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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2743/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice VELLETTI MONICA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8307/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220161592206503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200095262822502 IRPEF-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200044421136502 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190262203806502 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1705/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 24/03/2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava le seguenti Nominativo_1cartelle di pagamento a lui notificate in qualità di erede della sig.ra : n. 09720220161592206-501, n. 09720200044421136-502, n. 09720190262203806-502 n. 09720200095262822-502. Il ricorrente eccepiva di non aver mai assunto la qualità di erede stante la rinuncia all'eredità ex art. 519 c.c. in data 11 ottobre 2018. Chiedeva, quindi, l'annullamento degli atti impugnati, in quanto da lui non dovute le somme dagli stessi portate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate. Comunicava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva annullato la coobbligazione dell'erede odierno ricorrente, stante la rinuncia all'eredità. A tal riguardo, veniva depositata copia della dichiarazione del 22/05/2025, prot. n. 2025/3389261 rilasciata dalla Direzione Regionale dell'Ente riscossore con cui veniva data comunicazione dell'inefficacia delle summenzionate cartelle di pagamento nei confronti del sig. Ricorrente_1, in ragione dell'errata notifica delle stesse. Alla luce di quanto rappresentato, l'Ufficio riteneva doversi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate circa l'intervenuto provvedimento dell'Agente della Riscossione che, alla luce della rinuncia all'eredità, aveva dichiarato l'inefficacia delle cartelle nei confronti del ricorrente. Il giudizio, quindi, deve essere dichiaro estinto per cessata materia del contendere.
Ricorrente_1Si osserva altresì come , l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dei Sig. era stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con le sentenze n. 10264/2022; n. 3334/2022, n. 7806/2020, n. 5184/2022 tutte passate in giudicato. Inoltre, in data 5 febbraio 2025, lo stesso ricorrente notificava via PEC ad Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione motivata istanza di sgravio integrale dei ruoli di cui al presente giudizio che, rimasta inevasa, lo ha costretto ad adire questa Corte. Si deve concludere, quindi, che non vi sono elementi che possano portare a non applicare il principio della soccombenza virtuale in tema dui spese di lite che vengono pertanto liquidate come da dispositivo in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2026. Il presidente relatore
ON NE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice VELLETTI MONICA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8307/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220161592206503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200095262822502 IRPEF-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200044421136502 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190262203806502 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1705/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 24/03/2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava le seguenti Nominativo_1cartelle di pagamento a lui notificate in qualità di erede della sig.ra : n. 09720220161592206-501, n. 09720200044421136-502, n. 09720190262203806-502 n. 09720200095262822-502. Il ricorrente eccepiva di non aver mai assunto la qualità di erede stante la rinuncia all'eredità ex art. 519 c.c. in data 11 ottobre 2018. Chiedeva, quindi, l'annullamento degli atti impugnati, in quanto da lui non dovute le somme dagli stessi portate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate. Comunicava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva annullato la coobbligazione dell'erede odierno ricorrente, stante la rinuncia all'eredità. A tal riguardo, veniva depositata copia della dichiarazione del 22/05/2025, prot. n. 2025/3389261 rilasciata dalla Direzione Regionale dell'Ente riscossore con cui veniva data comunicazione dell'inefficacia delle summenzionate cartelle di pagamento nei confronti del sig. Ricorrente_1, in ragione dell'errata notifica delle stesse. Alla luce di quanto rappresentato, l'Ufficio riteneva doversi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate circa l'intervenuto provvedimento dell'Agente della Riscossione che, alla luce della rinuncia all'eredità, aveva dichiarato l'inefficacia delle cartelle nei confronti del ricorrente. Il giudizio, quindi, deve essere dichiaro estinto per cessata materia del contendere.
Ricorrente_1Si osserva altresì come , l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dei Sig. era stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con le sentenze n. 10264/2022; n. 3334/2022, n. 7806/2020, n. 5184/2022 tutte passate in giudicato. Inoltre, in data 5 febbraio 2025, lo stesso ricorrente notificava via PEC ad Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione motivata istanza di sgravio integrale dei ruoli di cui al presente giudizio che, rimasta inevasa, lo ha costretto ad adire questa Corte. Si deve concludere, quindi, che non vi sono elementi che possano portare a non applicare il principio della soccombenza virtuale in tema dui spese di lite che vengono pertanto liquidate come da dispositivo in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 febbraio 2026. Il presidente relatore
ON NE