Art. 17. Indennita' di anzianita'
In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:
a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;(2)
b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.(1) (2) ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 10/05/1972 n. 122) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. ------------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 72 (in G.U. 1a s.s. del 13/06/1973 n. 151) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennita' di anzianita', da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute. ------------------ AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.
In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennita' di anzianita' nella seguente misura:
a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5 comma primo, l'indennita' predetta e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianita', sulla base dell'ultimo stipendio;(2)
b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennita' predetta e' commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianita' sulla base dell'ultimo stipendio.(1) (2) ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 10/05/1972 n. 122) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennita' di anzianita' in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. ------------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 72 (in G.U. 1a s.s. del 13/06/1973 n. 151) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennita' di anzianita', da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute. ------------------ AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (in G.U. 1a s.s. del 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.