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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. VALENTINI DEMETRIO VI Parte_1 P.IVA_1
BERGAMASCA N. 33 63900 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAPOCASA FRANCESCA VIA Controparte_1 C.F._1
FERRI, 88 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO .
, con l'Avv. CATERINA Parte_2 P.IVA_2
VENARUCCI, domicilio digitale
UR EL, con gli Avvocati Filippo Polisena e Sabina Rossi, C.F._2
domicilio digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.716/2023 del 27/09/2023
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha stipulato con un contratto preliminare Parte_1 Controparte_1
di compravendita dei diritti indivisi pari a 5/6 dell'intero del frustolo di terreno descritto in N.C.T. del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio di mappa 8, part. 70, 179, 193, 199, 348, 422, 446 per complessivi metri 1.680, come specificati nella planimetria che veniva allegata al contratto preliminare concluso inter partes in data 22.03.2001, al prezzo di lire 4.252.000 ore € 2.196,00.
Rifiutando il promittente venditore di intervenire alla stipula del definitivo, Parte_1
lo ha citato onde ottenere sentenza ex art. 2932 c.c..
[...
Costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che la Controparte_1
mancata stipula del definitivo non gli era imputabile, bensì era da ricondursi alla condotta della
[...]
che si rifiutava di accollarsi le spese di cancellazione delle pregiudizievoli di Parte_1
conservatoria e di accatastamento. Comunque ha chiesto autorizzazione alla chiamata del CP_1
terzo società agricola che conduceva in affitto il fondo oggetto di contenzioso e CP_1 Parte_2
per questo titolare del diritto di prelazione agraria.
La società agricola si è costituita dichiarando di voler esercitare il diritto di Parte_2
prelazione.
deducendo che nelle more del giudizio BU EL le aveva contestato Parte_1
inadempimento dell'obbligazione di vendita assunta con scritture private del 6 e 7 luglio 2006 sia del medesimo frustolo di terreno per cui è causa, che di altro ulteriore quota pari a 1/6, sempre di proprietà di ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il promissario acquirente, per sentir Controparte_1
dichiarare a suo favore l'acquisto ex art. 2932 c.c..
BU EL costituendosi ha lamentato l'inadempimento colpevole e grave della soc.
[...]
chiedendo volersi accertare l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte nelle Parte_1
citate scritture private, con conseguente sua condanna alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, pari ad € 75.000,00, e così in totale € 150.000,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Fermo ha così deciso:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'inadempimento della soc. lle obbligazioni assunte Parte_1
con le scritture private del 06.07.2006 e del 07.07.2006 e, in accoglimento della domanda avanzata dal terzo BU EL, condanna la soc. lla restituzione in favore Parte_1
del UR EL del doppio della caparra ricevuta pari ad Euro 75.000,00, e perciò della somma di Euro 150.000,00 con gli accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 2 di 5 - visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato ex D.M. 147/2022 condanna parte attrice alla rifusione, in favore del terzo BU EL, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 14.103,00 oltre spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara interamente compensate, tra tutte le altre parti, le spese di giudizio;
- pone le spese della CTU a carico della parte attrice.
Ha interposto tempestivo appello si sono costituiti resistendo BU EL, Parte_1
la società agricola e . CP_1 Pt_2 Controparte_1
Primo motivo: mancato acquisto della quota di 1/6 del frustolo di terreno – errata ricostruzione dei fatti.
Secondo motivo: comunicazione della dichiarazione di nomina del terzo, al promittente venditore
errata valutazione delle prove documentali. CP_1
Terzo motivo: condanna alla restituzione del doppio della caparra – travisamento dei fatti ed illogicità della decisione
I primi tre motivi devono valutarsi congiuntamente, siccome lamentano tutti un erro0re sulla ricostruzione in fatto della vicenda, posta dal primo giudice a base della sentenza.
Sotto un primo profilo, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia desunto dalla documentazione prodotta e da indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, che le parti in sede di incanto fallimentare che aveva ad oggetto i terreni poi a loro volta oggetto delle promesse in atti, hanno raggiunto degli accordi ben più articolati di quelli consacrati nelle scritture private depositate nel presente giudizio, inizialmente non rispettati dall' e successivamente stravolti dal BU. CP_1
Tuttavia, la doglianza non è accoglibile, poiché si scontra innanzitutto con la norma dell'articolo 2722
c.c. per cui “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.”.
La documentazione prodotta è poi rappresentata da comunicazioni tra legali, successiva alla scrittura qui fatta valere, che nulla può influire sul contenuto delle volizioni.
Il tenore delle scritture peraltro è chiaro e non ammette interpretazioni diverse da quella adottata dal primo giudice.
Lamenta quindi l'appellante che il primo giudice ha omesso di considerare la raccomandata del
16.11.2009 (All. 3 del fascicolo di primo grado), indirizzata sia all' che al BU, con la CP_1
quale la nell'invitare entrambi a stipulare l'atto definitivo di compravendita, ha indicato Parte_1
in maniera espressa ed inequivoca il UR come “promissario acquirente terzo nominato”, in relazione all'acquisto degli immobili di cui alla scrittura privata del 22/03/2001 (All. 1 del fascicolo di pagina 3 di 5 primo grado).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la dichiarazione di nomina del terzo vi è stata, e si è realizzata in un momento successivo alle due scritture private del 06-07/07/2006, prima dell'introduzione del presente giudizio.
Quanto alla prova dell'accettazione della nomina del terzo da parte del BU essa è contenuta nella comunicazione con la quale l'Avv. Polisena per conto del nominato, lo ha dichiarato pronto alla stipula.
E' ben vero quanto deduce l'appellante, che vi è stata, prima della causa, l'electio amici a favore del
BU, ma questi aveva diritto all'acquisto dell'intera proprietà del bene, non dei soli 5\6, dunque riscontrando l'invito, il medesimo, a mezzo del suo legale, ha chiaramente ribadito di essere pronto alla stipula, per l'intero: ciò che non è avvenuto.
Per questo motivo, dunque, non è possibile (in disparte ogni altra considerazione) pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca al BU i soli 5/6 dell'immobile promesso, in quanto, con ragione, il
BU non accetta tale parziale adempimento.
Quest'ultima considerazione introduce l'esame del terzo motivo, che critica la sentenza per aver accertato l'inadempimento di condannandolo al pagamento in favore del BU, del Parte_1
doppio della caparra ricevuta.
In verità, è inadempiente, perché in ogni caso non è stata in grado di adempiere al Parte_1
preliminare procurando al BU l'acquisto dell'intero, quindi la decisione del primo giudice circa il raddoppio della caparra, deve condividersi.
Quarto motivo: ingiusta condanna alle spese legali
Il rigetto della domanda della società ha pienamente legittimato la condanna alle spese, Parte_1
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese, l'appellante dovrà rifonderle al BU ed all' mentre dovranno CP_1
compensarsi riguardo alla che peraltro ha rinunciato alla Parte_2
domanda nelle note per l'udienza del 17.12.24: è principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza
3453/24 che la rinuncia può intervenire anche dopo la precisazione delle conclusioni e non dev'essere accettata dalle altre parti.
P. T. M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di UR EL e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Parte_2
respinge l'appello, accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di Parte_1
UR EL che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva Controparte_1
di legge, per parte;
compensa le spese tra e Parte_1 [...]
Parte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. VALENTINI DEMETRIO VI Parte_1 P.IVA_1
BERGAMASCA N. 33 63900 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. CAPOCASA FRANCESCA VIA Controparte_1 C.F._1
FERRI, 88 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO .
, con l'Avv. CATERINA Parte_2 P.IVA_2
VENARUCCI, domicilio digitale
UR EL, con gli Avvocati Filippo Polisena e Sabina Rossi, C.F._2
domicilio digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.716/2023 del 27/09/2023
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha stipulato con un contratto preliminare Parte_1 Controparte_1
di compravendita dei diritti indivisi pari a 5/6 dell'intero del frustolo di terreno descritto in N.C.T. del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio di mappa 8, part. 70, 179, 193, 199, 348, 422, 446 per complessivi metri 1.680, come specificati nella planimetria che veniva allegata al contratto preliminare concluso inter partes in data 22.03.2001, al prezzo di lire 4.252.000 ore € 2.196,00.
Rifiutando il promittente venditore di intervenire alla stipula del definitivo, Parte_1
lo ha citato onde ottenere sentenza ex art. 2932 c.c..
[...
Costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che la Controparte_1
mancata stipula del definitivo non gli era imputabile, bensì era da ricondursi alla condotta della
[...]
che si rifiutava di accollarsi le spese di cancellazione delle pregiudizievoli di Parte_1
conservatoria e di accatastamento. Comunque ha chiesto autorizzazione alla chiamata del CP_1
terzo società agricola che conduceva in affitto il fondo oggetto di contenzioso e CP_1 Parte_2
per questo titolare del diritto di prelazione agraria.
La società agricola si è costituita dichiarando di voler esercitare il diritto di Parte_2
prelazione.
deducendo che nelle more del giudizio BU EL le aveva contestato Parte_1
inadempimento dell'obbligazione di vendita assunta con scritture private del 6 e 7 luglio 2006 sia del medesimo frustolo di terreno per cui è causa, che di altro ulteriore quota pari a 1/6, sempre di proprietà di ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il promissario acquirente, per sentir Controparte_1
dichiarare a suo favore l'acquisto ex art. 2932 c.c..
BU EL costituendosi ha lamentato l'inadempimento colpevole e grave della soc.
[...]
chiedendo volersi accertare l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte nelle Parte_1
citate scritture private, con conseguente sua condanna alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, pari ad € 75.000,00, e così in totale € 150.000,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale di Fermo ha così deciso:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'inadempimento della soc. lle obbligazioni assunte Parte_1
con le scritture private del 06.07.2006 e del 07.07.2006 e, in accoglimento della domanda avanzata dal terzo BU EL, condanna la soc. lla restituzione in favore Parte_1
del UR EL del doppio della caparra ricevuta pari ad Euro 75.000,00, e perciò della somma di Euro 150.000,00 con gli accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 2 di 5 - visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato ex D.M. 147/2022 condanna parte attrice alla rifusione, in favore del terzo BU EL, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 14.103,00 oltre spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara interamente compensate, tra tutte le altre parti, le spese di giudizio;
- pone le spese della CTU a carico della parte attrice.
Ha interposto tempestivo appello si sono costituiti resistendo BU EL, Parte_1
la società agricola e . CP_1 Pt_2 Controparte_1
Primo motivo: mancato acquisto della quota di 1/6 del frustolo di terreno – errata ricostruzione dei fatti.
Secondo motivo: comunicazione della dichiarazione di nomina del terzo, al promittente venditore
errata valutazione delle prove documentali. CP_1
Terzo motivo: condanna alla restituzione del doppio della caparra – travisamento dei fatti ed illogicità della decisione
I primi tre motivi devono valutarsi congiuntamente, siccome lamentano tutti un erro0re sulla ricostruzione in fatto della vicenda, posta dal primo giudice a base della sentenza.
Sotto un primo profilo, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia desunto dalla documentazione prodotta e da indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, che le parti in sede di incanto fallimentare che aveva ad oggetto i terreni poi a loro volta oggetto delle promesse in atti, hanno raggiunto degli accordi ben più articolati di quelli consacrati nelle scritture private depositate nel presente giudizio, inizialmente non rispettati dall' e successivamente stravolti dal BU. CP_1
Tuttavia, la doglianza non è accoglibile, poiché si scontra innanzitutto con la norma dell'articolo 2722
c.c. per cui “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.”.
La documentazione prodotta è poi rappresentata da comunicazioni tra legali, successiva alla scrittura qui fatta valere, che nulla può influire sul contenuto delle volizioni.
Il tenore delle scritture peraltro è chiaro e non ammette interpretazioni diverse da quella adottata dal primo giudice.
Lamenta quindi l'appellante che il primo giudice ha omesso di considerare la raccomandata del
16.11.2009 (All. 3 del fascicolo di primo grado), indirizzata sia all' che al BU, con la CP_1
quale la nell'invitare entrambi a stipulare l'atto definitivo di compravendita, ha indicato Parte_1
in maniera espressa ed inequivoca il UR come “promissario acquirente terzo nominato”, in relazione all'acquisto degli immobili di cui alla scrittura privata del 22/03/2001 (All. 1 del fascicolo di pagina 3 di 5 primo grado).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la dichiarazione di nomina del terzo vi è stata, e si è realizzata in un momento successivo alle due scritture private del 06-07/07/2006, prima dell'introduzione del presente giudizio.
Quanto alla prova dell'accettazione della nomina del terzo da parte del BU essa è contenuta nella comunicazione con la quale l'Avv. Polisena per conto del nominato, lo ha dichiarato pronto alla stipula.
E' ben vero quanto deduce l'appellante, che vi è stata, prima della causa, l'electio amici a favore del
BU, ma questi aveva diritto all'acquisto dell'intera proprietà del bene, non dei soli 5\6, dunque riscontrando l'invito, il medesimo, a mezzo del suo legale, ha chiaramente ribadito di essere pronto alla stipula, per l'intero: ciò che non è avvenuto.
Per questo motivo, dunque, non è possibile (in disparte ogni altra considerazione) pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisca al BU i soli 5/6 dell'immobile promesso, in quanto, con ragione, il
BU non accetta tale parziale adempimento.
Quest'ultima considerazione introduce l'esame del terzo motivo, che critica la sentenza per aver accertato l'inadempimento di condannandolo al pagamento in favore del BU, del Parte_1
doppio della caparra ricevuta.
In verità, è inadempiente, perché in ogni caso non è stata in grado di adempiere al Parte_1
preliminare procurando al BU l'acquisto dell'intero, quindi la decisione del primo giudice circa il raddoppio della caparra, deve condividersi.
Quarto motivo: ingiusta condanna alle spese legali
Il rigetto della domanda della società ha pienamente legittimato la condanna alle spese, Parte_1
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese, l'appellante dovrà rifonderle al BU ed all' mentre dovranno CP_1
compensarsi riguardo alla che peraltro ha rinunciato alla Parte_2
domanda nelle note per l'udienza del 17.12.24: è principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza
3453/24 che la rinuncia può intervenire anche dopo la precisazione delle conclusioni e non dev'essere accettata dalle altre parti.
P. T. M.
pagina 4 di 5 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di UR EL e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Parte_2
respinge l'appello, accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di Parte_1
UR EL che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva Controparte_1
di legge, per parte;
compensa le spese tra e Parte_1 [...]
Parte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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