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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15943 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 41672 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 30.04.2025, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, in via San Filippo Neri n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Rita
D'RT e dell'avv. Giuseppe Antonio Torrisi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attore -
E
Il ROMA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Montevideo n. 21, presso lo studio dell'avv. Ferdinando dalla Corte, che lo rappresenta e difende unitamente giusta procura in atti;
E la Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Romagnoli giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa-
pagina 1 di 6 E
la CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Albert Einstein n. 34, presso lo studio dell'avv. Caterina
EN e dell'avv. Diego Polimanti, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa-
E
l' Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano, corso Genova n. 14, presso lo studio dell'avv. Ivan Bullo, che la rappresenta e difende unitamente giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa-
OGGETTO: domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il condominio di in Roma, chiedendo Parte_1 Controparte_1 accertarsi la responsabilità del convenuto in relazione al sinistro avvenuto a Roma il 5.06.2020 e, per l'effetto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro 175.000,00, oltre al rimborso delle spese sanitarie sostenute.
A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto che in data 05.06.2020, mentre scendeva le scale condominiali che portano al piano in cui sono ubicate le cantine e i box, cadeva a terra a causa del pavimento insaponato e reso sdrucciolevole dall'intervento non segnalato della ditta di pulizie.
L'attore ha dedotto di aver subito lesioni personali per effetto del sinistro e ha chiesto conseguentemente il risarcimento dei danni subiti
Si è costituito in giudizio il condominio di via in Roma, chiedendo il rigetto delle CP_1 domande proposte, in difetto di prova della dinamica del sinistro e, in ogni caso, dei presupposti necessari per ritenere configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente. Il , in ogni CP_1 pagina 2 di 6 caso, ha contestato la quantificazione del danno subito prospettata dall'attore.
Il convenuto ha, altresì, chiesto di chiamare in causa la in forza della Parte_2 polizza in essere tra le parti, e la società alla quale erano affidati i lavori di pulizia dello CP_2 stabile condominiale e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande dell'attore, ha chiesto la condanna dei terzi chiamati a corrispondere direttamente all'attore le somme dovute.
In via ulteriormente subordinata, il condominio di ha chiesto la condanna della Controparte_1
e della a rimborsargli le somme eventualmente corrisposte Parte_2 CP_2 all'attore a titolo di risarcimento del danno.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore, in difetto di Parte_2 prova della dinamica dell'incidente e della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il sinistro, evidenziando altresì come l'incidente sarebbe in ogni caso ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'attore. In via subordinata, l'assicurazione ha rilevato la configurabilità nella specie di una responsabilità concorsuale dell'attore e, in via ulteriormente subordinata, della impresa alla quale era affidata la pulizia dell'edificio condominiale.
La ha altresì contestato la quantificazione del danno subito prospettata Parte_2 dall'attore. Da ultimo, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte, la Parte_2 ha chiesto determinarsi la ripartizione interna della responsabilità tra i vari condebitori solidali,
[...] dichiarando di voler agire in regresso nei confronti della CP_2
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore in CP_2 quanto infondate, in difetto di prova del sinistro e considerata l'apposizione, in occasione di ogni intervento di pulizia, del cartello che segnala la presenza del pavimento bagnato, sicché il sinistro, ove provato, sarebbe in ogni caso ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'attore.
La ha altresì chiesto di chiamare in causa l' della quale CP_2 Controparte_3 ha chiesto la condanna al pagamento diretto in favore dell'attore delle somme dovute oppure, in via subordinata, al rimborso delle somme eventualmente corrisposte all'attore a titolo di risarcimento del danno.
L' ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto Controparte_3 stipulata a garanzia dell'attività svolta dagli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della società, con esclusione, in ogni caso, dei danni derivati da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona. La polizza non sarebbe operativa anche in relazione al profilo temporale, essendo efficace per i soli sinistri verificatisi sino al 9.11.2021. Nella specie, la richiesta risarcitoria sarebbe pervenuta tardivamente, il 12.12.2022, quanto la polizza era ormai cessata.
Nel merito, la ha rilevato l'infondatezza delle domande proposte Controparte_3
pagina 3 di 6 dall'attore e ne ha conseguentemente chiesto il rigetto.
2. L'azione proposta da è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_1 del sinistro asseritamente determinato dalla presenza di acqua e di sapone sulle scale condominiali, a causa dei quali sarebbe caduto riportando gravi lesioni personali.
L'attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nell'omessa custodia del bene ex art. 2051 c.c.
Deve quindi accertarsi se possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 13005/2016).
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La custodia si concretizza infatti non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. n. 1725/2019).
L'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. n. 33129/2024)
Allorché venga invece accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa pagina 4 di 6 oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016).
Nel compiere tali valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 23919/2013; Cass. n.
11664/2014; Cass. n. 3793/2014).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così
Cass. n. 999/2014 che ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
Nel caso di specie l'attore, quindi, è onerato della prova del sinistro e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento. Al spetta invece l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, CP_1 nei termini sopra evidenziati.
All'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato che l'attore sia caduto a causa del pavimento bagnato.
Nessuno dei testi escussi ha infatti assistito al sinistro, in quanto sia il teste sia il teste Testimone_1
hanno dichiarato di essere intervenuti solo dopo l'incidente. Testimone_2
Le dichiarazioni rese dai testi evidenziano poi alcuni profili di contraddittorietà che non consentono di ritenere acquisita prova adeguata dei fatti sottesi alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
Il teste ha riferito di aver trovato l'attore riverso sugli ultimi gradini della scala che Testimone_1 porta ai garage, mentre il teste ha dichiarato di aver viso il teste in piedi, sulla Testimone_2 rampa che dal primo piano porta al piano terra. L'attore si sarebbe poi seduto su di un gradino. pagina 5 di 6 Nessuno dei testi ha quindi potuto descrivere la dinamica del sinistro, né è chiaro (a prescindere dal punto in cui è stato successivamente rinvenuto l'attore dopo l'incidente e dopo essere caduto sui gradini) in quale punto esatto si sia verificato il sinistro (sulla rampa che dal primo piano porta al piano terra, sulla rampa che porta ai garage e ai box oppure sul pianerottolo, dal quale l'attore è poi rotolato sulle scale).
Nessuno dei testi ha poi potuto chiarire per quale motivo l'attore, che al momento del sinistro indossava dei sandali infradito (cfr. al riguardo le dichiarazioni rese dal teste ), Testimone_2 sia caduto, né possono al riguardo rilevare le dichiarazioni rese dal teste , che ha Testimone_1 riferito: “mentre scendevo scivolavo in quanto il pavimento era bagnato tanto che ho dovuto reggermi al corrimano. Preciso che pur avendo le scarpe antinfortunistica scivolavo”, considerato che non è chiaro su quale tratto delle scale sia caduto l'attore e ciò a prescindere dai denunciati profili di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, per aver riferito di aver avuto difficoltà a scendere le scale nonostante l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche
In conclusione, in difetto di prova adeguata della dinamica del sinistro e della riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra tutte le parti attesa l'oggettiva difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: rigetta le domande proposte dall'attore; compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti.
Roma, 14.11.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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