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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 26/2025 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
TRONTO (AP), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv.
Marone Guido, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e difesi ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 CP_2 ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' CP_2
RESISTENTI avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 17 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2025 premettendo di esser docente di ruolo, Parte_1
a decorrere dal 01.09.2012, attualmente in servizio presso l'istituto Fazzini/Mercantini di S. benedetto del Tronto, lamentava che, in sede di ricostruzione della carriera non era stato valorizzato l'anno
2013, sulla base del blocco degli scatti d'anzianità previsto dall'art. 9, I e II comma, del d.l. n. 78/2010
e dall'art. 16, I comma, del d.l. n. 98/2011.
Osservava che la normativa prevedeva unicamente la mancata attribuzione in detto lasso temporale della maggiorazione spettante, ma non l'irrilevanza dell'annualità all'interno della carriera del dipendente che poteva farla valere come anzianità effettivamente acquisita ai fini giuridici e previdenziali nonché per la determinazione del trattamento retributivo secondo i gradoni stipendiali previsti dalla disciplina pattizia.
In aderenza alla pronuncia della Consulta n. 223/2012, sottolineava che le deroghe ai meccanismi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego, laddove imponevano sacrifici onerosi per far fronte a gravi congiunture economiche negative, risultavano compatibili con il dettato costituzionale purché effettivamente eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo fissato.
Ala stregua di quanto sopra domandava il riconoscimento, a fini giuridici e previdenziali dell'anno
2013 nella ricostruzione della propria carriera, con ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate e la condanna del ad effettuare una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera includente anche l'anno 2013 anche ai fini dell'anzianità maturata e dell'attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2018/2019.
Con memoria difensiva depositata il 3 marzo 2025 si costituivano il Controparte_1
e l' deducendo l'impossibilità di un mero effetto giuridico all'interno di
[...] CP_2 uno strumento adibito esclusivamente alla regolamentazione degli effetti economici.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 17 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termine dell'art. 429 c.p.c..
La ricorrente, docente di ruolo con decorrenza giuridica ed economica I settembre 2024 assegnata all'istituto Fazzini-Mercantini di S. Benedetto del Tronto nella classe AC24, si è vista riconoscere un'anzianità di cinque anni al I settembre 2015 in sede di ricostruzione della carriera, senza valorizzazione dell'anno 2013.
In materia, al fine di contenimento della spesa del personale, è stato previsto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, nell'ambito della prevista cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 448/1998, non si applicavano agli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non davano comunque luogo a successivi recuperi. Inoltre, per le categorie di personale di cui all'art. 3 cit., beneficiarie di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non erano utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e, comunque, le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 avevano effetto a fini esclusivamente giuridici.
Il comma 23 dell'art. 9 cit., con specifico riguardo al personale della scuola statale, ha stabilito che, per il personale docente ed ATA della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non erano utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, salva la previsione dell'art. 8, comma 14, secondo cui, fermo l'art. 9, le risorse di cui all'art. 64, IX comma, del d.l. n. 112/2008 conv. dalla l. n. 133/2008, erano comunque destinate, con le stesse modalità di cui al IX comma 9, secondo periodo, al settore scolastico.
L'art. 64 cit., a propria volta, aveva previsto che una quota parte delle economie di spesa era destinata, al 30%, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico e che gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa venivano iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva Controparte_1 realizzazione dell'economia di spesa, e sarebbero stati resi disponibili in gestione con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Controparte_1 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Il blocco, ai sensi dell'art. 1, lett. b, del d.p.r. n. 122/2013, è stato esteso anche al 2013 (fino al 31 dicembre 2013).
Il c.c.n.l. 13 marzo 2013 e quello del 7 agosto 2014 hanno consentito il recupero dell'utilità dell'anno
2011, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici, individuando le relative risorse rispettivamente a partire dal 2011 e dal 2012.
Alla luce di tale quadro normativo, ferma la non sovrapposizione fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, va escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero il sopra richiamato comma 23 dell'art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale all'obliterazione di tale periodo e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse - ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012 -.
Per l'impiego pubblico non contrattualizzato è esclusa l'utilità della menzionata annualità per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruivano di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione disciplinata in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del blocco.
Trattasi di divergenza di disciplina che trova ragione nel fatto che le progressioni orizzontali e verticali, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali oltre all'anzianità.
Invece gli avanzamenti automatici, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né al passaggio fra aree diverse che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
Per i docenti della scuola, dunque, viene a determinarsi unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, con la conseguenza che il pregiudizio economico resta limitato all'annualità del 2013 (cfr. anche Cass. n. 13619/2025).
Sicché il blocco dell'anno di servizio del 2013 va limitato ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, e non si estende a quelli giuridici, tra cui mobilità, selezioni interne, individuazione delle posizioni eccedentarie, e ciò sino a che saranno reperite le necessarie risorse ed il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Dunque, conclusivamente, va rigettata solo la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate e di inquadramento nella superiore fascia stipendiale con valorizzazione del 2013, mentre va accolta solo quella di riconoscimento a fini giuridici dell'annualità 2013.
La complessità della questione giuridica, ed i contrastanti orientamenti, giustificano l'integrale compensazione delle spese della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di al riconoscimento, a soli fini giuridici, Parte_1 dell'annualità 2013 e rigetta la domanda relativa al riconoscimento di essa a fini economici e di passaggio di fascia stipendiale.
Compensa integralmente le sese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan