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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14505/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice BE SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14505/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLA VINCENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTOLA VINCENZO
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2 MORETTO 67 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(ora otteneva decreto ingiuntivo di euro Controparte_1 CP_2 Controparte_1 33.166,22, oltre interessi e spese, nei confronti di a titolo di mancato pagamento delle Parte_1 obbligazioni assunte con la sottoscrizione di due contratti di consulenza ed assistenza, uno finalizzato alla redazione di perizia economica e giuridica circa la fondatezza e correttezza del credito portato da una cartella esattoriale ed un altro alla redazione di perizia sulle possibilità di ristrutturazione dei debiti di Pt_1
Avverso il decreto proponeva opposizione la società ingiunta che sosteneva l'infondatezza della pretesa di controparte, in quanto il contratto concluso tra le parti sarebbe stato annullabile o da dichiarare Cont risolto per grave inadempimento di pagina 1 di 3 L'opposta, costituitasi, contestava l'assunto dell'opponente e insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà e per il rigetto dell'opposizione.
Il G.I. respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, volta che la corretta formazione dell'accordo contrattuale avrebbe richiesto che venisse informata da Parte_1 Cont dell'esistenza dell'interpretazione giurisprudenziale che rendeva incerta la possibilità di impugnare la cartella esattoriale e, dunque, l'utilità della perizia a ciò specificamente preordinata, con la conseguenza che risultava plausibile la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile dalla controparte.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, nelle more divenuta Controparte_1 [...]
era dichiarata fallita e la presente causa interrotta. CP_1
L'opponente riassumeva la causa con ricorso depositato il 29.3.24, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_2
Il convenuto in riassunzione, costituitosi, insisteva nella richiesta di rigetto dell'opposizione e comunque nella condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 33.166,22.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione scritta autorizzate per detta udienza l'opposto dichiarava che intendeva prendere le distanze dall'iniziativa monitoria posta in essere dalla società fallita e, pertanto, aderiva all'avversa richiesta di revoca del decreto ingiuntivo Trib. Brescia n. 2950/2019 ord. ottenuto dalla società fallita, con compensazione delle spese di lite tra il e Parte_2 Parte_1
………………………
Avendo concluso anche parte opposta per la revoca del decreto ingiuntivo, il tribunale non può che disporre in tal senso, essendo cessata la materia del contendere a seguito della rinuncia alla domanda da parte della società ingiungente.
Ai fini della condanna al pagamento delle spese di lite, considerato che soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha aderito alle difese dell'opponente, queste vanno senz'altro poste a carico del . CP_2
D'altro canto, già alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice istruttore, nel rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, aveva rilevato come, contestato dall'opponente il credito per l'una e per l'altra prestazione, fosse sufficiente osservare che con il contratto “C. Esattoriale Contratto di perizia SDL” (doc. 4 delle produzioni dell'attore), Parte_1 conferiva alla convenuta l'incarico di svolgere una perizia “economica-giuridica” in merito ad una cartella esattoriale che le era stata notificata (in particolare, l'oggetto del contratto era ricavabile dalla Cont lett. a delle premesse contrattuali: “il cliente…ha interesse ad affidare a l'incarico di verificare: -la correttezza formale e sostanziale dell'ATTO emesso dall'agente della riscossione;
-la presenza di eventuali anomalie nella rappresentazione, liquidazione e determinazione dell'aggio e degli interessi di mora nell'ATTO emesso dall'agente della riscossione;
- la sussistenza nell'ATTO emesso dall'agente della riscossione di vizi che inficiano la debenza del tributo e/o la legittimità della pretesa”); che la cartella esattoriale risultava essere stata notificata a il 9 novembre 2017 e che, Parte_1 pertanto, al momento del conferimento dell'incarico, era già spirato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992 per proporre eventuale impugnazione;
che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale (ad es. Cass. civ., sez. trib.- 18/9/2015 n. 18448), nel diritto tributario non valeva il sistema dualistico delle invalidità in vigore nel diritto amministrativo, essendo invece pagina 2 di 3 sussistente un sistema monistico, per cui tutti i vizi (compresi quelli sanciti espressamente come
“nullità”) dovevano essere qualificati come vizi di illegittimità-annullabilità e fatti valere mediante azione di annullamento, nel rispetto del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992; che, peraltro, anche volendo non aderire a tale orientamento e volendo fare riferimento al regime amministrativo, il termine di 180 giorni per l'azione di accertamento delle nullità (art. 31, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2010) risultava comunque decorso al momento della stipula del contratto;
che, in ogni caso, la corretta formazione dell'accordo contrattuale avrebbe richiesto che venisse informata dalla Parte_1 controparte dell'esistenza dell'interpretazione giurisprudenziale di cui sopra (che rendeva quantomeno incerta la possibilità di impugnare la cartella esattoriale e, dunque, l'utilità della perizia a ciò specificamente preordinata) e che, in assenza di prova circa tale incombenza, risultava plausibile la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile dalla controparte.
Tutto ciò premesso ed ai soli fini del giudizio sul riparto delle spese di lite, va ritenuta la soccombenza virtuale dell'opposto e condannato lo stesso al relativo pagamento.
Le spese vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D;
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, stante la rinuncia alla domanda da parte dell'opposto, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi, € 5810,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a., da distrarsi a favore dell'avv.to Bertola dichiaratosi antistatario.
