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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6254 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Michele Caccese Presidente Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Dott. Stefano Celentano Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2256/2025 del R.G.A.C. riservata in decisione il 26/11/2025 pendente TRA (P. IV , in persona del lrpt, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Pasquale Pelosi (c.f. ), giusta mandato in calce all'atto di C.F._1 appello;
APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LU IN, (c.f. ), giusta mandato in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e di risposta;
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 235/2025, pubblicata in data 17/02/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto notificato a mezzo pec, in data 13.5.2025, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 235/2025, pubblicata in data 17/02/2025, con la quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Ford Puma Tit
1.0 ECB 125CV 5 p. (UBBA) n. tel. sottoscritto in data 13/02/2020, tra CodiceFiscale_4
e la società per l'effetto, condannato Controparte_1 Parte_1 CP_1
alla restituzione della suddetta autovettura alla con condanna di
[...] Parte_1 quest'ultima, al pagamento in favore della controparte, della somma di € 15.000,00, oltre € 136,85 per spese di immatricolazione ed € 383,00 per IPT, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condanna della stessa al pagamento delle spese processuali nella misura del 50%.
1 L'appellante, acclarata l'eccessiva onerosità del rimedio della sostituzione a fronte del lieve difetto di conformità di cui era affetto il veicolo Ford Puma tg FY257DK, acquistato dal CP_1
, ha chiesto, previo annullamento e/o riforma anche parziale della sentenza impugnata, la
[...] revoca della pronuncia di risoluzione del contratto sottoscritto inter partes in data 13/02/2020 e, conseguentemente, la condanna di , previa riconsegna del veicolo di proprietà e Controparte_1 relativo passaggio di proprietà a spese dell'appellato, alla restituzione in favore di essa
[...] della complessiva somma di € 20.250,62, oltre interessi dal 24/02/2025 sino Parte_1 all'effettivo soddisfo, ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via subordinata e, condizionatamente al rigetto del primo motivo di appello, ferma la pronuncia di risoluzione contrattuale, l'appellante ha chiesto accertare che il valore del veicolo Ford Puma tg
FY257DK, alla data di pubblicazione della sentenza e, comunque, alla data di riconsegna del
24/02/2025, era di € 9.563,05 o comunque pari alla minore o maggiore somma da quantificare anche a mezzo CTU, con la conseguente condanna di a restituire in favore della Controparte_1 la somma di € 5.436,95 o comunque, la maggiore o minor somma da Parte_1 quantificare a cura dell'adita Corte in sua giustizia e competenza, oltre al rimborso delle spese del primo grado di giudizio, il tutto maggiorato degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. a far data dal
24/02/2025, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e il favore delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria ha chiesto di essere autorizzato al deposito in cancelleria della rivista cartacea
Quattroruote febbraio 2025.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato , impugnando il Controparte_1 gravame notificato e deducendone l'infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 12.11.2025, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e
309 c.p.c., all'udienza del 26.11.2025; alla predetta udienza del 26.11.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti all' udienza del 12.11.2025 ed alla successiva udienza del 26.11.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2 2013), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello, consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 27/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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