Sentenza 17 dicembre 2021
Massime • 1
L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.).
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- 3. Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2021, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
02608-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. sez.1508 Pierluigi Di Stefano -Presidente - Gaetano De Amicis - Relatore - UP 17/12//2021- Maria Silvia Giorgi R.G.N. 22593/2021 Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OM EM, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso quanto al motivo inerente all'impossibilità di coesistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis, cod. pen. con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e l'accoglimento del ricorso quanto alla doglianza relativa alla impossibilità di coesistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis, cit. con quella teleologica di cui all'art. 576, primo comma - 61, n. 2, cod. pen. Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 luglio 2020, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava EM OM colpevole dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo 1), 582, 585, in relazione all'art. 576, primo comma, n. 1 e n.
5-bis cod. pen. (capo 2) e 110, 612, secondo comma, 635, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 3, in relazione al capo 1), condannandolo alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, riconosciuta la continuazione ed applicata la diminuente del rito.
2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, vizi di erronea applicazione della legge penale sotto il duplice profilo: a) della incompatibilità tra le circostanze aggravanti di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis, cod. pen. e all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere commesso il fatto di lesioni personali dolose nei confronti di un ufficiale o agente di Polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., qualora il nesso finalistico e teleologico sia strumentale alla commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale;
b) della configurabilità delle condizioni di assorbimento dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis, cod. pen. nell'ambito della fattispecie astratta di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto la condotta descritta nell'aggravante risulta ricompresa in quella che definisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso quanto alla deduzione concernente la non possibilità di coesistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis, cod. pen. con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e l'accoglimento del ricorso quanto alla doglianza, avanzata nello stesso motivo, riguardo alla non possibilità di coesistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n.
5-bis, cit. con quella teleologica di cui all'art. 576, primo comma 61, n. 2, cod. pen.- CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, incentrato su due questioni di diritto non previamente dedotte in sede di appello, ma comunque proponibili nel giudizio di legittimità là dove non 2 sottendono la preventiva risoluzione di questioni di fatto, è infondato e va come tale rigettato.
2. AC deve ritenersi l'accertamento del fatto operato nelle competenti sedi di merito, e dal ricorrente, per vero, neppur contestato. Emerge dalla decisione impugnata che a seguito di una richiesta di intervento proveniente degli impiegati di un'agenzia immobiliare a causa della presenza dell'imputato - il quale, in evidente stato di ebbrezza, si rivolgeva nei loro confronti con frasi minacciose, tentando peraltro di danneggiare la maniglia della porta d'ingresso del locale - gli agenti di Polizia intervenuti cercarono di allontanarlo e condurlo presso i competenti uffici per le relative operazioni di identificazione. In tale frangente egli si voltò di scatto verso uno degli Agenti, dapprima graffiandolo sull'avambraccio sinistro nel tentativo di divincolarsi dalla presa, quindi mordendogli l'avambraccio destro e in tal guisa procurandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.
3. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia correttamente affermato la penale responsabilità dell'imputato e fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte anche in relazione ai su richiamati profili di doglianza, ove si consideri che se, da un lato, è vero che l'aggravante dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen., non è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, poiché la medesima condotta non può esser posta a carico dell'imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante (così Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv. 246477; Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2008, Bastelli, Rv. 239765), è pur vero, dall'altro lato, che tale principio deve ritenersi operante nei casi in cui vi sia una piena sovrapponibilità del fatto in cui si sostanzia l'aggravante rispetto a quello che rappresenta l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 cit. (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734). Situazione di fatto, questa, non ravvisabile nel caso di specie, ove la resistenza alla doverosa attività istituzionale svolta dal pubblico ufficiale non si è esaurita in una condotta volta a divincolarsi dalla presa, ma si è estrinsecata, fra l'altro, anche nell'uso di una più pregnante forza fisica idonea a cagionargli le richiamate lesioni personali. Deve pertanto escludersi che la decisione gravata della Corte territoriale abbia comportato alcuna violazione di legge, in quanto appare più confacente alla fattispecie in esame il principio, anch'esso enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto 3 quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali: in quest'ultima ipotesi il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con quello di cui all'art. 337 cit. (in tal senso v. già Sez. 6, n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721; Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810; Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880). Ne discende che, nell'ipotesi in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per opporgli resistenza ovvero per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione ecceda il fatto di percosse e volontariamente provochi lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di resistenza ovvero di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni personali, ricorrendo per quest'ultimo l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che il reato-mezzo ed il reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (arg. ex Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, Bontempo, Rv. 260321). La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è infatti configurabile anche nell'ipotesi del concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte, quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844). Sotto altro ma connesso profilo deve infine rilevarsi che la circostanza ✓ aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. L'aggravante in esame, come già affermato da questa Corte, introduce un elemento specializzante riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv. 272203) 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Di Stefano Gaetano De Amicis 5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2022 IL A DI CA E IL CANCELLIERE E. R P Patrizia Di Laurenzio 5