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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1996/2022 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da inadempimento contrattuale e ripetizione di indebito pagamento ex art. 2033 c.c.”
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Giancarlo Saveriano (c.f. )- C.F._2
indirizzo pec: - presso il cui studio, in Email_1
Avellino, alla via G. Carducci n. 77, è elett.te domiciliato
ATTORE
E
(c.f. , in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._3
dell'impresa individuale Di Sessa Antonio Commercio Materiali Edili -Arredo
Bagno (P.IVA , rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in atti, P.IVA_1 dall'avv. Alfonso Forlenza (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio, in Eboli (SA), al Rione della Pace n.14 ed al seguente indirizzo pec:
.salerno.it Email_2 CP_2
CONVENUTO
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Trentinara (SA), alla via Roma n. 64
CONVENUTA CONTUMACE
E (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._5
residente in [...].
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino, la società “ e Controparte_5 Controparte_4
l'impresa individuale “ ” e Controparte_6
, in proprio, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 condannare in proprio e quale amministratore della società “ Controparte_4 [...]
al pagamento della somma di euro 91.444,13, a titolo di danno emergente, CP_5
oltre interessi legali e svalutazione monetaria, nonché al pagamento della somma che sarebbe stata accertata in corso di causa e determinata in via equitativa, a titolo di lucro cessante, per la mancata riscossione dei canoni di locazione dell'immobile e per i danni psico-fisici sofferti;
-2) condannare alla restituzione della somma di Controparte_1
euro 27.500,00, indebitamente percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed al ristoro dei danni psico-fisici subiti.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: che, con contratto stipulato in data
2.02.2011, aveva appaltato alla società “ ” lavori di ristrutturazione e di CP_5 CP_5 completamento all'immobile sito nel comune di Giungano(SA), alla località Serri s.n.c.;
- che il corrispettivo dell'appalto era stato pattuito nella somma di euro 278.158,00, e, poi, rideterminato, a seguito del primo stato di avanzamento dei lavori del 15.09.2011, in euro 317.608,50; - che, in data antecedente alla stipula del contratto, l'attore aveva versato all'appaltatore la somma di euro 67.400,00 per l'avvio dell'attività del cantiere;
-che, nel contratto, non era stata indicata la data di ultimazione dei lavori;
- che, con bonifico del 22.03.2011, aveva corrisposto all'appaltatore l'ulteriore somma di euro
27.500,00 per la fattura n. 03/2011 del 10.03.2011 (fornitura ed installazione di un impianto completo di riscaldamento a pavimento);- che, tuttavia, non erano stati completati i lavori;
- che erano state stipulate altre tre scritture private (in data
16.05.2012; 29.06.2012 e 6.10.2012), contenenti proroga del termine di ultimazione dei pag. 2/11 lavori, precisazione delle somme pagate e di quelle relative ai lavori da farsi;
- che, a causa delle reiterate inadempienze dell'appaltatore, della sospensione dei lavori del
9.08.2012, degli ordini di servizio del DL, in data 2.02.2013, il contratto si era di fatto risolto;
- che l'attore per il completamento delle opere, cui aveva pagato a diverse imprese le somme di cui alle fatture ed ai documenti allegati, subendo ingenti danni, patrimoniali e non (anche per l'impossibilità di concedere in locazione il bene).
L'attore precisava: di aver corrisposto a anche la somma di euro Controparte_1
27.500,00 per la fornitura di materiale mai consegnato;
- di aver presentato denuncia per truffa e falso in scrittura privata nei confronti di e atteso che sui CP_4 CP_1
documenti di trasporto era presente una firma apocrifa a lui riferita (nel procedimento penale R.G. n. 270/2016, in cui il CTP della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino aveva accertato l'apocrifia della firma).
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.05.2025, l'attore precisava le proprie conclusioni nei confronti di chiedendone la condanna, in Controparte_4 proprio e quale legale rapp.te della società “ , al pagamento delle Controparte_5
seguenti somme: euro 92.117,08, per gli esborsi sostenuti;
- euro 32.841,10, per i lavori consequenziali all'inadempimento contrattuale;
- euro 97.466,25, per la mancata riscossione dei canoni di locazione dal 1.12.2013 al 30.10.2024.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio il solo , Controparte_1 in proprio e quale titolare della ditta individuale “
[...]
”. Il convenuto eccepiva: in via preliminare, Controparte_6
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo competente il Tribunale di
Salerno; -nel merito, la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che il procedimento penale si era definito con assoluzione con formula piena. Quindi, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria.
In corso di causa, il convenuto rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale ed eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per la costituzione di parte civile nel procedimento penale di primo grado e la proposizione dell'appello avverso la sentenza di assoluzione.
Non si costituivano, benché ritualmente evocati in giudizio, Controparte_4
e la società “ , che venivano dichiarati contumaci. Controparte_5
pag. 3/11 La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU. Indi, all'udienza del 30.05.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
E' opportuno delineare l'oggetto della controversia, con la qualificazione delle varie domande proposte.
L'attore, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la condanna di in Controparte_4 proprio e quale legale rapp.te della società “ , al risarcimento dei danni Controparte_5
derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto stipulato in data 2.02.2011 e poi integrato con successive scritture.
In punto di fatto, è emerso che il contratto si è risolto a seguito dell'invio della diffida del committente e l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore in data 2.02.2013.
Poi, l'attore ha formulato una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti di , per la somma di euro 27.500,00, nonché di condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del reato di truffa e falso in scrittura privata.
A tale riguardo, giova evidenziare che l'azione per il risarcimento del danno da reato può essere esercitata, indistintamente, nel processo penale o nel processo civile, purché non sia esercitata contemporaneamente sia in sede penale che in sede civile (cfr. Cass. civ sent n. 1654/2005). Ovviamente, tale principio, finalizzato a escludere la duplicazione dei giudizi, trova applicazione solo quando sussista una completa coincidenza fra le due domande. Invece, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimento dei danni, agendo per uno in sede civile e costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Cass. pen. sent n. 38806/2008).
Va, poi, evidenziato, in punto di diritto, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il pag. 4/11 necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. civile sez. III,
25/07/2023, n. 22277).
Presupposto di entrambe le domande (di risarcimento danni e di risoluzione) è
l'accertamento dell'inadempimento. Detto presupposto, tuttavia, è da valutarsi in modo differente nelle due azioni: l'inadempimento per giustificare la risoluzione del contratto non deve essere di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455
c.c., mentre l'inadempimento che giustifica la richiesta di danno può essere di scarsa importanza, incidendo l'importanza dell'inadempimento sulla quantificazione del danno, ma non sul diritto al risarcimento (Cass. 14/12/2000, n. 15779).
Dunque, nella fattispecie in esame, è necessario accertare l'inadempimento contrattuale a prescindere dal requisito della “gravità” (art. 1455 c.c.).
La Corte di Cassazione, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, afferma che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. A fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione (Cass. civile sez. I, 06/07/2023, n.19110).
Nel caso in esame, che l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.
Innanzitutto, risulta documentalmente provata l'intervenuta conclusione del contratto di appalto con il convenuto in proprio e quale legale rapp.te della società “ CP_4 [...]
”. CP_5
In particolare, emerge che sono stati sottoscritti i seguenti contratti: 1) contratto in data
2.02.2011 per l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione e completamento del fabbricato, per un importo complessivo di euro 278.156,00
(comprensivo di IVA), da pagarsi nel seguente modo: euro 72.000,00 (comprensiva di
IVA al 10%) al momento della sottoscrizione del contratto e la restante somma agli stati di avanzamento mensili. L' importo di euro 278.156,00 veniva rideterminato, a seguito dello stato di avanzamento dei lavori (di euro 250.000,00), nella somma di euro pag. 5/11 317.608,50 (comprensiva di IVA); -2) scrittura privata integrativa in data 16.05.2012, con indicazione del termine di ultimazione dei lavori alla data del 31.07.2012 e del fatto che l'importo residuo del compenso ammontava a complessivi euro 57.500,00
(comprensivo del compenso del DL), da pagarsi per € 27.500,00, a mezzo assegno postdatato (consegnato contestualmente dal committente all'appaltatore) e per €
30.000,00 in n. 5 rate da euro 600,00 ciascuna (con scadenza al 30.06.2013, 30.06.2014,
30.06.2015, 30.06.2016 e 30.06.2017, con cambiali da consegnarsi dal committente all'appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori); -3) scrittura privata del 29.06.2012, con con proroga della data di ultimazione dei lavori al 30.09.2012 (le parti dichiaravano di annullare la precedente scrittura, ma di conservare la sostanza dei patti in essa contenuti), contestualmente l'assegno postdatato, di euro 27.500,00, veniva intestato e consegnato alla ditta , a saldo di fatture (n.ri 371/A del 30.09.2011, CP_1
di euro 15.766,27, 395/A del 31.10.2011, di euro 8.751,48, 445/A del 30.12.2022, di euro 2.982,23) relative all'acquisto di materiali e per le cambiali, veniva stabilito che la consegna sarebbe avvenuta entro 15 giorni dalla data di ultimazione e consegna dei lavori;
-4) contratto del 6.10.2012, contenenti elencazione delle opere da eseguire (con esclusione di alcune quali il muro di cinta, la chiusura perimetrale con paletti e rete in sostituzione della pulizia generale dell'area, il tracciamento del viale di accesso) e modifica delle scadenze per il pagamento (la residua somma di euro 30.000,00 sarebbe stata corrisposta, non più in 5 rate da euro 6.000,00 ciascuna, ma per euro 15.000,00 entro 7 giorni dall'ultimazione dei lavori e per euro 15.000,00 entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori) e della data di ultimazione dei lavori (fissata al 30.01.2013).
Orbene, sulla scorta di un attento esame dei predetti contratti, della documentazione contabile versata in atti e delle risultanze della CTU espletata, deve ritenersi che è emersa la prova che l'attore abbia corrisposto all'appaltatore, a titolo di compenso, la complessiva somma di euro 302.080,00.
Sia nella scrittura privata del 16.05.2012, che in quella del 29.06.2012, le parti del contratto hanno dichiarato che il committente aveva pagato la somma di euro
302.080,00 e l'appaltatore confermava che tale importo comprendeva anche l'importo di euro 14.000,00 versato in contanti dal committente per le porte interne (comprese quelle mancanti, per euro 10.000,00) e per la differenza dovuta sul costo delle piastrelle di ceramica di Vietri dei bagni (per euro 4.000,00).
pag. 6/11 E' emerso che l'appaltatore non ha completato i lavori. In particolare non sono state realizzate opere del valore di euro 34.322,95; tali opere non sono state pagate.
Poi, vi sono forniture e lavori non realizzati, ma già pagati dall'attore per euro
23.850,00. Giova precisare in merito a tale ultima cifra, che, dall'esame e dal confronto tra il “prospetto degli esborsi post rescissione” e i conteggi finali della CTU, è palese che, per mero errore materiale, il CTU ha riportato nei conteggi finali l'importo di euro
20.850,00, invece di quello di € 23.850,00.
Giova precisare che l'importo dei lavori pagati e non realizzati è stato correttamente determinato dal CTU, analizzando gli importi a saldo riportati nel SAL del 15.09.2011 e le voci elencate nell'allegato A della scrittura privata del 29.06.2012. Il
CTU ha evidenziato che, dalla data del SAL del 15.09.2011 alla data di risoluzione del contratto (2.02.2013), l'avanzamento dei lavori è stato insignificante;
inoltre, il CTU ha evidenziato che, proprio per tale ragione, sono state certamente contabilizzate forniture di materiale non consegnato.
Infine, è documentalmente provato, attraverso il deposito di atti dell'UTC del
Comune di Giungano, che il committente non ha versato il saldo pattuito di euro
30.000,00.
Pertanto, sulla scorta della CTU -che il Tribunale ritiene condivisibile, in quanto corredata da completa motivazione, priva di errori logici, anche relativamente alle osservazioni del CTP di parte attrice- deve ritenersi raggiunta la prova che la risoluzione contrattuale sia avvenuta per inadempimento dell'appaltatore.
Conseguentemente all'attore va riconosciuto, a titolo di danno da inadempimento, quale danno emergente, la complessiva somma di euro 51.350,00. Tale somma deriva dalla somma dell'importo versato per lavori non eseguiti e l'importo versato per materiali pagati e non utilizzati.
Giova precisare che non possono essere rimborsate all'attore in quanto non rientranti nel concetto di “danno emergente” le spese che costui ha sostenuto dopo la risoluzione del contratto, per il completamento dei lavori (fatture del periodo
2013/2014 per la somma di euro 32.841,10, come da pag. 27 della CTU).
Tali spese, non riportate nei SAL e, quindi, non previste negli accordi contrattuali, a seguito della risoluzione di un contratto di appalto, non rientrano nel danno emergente, in quanto l'attore deve solo recuperare le somme pagate per le opere non eseguite e per pag. 7/11 i materiali pagati e non utilizzati. Del resto, l'attore non ha versato il saldo dei lavori, pattuito in € 30.000,00
Nulla può essere riconosciuto, poi, all'attore a titolo di lucro cessante per la dedotta mancata riscossione di canoni di locazione.
L'attore non ha fornito prova sufficiente dei presupposti di fatto indispensabili per valutare l'esistenza e quantificare in termini monetari il pregiudizio patito.
Giova ricordare che il danneggiato può agire per ottenere un adeguato risarcimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., articolato in due componenti fondamentali: il danno emergente ovvero la perdita economica effettivamente subita (ad esempio spese sostenute, investimenti andati perduti, pagamenti non dovuti) ed il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che si sarebbe potuto conseguire se il fatto dannoso non si fosse verificato (ad esempio mancata utilizzazione di un bene, interruzione di rapporti contrattuali, perdita di capacità produttiva o reputazione professionale, ecc.).
Mentre il danno emergente riguarda ciò che è stato effettivamente perso, il lucro cessante riguarda ciò che si sarebbe potuto guadagnare, ma che non si è realizzato a causa del danno.
Per la prima voce di danno (quello emergente), è sufficiente che siano documentate le spese sostenute;
per la seconda (lucro cessante), occorre dimostrare anche il mancato accrescimento della sua sfera patrimoniale. In altri termini, per conseguire il lucro cessante, occorre provare che, a causa dell'inadempimento contrattuale o del fatto illecito, non si è goduto di un accrescimento del proprio patrimonio (c.d. “an debeatur”)
e, una volta accertato ciò, qual è la quota precisa di accrescimento che avrebbe potuto conseguire (c.d. “quantum debeatur”).
L'accrescimento patrimoniale mancato non deve essere ipotetico, ma fondato su elementi prevedibili e ragionevoli (es. la differenza di valore del bene non consegnato che si poteva sicuramente rivendere a prezzo maggiore, i mancati guadagni per l'inutilizzazione del bene destinato ad attività professionale e/o commerciale, e/o occasioni perdute di concludere altri contratti). L'accrescimento va dimostrato in giudizio (es. preventivi e contratti già confermati, serie trattative, dati di mercato, corrispondenza tra le parti, comunicazioni interrotte o offerte che non si è potuto accettare) (cfr. Cass. sent. n. 8905/ 2025).
pag. 8/11 Ebbene, nel caso in esame, l'attore si è limitato a dedurre l'impossibilità di dare in locazione la “villa” già dal 30.09.2011 e a depositare una perizia tecnica che stima il valore del bene, che appare irrilevante ai fini del danno richiesto in citazione.