Brescia, 11 novembre 2025
Il Giudice
BE SI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice BE SI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14505/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLA VINCENZO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTOLA VINCENZO
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GORIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2 MORETTO 67 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GORIO ROBERTO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(ora otteneva decreto ingiuntivo di euro Controparte_1 CP_2 Controparte_1 33.166,22, oltre interessi e spese, nei confronti di a titolo di mancato pagamento delle Parte_1 obbligazioni assunte con la sottoscrizione di due contratti di consulenza ed assistenza, uno finalizzato alla redazione di perizia economica e giuridica circa la fondatezza e correttezza del credito portato da una cartella esattoriale ed un altro alla redazione di perizia sulle possibilità di ristrutturazione dei debiti di Pt_1
Avverso il decreto proponeva opposizione la società ingiunta che sosteneva l'infondatezza della pretesa di controparte, in quanto il contratto concluso tra le parti sarebbe stato annullabile o da dichiarare Cont risolto per grave inadempimento di pagina 1 di 3 L'opposta, costituitasi, contestava l'assunto dell'opponente e insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà e per il rigetto dell'opposizione.
Il G.I. respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, volta che la corretta formazione dell'accordo contrattuale avrebbe richiesto che venisse informata da Parte_1 Cont dell'esistenza dell'interpretazione giurisprudenziale che rendeva incerta la possibilità di impugnare la cartella esattoriale e, dunque, l'utilità della perizia a ciò specificamente preordinata, con la conseguenza che risultava plausibile la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile dalla controparte.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, nelle more divenuta Controparte_1 [...]
era dichiarata fallita e la presente causa interrotta. CP_1
L'opponente riassumeva la causa con ricorso depositato il 29.3.24, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_2
Il convenuto in riassunzione, costituitosi, insisteva nella richiesta di rigetto dell'opposizione e comunque nella condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 33.166,22.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione scritta autorizzate per detta udienza l'opposto dichiarava che intendeva prendere le distanze dall'iniziativa monitoria posta in essere dalla società fallita e, pertanto, aderiva all'avversa richiesta di revoca del decreto ingiuntivo Trib. Brescia n. 2950/2019 ord. ottenuto dalla società fallita, con compensazione delle spese di lite tra il e Parte_2 Parte_1
………………………
Avendo concluso anche parte opposta per la revoca del decreto ingiuntivo, il tribunale non può che disporre in tal senso, essendo cessata la materia del contendere a seguito della rinuncia alla domanda da parte della società ingiungente.
Ai fini della condanna al pagamento delle spese di lite, considerato che soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha aderito alle difese dell'opponente, queste vanno senz'altro poste a carico del . CP_2
D'altro canto, già alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice istruttore, nel rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, aveva rilevato come, contestato dall'opponente il credito per l'una e per l'altra prestazione, fosse sufficiente osservare che con il contratto “C. Esattoriale Contratto di perizia SDL” (doc. 4 delle produzioni dell'attore), Parte_1 conferiva alla convenuta l'incarico di svolgere una perizia “economica-giuridica” in merito ad una cartella esattoriale che le era stata notificata (in particolare, l'oggetto del contratto era ricavabile dalla Cont lett. a delle premesse contrattuali: “il cliente…ha interesse ad affidare a l'incarico di verificare: -la correttezza formale e sostanziale dell'ATTO emesso dall'agente della riscossione;
-la presenza di eventuali anomalie nella rappresentazione, liquidazione e determinazione dell'aggio e degli interessi di mora nell'ATTO emesso dall'agente della riscossione;
- la sussistenza nell'ATTO emesso dall'agente della riscossione di vizi che inficiano la debenza del tributo e/o la legittimità della pretesa”); che la cartella esattoriale risultava essere stata notificata a il 9 novembre 2017 e che, Parte_1 pertanto, al momento del conferimento dell'incarico, era già spirato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992 per proporre eventuale impugnazione;
che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale (ad es. Cass. civ., sez. trib.- 18/9/2015 n. 18448), nel diritto tributario non valeva il sistema dualistico delle invalidità in vigore nel diritto amministrativo, essendo invece pagina 2 di 3 sussistente un sistema monistico, per cui tutti i vizi (compresi quelli sanciti espressamente come
“nullità”) dovevano essere qualificati come vizi di illegittimità-annullabilità e fatti valere mediante azione di annullamento, nel rispetto del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992; che, peraltro, anche volendo non aderire a tale orientamento e volendo fare riferimento al regime amministrativo, il termine di 180 giorni per l'azione di accertamento delle nullità (art. 31, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2010) risultava comunque decorso al momento della stipula del contratto;
che, in ogni caso, la corretta formazione dell'accordo contrattuale avrebbe richiesto che venisse informata dalla Parte_1 controparte dell'esistenza dell'interpretazione giurisprudenziale di cui sopra (che rendeva quantomeno incerta la possibilità di impugnare la cartella esattoriale e, dunque, l'utilità della perizia a ciò specificamente preordinata) e che, in assenza di prova circa tale incombenza, risultava plausibile la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile dalla controparte.
Tutto ciò premesso ed ai soli fini del giudizio sul riparto delle spese di lite, va ritenuta la soccombenza virtuale dell'opposto e condannato lo stesso al relativo pagamento.
Le spese vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D;
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, stante la rinuncia alla domanda da parte dell'opposto, dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi, € 5810,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a., da distrarsi a favore dell'avv.to Bertola dichiaratosi antistatario.
Brescia, 11 novembre 2025
Il Giudice
BE SI
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