TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/09/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa Rg 1042/2021
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Cristofaro Parte_1
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Sanzone e Andrea Colosi. Controparte_1
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Temistocle Marasco Controparte_2 Controparte_3
Conclusioni come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la sig.ra Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente
[...] C.F._1 in Via della Repubblica n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cristofaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Rende alla via Repaci n. 22, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2021 avente n. R.G. 147/2021 del
22.01.2021 ed emesso da questo Tribunale e notificato in data 04.02.2021, con il quale la
[...] richiedeva il pagamento della somma pari ad € 7.162,79, a fronte del mancato Parte_2 pagamento di n. 11 fatture relative a forniture di energia elettrica e gas.
Allegava l'opponente:
a) Che la documentazione depositata in sede di monitorio non era idonea all'emissione dell'ingiunzione;
b) Che non aveva mai ricevuto le fatture in questione;
c) Che non aveva mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con l'opposta;
d) Che tale fornitura riguardava un immobile nella disponibilità della propria madre;
Concludeva, perciò, l'opponente : ““Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle spiegate argomentazioni, eccezioni, difese e deduzioni:
- in via prioritaria - nell'eventualità di avversa richiesta di concessione della
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 70/2021- accertare e dichiarare la
mancanza dei presupposti ex lege previsti per concedere la provvisoria esecuzione
dell'atto opposto, e per l'effetto rigettare l'avversa richiesta e non concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
– in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo, la sig.ra P_
, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto differire, ai sensi dell'art.
[...]
269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione e
costituzione processuale del terzo;
- accertare e dichiarare l'invalidità/inammissibilità ed improcedibilità del monitorio
opposto per mancato assolvimento dell'onere probatorio circa an e quantum debeatur,
e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2021 e dichiarare la non
debenza di alcuna somma;
– sempre nel merito, ed in via degradata, nella denegata ipotesi per la quale
dovesse essere riconosciuta la vigenza dei contratti di fornitura e la debenza di
eventuali somme in favore della creditrice opposta, previa esatta quantificazione e
determinazione degli effettivi consumi, condannare al pagamento delle stesse il terzo
chiamato con manleva di qualsivoglia debenza in capo all'odierno opponente.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore
dell'esponente procuratore costituito in atti”
Si costituiva la società (C.F ), con sede in Roma (RM), via Giulio Controparte_1 P.IVA_1
Vincenzo Bona n. 101, in persona del Consigliere, dott. (C.F. Controparte_4
), nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F._2 in virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.16, rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli avvocati Claudio Sanzone e
Andrea Colosi, presso lo studio dei quali in Torino, corso Vittorio Emanuele II n.92, eleggeva anche domicilio, contestando tutti i motivi di opposizione e concludendo : “ Voglia il Giudice,
In via preliminare autorizzare la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 cpc, del sig. CP_2
residente in [...], e, per
[...]
l'effetto, differire la data della prima udienza al fine di consentire la notifica della chiamata in causa di terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
In via principale previa concessione della clausola di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, pertanto,
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 70/21;
In via subordinata condannare la sig.ra e/o il terzo chiamato sig. Parte_1 Controparte_2
nel caso in cui ne venisse accertata la qualità di falsus procurator al pagamento in favore di dell'importo di € 7.162,79 o veriore somma accertanda in corso Controparte_1
di causa, oltre interessi dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.”
Intervenivano nel giudizio i terzi chiamati e , prima Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Morelli e successivamente dall'Avv. Temistocle Marasco, sostenendo di non aver mai concluso alcun contratto di fornitura con l'opposta e concludendo: “ per il rigetto delle avverse pretese e la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte da parte dei terzi chiamati in causa “
Esperita l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle memorie conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono:
a) Preliminarmente occorre rilevare che secondo la giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa applicabile ratione temporis: ““il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” ( così Cass. 20267/2023); tale principio di diritto è estensibile naturalmente anche al contratto di somministrazione del gas.
Ciò posto, nel caso in esame occorre rilevare:
1) che risulta provato in atti che il sig. , sostenendo di essere stato a ciò Controparte_2 delegato dalla sig.ra , ha stipulato telefonicamente con l'opposta, in Parte_1 data 5.07.2016 un contratto di fornitura di Gas e in data 30.04.2018 un contratto di fornitura di energia elettrica per l'immobile sito in San Marco Argentano alla via della
Repubblica n. 36
2) Che né l'opponente, né i terzi chiamati hanno mai contestato che la fornitura di energia elettrica e di gas per il detto immobile sia stata effettuata dall'opposta.
Per tale ragione, tenuto conto della giurisprudenza formatasi sulla legislazione vigente ratione temporis, deve ritenersi provata la stipula dei contratti in questione.
Ciò ritenuto, occorre affrontare l'ulteriore questione dell'esistenza della procura a contrarre da parte dell'opponente in favore del terzo . Sul punto l'opponente, sostenendo nell'atto Controparte_2 di citazione di non aver mai avuto rapporti contrattuali con l'opposta, ha sostanzialmente contestato l'esistenza di tale procura;
né il terzo chiamato ha prodotto alcunché al riguardo;
deve perciò concludersi per l'inesistenza della procura in questione, con l'ulteriore conseguenza che i contratti per cui è causa devono ritenersi stipulati da un falsus procurator.
Ciò rilevato, occorre verificare se i contratti in questione siano stati oggetto di ratifica da parte dell'opponente; al riguardo occorre rilevare che per correttamente affermato e provato dall'opposta il numero di Punto di Riconsegna identificativo della fornitura (PDR n. 00882609403474) relativo all'utenza di San Marco Argentero, via della Repubblica n.36 - il quale identifica univocamente l'utenza del gas e corrisponde alla posizione fisica del contatore, ovvero il luogo geografico in cui il gas viene consegnato dal società fornitrice al cliente finale. Tale codice viene assegnato dalla società di distribuzione (indipendentemente da quale sia la società fornitrice) al momento dell'allacciamento del gas, quando il contatore viene collegato alla tubazione nazionale che trasporta il gas. Pertanto il numero identificativo assegnato dalla società di distribuzione rimane sempre lo stesso e non cambia al cambiare delle varie società che riforniscono l'utente – per come risultante dall'estratto della pagina del Sistema Informativo Integrato - Sistema che contiene le informazioni su tutti i contatori esistenti associati a tutte le informazioni anagrafiche e contrattuali degli utenti finali, consentendo così lo scambio di informazioni tra i vari operatori del settore – risulta intestato alla sig.ra Parte_1 sulla ratifica la Suprema Corte ha affermato che deve ritenersi l'avvenuta ratifica, ai sensi dell'art.1399 c.c., qualora il soggetto ratificante, a mezzo di atti o comportamenti concludenti manifesti univocamente la volontà di avvalersene ( così Cass.5479/2023); orbene nel caso in esame, non vi è dubbio che l'opponente abbia utilizzato, per sé o per altri, le forniture di cui ai contratti stipulati dal falsus procuratore e per tale ragione deve ritenersi la ratifica di detti contratti.
Infine, in relazione alla contestazione della quantificazione dei consumi l'opponente non ha mai eccepito il malfunzionamento dei contatori, per cui tale contestazione deve ritenersi generica. Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate , si compensano integralmente tra le parti.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 70/2021, dichiarandone l'esecutorietà.
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 9 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise