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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1603/2025 R.G. promosso con ricorso in data 17 luglio 2025 da parte di: nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1 int. 2, C.F.: C.F._1
e nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_2
C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Francesca Bozzi (C.F.: , PEC: C.F._3
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso e Email_1 nello studio del predetto difensore, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 32, con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo Pec: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I Signori e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
2) il figlio maggiorenne, coabiterà con la madre nell'abitazione di Ferrara Via Persona_1 della Ginestra n. 173 e frequenterà il padre in base alla sua volontà;
3) il Sig. si obbliga all'integrale pagamento delle spese straordinarie Parte_2 nell'interesse del figlio e che corrisponderà direttamente, ivi comprese tutte le spese attinenti all'autovettura in uso al figlio;
4) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'importo Parte_2 Parte_1 di € 2.100,00 a titolo di contributo al mantenimento della predetta, da versare sul conto corrente di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra le spese Parte_2 Parte_1 straordinarie mediche, da concordarsi preventivamente e che di seguito si trascrivono: visite specialistiche;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o da specialisti, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
cure fisioterapiche;
6) il Sig. si obbliga a pagare le spese per i dichiarativi fiscali di competenza Parte_2 della Sig.ra oltre che i tributi liquidati a seguito della presentazione dei Parte_1 suddetti dichiarativi;
7) il Sig. si obbliga a pagare i contributi previdenziali di competenza della Sig.ra Parte_2 fino alla data in cui il predetto Sig. verserà i propri contributi;
Parte_1 Pt_2
8) il Sig. si obbliga a lasciare in uso gratuito alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'autovettura tipo BMW serie 1 tg. GS347GA, obbligandosi altresì al pagamento del bollo auto annuale e dell'assicurazione RCA;
9) il Sig. si obbliga a contribuire al pagamento dell'assicurazione RCA, di Parte_2 importo analogo a quello attuale, in caso la Sig.ra decida di acquistare Parte_1 altra autovettura intestandola a sé stessa;
10) le spese legali del presente procedimento saranno sostenute integralmente dal Sig. Parte_2
[...]
11) le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione, ai fini del decorso del termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
2 a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 1° ottobre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05/12/1966, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Ostellato (FE) in data 11/11/2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ostellato: Atto n. 2 Parte II Serie C Anno 2006).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostellato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 1° ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1603/2025 R.G. promosso con ricorso in data 17 luglio 2025 da parte di: nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1 int. 2, C.F.: C.F._1
e nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_2
C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Francesca Bozzi (C.F.: , PEC: C.F._3
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso e Email_1 nello studio del predetto difensore, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 32, con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo Pec: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I Signori e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
2) il figlio maggiorenne, coabiterà con la madre nell'abitazione di Ferrara Via Persona_1 della Ginestra n. 173 e frequenterà il padre in base alla sua volontà;
3) il Sig. si obbliga all'integrale pagamento delle spese straordinarie Parte_2 nell'interesse del figlio e che corrisponderà direttamente, ivi comprese tutte le spese attinenti all'autovettura in uso al figlio;
4) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'importo Parte_2 Parte_1 di € 2.100,00 a titolo di contributo al mantenimento della predetta, da versare sul conto corrente di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra le spese Parte_2 Parte_1 straordinarie mediche, da concordarsi preventivamente e che di seguito si trascrivono: visite specialistiche;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o da specialisti, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
cure fisioterapiche;
6) il Sig. si obbliga a pagare le spese per i dichiarativi fiscali di competenza Parte_2 della Sig.ra oltre che i tributi liquidati a seguito della presentazione dei Parte_1 suddetti dichiarativi;
7) il Sig. si obbliga a pagare i contributi previdenziali di competenza della Sig.ra Parte_2 fino alla data in cui il predetto Sig. verserà i propri contributi;
Parte_1 Pt_2
8) il Sig. si obbliga a lasciare in uso gratuito alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'autovettura tipo BMW serie 1 tg. GS347GA, obbligandosi altresì al pagamento del bollo auto annuale e dell'assicurazione RCA;
9) il Sig. si obbliga a contribuire al pagamento dell'assicurazione RCA, di Parte_2 importo analogo a quello attuale, in caso la Sig.ra decida di acquistare Parte_1 altra autovettura intestandola a sé stessa;
10) le spese legali del presente procedimento saranno sostenute integralmente dal Sig. Parte_2
[...]
11) le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione, ai fini del decorso del termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
2 a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 1° ottobre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05/12/1966, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Ostellato (FE) in data 11/11/2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Ostellato: Atto n. 2 Parte II Serie C Anno 2006).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostellato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 1° ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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