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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17702/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BRIANI PAOLA come da mandato difensivo in atti;
e
(codice fiscale Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. FELICIONI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 09/04/2025 le parti, con nota di deposito del 13/03/2025 e del 17/03/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_2 Parte_1
dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta, ai sensi dell'art.
127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
note scritte.
OMOLOGARE la separazione alle seguenti condizioni:
1)Quanto alla casa familiare, sita in Sona (VR) Frazione di Lugagnano, Via Enrico Fermi, n.9/A,
interno 6, acquistata dai coniugi in regime di comunione di beni, e cointestata ai medesimi nella
misura del 50% ciascuno, distinta nel catasto fabbricati del Comune di Sona, al Foglio 24, mappale
171 sub 9, Via Enrico Fermi P. S112, categoria A/2 classe 3, vani 4, rendita catastale euro 258,23;
mappale 171 sub 17, Via Enrico Fermi P. S 1, categoria C6, classe 3, superficie catastale mq.35,
rendita catastale euro 61,35, il Sig. si obbliga a cedere, in sede diversa da quella separativa, la Pt_2
propria quota, pari al 50% di detta casa, con relativi diritti e pertinenze, alla Sig.ra la quale ne Pt_1
rimarrà unica proprietaria;
la moglie, che ha già provveduto a pagare interamente la rata del mese di
novembre 2024 e quelle successive,diverrà titolare, nella misura del 100%, del Mutuo ipotecario,
stipulato in data 19 giugno 2007, tra i coniugi e e Banco Popolare di Parte_2 Parte_1
Verona e Novara società cooperativa a responsabilità limitata, con liberazione del Sig.
[...]
da ogni obbligazione nei confronti di detto Istituto Bancario;
Pt_2
2) I coniugi si obbligano a compiere gli adempimenti necessari ai fini del completamento delle
suddette operazioni entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di omologa della pagina 2 di 5 separazione;
3) La Sig.ra ha già versato, al Sig. il quale dichiara fin da ora di essere soddisfatto e di Pt_1 Pt_2
non avere null'altro a che pretendere dalla moglie a nessun titolo, la somma di euro 10.000,00 (
diecimila ), a mezzo di bonifico bancario, secondo le coordinate indicate dal Sig. a titolo di Pt_2
conguaglio definitivo del contributo economico dato dai coniugi al mantenimento della famiglia,
durante il matrimonio;
3) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altro aspetto del loro rapporto matrimoniale sotto ogni
profilo;
3) I coniugi si scambiano reciprocamente l'assenso al rinnovo/ alla richiesta ex novo dei passaporti;
4) il Sig. ha già asportato i propri effetti personali dalla casa familiare ed ha già trasferito Pt_2
altrove la propria residenza, nonché ha consegnato alla moglie originali e copie in suo possesso delle
chiavi di casa e del telecomando del cancello;
5)Ciascuna parte provvederà al pagamento di spese, competenze ed onorari del procuratore che la
rappresenta e difende nel presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/03/2025 ed in data 17/03/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, pagina 3 di 5 come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Verona (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 13/03/2025 e del 17/03/2025 e richiamate all'udienza del 09/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in Verona il 27/06/1993 tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Verona (n. 490, Serie A, P 2 del 1993), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 13/03/2025 e del 17/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda pagina 4 di 5 alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17702/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BRIANI PAOLA come da mandato difensivo in atti;
e
(codice fiscale Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. FELICIONI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 09/04/2025 le parti, con nota di deposito del 13/03/2025 e del 17/03/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_2 Parte_1
dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta, ai sensi dell'art.
127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
note scritte.
OMOLOGARE la separazione alle seguenti condizioni:
1)Quanto alla casa familiare, sita in Sona (VR) Frazione di Lugagnano, Via Enrico Fermi, n.9/A,
interno 6, acquistata dai coniugi in regime di comunione di beni, e cointestata ai medesimi nella
misura del 50% ciascuno, distinta nel catasto fabbricati del Comune di Sona, al Foglio 24, mappale
171 sub 9, Via Enrico Fermi P. S112, categoria A/2 classe 3, vani 4, rendita catastale euro 258,23;
mappale 171 sub 17, Via Enrico Fermi P. S 1, categoria C6, classe 3, superficie catastale mq.35,
rendita catastale euro 61,35, il Sig. si obbliga a cedere, in sede diversa da quella separativa, la Pt_2
propria quota, pari al 50% di detta casa, con relativi diritti e pertinenze, alla Sig.ra la quale ne Pt_1
rimarrà unica proprietaria;
la moglie, che ha già provveduto a pagare interamente la rata del mese di
novembre 2024 e quelle successive,diverrà titolare, nella misura del 100%, del Mutuo ipotecario,
stipulato in data 19 giugno 2007, tra i coniugi e e Banco Popolare di Parte_2 Parte_1
Verona e Novara società cooperativa a responsabilità limitata, con liberazione del Sig.
[...]
da ogni obbligazione nei confronti di detto Istituto Bancario;
Pt_2
2) I coniugi si obbligano a compiere gli adempimenti necessari ai fini del completamento delle
suddette operazioni entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di omologa della pagina 2 di 5 separazione;
3) La Sig.ra ha già versato, al Sig. il quale dichiara fin da ora di essere soddisfatto e di Pt_1 Pt_2
non avere null'altro a che pretendere dalla moglie a nessun titolo, la somma di euro 10.000,00 (
diecimila ), a mezzo di bonifico bancario, secondo le coordinate indicate dal Sig. a titolo di Pt_2
conguaglio definitivo del contributo economico dato dai coniugi al mantenimento della famiglia,
durante il matrimonio;
3) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni altro aspetto del loro rapporto matrimoniale sotto ogni
profilo;
3) I coniugi si scambiano reciprocamente l'assenso al rinnovo/ alla richiesta ex novo dei passaporti;
4) il Sig. ha già asportato i propri effetti personali dalla casa familiare ed ha già trasferito Pt_2
altrove la propria residenza, nonché ha consegnato alla moglie originali e copie in suo possesso delle
chiavi di casa e del telecomando del cancello;
5)Ciascuna parte provvederà al pagamento di spese, competenze ed onorari del procuratore che la
rappresenta e difende nel presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/03/2025 ed in data 17/03/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, pagina 3 di 5 come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Verona (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 13/03/2025 e del 17/03/2025 e richiamate all'udienza del 09/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in Verona il 27/06/1993 tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Verona (n. 490, Serie A, P 2 del 1993), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 13/03/2025 e del 17/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda pagina 4 di 5 alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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