Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/11/2023, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 02597/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2020, proposto da
GI UE, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di LE, Questura di LE, Ministero della Difesa - Comando Carabinieri, in persona dei rispettivi Ministri in carico e dei Responsabili p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto di ricorso gerarchico prot. n. 117385 del 16.9.19, comunicato in pari data proposto avverso il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo;
- del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente prot. n. 117370 del 16.9.19, comunicato il 19.10.19 con cui s’è disposto il divieto alla detenzione di armi di sorta;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi ivi compresa la nota n. 14700/11-1 del 24.5.19 della Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare, non nota né resa disponibile a seguito di istanza d’accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di LE e Questura di LE, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa - Comando Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di di soggetto titolare dal lontano 1975 della licenza - volta per volta rinnovata alle rispettive scadenze - di porto d’armi per uso tiro al volo, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse al mantenimento della suddetta licenza.
La relativa domanda impugnatoria proposta si affida - come motivi di doglianza - alla seguente prospettazione:
-improcedibilità per preventivo ricorso giurisdizionale, in quanto a seguito della proposizione di tale gravame, il ricorso gerarchico non ancora definito è divenuto improcedibile per implicito abbandonato e/o rinuncia (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 2/1978; conf.: Cons. Stato, Ad. Pl. N. 16/1989; T.A.R. Lecce, n. 783/1997; T.A.R. Lazio, sez. III, n. 1964/1991; T.A.R. L’Aquila, n. 7/1979); il decreto di rigetto, successivamente pronunciato, è privo di effetto anche laddove l’Autorità investita dal ricorso gerarchico non abbia avuto conoscenza della proposizione del gravame giurisdizionale;
- per la denegata ipotesi in cui il Collegio non condivida tali assunti, si formulano, anche avverso il decreto in esame, le doglianze appresso articolate in riferimento al decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente (e alla propedeutica nota di P.S. del 24.5.2019) impugnata con precedente ricorso n. 1402 del 2019, essendo comune la ragione dell’impugnazione.
E’ rilevata in resistenza la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Difesa con cui si eccepisce, in rito, il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo dicastero e l’inammissibilità del gravame diretto a contestare una decisione amministrativa di un ricorso gerarchico proposto per l’impugnazione di un atto oggetto di un ricorso giurisdizionale finalizzato all’annullamento dello stesso provvedimento impugnato in via amministrativa per palese difetto di interesse, nonché, nel merito l’infondatezza delle censure prospettate.
All’udienza pubblica straordinaria del 20 ottobre 2020 la causa è stata posta in decisione.
Siccome il provvedimento che respinge il ricorso amministrativo ha effetto confermativo di quello già impugnato davanti al giudice, con la conseguenza che esso è privo di autonoma lesività e la sua impugnazione giurisdizionale sarebbe ultronea, può ritenersi essere comunque venuto meno l’interesse all’impugnazione in ragione dell’accoglimento del connesso ricorso n. 1402 del 2019, la cui decisione finisce per annullare lo stesso provvedimento oggetto del ricorso gerarchico.
Per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c), del c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
Va estromesso l’evocato in giudizio Ministero della Difesa, difettando per evidenza qualsiasi legittimazione passiva dello stesso, non avendo tale dicastero alcuna competenza o responsabilità nell’adozione del provvedimento gravato.
Per la natura della controversia e per il contenuto in rito della decisione sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO