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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7962/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
UD dott. FA MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, C.F. / P. Iva Controparte_1
, con sede legale a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 70, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Federico Benvenuto (PEC: c.f. Email_1
) C.F._1
ATTORE contro
, C.F. , con sede in P.zza Marconi, n. 1, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. FA Cresta (c.f. - pec , C.F._2 Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: concessione di pubblico servizio
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: 1) in via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'obbligazione contenuta nell'art. 8 del contratto di concessione stipulato il 20.10.2009 da parte del e per l'effetto Controparte_2 condannarlo a risarcire tutti i danni subiti dalla pari ad € 2.330.491,02 per le Parte_1 causali di cui alla narrativa, o nella somma diversa emergenda in corso di istruttoria;
2) in via subordinata: accertare l'arricchimento senza causa del nei confronti della Controparte_2 società per le causali in narrativa, e dichiarare il in persona Parte_1 CP_2 CP_2 del Sindaco pro tempore tenuto a rimborsare a parte attrice tutti i costi sostenuti per gli interventi che risultavano a carico dell'amministrazione comunale in base al contratto di concessione stipulato il 20.10.2009 nella misura di € 1.830.491,02, o nella diversa somma emergenda in corso di istruttoria;
3) in ogni caso: con vittoria di compenso e spese di lite.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 1 di 16 nel merito, in via principale: per le evidenziate circostanze di fatto e gli illustrati argomenti in diritto, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie vantate da rigettando integralmente le Parte_2 pretese formulate ex adverso, anche in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal siccome prive di fondamento in fatto e in diritto, anche in virtù del principio di CP_2 autoresponsabilità della controparte ex art. 1227 c.c., assolvendo il da ogni avversa Controparte_2 domanda;
in via di eccezione riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. a favore del a Controparte_2 titolo di regresso ex art. 1950 c.c. o comunque di risarcimento del danno nei confronti di Parte_1 rispetto alle pretese formulate dalla controparte eventualmente accertate come fondate all'esito dell'istruttoria, con le somme indicate negli scritti difensivi per le ragioni esposte e qui di seguito riportate:
con la somma di euro 903.803,00 - oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo - corrisposta dal Comune, come coobbligato solidale di all' Pt_1 [...]
, ora Controparte_3 Controparte_4
in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di tale Istituto n. 6824
[...] del 04.04.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 29.03.2024 (doc. sopravvenuto n. 153 prodotto il 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione), come risulta documentalmente provato dalla determinazione n. 60 del 17.07.2024 (prodotta sub doc. 161 in data 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione), nonché dai mandati di pagamento nn. 1569, 1570, 1571 e 1572 del 18.07.2024, allegati alla medesima determinazione (depositati sub doc. 161 il 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione), oltre che dalla diffida del 24.07.2024 (prodotta sub doc. 162 in data 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione);
con la somma di euro 202.446,05 oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, pagata all' ora il 22.12.2022 (doc. 54) Controparte_3 CP_4 da parte del quale garante del mutuo delle rate di mutuo insolute da CP_2 Pt_1
con la somma di euro 197.623,33 (pag. 48 comparsa di risposta) oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., per i lavori indicati in atti (pagg. da 45 a 48 della comparsa di risposta: realizzazione cappotto termico, sostituizone serramenti dell'impianto natatorio, etc.) eseguiti e pagati dal Comune di al posto di CP_2 Pt_1
con la somma di euro 214.708,31 (pag. 48-50 comparsa di risposta) oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c.c. dalla data della domanda sino al saldo, per i lavori indicati in atti (pag. da 48 a 50 della comparsa di risposta: rimozione controsoffitti, sostituzione manto di copertura della piscina comunale, etc.) eseguiti e pagati dal al posto di Controparte_2 Pt_1
- con la somma di euro 14.591,20 a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, liquidate a favore del dall'ordinanza del Tar CP_2 CP_2
Piemonte n. 1020 del 27.10.2022 (su ricorso r.g. n.788/2021) confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5777 del 13.12.2022 (ricorso r.g. n. 8874/2022) e dalla sentenza del Tar Piemonte n. 125 del 03.02.2023 (ricorso r.g. n. 788/2021); pagina 2 di 16 - con la somma di euro 192.150,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, a titolo di abbonamenti incassati e non restituiti da (con conseguente Pt_1 guadagno della stessa) e in parte rimborsati dal agli utenti, o la diversa somma che sarà CP_2 accertata in corso di causa, in subordine anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4, cc. dalla data della domanda sino al saldo;
in via riconvenzionale principale:
accertare e dichiarare ex art. 1218 c.c. il grave inadempimento di a quanto previsto Pt_1 dall'art 4 della concessione rep. n. 2669 del 20.10.2009 in fase di consegna dell'impianto al CP_2
e in ordine alla omessa consegna al di tutti i beni e di tutte le attrezzature CP_2 Controparte_2 presenti nell'impianto sportivo anteriormente al 02.05.2023, condannandola a risarcire al CP_2
tutti i danni subìti e subendi dallo stesso nella misura di almeno euro 160.415,98 (ove è compresa
[...] la somma di euro 12.693,44 pagata dal a con mandato di CP_2 Controparte_5 pagamento n. 1269 del 07.07.2023) oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa, chiedendo, in subordine, che il danno sia liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cc. dalla data della domanda sino al saldo;
in via riconvenzionale subordinata: nel caso in cui l'adìto Tribunale non dovesse riconoscere alcun risarcimento dei danni subìti dal
[...]
in conseguenza dell'inadempimento di a quanto prescritto dall'art. 4 della CP_2 Pt_1 convenzione circa il trasferimento di tutti i beni e attrezzature presenti nella struttura sportiva anteriormente alla consegna della stessa al Comune in data 02.05.2023, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'arricchimento indebito di e dichiararla tenuta a indennizzare Pt_1 il della correlativa diminuzione patrimoniale subìta dallo stesso per almeno euro Controparte_2
160.415,98 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo, o per la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo, in via istruttoria:
• ….. in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_2
(TO) delle spese di lite, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, a quelle di CTU, oltre al rimborso del contributo unificato versato, oltre alle successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice chiede il risarcimento dei danni che ritiene esserle stati cagionati dall'inadempimento del agli obblighi assunti con il contratto con cui è stata affidata ad la Controparte_2 Pt_1 concessione della piscina comunale. Più in particolare, questa la prospettazione dei fatti essenziali posti a sostegno della domanda:
- , costituita nel gennaio 2009, il 20.10.2009 ha stipulato con il Comune di Parte_1
contratto di concessione in affidamento, per 20 anni, del servizio di gestione e CP_2 conduzione dell'impianto natatorio comunale;
pagina 3 di 16 - con la sottoscrizione del contratto, in cambio dell'affidamento degli impianti per il loro sfruttamento economico, la società concessionaria si è impegnata a realizzare, come da disciplinare di gara, una serie interventi di ottimizzazione e riqualificazione dell'impianto natatorio, in particolare a) realizzazione di nuova piscina all'aperto stagionale, per importo stimato a corpo di € 270.000, b) interventi di miglioria piscina esistente, per importo stimato a corpo di € 200.000, c) spogliatoi, per importo stimato a corpo di € 200.000, d) bonifica copertura in amianto, per importo stimato a corpo di € 70.000;
- nel progetto definitivo approvato con delibera di giunta n. 76 del 30.05.2011, che prevedeva ancora la piscina all'aperto, il valore previsto per la realizzazione degli impianti ammontava a € 183.930, mentre il successivo progetto esecutivo approvato con la determina 108 del 31/07/2014 indicava il valore degli impianti in € 238.707,6;
- l'incremento è stato causato dalla previsione dell'impianto idrico sanitario e dell'impianto termico, originariamente non previsti dalla concessione;
- nel frattempo, è stata costretta ad accollarsi anche i lavori per la rimozione della Pt_1 copertura in amianto “che, secondo gli originari accordi, era di competenza del Comune, il quale si dichiarò impossibilitato a realizzare in tempi brevi l'intervento, costringendo l'esponente ad accollarsi anche tale lavoro, con l'obiettivo di installare sul tetto un impianto fotovoltaico finalizzato a ridurre i costi di gestione”;
- l'iniziativa è stata approvata dal comune attraverso la delibera di giunta n. 187 del 31.10.2012;
- in seguito, con la determina n. 268 del 26.5.2015, è stata approvata una variante al progetto esecutivo;
- per effetto di questi provvedimenti, è stata costretta ad eseguire interventi relativi agli Pt_1 impianti spettanti in larga parte al Comune secondo le originarie pattuizioni contrattuali, affrontando un esborso di € 468.440 a fronte di quello di € 183.930 previsto nel contratto del 2009;
- questo aumento dei costi ha portato allo stralcio della realizzazione della piscina all'aperto, definita quale “unica opera calda prevista dal progetto”, e alla conseguente perdita degli utili che essa avrebbe generato per la concessionaria;
- inoltre, essa ha dovuto sostenere extra costi per porre rimedio alle opere mal eseguite o non terminate dall'appaltatore Ecoenergy, per una spesa di € 80.684,22;
- anche il progetto di realizzazione di una SPA e di un centro medico estetico e riabilitativo, presentato in conformità al punto 5 del disciplinare di gara che prevedeva che i concorrenti presentassero una “proposta per l'utilizzo del piano superiore”, è stato via via stralciato per poter affrontare i costi degli impianti;
- inoltre, il ha ritardato di 4 anni il rilascio della garanzia fideiussoria che si era CP_2 impegnato a prestare, concedendola solo nel dicembre 2013, e così determinando in capo alla concessionaria maggiori spese e peggiori condizioni di credito;
- al fine di effettuare gli interventi contrattualmente previsti, ha contratto un mutuo Pt_1 ventennale, garantito dal Comune, con l' , ottenendo la somma di Controparte_3
€ 958.100;
- i lavori di ristrutturazione sono iniziati solamente nel 2014, “lasciando in capo alla Pt_1 negli anni tra il 2010 e il 2014, enormi problematiche dal punto di vista gestionale e ricadute
pagina 4 di 16 molto sensibili sotto il profilo economico-finanziario per via della situazione strutturale del centro”;
- inoltre, i lavori, di durata prevista di 1 anno, si sono protratti fino al giugno 2018, sia per il citato ritardo del nel rilascio della garanzia fideiussoria, sia per colpa dell'impresa CP_2 appaltatrice e per effetto di alcune decisioni errate del RUP, che hanno portato ad una inutile sospensione dei lavori;
- inoltre, il non ha eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria di sua CP_2 competenza, e questo ha determinato un aggravio dei costi delle utenze a carico della concessionaria;
- i ritardi nella conclusione dei lavori di ristrutturazione non solo hanno protratto l'esecuzione delle opere necessarie al contenimento dei costi, ma hanno altresì prodotto un danno dal punto di vista delle entrate, per via della presenza del cantiere in concomitanza con lo svolgimento delle attività sportive;
- con provvedimento del 29.07.2021, il Comune ha deliberato “la decadenza della concessione (e del conseguente diritto d'uso) con e la risoluzione di diritto della relativa Parte_2 convenzione che regola i rapporti tra il e la […] per CP_2 CP_2 Pt_1 inadempimento agli obblighi di pagamento del mutuo al per gli anni 2020 e Controparte_3
2021, per il venir meno dei requisiti generali del Concessionario (di integrità, moralità ed affidabilità professionale) ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 in forza della sentenza di condanna del Tribunale Sez. III Penale di Torino n. 949 del 18.05.2021 nonché ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. g) e i) d.lgs. n. 163/2006 per gravi irregolarità contributive e fiscali definitivamente accertate”;
- la validità della revoca è stata confermata dal TAR;
- per sopperire alle omissioni del ha dovuto sostenere “maggiori Pt_1 Controparte_2 costi emergenti e certificati per un totale di 668.487,02 (lavori di manutenzione straordinaria per impianti 284.510,00 euro;
lavori di rimozione copertura in amianto e nuova copertura 74.373,45 euro;
imposte su lavori e spese tecniche 123.728,57; preammortamento mutuo ICS per 117.000,00 euro;
extra lavori per la palestra 48.000,00 euro;
oneri aggiuntivi di progettazione e direzione lavori 20.875,00 euro)”;
- infine, i mancati guadagni derivanti dalle omissioni e inadempienze del sono stati CP_2 stimati in € 809.107, a cui devono aggiungersi maggiori spese per utenze per complessivi € 352.879, e il danno all'immagine derivante dalla revoca della concessione, stimato equitativamente in € 500.000.
2) Il Comune di in estrema sintesi, contesta integralmente la domanda di parte attrice, CP_2 osservando che:
- tutti gli interventi effettuati da rientravano negli obblighi da essa assunti con la Pt_1 convenzione;
- la stessa prevedeva per l'ente concedente solo la facoltà di rilasciare garanzia fideiussoria, non un obbligo in tal senso;
- tra gli interventi a carico del concessionario vi era anche la rimozione della copertura in amianto, e pertanto il ritardo con cui la stessa è stata effettuata e conseguentemente è stato installato impianto fotovoltaico, è imputabile alla sola Pt_1 pagina 5 di 16 - non vi è stato alcun ritardo nel rilascio della garanzia, posto che “dapprima aveva Pt_1 proposto contratti di mutuo privi dei requisiti di legge, per poi proporre essa stessa garanzie aggiuntive (non richieste dall'amministrazione) al fine di ottenere un importo garantito dal Comune più alto, in modo da accedere a finanziamenti più elevati per lo svolgimento di progetti faraonici proposti dalla medesima concessionaria”;
- l'abbandono del progetto della vasca esterna e l'aumento del costo degli impianti è stato l'effetto di un'iniziativa della concessionaria;
- anche la sostituzione dei serramenti era prevista in gara come opera a carico del concessionario, e tuttavia la stessa è stata realizzata dal Comune di unitamente al cappotto termico che CP_2 ha migliorato i consumi energetici a totale beneficio del concessionario;
- il è sempre stato estraneo ai rapporti tra la concessionaria e la ditta esecutrice dei CP_2 lavori;
- il ha eseguito le opere di manutenzione straordinaria di sua competenza a norma del CP_2 contratto di concessione;
- la revoca della concessione è stata legittima conseguenza del mancato pagamento, da parte della concessionaria, delle rate del finanziamento contratto con l'Istituto di Credito Sportivo;
- al momento del rilascio degli impianti, si è accertato che erano impagati debiti di € 81.286,28 per fornitura idrica, di € 15.193,85 per fornitura gas e di € 7.287,01 per fornitura luce, per un totale di € 103,767,14, somme che quindi in ogni caso non potrebbero essere addebitate al a titolo di asseriti rincari delle utenze, dal momento che non le ha pagate;
CP_2 Pt_1
- in caso di accoglimento di qualcuna delle domande dell'attrice, il danno dovrebbe essere compensato con il lucro ottenuto grazie alla gestione senza titolo dell'impianto, effettuata dalla delibera revoca sino alla riconsegna dei beni, avvenuta solo il 2.5.2023. In aggiunta, l'ente convenuto eccepisce in via riconvenzionale, per il caso di eventuale accertamento di un qualche credito di i seguenti crediti: Pt_1
- il credito di € 202.446,05, oltre interessi, corrispondente alla somma pagato all'Istituto di Credito sportivo in adempimento della garanzia prestata in favore di per il mutuo da Pt_1 essa contratto;
- il credito di € 197.623,33 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., corrispondente alle somme spese per lavori che, sulla base della concessione, sarebbero stati di competenza della parte attrice;
- l'ulteriore credito di € 214.708,31, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., corrispondente ad altre somme spese allo stesso titolo;
- il credito di € 14.591,20 corrispondente alle spese legali liquidate in sede amministrativa. Infine, il deduce che, sulla base dell'art. 4 della concessione, tutti gli arredi acquistati dalla CP_2 concessionaria in corso di contratto avrebbero dovuto essere acquisiti dal e invece CP_2 Pt_1 ha consegnato gli impianti dopo avere sottratto gli arredi della piscina e della palestra, di valore compreso tra € 145.800 e 160.415,98. Quindi, chiede in via riconvenzionale la condanna al pagamento di detta somma.
3) Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., sono state respinte le richieste di prova orale, tutte attinenti a circostanze documentali o contenenti valutazioni, è la causa è stata istruita mediante CTU. Espletata la stessa, dopo un rinvio per la pendenza di trattative che però non hanno sortito successo, la causa è stata rinviata per trattenimento in decisione all'udienza cartolare del 2.12.2025, con pagina 6 di 16 assegnazione dei termini a ritroso per le memorie di discussione, che sono state depositate solo dalla parte convenuta.
4) Nelle more, con nota del 12.10.2023 parte convenuta ha prodotto la sentenza emessa dal Consiglio di Stato con cui è stata confermata la validità della revoca della concessione, sollevando contestualmente, e per la prima volta, un'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sul presupposto che la presente causa abbia ad oggetto “l'imputabilità della risoluzione contrattuale”. L'eccezione, peraltro, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
5) Allo stesso modo, con nota di deposito del 23.07.2024 il Comune di ha dato atto CP_2 dell'avvenuto pagamento della somma di € 903.803, in favore del , in virtù della Controparte_3 garanzia rilasciata in favore di Per questo, in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1
l'eccezione riconvenzionale è stata modificata inserendo anche tale posta attiva tra i crediti opposti in compensazione con l'eventuale risarcimento riconosciuto a controparte.
6) Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di giurisdizione, essa appare formulata dal in via CP_2 cautelativa, per prevenire eventuali decisioni impattanti sull'esistenza del rapporto concessorio, e non è più reiterata nelle conclusioni. In ogni caso, essa sicuramente non è accoglibile se riferita all'intera domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del agli obblighi assunti con il contratto, mentre è fondata solo CP_2 in parte, se riferita alla domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito da
[...] per effetto della revoca della concessione, quantificato in atto di citazione in € 500.000. Pt_1
Infatti, è noto che in materia di pubbliche concessioni, “le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 24345/2025). Pertanto, sicuramente questo giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento autoritativo con cui il ha revocato la concessione, che infatti è questione già decisa dal giudice CP_2 amministrativo con le sentenze citate. Per quello che qui interessa, però, anche eventuali domande risarcitorie connesse alla pretesa illegittimità della revoca, rientrando questa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbero dovuto essere dedotte davanti alla medesima autorità giudiziaria (e peraltro, in questa sede non potrebbero che essere giudicate infondate alla luce dell'esito del giudizio davanti al Tar e al Consiglio di Stato). Oltre a questo, deve anche osservarsi che non assumono alcuna irrilevanza, ai fini della decisione, tutte le vicende dedotte da in merito ai contatti intercorsi dopo la revoca della concessione e Pt_1 all'affidamento che avrebbero generato sul suo possibile rinnovo. Infatti, si tratta di questioni a cui nelle conclusioni non è associata alcuna domanda.
pagina 7 di 16 7) Invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da deve essere esaminata per i due Pt_1 profili del danno emergente e del lucro cessante, che sicuramente prescindono da atti autoritativi del e attengono alla corretta esecuzione del rapporto e alle mere conseguenze patrimoniali. CP_2
In caso di eventuale accoglimento della stessa, dovrà esaminarsi l'eccezione riconvenzionale. Infine, in ogni caso deve affrontarsi la domanda riconvenzionale vera e propria, relativa al valore degli arredi asseritamente sottratti da al momento del rilascio. Pt_1
8) Al netto delle contestazioni inerenti alla revoca della concessione e agli altri profili sopra evidenziati al punto 6), e relativi a fatti successivi alla delibera di revoca della concessione del luglio 2021, in sintesi l'attrice sostiene che il si sia reso inadempiente ai propri obblighi per i seguenti profili: CP_2
a) aver costretto la concessionaria a distogliere le risorse originariamente previste per la realizzazione della piscina esterna verso opere impiantistiche non previste dalla concessione;
b) aver costretto ad accollarsi anche i lavori per la rimozione della copertura in amianto;
Pt_1
c) aver costretto a sostenere extra costi per porre rimedio alle opere mal eseguite o non Pt_1 terminate dall'appaltatore Ecoenergy, per una spesa di € 80.684,22; d) aver ritardato di 4 anni il rilascio della garanzia fideiussoria che si era impegnato a prestare;
e) aver determinato il protrarsi dei lavori fino al giugno 2018, oltre che per il suddetto ritardo del nel rilascio della garanzia fideiussoria, anche per colpa dell'impresa appaltatrice e per CP_2 effetto di alcune decisioni errate del RUP che hanno portato alla sospensione dei lavori;
f) non aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria di sua competenza che hanno determinato un aggravio di costi delle utenze a carico della concessionaria.
9) Partendo dalla prima contestazione, è pacifico che il contratto di concessione sottoscritto il 20.10.2009 prevedeva, a carico di la realizzazione delle opere individuate negli Ambiti 1-2- Pt_1
3-4, e quindi Ambito 1 (nuova piscina all'aperto), Ambito 2 (miglioramento piscina esistente), Ambito 3 (nuovo spogliatoio) e Ambito 4 (bonifica copertura amianto). Invece, già la Dir. n.108 di approvazione del Progetto Esecutivo del 1° lotto dà atto della CP_6 necessità di dare priorità a lavori impiantistici con stralcio delle c.d. “opere calde”, tra cui quindi la vasca esterna. In seguito, la Det. Dir. n. 65 del 26.5.2015 (cfr. doc. 37 , di approvazione della prima perizia CP_2 di variante al progetto esecutivo, prevede il definitivo stralcio della vasca esterna in favore di nuove opere impiantistiche “… causa dell'ammaloramento degli impianti e delle rifiniture dell'edificio esistente che giorno per giorno perdono di funzionalità (spogliatoi esistenti ed impianti) mettendo a repentaglio l'attività complessiva del centro natatorio, si è resa indispensabile, verificata la possibilità di intervento, di trasferire parte del finanziamento sulla ristrutturazione completa degli impianti idro- sanitario, dell'impianto di filtrazione vasche e del trattamento aria completo, dell'impianto elettrico e ricircolo;
al fine di non modificare il piano economico di investimento è stata quindi necessaria l'eliminazione della vasca esterna con i relativi spazi tecnici ed impianti;
l'Amministrazione ha inoltre espresso la necessità di modificare la delimitazione dell'area a verde –solarium allo scopo di conservare parte della viabilità allo stato dell'arte per non sconvolgere gli equilibri dei collegamenti con il centro del paese. Al fine di rendere sostenibile la gestione del complesso natatorio d'esercizio, si rende necessario il recupero di volumi esistenti al piano primo e parte del piano secondo con la destinazione a locali per attività ludico motorie e la conservazione della palestrina già in essere, pagina 8 di 16 concorrendo così tali attività al bilancio societario ed equilibrando la perdita dovuta all'assenza della piscina esterna;
… sono state stralciate le opere e gli oneri realizzativi riferiti ai locali posti al piano primo e secondo ed aggiunti in sostituzione ad essi gli importi relativi all'impianto di ricircolo vasche Cont e ed impianto EVAC, così come meglio indicato negli elaborati della perizia medesima”. E' quindi vero che, in sostanza, è stato modificato il piano delle opere previste a carico del concessionario rispetto all'originaria convenzione, con esclusione della piscina all'esterno che in ipotesi avrebbe potuto generare entrate per la concessionaria. Il fatto, però, è che ha accettato le modifiche, come si desume dalla lettera inviata al Comune Pt_1 il 29.6.2015, nella quale esprime “parere favorevole”, dando atto del fatto che “gli indici di bancabilità del PEF permangono positivi anche con la variante di progetto escludente la realizzazione della piscina all'aperto a vantaggio dell'implementazione, nella realizzazione degli impianti tecnologici relativi all'impianto idrico sanitario, riscaldamento e trattamento aria, con un miglior efficientamento energetico degli stessi” (doc. 39 Comune). Il parere è confermato anche nella
“Relazione di riallineamento contabile” del 26.06.15, con riferimento allo stralcio delle opere destinate ad attività motorie previste al piano primo e secondo (doc. 40 . CP_2
A questo punto l'attrice non può contestare oggi al come inadempimento, delle modifiche al CP_2 piano di interventi originariamente previste che sono state dalla stessa condivise e accettate in sede di approvazione della prima variante al progetto esecutivo.
10) Anche la contestazione relativa alla copertura in amianto è infondata. Come osservato dal CTU sul punto: Cont
“Il Progetto Preliminare presentato da in sede di gara prevedeva all'Ambito 4 lo smaltimento dell'esistente manto di copertura in fibra di cemento-amianto e la sostituzione con un nuovo pannello in lamiera metallica grecata coibentata per un importo stimato in € 168.000. La Concessione conferma l'Ambito 4 costituito dalla rimozione della copertura in amianto e la realizzazione di nuova copertura con lamiera coibentata con importo stimato in € 70.000. La D.G.C. n.76 del 30.05.11 approva la variante al Progetto Definitivo e conferma l'opera in oggetto Cont in capo ad e successivamente:
- in data 03.06.13 con D.G.C. n.94 viene approvato il progetto esecutivo di sostituzione del manto in fibrocemento;
- in data 09.08.13 si avvia la cantierizzazione lavori di sostituzione manto ed i lavori, eseguiti da e hanno termine il 18.09.13; Controparte_9 Controparte_10
- in data 30.09.13 la D.L. Arch. emette il Certificato di Regolare Esecuzione (doc.64osv) dei Per_1 lavori di rimozione e smaltimento copertura in amianto e rifacimento con lamiera coibentata;
- in data 31.10.13 emette la fattura n.1 di netti € 73.000 oltre IVA 10% (doc.65 Controparte_9 osv) verso OSV per “smontaggio e smaltimento amianto – posa di copertura coibentata – sistemazione guaina bituminosa e faldaleria tetto”. Pertanto, la rimozione della copertura in amianto è sempre stata, sin dalla convenzione, un'opera a carico della concessionaria.
11) Non è fondato neanche l'addebito di aver costretto a sostenere extra costi per porre Pt_1 rimedio alle opere mal eseguite o non terminate dall'appaltatore Ecoenergy, per una spesa di € 80.684,22. pagina 9 di 16 Per la verità, esso si riduce alla seguente allegazione:
“Ma gli oneri sostenuti dal concessionario sono molto più elevati, perché ha dovuto Pt_1 sostenere extra costi per via dei rifacimenti e dei completamenti di opere mal eseguite o non terminate dall'appaltore Ecoenergy. Di seguito si riporta la tabella di confronto tra il progetto approvato (vedi determina 268 del 26.05.2015 sopra menzionata) e il conteggio finale delle opere (prod. 8) che riporta alla cifra di 80.684,22 €:
….” Si comprende, quindi, che l'attrice si lamenta del fatto che i costi finali siano stati maggiori rispetto alle previsioni del progetto esecutivo, ma non si comprende in alcun modo quale sia stato l'inadempimento del , né perché esso dovrebbe rispondere di errori od omissioni dell'appaltatore. Controparte_2
Pertanto, l'addebito è del tutto generico e non può essere accolto.
12) Per quanto riguarda il presunto ritardo di 4 anni in cui sarebbe incorso il nel rilascio della CP_2 garanzia fideiussoria che si era impegnato a prestare, è sufficiente osservare che il contratto, all'art. 8, prevede che il “potrà rilasciare a favore dell'istituto mutuante fidejussione”. CP_2
Era dunque escluso qualsiasi obbligo in tal senso, e quindi è esclusa qualsiasi responsabilità del per l'eventuale ritardo con cui abbia ottenuto il finanziamento. CP_2 Pt_1
Secondo la previsione contrattuale non sarebbe da leggere nei termini suddetti, perché “nella Pt_1 ricostruzione avversaria viene omesso il riferimento alla delibera di CC n. 32 del 8.08.2008 (prod. 44) con cui a pag. 3 viene indicato quanto segue:
“2) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del , a garanzia del mutuo da Controparte_2 contrarsi per la ricapitalizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 207del D.Lgs. 267/2000, previo esame da parte dei Responsabili di Servizio del contratto di mutuo e preso atto del piano di rimborso del capitale.” Quindi il Consiglio Comunale aveva già approvato il rilascio della fideiussione e la Giunta sapeva che la AN non aveva ancora deliberato il finanziamento al 17.1.2011, in quanto non erano ancora pervenuti i necessari pareri di ASL e CONI”. Si tratta però di interpretazione non condivisibile, essendo evidente che la delibera consiliare citata è atto inerente alla programmazione dell'attività comunale, e, a fronte del tenore letterale della successiva convenzione (“potrà rilasciare…”), non è sufficiente a determinare l'esistenza in capo al di un impegno negoziale al rilascio della fidejussione. CP_2
