CASS
Ordinanza 13 gennaio 2023
Ordinanza 13 gennaio 2023
Massime • 1
L'ANAS s.p.a., avendo i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l'avvenuto conferimento - di valenza esclusivamente formale - della totalità delle azioni a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.; ne consegue che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti dei suoi organi e dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/01/2023, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21625-2021 proposto da: MA PE, elettivamente domiciliato in Roma, VIA ON STOPPANI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MANGANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA BEATRICE MICELI;
- ricorrente -
contro PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE Civile Ord. Sez. U Num. 976 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 9 GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; OV ET, CONTINO RI CA, PANZICA PE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 53, presso lo studio dell'avvocato PE MINGIARDI, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè contro ANAS S.P.A., GUGLIOTTA GIORGIO, URSO ANTONINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LI;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 67932 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale AS SI, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario. FATTI DI CAUSA 1. ― Il Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha citato dinanzi alla Sezione medesima AN EP, funzionario NA s.p.a. di Catania, che in precedenza aveva patteggiato una condanna per corruzione ed altro all’esito di un procedimento penale innestato da un’operazione investigativa denominata «buche d’oro», concernente fatti avvenuti nel 2018- 2019, unitamente a CO AR RM, CA EP, TR TA, LI GI, SO AN, che pure avevano patteggiato condanne per analoghi fatti, nonché NA 3 di 9 s.p.a, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno erariale, sotto specie di danno all’immagine, subito dalla società. 2. ― AN EP ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 c.p.c. chiedendo dichiararsi che la Corte dei conti non ha giurisdizione sulla domanda proposta. 3. ― Il Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha resistito con controricorso. 4. ― CO AR RM, CA EP e TR TA hanno depositato controricorso adesivo al ricorso e memoria. 5. ― Gli altri intimati non hanno spiegato difese. 6. ― Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. ― A fondamento del ricorso il ricorrente in breve sostiene: -) l’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto il trasferimento dal Ministero dell’economia e finanze a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di NA s.p.a. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. tramite conferimento in natura, di guisa che l’intero capitale sociale di NA s.p.a. è detenuto da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.; -) queste Sezioni Unite, sulla scia della propria precedente giurisprudenza, hanno stabilito che le azioni di responsabilità nei confronti dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice contabile, posto che né la capogruppo né la società satellite hanno 4 di 9 le caratteristiche delle cosiddette «società legali» o delle società «in house providing» e considerato che, comunque, la natura privatistica della holding e il collegamento di derivazione infragruppo convergono in una piattaforma che stempera il legame della società controllata con l’ente pubblico, facendo emergere l’autonomia e la specificità aziendale di quest’ultima società, quale sintomatica riprova del regime civilistico cui è assoggettata;
-) all’esito del già menzionato trasferimento delle azioni, il principio ora trascritto deve applicarsi anche nei riguardi dell’azione per responsabilità erariale nei confronti di dipendenti di NA s.p.a.; -) alle stesse conclusioni si perviene in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico delle società a partecipazione pubblica. La stessa tesi è fatta propria da CO AR RM, CA EP e TR TA. 8. ― Il Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana sostiene che NA s.p.a. «concessionaria della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, è deputata allo svolgimento di attività finalizzate a soddisfare esigenze di interesse generale e rientra nel novero della pubblica amministrazione». Secondo il pubblico ministero contabile la trasformazione dell’NA in società per azioni disposta dall’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, avrebbe inciso soltanto sulla fase gestionale del soggetto, lasciandone inalterata la natura pubblica, secondo quanto affermato da queste Sezioni Unite, nessuna rilevanza potendosi riconoscere al trasferimento della totalità delle azioni dal Ministero dell’economia e delle finanze a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., trasferimento che non avrebbe comportato alcuna modifica in ordine alla natura giuridica di NA s.p.a. quale «società legale», che avrebbe «conservato le concessioni, le autorizzazioni, le 5 di 9 licenze, i nullaosta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati», essendo stata inoltre attribuita allo stesso Ministero non solo la preventiva autorizzazione di qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento od operazioni societarie straordinarie sul capitale di NA S.p.A., ma anche l’approvazione dello schema di statuto di tale società, tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti, il tutto nel quadro della permanente vigenza dell’articolo 7 del citato decreto legge numero 138 del 2002. 9. ― Il Procuratore Generale, nel concludere per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, ha richiamato la medesima giurisprudenza invocata dal ricorrente ed altra successiva. 10. ― Va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile. Con riguardo ad NA s.p.a. queste S.U., con la sentenza 9 luglio 2014, n. 15594, hanno già avuto modo di chiarire che «si tratta in definitiva di comprendere se la trasformazione dell'NA in società per azioni disposta dalla legge ne abbia davvero comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se invece non ne abbia intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto». Al quesito si è risposto nel senso della permanente natura pubblicistica del soggetto: «Depone in questo senso, anzitutto, la genesi stessa dell'NA s.p.a., direttamente derivante da un atto normativo e non, come è naturale in società di diritto privato, da un atto negoziale, ancorché posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza della capacità di agire iure privatorum che ad essa compete. Sotto questo profilo appare quindi lecito adoperare, a tal proposito, la definizione di "società legale": società che, perciò stesso, si pone su un piano diverso dal fenomeno 6 di 9 negoziale previsto e disciplinato dal codice civile, ancorché possa mutuarne, per espressa previsione di legge, una o più caratteristiche. Non meno indicativa - ed evidentemente correlata al suaccennato carattere legale della società - è la circostanza che il suo statuto e le eventuali successive modificazioni di esso debbano essere approvati con decreto ministeriale, e che sempre con decreto ministeriale sia determinato il capitale sociale, al quale i residui passivi spettanti all'NA sono conferiti mediante un atto amministrativo del competente ministero (art. 7, cit., commi 4 e 5). Ma il permanere dei connotati pubblicistici dell'NA è testimoniato anche da ulteriori significative disposizioni. Viene qui in evidenza il comma 6 dell'articolo citato, che espressamente attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le azioni sociali e stabilisce che i relativi diritti debbano essere esercitati di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ciò stesso non solo escludendo radicalmente ex lege la possibilità della coesistenza di un azionariato privato, ma improntando l'esercizio dei diritti sociali ad un paradigma - quello del concerto interministeriale - palesemente ispirato al modello dell'agire amministrativo, ben più che negoziale. E viene in evidenza altresì la disposizione (art. cit., comma 1-quinquies) che attribuisce all'NA medesima le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali, relativamente ai quali essa esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione attribuitale dalla legge;
quella che le conferisce una serie di funzioni di natura pubblica inerenti alle strade statali (i compiti di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2, comma 1, lett. da a) a g), nonché l), alle quali è connesso anche l'esercizio di potestà autoritativa (ivi compreso l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed il potere di approvare i progetti dei lavori di costruzione e di emanare gli atti dei procedimenti espropriativi); quella che espressamente sottopone l'NA s.p.a. al controllo della Corte dei 7 di 9 conti con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12 e l'autorizza ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 7, cit, comma 11); e quella per cui il rapporto di lavoro del personale dipendente in essere al momento della trasformazione resta disciplinato dalle disposizioni proprie dei rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici (art. cit., comma 9). Se ciascuna di siffatte peculiarità legali dovesse venir considerata isolatamente, potrebbe non necessariamente - si badi - essere sufficiente a smentire la natura privata di un ente che dalla stessa legge è qualificato come società per azioni ed il cui statuto, per il resto, appare effettivamente modellato secondo lo schema usuale ad una tale forma societaria. Nè s'intende certo contestare che detta qualifica di società azionaria sia sempre e comunque irrilevante nella molteplice varietà dei rapporti che all'NA possono far capo, ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica di volta in volta applicabile a tali rapporti. Ma l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali, trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di azioni di responsabilità esercitabili nei confronti degli organi e dei dipendenti dell'NA ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione, che renderebbero del tutto ingiustificato un regime giuridico diverso da quello applicabile alla responsabilità di organi e dipendenti di un vero e proprio ente pubblico economico, vale a persuadere che, per ragioni specificamente inerenti al regime legale suo proprio (al pari della Rai s.p.a. e dell'Enav s.p.a., analogamente connotate da uno specifico regime legale loro proprio), l'NA medesima non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, avendo essa conservato connotati essenziali di un ente pubblico, a fronte dei quali risulta non decisiva l'adozione del modello organizzativo corrispondente a 8 di 9 quello di una società azionaria per gli aspetti non altrimenti disciplinati in chiave pubblicistica». Orbene, ritiene il Collegio che il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di NA s.p.a. a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. abbia avuto un rilievo esclusivamente formale, ma non abbia immutato la natura sostanziale di ente pubblico di detta società, dal momento che la sola modifica apportata al preesistente quadro normativo, così riassunto, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 49, sesto comma, è consistito nella ovvia ― giacché il legislatore ha appunto inteso trasferire le azioni di NA s.p.a. a Ferrovie dello Stato s.p.a. ― soppressione del sesto comma dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale stabiliva che: « Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed altresì nella mera modificazione del terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo 7, che più non richiede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modifiche dello statuto di NA S.p.A.. Al di là di tali interventi il quadro è rimasto immutato: sicché deve mantenersi per ferma l’affermazione a suo tempo effettuata in relazione alla natura sostanzialmente pubblica di NA s.p.a. Del resto, la stessa decisione invocata del ricorrente, concernente Ferrovie dello Stato s.p.a., manifesta il medesimo convincimento in ordine ad NA s.p.a.: «La cornice generale tratteggiata va ulteriormente completata avuto riguardo al riconoscimento di ipotesi particolari, in cui lo speciale statuto legale di talune società partecipate che svolgono attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e 9 di 9 giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti. L'affermazione, ricorrente nelle pronunce relative allo statuto legale peculiare di Rai S.p.A. …, Enav S.p.A. … e NA S.p.A. …, poggia su plurimi e specifici indici …» (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30978). Né può ritenersi che la soluzione già affermata debba essere ripensata in ragione della promulgazione del Testo unico delle società pubbliche, articolo 12 in particolare, dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: «l’ampia formulazione della rubrica dell’art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla, come visto delimitata, vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società in house di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione … sostanzialmente abrogatrice della regola generale in tema di casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20» (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979). 11. ― Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei conti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2022.
- ricorrente -
contro PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE Civile Ord. Sez. U Num. 976 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 9 GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; OV ET, CONTINO RI CA, PANZICA PE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 53, presso lo studio dell'avvocato PE MINGIARDI, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè contro ANAS S.P.A., GUGLIOTTA GIORGIO, URSO ANTONINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LI;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 67932 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale AS SI, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario. FATTI DI CAUSA 1. ― Il Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha citato dinanzi alla Sezione medesima AN EP, funzionario NA s.p.a. di Catania, che in precedenza aveva patteggiato una condanna per corruzione ed altro all’esito di un procedimento penale innestato da un’operazione investigativa denominata «buche d’oro», concernente fatti avvenuti nel 2018- 2019, unitamente a CO AR RM, CA EP, TR TA, LI GI, SO AN, che pure avevano patteggiato condanne per analoghi fatti, nonché NA 3 di 9 s.p.a, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno erariale, sotto specie di danno all’immagine, subito dalla società. 2. ― AN EP ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 c.p.c. chiedendo dichiararsi che la Corte dei conti non ha giurisdizione sulla domanda proposta. 3. ― Il Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha resistito con controricorso. 4. ― CO AR RM, CA EP e TR TA hanno depositato controricorso adesivo al ricorso e memoria. 5. ― Gli altri intimati non hanno spiegato difese. 6. ― Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. ― A fondamento del ricorso il ricorrente in breve sostiene: -) l’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto il trasferimento dal Ministero dell’economia e finanze a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di NA s.p.a. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. tramite conferimento in natura, di guisa che l’intero capitale sociale di NA s.p.a. è detenuto da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.; -) queste Sezioni Unite, sulla scia della propria precedente giurisprudenza, hanno stabilito che le azioni di responsabilità nei confronti dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice contabile, posto che né la capogruppo né la società satellite hanno 4 di 9 le caratteristiche delle cosiddette «società legali» o delle società «in house providing» e considerato che, comunque, la natura privatistica della holding e il collegamento di derivazione infragruppo convergono in una piattaforma che stempera il legame della società controllata con l’ente pubblico, facendo emergere l’autonomia e la specificità aziendale di quest’ultima società, quale sintomatica riprova del regime civilistico cui è assoggettata;
-) all’esito del già menzionato trasferimento delle azioni, il principio ora trascritto deve applicarsi anche nei riguardi dell’azione per responsabilità erariale nei confronti di dipendenti di NA s.p.a.; -) alle stesse conclusioni si perviene in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico delle società a partecipazione pubblica. La stessa tesi è fatta propria da CO AR RM, CA EP e TR TA. 8. ― Il Procuratore regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana sostiene che NA s.p.a. «concessionaria della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, è deputata allo svolgimento di attività finalizzate a soddisfare esigenze di interesse generale e rientra nel novero della pubblica amministrazione». Secondo il pubblico ministero contabile la trasformazione dell’NA in società per azioni disposta dall’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, avrebbe inciso soltanto sulla fase gestionale del soggetto, lasciandone inalterata la natura pubblica, secondo quanto affermato da queste Sezioni Unite, nessuna rilevanza potendosi riconoscere al trasferimento della totalità delle azioni dal Ministero dell’economia e delle finanze a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., trasferimento che non avrebbe comportato alcuna modifica in ordine alla natura giuridica di NA s.p.a. quale «società legale», che avrebbe «conservato le concessioni, le autorizzazioni, le 5 di 9 licenze, i nullaosta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati», essendo stata inoltre attribuita allo stesso Ministero non solo la preventiva autorizzazione di qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento od operazioni societarie straordinarie sul capitale di NA S.p.A., ma anche l’approvazione dello schema di statuto di tale società, tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti, il tutto nel quadro della permanente vigenza dell’articolo 7 del citato decreto legge numero 138 del 2002. 9. ― Il Procuratore Generale, nel concludere per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, ha richiamato la medesima giurisprudenza invocata dal ricorrente ed altra successiva. 10. ― Va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile. Con riguardo ad NA s.p.a. queste S.U., con la sentenza 9 luglio 2014, n. 15594, hanno già avuto modo di chiarire che «si tratta in definitiva di comprendere se la trasformazione dell'NA in società per azioni disposta dalla legge ne abbia davvero comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se invece non ne abbia intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto». Al quesito si è risposto nel senso della permanente natura pubblicistica del soggetto: «Depone in questo senso, anzitutto, la genesi stessa dell'NA s.p.a., direttamente derivante da un atto normativo e non, come è naturale in società di diritto privato, da un atto negoziale, ancorché posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza della capacità di agire iure privatorum che ad essa compete. Sotto questo profilo appare quindi lecito adoperare, a tal proposito, la definizione di "società legale": società che, perciò stesso, si pone su un piano diverso dal fenomeno 6 di 9 negoziale previsto e disciplinato dal codice civile, ancorché possa mutuarne, per espressa previsione di legge, una o più caratteristiche. Non meno indicativa - ed evidentemente correlata al suaccennato carattere legale della società - è la circostanza che il suo statuto e le eventuali successive modificazioni di esso debbano essere approvati con decreto ministeriale, e che sempre con decreto ministeriale sia determinato il capitale sociale, al quale i residui passivi spettanti all'NA sono conferiti mediante un atto amministrativo del competente ministero (art. 7, cit., commi 4 e 5). Ma il permanere dei connotati pubblicistici dell'NA è testimoniato anche da ulteriori significative disposizioni. Viene qui in evidenza il comma 6 dell'articolo citato, che espressamente attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le azioni sociali e stabilisce che i relativi diritti debbano essere esercitati di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ciò stesso non solo escludendo radicalmente ex lege la possibilità della coesistenza di un azionariato privato, ma improntando l'esercizio dei diritti sociali ad un paradigma - quello del concerto interministeriale - palesemente ispirato al modello dell'agire amministrativo, ben più che negoziale. E viene in evidenza altresì la disposizione (art. cit., comma 1-quinquies) che attribuisce all'NA medesima le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali, relativamente ai quali essa esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione attribuitale dalla legge;
quella che le conferisce una serie di funzioni di natura pubblica inerenti alle strade statali (i compiti di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2, comma 1, lett. da a) a g), nonché l), alle quali è connesso anche l'esercizio di potestà autoritativa (ivi compreso l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed il potere di approvare i progetti dei lavori di costruzione e di emanare gli atti dei procedimenti espropriativi); quella che espressamente sottopone l'NA s.p.a. al controllo della Corte dei 7 di 9 conti con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12 e l'autorizza ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 7, cit, comma 11); e quella per cui il rapporto di lavoro del personale dipendente in essere al momento della trasformazione resta disciplinato dalle disposizioni proprie dei rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici (art. cit., comma 9). Se ciascuna di siffatte peculiarità legali dovesse venir considerata isolatamente, potrebbe non necessariamente - si badi - essere sufficiente a smentire la natura privata di un ente che dalla stessa legge è qualificato come società per azioni ed il cui statuto, per il resto, appare effettivamente modellato secondo lo schema usuale ad una tale forma societaria. Nè s'intende certo contestare che detta qualifica di società azionaria sia sempre e comunque irrilevante nella molteplice varietà dei rapporti che all'NA possono far capo, ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica di volta in volta applicabile a tali rapporti. Ma l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali, trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di azioni di responsabilità esercitabili nei confronti degli organi e dei dipendenti dell'NA ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione, che renderebbero del tutto ingiustificato un regime giuridico diverso da quello applicabile alla responsabilità di organi e dipendenti di un vero e proprio ente pubblico economico, vale a persuadere che, per ragioni specificamente inerenti al regime legale suo proprio (al pari della Rai s.p.a. e dell'Enav s.p.a., analogamente connotate da uno specifico regime legale loro proprio), l'NA medesima non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, avendo essa conservato connotati essenziali di un ente pubblico, a fronte dei quali risulta non decisiva l'adozione del modello organizzativo corrispondente a 8 di 9 quello di una società azionaria per gli aspetti non altrimenti disciplinati in chiave pubblicistica». Orbene, ritiene il Collegio che il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di NA s.p.a. a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. abbia avuto un rilievo esclusivamente formale, ma non abbia immutato la natura sostanziale di ente pubblico di detta società, dal momento che la sola modifica apportata al preesistente quadro normativo, così riassunto, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 49, sesto comma, è consistito nella ovvia ― giacché il legislatore ha appunto inteso trasferire le azioni di NA s.p.a. a Ferrovie dello Stato s.p.a. ― soppressione del sesto comma dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale stabiliva che: « Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed altresì nella mera modificazione del terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo 7, che più non richiede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modifiche dello statuto di NA S.p.A.. Al di là di tali interventi il quadro è rimasto immutato: sicché deve mantenersi per ferma l’affermazione a suo tempo effettuata in relazione alla natura sostanzialmente pubblica di NA s.p.a. Del resto, la stessa decisione invocata del ricorrente, concernente Ferrovie dello Stato s.p.a., manifesta il medesimo convincimento in ordine ad NA s.p.a.: «La cornice generale tratteggiata va ulteriormente completata avuto riguardo al riconoscimento di ipotesi particolari, in cui lo speciale statuto legale di talune società partecipate che svolgono attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e 9 di 9 giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti. L'affermazione, ricorrente nelle pronunce relative allo statuto legale peculiare di Rai S.p.A. …, Enav S.p.A. … e NA S.p.A. …, poggia su plurimi e specifici indici …» (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30978). Né può ritenersi che la soluzione già affermata debba essere ripensata in ragione della promulgazione del Testo unico delle società pubbliche, articolo 12 in particolare, dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: «l’ampia formulazione della rubrica dell’art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla, come visto delimitata, vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società in house di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione … sostanzialmente abrogatrice della regola generale in tema di casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20» (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022, n. 15979). 11. ― Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei conti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2022.