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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2335/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3215/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 CONTRIBUTI SSN 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 IVA-ALTRO 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l' Intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 riferita alla Cartella di pagamento n.
29820050005627539000 (di €. 22.264,92) chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice – con sentenza n. 3515 del 2022 – ha accolto il ricorso ritenendo l' omessa notifica della sopra citata cartella (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata ribadendo la regolare notifica della cartella di che trattasi (cfr. appello).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha prodotto in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) documentazione dalla quale si evince che la Cartella n. 29820050005627539000 - presupposta all'Intimazione di pagamento
29820209000007529000 - è stata ritualmente notificata al Contribuente (cfr. documentazione in atti).
2.- A mente dell' art. 26 Dpr 602/73 (nel testo modificato dall'art. 38 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.
122/2010) e dell'art. 60 del DPR n. 600/73 alle notifiche delle cartelle a mezzo pec non si applica l'art. 149 bis cpc: la notifica può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 68/2005.
3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. V 13.03.2015 n. 5057) ha ritenuto che l' eventuale nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato: c.d. principio del “raggiungimento dello scopo” (art. 156 cpc).
4.- Con Ordinanza n. 12470 del 2020 la Corte di Cassazione - richiamando l'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, in forza del quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante “invio diretto”, da parte dell'Agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso - ha ritenuto che la notifica si considera avvenuta nella data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, ovvero dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Da tale complesso normativo il Collegio di legittimità ha desunto che in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non è necessario l'invio della successiva raccomandata informativa in quanto alla “notificazione semplificata” tramite spedizione postale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
5.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 codice di procedura civile, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”
(Cassazione, Sez. V, Ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cassazione, Sez. V, n. 28591 del 29 novembre
2017).
Seguendo tale orientamento, la circostanza che nella residenza del destinatario fosse presente, al momento della notificazione dell'atto, il parente è suscettibile di costituire elemento sufficiente a sostanziare la regolare notificazione da parte dell'Amministrazione, fatta salva la prova contraria per vincere la presunzione di avvenuta consegna dell'atto al destinatario, consistente nella dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza della madre in casa del figlio (che è circostanza non coincidente, di per sé, con la non convivenza – Cass., sez. terza, Ordinanza n.20275 del 15/07/2021).
In questi casi non è richiesto l'avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa: tale adempimento opera, infatti, nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, c. 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139, c. 2 c.p.c.
6.- I criteri per la determinazione degli interessi e dell'aggio sono fissati per legge e non necessitano di alcuna “esplicitazione”.
Nessun termine di prescrizione può ritenersi decorso:
la Cartella di pagamento n. 29820050005627539000 è stata notificata il 22/07/2005; l'Intimazione di pagamento n. 29820109001044257000 è stata notificata in data 12/02/2010, la notifica dell'Intimazione di pagamento n. 29820199000660768000 è stata eseguita in data 07/08/2019 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione. Palermo, 11 dicembre 2925
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2335/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3215/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 CONTRIBUTI SSN 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 IVA-ALTRO 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l' Intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 riferita alla Cartella di pagamento n.
29820050005627539000 (di €. 22.264,92) chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice – con sentenza n. 3515 del 2022 – ha accolto il ricorso ritenendo l' omessa notifica della sopra citata cartella (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata ribadendo la regolare notifica della cartella di che trattasi (cfr. appello).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- L'Agenzia delle entrate riscossione ha prodotto in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) documentazione dalla quale si evince che la Cartella n. 29820050005627539000 - presupposta all'Intimazione di pagamento
29820209000007529000 - è stata ritualmente notificata al Contribuente (cfr. documentazione in atti).
2.- A mente dell' art. 26 Dpr 602/73 (nel testo modificato dall'art. 38 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.
122/2010) e dell'art. 60 del DPR n. 600/73 alle notifiche delle cartelle a mezzo pec non si applica l'art. 149 bis cpc: la notifica può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 68/2005.
3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. V 13.03.2015 n. 5057) ha ritenuto che l' eventuale nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato: c.d. principio del “raggiungimento dello scopo” (art. 156 cpc).
4.- Con Ordinanza n. 12470 del 2020 la Corte di Cassazione - richiamando l'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, in forza del quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante “invio diretto”, da parte dell'Agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso - ha ritenuto che la notifica si considera avvenuta nella data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, ovvero dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Da tale complesso normativo il Collegio di legittimità ha desunto che in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non è necessario l'invio della successiva raccomandata informativa in quanto alla “notificazione semplificata” tramite spedizione postale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
5.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 codice di procedura civile, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”
(Cassazione, Sez. V, Ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cassazione, Sez. V, n. 28591 del 29 novembre
2017).
Seguendo tale orientamento, la circostanza che nella residenza del destinatario fosse presente, al momento della notificazione dell'atto, il parente è suscettibile di costituire elemento sufficiente a sostanziare la regolare notificazione da parte dell'Amministrazione, fatta salva la prova contraria per vincere la presunzione di avvenuta consegna dell'atto al destinatario, consistente nella dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza della madre in casa del figlio (che è circostanza non coincidente, di per sé, con la non convivenza – Cass., sez. terza, Ordinanza n.20275 del 15/07/2021).
In questi casi non è richiesto l'avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa: tale adempimento opera, infatti, nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, c. 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139, c. 2 c.p.c.
6.- I criteri per la determinazione degli interessi e dell'aggio sono fissati per legge e non necessitano di alcuna “esplicitazione”.
Nessun termine di prescrizione può ritenersi decorso:
la Cartella di pagamento n. 29820050005627539000 è stata notificata il 22/07/2005; l'Intimazione di pagamento n. 29820109001044257000 è stata notificata in data 12/02/2010, la notifica dell'Intimazione di pagamento n. 29820199000660768000 è stata eseguita in data 07/08/2019 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione. Palermo, 11 dicembre 2925
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN RO