CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, rappresentati e difesi, sia unitamente che Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Gabriele Badalamenti appellanti
CONTRO
NQ DI PROCURATORE DI Controparte_1 Controparte_2 appellato
E CON L'INTERVENTO DI
con il patrocinio dell'avv. BITELLI FEDERICA Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. BITELLI FEDERICA e BITELLI CP_4
BARBARA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte appellante: « Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Palermo, - RIFORMARE la sentenza n. 650/2020 emessa il 18 novembre 2020 dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 3027/2017 R.G., depositata in data 19 novembre 2020 e notificata in data 30 NOVEMBRE 2020 e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- preliminarmente, decidere il presente procedimento all'esito dei giudizi di appello n. 203/2018 R.G. e n. 1321/2018 R.G. della Corte d'Appello di Palermo pendenti fra le stesse parti ed aventi ad oggetto l'accertamento negativo del credito, sulla cui asserita sussistenza si fonderebbe l'azione revocatoria in argomento e ciò per tutti i motivi indicati in narrativa;
- in via principale di merito: previo richiamo all'esito dei predetti giudizi di appello pendenti fra le stesse parti, ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, l'inesistenza del credito della banca attrice e pertanto l'inammissibilità, improcedibilità, o come meglio ritenuto, dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in Notaio Notaio in Valderice del 19.11.2012 Rep. Persona_1 13580 Racc. 7236 e per l'effetto, ritenere e dichiarare, la totale assenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria e della conseguente dichiarazione di inefficacia del suddetto fondo patrimoniale, per tutti i motivi indicati in narrativa;
in subordine, accertare e dichiarare la parziale estinzione del credito fra le parti, anche alla luce dell'intervenuta escussione della garanzia della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale per la complessiva somma di € 58.341,82 e per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei coniugi e di corrispondere Pt_1 Parte_2 l'eventuale somma che dovesse residuare a loro debito in luogo della revoca del fondo patrimoniale, atteso che l'accertamento dell'eventuale minor debito avrebbe consentito ai coniugi e di evitare le Pt_1 Parte_2 conseguenze pregiudizievoli connesse alla revoca dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale pagando la minor somma eventualmente dovuta;
- rigettare la domanda proposta dall'attrice nella Controparte_1 spiegata qualità, e conseguentemente ritenere e dichiarare che il fondo patrimoniale, costituito con atto del 19.11.2012 in Notaio Notaio in Valderice del Rep. 13580 Racc. 7236 e annotato a Persona_1 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi e , non reca alcun pregiudizio alle Parte_1 Parte_2 ragioni creditorie della nella sua qualità di procuratore di in Controparte_1 Controparte_2 quanto non sussistono i requisiti dell'azione ex art. 2901 ss. c.c., nonchè per tutti i motivi indicati in narrativa;
- autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani ad annullare la annotazione della revocazione della predetta costituzione in margine alla trascrizione dell'atto, esonerandolo da ogni responsabilità; - Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. »
Conclusioni per le parti intervenienti: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge e previo rigetto dell'eventuale istanza sospensiva, per i motivi di cui in narrativa dichiarare totalmente infondato l'appello proposto da controparte alla sentenza n. 650/2020, emessa dal Tribunale di Marsala in data 18/11/2020, e conseguentemente rigettare e respingere le domande dell'appellante, accogliendo le conclusioni già rese in primo grado da per Controparte_1 (a cui ora è succeduta , che quivi si ritrascrivono: Controparte_2 Controparte_3 Accogliere la proposta domanda per revocatoria ex art. 2901 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i Controparte_3 coniugi e in Notar del 19 novembre 2012 (Repertorio Parte_1 Parte_2 Persona_1 numero 13.580; Raccolta numero 7.236); con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio competente di provvedere alla trascrizione e/o annotazione a margine della trascrizione del sopra citato atto dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità personale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di procuratore Controparte_1 per conto della , ha convenuto in giudizio i coniugi e Controparte_5 Parte_1
davanti al Tribunale di Marsala, chiedendo la revoca dell'atto di Parte_2 costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai predetti coniugi il 4 agosto 2010 presso il
Notaio di Castelvetrano, ritenendolo inefficace nei propri confronti in quanto Per_2 pregiudizievole per le ragioni creditorie dell'istituto bancario.
A sostegno della propria domanda, la banca ha ricostruito la sequenza dei rapporti intercorsi con il sig. , titolare di un'impresa individuale. In particolare, il 6 aprile 2005, Parte_1 egli aveva richiesto la trasformazione del proprio conto corrente in conto “Intesa Business”, ottenendo poco dopo una linea di credito di € 40.000. Successivamente, nel maggio 2011, veniva concesso alla stessa ditta un mutuo chirografario di € 100.000,00 garantito personalmente dalla sig.ra . Parte_2
Tuttavia, col passare del tempo, i rapporti tra la ditta e la banca si deterioravano fino a culminare, nel dicembre 2013, nella revoca degli affidamenti e nell'intimazione di pagamento di € 39.995,18 per l'esposizione del conto corrente, nonché di € 72.063,72 per il mancato rimborso del mutuo. Le comunicazioni inviate dalla banca restavano prive di riscontro e la posizione veniva classificata a sofferenza. Alla data del 27 ottobre 2014, il saldo debitorio della ditta ammontava a € 47.964,79, come da certificazione ex art. 50
TUB.
A complicare ulteriormente la vicenda vi è il fatto che il sig. e la sig.ra Pt_1 Parte_2 erano rispettivamente amministratore unico e socia della società Marino Impianti S.r.l., alla quale la aveva concesso un conto corrente con affidamento, successivamente CP_5 aumentato fino a € 40.000. Nel marzo 2008, i due coniugi si erano anche costituiti fideiussori della società fino alla concorrenza di € 60.000. Anche in questo caso,
l'andamento dei rapporti fu negativo, tanto che il 23 dicembre 2013 la banca intimava alla
3 società e ai fideiussori il pagamento di € 43.611,68 per l'esposizione del relativo conto corrente.
In tale contesto il 19 novembre 2012, i coniugi e costituivano un fondo Pt_1 Parte_2 patrimoniale dinanzi al Notaio destinando tutti i loro beni a soddisfare i Persona_1 bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale comprendeva numerosi immobili e terreni ubicati nel Comune di
Mazara del Vallo, tra cui: un fabbricato a uso abitativo su più livelli, un magazzino, un terreno agricolo, e un'area edificabile. Le visure ipotecarie effettuate dalla banca confermavano che entrambi i coniugi si erano completamente spogliati del proprio patrimonio immobiliare.
Al contempo i coniugi promuovevano due distinti giudizi di accertamento negativo del credito (R.G. 234/15 e R.G. 238/15), entrambi definiti con esito sfavorevole presso il
Tribunale di Marsala.
Con la sentenza n. 429/2018, il Tribunale condannava la Marino Impianti S.r.l. nonché i sigg.ri e , in qualità di fideiussori, al pagamento di € 52.796,88 oltre Pt_1 Parte_2 interessi e spese legali. Con sentenza n. 1116/2017 veniva rigettato integralmente il secondo ricorso presentato. I coniugi presentavano appello, ma le istanze di sospensione dell'esecutività delle sentenze erano state respinte. In uno dei due giudizi, la consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello confermava le risultanze del primo grado, ribadendo l'esistenza del saldo passivo a loro carico.
Alla luce di quanto sopra, la banca ritendo che la costituzione del fondo patrimoniale fosse stata attuata con l'intento di pregiudicare i diritti dei creditori, chiedeva al Tribunale che ne fosse disposta la revocazione.
Si costituivano in giudizi i coniugi e per contestare Parte_1 Parte_2 integralmente quanto dedotto, richiesto e concluso da parte attrice, chiedendo il rigetto totale della domanda attorea perché priva di fondamento. Nel merito, i convenuti
4 contestavano l'insussistenza dei presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza del credito in capo all'attore,
l'eventus damni e il consilium fraudis.
All'udienza di prima comparizione del 26 marzo 2018, il Giudice rilevava l'omesso deposito della procura alle liti da parte dei difensori dei convenuti, invitando pertanto il difensore a regolarizzare la costituzione mediante deposito della procura entro il termine del 14 maggio
2018, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 28 maggio 2018.
Alla predetta udienza, i convenuti dichiaravano di aver regolarmente depositato la procura telematicamente, unitamente ad altra documentazione, e reiteravano la richiesta di sospensione del procedimento in corso in attesa della definizione del giudizio d'appello
(R.G. 203/2018 Corte d'Appello di Palermo), avverso la sentenza n. 1116/2017 emessa dal
Tribunale di Marsala nel procedimento n. 238/2015 R.G., avente ad oggetto l'accertamento negativo del medesimo credito oggetto della presente causa.
Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione, ritenendo non configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Il Giudice prendeva inoltre atto della produzione documentale effettuata dai convenuti, disponendone l'acquisizione agli atti, e concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., come richiesto.
Entro i termini assegnati, i convenuti depositavano la seconda memoria istruttoria in data
27 luglio 2018, allegando ulteriore documentazione a sostegno dell'infondatezza della domanda attorea, e insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori già indicati in comparsa. In particolare, veniva sollecitata l'acquisizione degli atti e provvedimenti che sarebbero stati prodotti nei giudizi d'appello aventi ad oggetto l'accertamento negativo del credito tra le stesse parti, iscritti ai nn. R.G. 203/2018 ( e Parte_3 [...]
) e R.G. 1321/2018 (Appello Marino Impianti s.r.l., e Parte_4 Parte_1
). Parte_4
5 All'udienza del 23 settembre 2020, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 650/2020, pubblicata il 19 novembre 2020, nel procedimento n.
3027/2017 R.G., il Tribunale di Marsala pronunciava come segue: “Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: – Revoca e dichiara privo di effetti giuridici nei confronti di nella qualità di procuratore di Controparte_1 Controparte_2
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
innanzi al Notaio in data 19 novembre 2012 (Repertorio n. 13.580,
[...] Persona_1
Raccolta n. 7.236); – Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani ad annotare la revoca della suddetta costituzione in margine alla relativa trascrizione, esonerandolo da ogni responsabilità; – Condanna i convenuti e Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
4.696,00, di cui € 545,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
–
Rigetta ogni ulteriore domanda.”
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e , Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza n. 650/2020 emessa il 18 novembre 2020 dal
Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 3027/2017 R.G., depositata in data 19 novembre 2020, al fine di ottenere la riforma integrale della stessa.
Nelle more del giudizio di primo grado, in data 25/06/2021 Controparte_2 cedeva il proprio credito a in forza di un contratto di Controparte_3
cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, con efficacia giuridica a partire dal 27/09/2021.
A seguito della cessione del credito interveniva nel presente Controparte_3 giudizio quale società cessionaria.
Poi, con rogito in data 21/12/2022 a ministero Notaio dott. n. 14657 Persona_3
Rep. - n. 7926 Racc., veniva data attuazione al progetto di scissione parziale di
[...]
[.
[...] mediante assegnazione alla società beneficiaria dei crediti Controparte_6 CP_4 del ramo NPL Non Performing Loans (cd. “prestiti non performanti”).
In virtù di tale scissione parziale assumeva, senza soluzione di continuità ed a CP_4 pieno titolo, tutti i diritti e obblighi di afferenti al ramo NPL, Controparte_3 proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla scissione.
depositava comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. CP_4
La causa infine, all'udienza del 23/05/2024, è stata trattenuta in decisione.
Primo motivo di impugnazione – Insussistenza del credito
Parte appellante contesta l'esistenza del credito, ritenendo inesistenti i presupposti della revocatoria.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha correttamente ritenuto esistente il credito sulla base della documentazione prodotta (contratti di conto corrente, apertura di credito, mutui e fideiussioni).
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che l'azione revocatoria può essere promossa anche da chi vanta un credito litigioso o solo eventuale, purché non manifestamente pretestuoso (Cass. nn. 1968/2009, 20002/2008, 12047/2021,
9440/2004).
In ogni caso, il credito è stato accertato da due giudizi instaurati dagli stessi condebitori, definiti con sentenze di condanna da parte del Tribunale di Marsala, confermate in appello:
Sent. Corte App. Palermo n. 1321/2018: saldo passivo di € 23.902,03; Sent. Corte App.
Palermo n. 203/2018: saldo passivo di € 27.504,60.
Il fatto che il debito possa essere stato parzialmente estinto per escussione di una garanzia non fa venire meno i presupposti della revocatoria.
7 Con riguardo alla generica contestazione di conformità delle copie dei documenti bancari agli originali, si rileva che la stessa è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata indicata né la natura dei documenti contestati, né gli elementi per cui si ritiene sussista difformità rispetto agli originali.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale non può avvenire in modo generico o mediante mere clausole di stile, ma deve essere puntuale e circostanziata, con riferimento esplicito al documento e ai profili oggetto di doglianza (Cass. civ., 13 dicembre 2017, n. 29993).
In ogni caso, i contratti prodotti risultano sottoscritti sia dalla banca che dal cliente;
anche a voler ritenere che manchi la sottoscrizione della banca, la giurisprudenza ha stabilito che per i contratti bancari è sufficiente la firma del cliente e la consegna del contratto, in quanto la forma scritta ha funzione informativa e protettiva (Cass. civ., sez. un., 16 gennaio 2018, n.
898); la data dei contratti risulta chiaramente indicata nei documenti e, comunque, è confermata dall'esecuzione delle relative obbligazioni;
la banca, come prassi, redige due esemplari del contratto, uno per il cliente (sottoscritto anche dalla banca con data certa) e uno trattenuto nei propri archivi, con attestazione di avvenuta consegna mediante firma del cliente.
Alla luce di quanto sopra esposto, il motivo di appello deve essere rigettato.
Secondo motivo di impugnazione – Anteriorità del credito e sussistenza dell'eventus damni
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto accertata sia l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, sia la sussistenza dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.
Il motivo è infondato.
L'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale risulta documentalmente dimostrata ed è stata espressamente accertata dal Giudice di primo grado.
8 Quanto all'eventus damni, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, ai fini dell'azione revocatoria, non è necessario dimostrare un'insolvenza assoluta, ma è sufficiente anche solo un maggior rischio o difficoltà di soddisfacimento del credito. È sufficiente, quindi, che l'atto dispositivo: aggravi il pericolo di incapienza del patrimonio del debitore;
renda l'esecuzione forzata più difficile o incerta;
determini una variazione qualitativa del patrimonio (es. trasformazione di beni facilmente aggredibili in beni protetti, come immobili conferiti in fondo patrimoniale). (Cfr. Cass. nn. 1896/2012; 11763/2006;
20813/2004; 7262/2000)
È pacifico che la costituzione di un fondo patrimoniale sia atto a titolo gratuito e, come tale, assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria. Anche una mera variazione qualitativa (come il vincolo di un immobile, specie se unico bene residuo) è sufficiente a configurare l'eventus damni, specie in presenza di una fideiussione già prestata, come nella specie.
Nel giudizio di primo grado, la parte attrice ha dimostrato – mediante visure – che i debitori
(sigg. e ) si sono spogliati di tutti i loro beni. Pt_1 Parte_2
A fronte di ciò, i condebitori non hanno fornito alcuna prova contraria. È onere del convenuto dimostrare l'insussistenza del pericolo di pregiudizio patrimoniale. La giurisprudenza chiarisce infatti che: “Il creditore deve dimostrare la variazione patrimoniale, mentre spetta al convenuto provare che essa non incide sulla garanzia patrimoniale” (Cass. nn. 21808/2015; 2180/2015).
Nel caso di specie, la difesa si è limitata ad affermazioni generiche, smentite dalla documentazione in atti.
Il Giudice ha quindi correttamente ritenuto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo più incerta e onerosa l'azione esecutiva.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. nn. 8013/1996; 6777/1995), l'eventus damni è integrato anche dal solo rischio che l'esecuzione forzata sia ostacolata.
9 È inoltre irrilevante che il fondo non abbia azzerato del tutto il patrimonio residuo: non è richiesta la totale compromissione, ma solo il rischio di un peggioramento della possibilità di soddisfazione del credito (Cass. n. 34/2015).
Pertanto, deve riconoscersi la piena sussistenza del requisito dell'eventus damni ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi e fossero consapevoli del pregiudizio che tale atto arrecava alla garanzia Pt_1 Parte_2 patrimoniale della banca.
A sostegno di tale censura, la controparte si limita ad affermare che l'atto dispositivo, essendo stato attuato successivamente alla richiesta di pagamento avanzata dall'Istituto bancario, escluderebbe la consapevolezza, da parte dei coniugi, di ledere la garanzia del credito.
Tale tesi, tuttavia, non è condivisibile.
Va infatti ricordato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901, n. 1, c.c., non è necessaria l'intenzione fraudolenta del debitore, essendo sufficiente la consapevolezza – o anche solo la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza – del pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alla garanzia del credito (cfr. Cass. Civ.
14274/1999; Cass. Civ. 13446/2013; Cass. Civ. 3676/2011; Cass. Civ. 2792/2002).
Nel caso di specie, trattandosi della costituzione di un fondo patrimoniale – atto a titolo gratuito successivo all'insorgere del debito – è sufficiente la "scientia damni", ossia la semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, che può essere provata anche per presunzioni. Non rileva, per contro, né l'intento di nuocere (consilium fraudis), né la partecipazione o consapevolezza del terzo (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22/06/2020, n. 12121).
Nel caso in esame, vi sono plurimi elementi presuntivi che depongono per la sussistenza della scientia damni: la tempistica della costituzione del fondo, avvenuta in un momento di
10 evidente aggravamento della situazione debitoria (essendo stato contratto un mutuo chirografario nel 2011 dal sig. garantito dalla sig.ra ), la qualità dei Pt_1 Parte_2 coniugi all'interno della società (il sig. quale amministratore unico e socio, la sig.ra Pt_1
quale socia), nonché il completo spossessamento dei beni immobiliari, come Parte_2 attestato dalle visure ipotecarie agli atti.
La conclusione cui giunge il primo Giudice risulta, pertanto, pienamente condivisibile.
È del tutto irrilevante, dunque, la circostanza secondo cui la richiesta di pagamento sarebbe stata avanzata dalla banca solo in un momento successivo alla costituzione del fondo.
Ciò che assume rilievo, infatti, è il momento di insorgenza del credito, non quello della sua formale richiesta.
Alla luce degli elementi presuntivi sopra evidenziati è risultata pienamente dimostrata la scientia damni in capo ai convenuti, con la conseguenza che il Tribunale ha correttamente dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in quanto lesivo dei diritti creditori della parte attrice.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro 2.600,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
11 1.rigetta l'appello proposto da e avverso la Sentenza n. Parte_1 Parte_2
650/2020, pubblicata il 19 novembre 2020, nel procedimento n. 3027/2017 R.G., resa dal
Tribunale di Marsala e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2.condanna gli appellanti al pagamento delle spese in favore delle parti intervenute, liquidate per entrambe in euro 2.600,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 2/04/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12