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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/01/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 25/10/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
GIRARD
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: violazione delle norme a tutela della maternità - discriminazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa ha convenuto in giudizio l' allegando in fatto che: Parte_1 CP_1
- In data 1° marzo 2020 aveva iniziato a ricoprire un incarico temporaneo di continuità assistenziale per conto di per ventiquattro ore settimanali, corrispondenti ad una CP_1 media di nove turni al mese di dodici ore ciascuno;
- in data 25 marzo 2020 aveva iniziato a ricoprire, in aggiunta al precedente incarico di continuità assistenziale, l'incarico a tempo determinato di attività medica nelle Unità
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) in giorni feriali, festivi e prefestivi, con una media di sette turni al mese della durata di dodici ore ciascuno;
- in data 3 dicembre 2021 era stata sottoposta a visita medica ai fini del rinnovo dell'idoneità alla frequentazione del tirocinio del corso di specializzazione in medicina generale;
- all'esito della visita, accertato il suo stato di gravidanza, era stata ritenuta idonea con limitazioni;
in particolare, era stato previsto che: “è opportuno che la lavoratrice venga ricollocata in aree NON COVID, esclusa da attività di diagnosi e cura dei pazienti e dal contatto con l'utenza”;
- il medico aziendale si era espresso in ordine sia alla frequenza del tirocinio sia alle attività espletate in Continuità Assistenziale e Usca, nonostante la visita fosse prevista ai soli fini della frequenza del tirocinio;
- in data 3 dicembre 2021 alla ricorrente era stata comunicata a mezzo mail da parte del supervisore del servizio di continuità assistenziale, dott. la sospensione immediata dal Per_1 servizio di continuità assistenziale ed USCA in ragione dell'esito della visita medica;
- contestualmente le erano stati revocati i turni già assegnati per il mese di dicembre 2021;
- la ricorrente aveva contestato la decisione a mezzo mail in data 6 e 7 dicembre;
- all'esito delle sue rimostranze si era tenuto un incontro prima del periodo natalizio con la Per_ dott.ssa (capo distretto di ), la dott.ssa (capo distretto Ciriè), il dott. CP_1 Persona_3
(capo distretto di ), il dott. (direttore del distretto di Settimo e Per_4 CP_1 Per_5 responsabile delle attività di continuità assistenziale), il dott. (referente delle attività di Per_1 continuità assistenziale) e la dott.ssa (responsabile degli affari amministrativi e Per_6 Cont legali nel corso della quale la ricorrente aveva fatto presente di essere a conoscenza di un altro caso in cui la collega, anziché essere sospesa, era stata incaricata della gestione delle dimissioni ospedaliere complesse sul territorio;
- al termine della riunione era stato convenuto che, in ordine al contratto di USCA, la ricorrente sarebbe stata ricollocata presso la centrale operativa di Castellamonte. Nulla, invece, era stato deciso in ordine al contratto di continuità assistenziale;
- nel mese di dicembre 2021 la ricorrente aveva svolto tre turni in continuità assistenziale a fronte delle ventiquattro ore previste in contratto e corrispondenti a circa nove turni;
- in data 12 gennaio 2022 il legale della ricorrente aveva denunciato per iscritto quanto Cont accaduto e aveva intimato all' di provvedere ad una ricollocazione della dipendente per entrambi i servizi dalla medesima svolta;
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
- a ciò aveva fatto seguito l'invio di due diverse missive da parte della Parte_2 Cont con le quali era stato richiesto all' di trovare una soluzione in ordine alla
[...] ricollocazione della dottoressa;
- nel mese di gennaio 2022 la ricorrente era stata riammessa a svolgere il solo servizio di continuità assistenziale, previa sottoscrizione di un modulo di scarico di responsabilità, ma le erano stato assegnati solo cinque turni diurni;
- nei mesi successivi, e per il solo servizio di continuità assistenziale, alla ricorrente erano stati assegnati 4 turni a febbraio 2022, 3 turni a marzo 2022 e 1,5 turni ad aprile 2022;
- in data 10 febbraio 2022 la ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal
10 aprile 2022 con pec del seguente tenore: “poiché in seguito alla mia sospensione per gravidanza del 3 dicembre 2021 da parte del Dott. e responsabile Dott. non Per_1 Per_5 sono stata ricollocata circa l'attività di continuità assistenziale che svolgevo presso la sede di comunico con preavviso di 60 giorni le mie dimissioni per cercare opportunità CP_1 lavorative meno discriminanti”;
- le dott.sse e , colleghe della ricorrente e in servizio presso le sedi di Ciriè e Per_7 Per_8 di , avevano continuato a lavorare nel servizio di continuità assistenziale senza CP_1 restrizioni né scarichi di responsabilità nonostante il loro stato di gravidanza;
- per l'attività di continuità assistenziale la ricorrente avrebbe potuto operare in altri ambiti, quali: la gestione delle dimissioni ospedaliere, la gestione dell'apertura/prolungamento delle cartelle ADI e ADP del distretto, l'ufficio esenzioni o le attività interdistrettuali ex IVM;
- per l'attività di USCA la ricorrente avrebbe potuto essere ricollocata presso la centrale operativa di Castellamonte o in altre attività inerenti l'emergenza covid quali i punti vaccinali deputati a svolgere l'anamnesi per autorizzare il vaccino oppure al sisp;
- a causa del mancato ricollocamento in attività compatibili con il proprio stato di gravidanza, ella aveva subito un danno economico pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite e quantificato in € 13.982,08 lordi;
- inoltre l'improvvisa perdita dell'unica fonte di reddito durante un periodo delicato quale è quello della gravidanza era stata causa della comparsa di disturbi stress correlati.
In diritto la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di sospensione del 3 dicembre
2021 il quale, secondo la sua tesi, avrebbe natura discriminatoria e concreterebbe una violazione delle disposizioni dettate dal d. lgs. 151/2001 a tutela della maternità e in particolare dell'art. 3 e dell'art. 7.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
Ha, inoltre, rilevato come la forzata inattività cui era stata costretta si ponesse in contrasto con l'art. 13 L 300/1970 e con l'art. 2103 c.c. atteso che, per pacifica giurisprudenza, il lavoratore ha il diritto di eseguire la propria prestazione lavorativa.
Infine ha lamentato la violazione dell'art. 2087 c.c. stante le conseguenze pregiudizievoli che il comportamento del datore di lavoro ha avuto sul proprio stato di salute.
Ha quindi chiesto la condanna dell'asl al pagamento dell'importo lordo di € 13.982,08 a titolo di lucro cessante nonché l'importo di € 5.000 a titolo di danno non patrimoniale.
L'asl si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso. Ha dedotto come, a fronte delle risultanze della visita del medico, ci fosse la necessità immediata di sospendere la ricorrente stante il fatto che tutte le attività cui la stessa era adibita la esponevano ad un altissimo rischio biologico. In un secondo momento, poi, appurato che in relazione all'attività di continuità assistenziale era prevista la facoltà del medico di non sospendere la propria attività lavorativa durante la gravidanza – e che la ricorrente aveva espresso detta volontà –, la stessa era stata reinserita nella turnazione e la mancata saturazione delle ore era a lei addebitabile posto che era lei a non dare disponibilità all'effettuazione dei turni che le venivano proposti. Quanto all'attività di Cont Usca ha dedotto come non ci fosse alcun obbligo dell' di garantire un minimo di ore. In ogni caso ha sottolineato come le tutele invocate dalla ricorrente non fossero a lei applicabili posto che il d. lgs. 151/2001, l'art. 2103 e l'art. 2087 c.c. sono disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati Cont mentre il rapporto che lega il medico di continuità assistenziale all' è un rapporto libero professionale parasubordinato.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio libero della ricorrente e testi. È stata poi discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 25 ottobre 2024. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
La domanda non può essere accolta.
La ricorrente pone a fondamento della sua pretesa le disposizioni del d.lgs. 151/2001 il quale all'art. 3 sancisce il divieto di discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e all'art. 7 sancisce il diritto della lavoratrice, adibita a mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza, di essere spostata e adibita a mansioni che non sono insalubri per sé o per il nascituro. Il presupposto della domanda, dunque, è che la stessa sia qualificabile quale lavoratrice subordinata. L'art. 2 del d.lgs.
151/2001, rubricato “definizioni”, alla lettera e) precisa, infatti, che “per «lavoratrice» o
«lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
soci lavoratori di cooperative”. La norma, dunque, è chiara nel riferirsi ai soli lavoratori subordinati.
Cont Nel caso di specie, però, nessuno dei due rapporti che lega la dott.ssa all ha natura Pt_1 subordinata.
Invero è pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il rapporto del medico di Cont medicina generale convenzionato con la - rapporto cui può essere parificato quello oggetto di giudizio – ha natura di rapporto di lavoro autonomo;
“circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso (…) questa Corte (…) con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione” (Cass. 4524/2023).
D'altra parte l'istruttoria orale ha confermato che anche fattualmente erano assenti i tratti dell'eterodirezione posto che l'attività lavorativa era organizzata ed eseguita autonomamente dagli stessi medici, ai quali era demandata anche la definizione della turnistica. La stessa dott.ssa Pt_1 in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “in continuità assistenziale avevamo un contratto di
24 ore settimanale da distribuire tra turni notturni, festivi e prefestivi. Il contratto USCA andava in emergenza, non c'era un monte ore prestabilito perché dipendeva da quanti medici venivano assegnati dalla sede. Erano tutti turni diurni 8.00 – 20.00 perché erano di supporto al medico di famiglia per quelle che erano le valutazioni dei pazienti covid a domicilio.
Sia per la CA che per l'USCA le singole sedi – e Settimo erano quelle per cui lavoravo io CP_1
– elaboravano i turni autonomamente;
per l'USCA li facevo io perché erano la referente della sede di Settimo. I turni venivano predisposti sulla base della disponibilità data dai colleghi. Poi i turni venivano mandati all'ufficio continuità assistenziale dove l'amministrativa e il dott. si CP_2 Per_1 occupano di validarli o colmare i buchi, se c'erano.
Noi medici entro il 5 del mese fornivamo le nostre disponibilità al referente sia per la CA che per
l'USCA. Per la sede di , se non sbaglio, il referente era . Poi il medico referente CP_1 Per_8 faceva la bozza della turnistica cercando di assegnare in maniera equa i turni”.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la particolarità della questione
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 25/10/2024
Il giudice
Magda D'Amelio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 25/10/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
GIRARD
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO TINO VLADIMIRO GAMBA P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: violazione delle norme a tutela della maternità - discriminazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa ha convenuto in giudizio l' allegando in fatto che: Parte_1 CP_1
- In data 1° marzo 2020 aveva iniziato a ricoprire un incarico temporaneo di continuità assistenziale per conto di per ventiquattro ore settimanali, corrispondenti ad una CP_1 media di nove turni al mese di dodici ore ciascuno;
- in data 25 marzo 2020 aveva iniziato a ricoprire, in aggiunta al precedente incarico di continuità assistenziale, l'incarico a tempo determinato di attività medica nelle Unità
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) in giorni feriali, festivi e prefestivi, con una media di sette turni al mese della durata di dodici ore ciascuno;
- in data 3 dicembre 2021 era stata sottoposta a visita medica ai fini del rinnovo dell'idoneità alla frequentazione del tirocinio del corso di specializzazione in medicina generale;
- all'esito della visita, accertato il suo stato di gravidanza, era stata ritenuta idonea con limitazioni;
in particolare, era stato previsto che: “è opportuno che la lavoratrice venga ricollocata in aree NON COVID, esclusa da attività di diagnosi e cura dei pazienti e dal contatto con l'utenza”;
- il medico aziendale si era espresso in ordine sia alla frequenza del tirocinio sia alle attività espletate in Continuità Assistenziale e Usca, nonostante la visita fosse prevista ai soli fini della frequenza del tirocinio;
- in data 3 dicembre 2021 alla ricorrente era stata comunicata a mezzo mail da parte del supervisore del servizio di continuità assistenziale, dott. la sospensione immediata dal Per_1 servizio di continuità assistenziale ed USCA in ragione dell'esito della visita medica;
- contestualmente le erano stati revocati i turni già assegnati per il mese di dicembre 2021;
- la ricorrente aveva contestato la decisione a mezzo mail in data 6 e 7 dicembre;