Nessun'altra voce risarcitoria può essere riconosciuta all'attore attesa la carenza di specifica allegazione e prova.
In definitiva, e la società “ , Controparte_4 Controparte_7
vanno condannati al pagamento in favore dell'attore della somma di 51.350,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Invece, è infondata la domanda di ripetizione d'indebito la somma di euro
27.500,00, proposta nei confronti del convenuto , in proprio e quale Controparte_1 titolare della ditta individuale Controparte_6
.
[...]
Occorre, osservare, che nella scrittura privata intercorsa con l'appaltatore in data
16.5.25, le parti hanno chiarito che l'assegno di 27.500,00 per i materiali forniti dal
[...]
seppur formalmente intestato e consegnato al aveva ad oggetto il CP_1 CP_1
pagamento di materiali da utilizzare nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto da parte dell'appaltatore. Pertanto, poiché come è emerso dalla CTU, tali materiali non sono stati utilizzati, grava sull'appaltatore l'obbligo di restituzione di tale somma, tant'è che è stata inclusa nel calcolo del risarcimento del danno spettante all'attore.
Le fatture emesse dalla ditta (fattura 371/A del 30.09.2011; fattura n. 395/A CP_1
del 31.10.2011 e fattura n. 445/A del 30.11.2011) si riferiscono a forniture avvenute nell'ultimo trimestre del 2011 (periodo compreso tra l'1 settembre ed il 30 dicembre
2011)
È inverosimile, tuttavia, che i materiali, seppur consegnati, siano stati di fatto utilizzati per la realizzazione dei lavori all'immobile dell'attore. Infatti, come rilevato dal CTU è pacifico che l'appaltatrice, nell'ultimo trimestre del 2011, dopo la redazione del primo
SAL, sia stata poco presente sul cantiere, per cui i lavori venivano “portati avanti a singhiozzo” fino all'estate del 2011 e ripresi, per un solo mese, nel luglio del 2012 (cfr. ordini di servizio del direttore dei lavori e sommarie informazioni rese da quest'ultimo e dal Luogotenente . Persona_1
Il CTU ha anche rilevato che una parte dei materiali era di natura tale da non poter essere utilizzata nel cantiere oggetto dell'appalto in lite.
pag. 9/11 Evidentemente, la consegna dei materiali è stata fatta all'appaltatore, che li ha tenuti per sé e/o utilizzati in altri cantieri.
Appare conseguentemente irrilevante ai fini della decisione ogni altra questione sottesa alla consegna dei materiali ed alla firma da parte dell'attore dei documenti di trasporto.
In definitiva, le domande dell'attore vanno accolte nei limiti fin qui indicati.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra l'attore e CP_1
, attesa la peculiarità della vicenda sottesa alla decisione.
[...]
Invece, nel resto, le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto soccombente i convenuti CP_4
in proprio e nella qualità indicata in atti, nella misura determinata in
[...]
dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 147/2022 e tenendo conto del valore della controversia in base al principio del c.d. decisum (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), valori tra minimi e medi atteso il lieve superamento dello scaglione inferiore e la medio bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore e condanna e la società “ Controparte_4 Controparte_7
, in persona del liquidatore, al pagamento, in favore dell'attore, a
[...]
titolo di risarcimento, della complessiva somma di euro 51.350,00, oltre interessi come in motivazione;
2. Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di , in Controparte_1
proprio e quale titolare della ditta individuale
[...]
”; Controparte_6
3. Compensa le spese di lite tra l'attore e , in proprio e nella Controparte_1
qualità suindicata;
4. condanna il convenuto e la società “ Controparte_4 Controparte_7
, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite,
[...]
che liquida nella somma di euro 9.500,00, oltre euro 545,00 per esborsi, IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge;
pag. 10/11 5. pone le spese di CTU definitivamente carico del convenuti indicati al punto 4) del dispositivo, con obbligo di rimborsare all'attore quanto eventualmente anticipato al CTU.
Così deciso in Avellino in data 30.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 11/11