamato contratto assicurativo”.
Il corrispettivo venne determinato “nella misura percentuale dell'8% (otto percento) del danno complessivo ed al netto di IVA e Cassa Previdenza che sarà determinato dai periti a conclusione del loro mandato, al netto delle spese vive sostenute e sostenende, nonché degli oneri per l'attività di eventuali collaboratori specializzati, per la cui opera il sottoscritto potrà ritenere necessario e/o opportuno avvalersi”.
Venne, inoltre, stabilito che “il pagamento delle spettanze professionali, avverrà entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di perizia (previo rilascio anticipato di regolare assegno bancario o alto titolo) e, comunque, nel rispetto dei diritti del professionista munito di mandato di rappresentanza secondo le disposizioni tutte previste dall'art. 1721 del Codice Civile
[…]Decorso, comunque, il termine ultimo di trenta giorni stabilito per il pagamento delle spese e competenze, il mandante riconosce al mandatario interessi delle somme dovute che verranno a maturare da detta data, fino al soddisfo, nella misura corrente per le necessarie operazioni bancarie ”.
Dalla documentazione prodotta si evince, inoltre, che ed Controparte_1 Controparte_4
- con scrittura del 15.2.2019 (v. doc. B) allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.
[...] previsti in polizza;
4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero”.
Ed infatti, l'art. 19 (rubricato “Procedura per la liquidazione del danno”) lett. b) delle Condizioni
Generali di Assicurazione prevede che “L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: […] b) fra due Periti nominati uno dall'impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico.” (v. doc. C) allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2).
L'art. 20 “Mandato dei periti” delle richiamate condizioni contrattuali dispone che: “I periti devono: a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17; c)
Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21; d)
Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. […]”.
All'esito dell'esecuzione dei predetti mandati e, in particolare, dei sopralluoghi effettuati dall'opposto e dal perito dell'assicurazione (v. verbali doc. da n. 9 a n. 17 allegati alla comparsa di costituzione), il “danno minimo contrattuale” è stato concordemente determinato nella misura di €
150.000,00 (v. doc. 3 verbale dell'11.9.2019 allegato al fascicolo di parte opposta).
Con pec del 23.5.2020 (preceduta dalla diffida ad adempiere del 19.9.2019) la Controparte_1
lamentò l'inadempimento del stante l'asserita “mancata redazione e consegna dell'elaborato CP_2 peritale”, invocando l'immediata risoluzione di ogni “rapporto fiduciario e professionale” (v. doc.
n. 1 e n. 2 allegati al fascicolo di parte opponente).
In riscontro alla predetta comunicazione parte opposta, con pec del 29.5.2020, negò qualunque addebito, evidenziando non solo di aver correttamente espletato il mandato, ma di aver comunicato alla (prima della comunicazione di risoluzione e senza ricevere alcun riscontro) di aver CP_1
“raggiunto un accordo di massima per un indennizzo complessivo di € 212.000,00 (di cui, come specificato, € 150.000,00 già consolidati in termini di minimo indennizzabile)” e di attendere apposita autorizzazione al fine di procedere alla definizione dell'indennizzo, ove ritenuto congruo,
o, diversamente, di fargli pervenire “le richieste specifiche minime su cui basare eventuali differenti pretese” (v. doc. n. 5 allegato al fascicolo di parte opposta).
7. Ciò posto - nel procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti tenuti da ambo i paciscenti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente ascritti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto in esame ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti - ritiene questo Tribunale che l'inadempimento colpevole debba essere ascritto in via esclusiva alla parte opponente.
Parte opposta ha, infatti, dimostrato di aver correttamente adempiuto al mandato con rappresentanza conferitole dalla nell'ambito della procedura di valutazione del danno occorso in data CP_1
11.2.2019 e disciplinata dalle Condizioni Generali di polizza (v. in particolare, verbale di determinazione del danno minimo dell'11.9.2019 e “verbali riepilogativi” dei numerosi sopralluoghi effettuati dai periti). Ed infatti, come è dato evincere dalle scritture del 15.2.2019 e
22.2.2019 - tenuto conto anche degli ulteriori criteri di interpretazione del contratto di cui al punto
4) e della procedura di valutazione del danno (in particolare v. art. 19 e art. 20 Condizioni Generali di assicurazione) - l'incarico professionale conferito dalla non aveva ad oggetto sic Controparte_1
et simpliciter la redazione di una “perizia di parte, sul danno subito, da poter eventualmente sfruttare anche nel giudizio civile che sarebbe potuto seguire al mancato accordo in sede contrattuale”, bensì un “mandato con rappresentanza finalizzato all'accertamento, stima e liquidazione dei danni ed a tutte quelle attività e/o azioni (istanze, richieste, eventuali nomine di collaboratori specializzati e tutto quanto altro occorrente nella procedura di volontaria giurisdizione) relative che si rendono necessarie per l'espletamento negoziale della controversia, anche in sede arbitrale”.
Dovendosi, quindi, ritenere che il abbia diligentemente eseguito la prestazione negoziale sul CP_2
medesimo incombente in virtù delle sopra richiamate pattuizioni contrattuali, va da sé che va rigettata l'eccezione d'inadempimento sollevata da parte opponente, al pari della annessa domanda di risoluzione.
La invece, pur avendo conseguito - per sua stessa ammissione - il pagamento dalla Controparte_1
Compagnia di parte dell'indennizzo minimo nella misura di € 75.000,00, non ha provveduto a versare al il corrispettivo (pari all'8% e, dunque, ammontante ad € 6.000,00), come CP_2
pattiziamente concordato;
né ha allegato la sussistenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa, con il conseguente corollario che l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente prestata (nello specifico, € 600,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria;
€ 900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2279/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna parte opponente, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 27 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 depositata da parte opposta) - ebbero a conferire ai rispettivi periti mandato di: “1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in polizza a suo carico in caso di sinistro;
3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione