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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10107/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PUDDU MASSIMO C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PUDDU MASSIMO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“- a seguito di ricorso congiunto depositato in data 1.12.2005, il Tribunale di Cagliari, in data
7.2.2006, ha pronunciato la sentenza n. 474/2006 (RAC 9985/05) concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i medesimi in Cagliari in data 18.8.1977. Nella sentenza,
passata in giudicato il 13.4.2007, si stabiliva che il sig. avrebbe versato alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile (doc. 1); Controparte_1
- attualmente, trascorsi oltre 18 anni dalla suddetta pronuncia, il sig. si ritrova privo di Pt_1
reddito, mentre la sig.ra percepisce annualmente dalla propria attività lavorativa l'importo CP_1
di circa 3.300,00 euro (doc. 2);
- la mutata situazione reddituale dei coniugi giustifica la richiesta, di comune accordio tra le parti,
di revoca della previsione dell'assegno divorzile stabilito in favore della sig.ra nella sentenza CP_1
suddetta.
Tanto premesso, i signori e , come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 Controparte_1
domiciliati
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e verificate le condizioni di legge, Voglia accogliere le seguenti conclusioni e revocare l'obbligo in capo al il sig.
di corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di euro 300,00 a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno divorzile;
spese di lite compensate”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti. In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone a modifica di quanto disposto con sentenza n. 476/2006 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del
07.02.2006 nel procedimento RG 9985/2005,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente
Giorgio Latti