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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/10/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. IU IN Presidente dott. Rossana Musumeci Giudice dott. ED ON Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 925/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f.: C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 29 maggio 1970, elettivamente domiciliata in Bagheria (Pa) via Ciro Scianna
n. 174, presso lo studio dell'avv. Antonino IU Di Salvo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Email_1
ricorrente e
(c.f.: ), nato a [...], il 4 Controparte_1 C.F._2
maggio 1974, elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 171 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Terracchio, che lo rappresenta e difende
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile per mandato in atti ( Email_2
ricorrente
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio civile con in data 4 settembre Controparte_1
2010, unione dalla quale sono nate due figlie - ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia della separazione personale con Controparte_1
addebito a carico del convenuto, nonché l'affidamento condiviso delle figlie minori e , il collocamento presso la madre, Persona_1 Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale e del relativo box, l'assegnazione dell'autovettura Dacia Spring TG. GL644LZ, l'attribuzione di un assegno mensile di mantenimento per sé e per le figlie, l'attribuzione dell'assegno unico per le minori, la condanna del convenuto al rimborso delle spese straordinarie ordinarie e sanitarie secondo le specifiche indicate, oltre ogni altra statuizione ritenuta opportuna.
Si è costituito in giudizio in data 16 luglio 2025 Controparte_1
rappresentando che nelle more del procedimento le parti avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali della separazione.
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
- 2 -
Pertanto, le parti hanno chiesto la trasformazione del giudizio e l'omologazione delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 8 luglio
2025.
Con provvedimento dell'8 settembre u.s. si è provveduto alla trasformazione;
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'omologazione dell'accordo.
Quindi la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di trasformazione dell'8 luglio 2025 sottoscritto dalle stesse parti e depositato agli atti del fascicolo a cui espressamente si rinvia, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate.
Si prende atto, altresì, degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi (punti da 7 a
11 dell'accordo).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione della separazione sottoscritto l'8 luglio 2025;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
- 3 -
iscritto nel registro dello stato civile del comune di Bagheria al n. 25, parte II, serie C, anno 2010);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ED ON IU IN
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. IU IN Presidente dott. Rossana Musumeci Giudice dott. ED ON Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 925/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f.: C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 29 maggio 1970, elettivamente domiciliata in Bagheria (Pa) via Ciro Scianna
n. 174, presso lo studio dell'avv. Antonino IU Di Salvo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Email_1
ricorrente e
(c.f.: ), nato a [...], il 4 Controparte_1 C.F._2
maggio 1974, elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 171 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Terracchio, che lo rappresenta e difende
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile per mandato in atti ( Email_2
ricorrente
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio civile con in data 4 settembre Controparte_1
2010, unione dalla quale sono nate due figlie - ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia della separazione personale con Controparte_1
addebito a carico del convenuto, nonché l'affidamento condiviso delle figlie minori e , il collocamento presso la madre, Persona_1 Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale e del relativo box, l'assegnazione dell'autovettura Dacia Spring TG. GL644LZ, l'attribuzione di un assegno mensile di mantenimento per sé e per le figlie, l'attribuzione dell'assegno unico per le minori, la condanna del convenuto al rimborso delle spese straordinarie ordinarie e sanitarie secondo le specifiche indicate, oltre ogni altra statuizione ritenuta opportuna.
Si è costituito in giudizio in data 16 luglio 2025 Controparte_1
rappresentando che nelle more del procedimento le parti avevano raggiunto un accordo sulla regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali della separazione.
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
- 2 -
Pertanto, le parti hanno chiesto la trasformazione del giudizio e l'omologazione delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 8 luglio
2025.
Con provvedimento dell'8 settembre u.s. si è provveduto alla trasformazione;
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'omologazione dell'accordo.
Quindi la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di trasformazione dell'8 luglio 2025 sottoscritto dalle stesse parti e depositato agli atti del fascicolo a cui espressamente si rinvia, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate.
Si prende atto, altresì, degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi (punti da 7 a
11 dell'accordo).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione della separazione sottoscritto l'8 luglio 2025;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
- 3 -
iscritto nel registro dello stato civile del comune di Bagheria al n. 25, parte II, serie C, anno 2010);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ED ON IU IN
Tribunale di Termini Imerese
Sezione Civile
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