- all'esito delle sue rimostranze si era tenuto un incontro prima del periodo natalizio con la Per_ dott.ssa (capo distretto di ), la dott.ssa (capo distretto Ciriè), il dott. CP_1 Persona_3
(capo distretto di ), il dott. (direttore del distretto di Settimo e Per_4 CP_1 Per_5 responsabile delle attività di continuità assistenziale), il dott. (referente delle attività di Per_1 continuità assistenziale) e la dott.ssa (responsabile degli affari amministrativi e Per_6 Cont legali nel corso della quale la ricorrente aveva fatto presente di essere a conoscenza di un altro caso in cui la collega, anziché essere sospesa, era stata incaricata della gestione delle dimissioni ospedaliere complesse sul territorio;
- al termine della riunione era stato convenuto che, in ordine al contratto di USCA, la ricorrente sarebbe stata ricollocata presso la centrale operativa di Castellamonte. Nulla, invece, era stato deciso in ordine al contratto di continuità assistenziale;
- nel mese di dicembre 2021 la ricorrente aveva svolto tre turni in continuità assistenziale a fronte delle ventiquattro ore previste in contratto e corrispondenti a circa nove turni;
- in data 12 gennaio 2022 il legale della ricorrente aveva denunciato per iscritto quanto Cont accaduto e aveva intimato all' di provvedere ad una ricollocazione della dipendente per entrambi i servizi dalla medesima svolta;
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
- a ciò aveva fatto seguito l'invio di due diverse missive da parte della Parte_2 Cont con le quali era stato richiesto all' di trovare una soluzione in ordine alla
[...] ricollocazione della dottoressa;
- nel mese di gennaio 2022 la ricorrente era stata riammessa a svolgere il solo servizio di continuità assistenziale, previa sottoscrizione di un modulo di scarico di responsabilità, ma le erano stato assegnati solo cinque turni diurni;
- nei mesi successivi, e per il solo servizio di continuità assistenziale, alla ricorrente erano stati assegnati 4 turni a febbraio 2022, 3 turni a marzo 2022 e 1,5 turni ad aprile 2022;
- in data 10 febbraio 2022 la ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal
10 aprile 2022 con pec del seguente tenore: “poiché in seguito alla mia sospensione per gravidanza del 3 dicembre 2021 da parte del Dott. e responsabile Dott. non Per_1 Per_5 sono stata ricollocata circa l'attività di continuità assistenziale che svolgevo presso la sede di comunico con preavviso di 60 giorni le mie dimissioni per cercare opportunità CP_1 lavorative meno discriminanti”;
- le dott.sse e , colleghe della ricorrente e in servizio presso le sedi di Ciriè e Per_7 Per_8 di , avevano continuato a lavorare nel servizio di continuità assistenziale senza CP_1 restrizioni né scarichi di responsabilità nonostante il loro stato di gravidanza;
- per l'attività di continuità assistenziale la ricorrente avrebbe potuto operare in altri ambiti, quali: la gestione delle dimissioni ospedaliere, la gestione dell'apertura/prolungamento delle cartelle ADI e ADP del distretto, l'ufficio esenzioni o le attività interdistrettuali ex IVM;
- per l'attività di USCA la ricorrente avrebbe potuto essere ricollocata presso la centrale operativa di Castellamonte o in altre attività inerenti l'emergenza covid quali i punti vaccinali deputati a svolgere l'anamnesi per autorizzare il vaccino oppure al sisp;
- a causa del mancato ricollocamento in attività compatibili con il proprio stato di gravidanza, ella aveva subito un danno economico pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite e quantificato in € 13.982,08 lordi;
- inoltre l'improvvisa perdita dell'unica fonte di reddito durante un periodo delicato quale è quello della gravidanza era stata causa della comparsa di disturbi stress correlati.
In diritto la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di sospensione del 3 dicembre
2021 il quale, secondo la sua tesi, avrebbe natura discriminatoria e concreterebbe una violazione delle disposizioni dettate dal d. lgs. 151/2001 a tutela della maternità e in particolare dell'art. 3 e dell'art. 7.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
Ha, inoltre, rilevato come la forzata inattività cui era stata costretta si ponesse in contrasto con l'art. 13 L 300/1970 e con l'art. 2103 c.c. atteso che, per pacifica giurisprudenza, il lavoratore ha il diritto di eseguire la propria prestazione lavorativa.
Infine ha lamentato la violazione dell'art. 2087 c.c. stante le conseguenze pregiudizievoli che il comportamento del datore di lavoro ha avuto sul proprio stato di salute.
Ha quindi chiesto la condanna dell'asl al pagamento dell'importo lordo di € 13.982,08 a titolo di lucro cessante nonché l'importo di € 5.000 a titolo di danno non patrimoniale.
L'asl si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso. Ha dedotto come, a fronte delle risultanze della visita del medico, ci fosse la necessità immediata di sospendere la ricorrente stante il fatto che tutte le attività cui la stessa era adibita la esponevano ad un altissimo rischio biologico. In un secondo momento, poi, appurato che in relazione all'attività di continuità assistenziale era prevista la facoltà del medico di non sospendere la propria attività lavorativa durante la gravidanza – e che la ricorrente aveva espresso detta volontà –, la stessa era stata reinserita nella turnazione e la mancata saturazione delle ore era a lei addebitabile posto che era lei a non dare disponibilità all'effettuazione dei turni che le venivano proposti. Quanto all'attività di Cont Usca ha dedotto come non ci fosse alcun obbligo dell' di garantire un minimo di ore. In ogni caso ha sottolineato come le tutele invocate dalla ricorrente non fossero a lei applicabili posto che il d. lgs. 151/2001, l'art. 2103 e l'art. 2087 c.c. sono disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati Cont mentre il rapporto che lega il medico di continuità assistenziale all' è un rapporto libero professionale parasubordinato.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio libero della ricorrente e testi. È stata poi discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 25 ottobre 2024. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
La domanda non può essere accolta.
La ricorrente pone a fondamento della sua pretesa le disposizioni del d.lgs. 151/2001 il quale all'art. 3 sancisce il divieto di discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e all'art. 7 sancisce il diritto della lavoratrice, adibita a mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza, di essere spostata e adibita a mansioni che non sono insalubri per sé o per il nascituro. Il presupposto della domanda, dunque, è che la stessa sia qualificabile quale lavoratrice subordinata. L'art. 2 del d.lgs.
151/2001, rubricato “definizioni”, alla lettera e) precisa, infatti, che “per «lavoratrice» o
«lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
soci lavoratori di cooperative”. La norma, dunque, è chiara nel riferirsi ai soli lavoratori subordinati.
Cont Nel caso di specie, però, nessuno dei due rapporti che lega la dott.ssa all ha natura Pt_1 subordinata.
Invero è pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il rapporto del medico di Cont medicina generale convenzionato con la - rapporto cui può essere parificato quello oggetto di giudizio – ha natura di rapporto di lavoro autonomo;
“circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso (…) questa Corte (…) con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione” (Cass. 4524/2023).
D'altra parte l'istruttoria orale ha confermato che anche fattualmente erano assenti i tratti dell'eterodirezione posto che l'attività lavorativa era organizzata ed eseguita autonomamente dagli stessi medici, ai quali era demandata anche la definizione della turnistica. La stessa dott.ssa Pt_1 in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “in continuità assistenziale avevamo un contratto di
24 ore settimanale da distribuire tra turni notturni, festivi e prefestivi. Il contratto USCA andava in emergenza, non c'era un monte ore prestabilito perché dipendeva da quanti medici venivano assegnati dalla sede. Erano tutti turni diurni 8.00 – 20.00 perché erano di supporto al medico di famiglia per quelle che erano le valutazioni dei pazienti covid a domicilio.
Sia per la CA che per l'USCA le singole sedi – e Settimo erano quelle per cui lavoravo io CP_1
– elaboravano i turni autonomamente;
per l'USCA li facevo io perché erano la referente della sede di Settimo. I turni venivano predisposti sulla base della disponibilità data dai colleghi. Poi i turni venivano mandati all'ufficio continuità assistenziale dove l'amministrativa e il dott. si CP_2 Per_1 occupano di validarli o colmare i buchi, se c'erano.
Noi medici entro il 5 del mese fornivamo le nostre disponibilità al referente sia per la CA che per
l'USCA. Per la sede di , se non sbaglio, il referente era . Poi il medico referente CP_1 Per_8 faceva la bozza della turnistica cercando di assegnare in maniera equa i turni”.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la particolarità della questione
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta il ricorso.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 143/2024
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 25/10/2024
Il giudice
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