In aggiunta, e in ogni caso, si deve anche osservare che dalla documentazione in atti non risulta che il finanziamento in origine deliberato da AN AI (cfr. doc. 15 attrice) non sia stato poi erogato per colpa del nei tempi di rilascio della garanzia fidejussoria. CP_2
Al contrario, dopo l'approvazione del mutuo da parte della banca, nell'ottobre 2010, il ha CP_2 risposto evidenziato la necessità, a norma del bando di gara, di comparare le condizioni di ogni altro istituto con quelle praticate dall'Istituto di Credito Sportivo, oltre a evidenziare l'esigenza della preventiva approvazione del progetto esecutivo e sollevare alcune questioni su singole clausole del contratto di fidejussione (cfr. doc. 4 allegato a 2° memoria 171ter attrice). ha risposto a novembre dello stesso anno segnalando che AN AI (cfr. doc. 5 allegato a 2° Pt_1 memoria 171ter attrice) aveva accolto parzialmente le richieste del Comune, con esclusione della pagina 10 di 16 eliminazione della clausola a “prima richiesta e senza eccezioni”, che la banca considerava essenzialmente per la concessione del finanziamento. A gennaio 2011, il ha risposto che non sarebbe stato possibile approvare il progetto esecutivo CP_2 entro il mese di gennaio per la mancanza dei pareri di ASL, Vigili del Fuoco e Coni, oltre che ribadire Con l'esigenza di comparazione delle condizioni concesse da AN AI con le condizioni praticate da (cfr. doc. 7 allegato a 2° memoria 171ter attrice). Effettivamente, aveva richiesto i pareri solo pochi giorni prima (cfr. doc. 8 e 9 allegati a 2° Pt_1 memoria 171ter attrice). Con Il 20.1.2011, risponde segnalando che da un confronto con era emerso che le condizioni Pt_1 praticate da AN AI sarebbero stati analoghe se non migliori (cfr. doc. 10b allegato a 2° memoria 171ter attrice). Il 7.2.2011, il a quel punto risponde chiedendo l'ultimo bilancio e il piano economico CP_2 finanziario, oltre a ribadire di essere in attesa del progetto definitivo corredato dei prescritti pareri (cfr. doc. 11 allegato a 2° memoria 171ter attrice). Con una mail del marzo 2011, invia un prospetto del piano di ammortamento (cfr. doc. 15 Pt_1 allegato a 2° memoria 171ter attrice). Infine, il 5.6.2011 il comunica l'approvazione del progetto definitivo e la disponibilità al CP_2 rilascio della fideiussione (cfr. doc. 19 allegato a memoria 171ter attrice), ma il 30.5.2011 AN AI aveva già comunicato l'impossibilità di concedere ulteriori proroghe (cfr. doc. 18b memoria 171ter attrice), dopodiché essa non ha più fornito riscontri alle successive richieste di (cfr. doc. 19 Pt_1 allegato a memoria 171ter attrice). Con A partire dall'autunno 2011 iniziano poi i contatti con che porteranno all'erogazione del mutuo e al rilascio della garanzia fideiussoria da parte del Comune (cfr. doc. 22 allegato a memoria 171ter attrice). A questo punto, non vi sono elementi per ritenere imputabile una qualche colpa al posto che CP_2 dalla documentazione citata emerge chiaramente che la tempistica del rilascio della stessa è stata condizionata in primo luogo dal ritardo nell'approvazione della progettazione definitiva, che – come confermato anche dal CTU – “non era nella disponibilità del , e per il resto da normali CP_2 interlocuzioni rese necessarie dall'incompletezza dell'istruttoria, anch'essa non addebitabile al CP_2 ma a Pt_1
Pertanto, in definitiva, il non aveva alcun obbligo di rilascio della garanzia, ed in ogni caso CP_2 non gli sarebbe addebitabile alcun colpevole ritardo.
13) Appare del tutto generico anche l'addebito di aver determinato il protrarsi fino al giugno 2018 dei lavori che erano iniziati nel 2014, e che sarebbero dovuti durare un anno. Contr Al di là della sospensione dei lavori disposta dal che comunque, nell'ambito di un ritardo di oltre 4 anni, avrebbe concorso per pochi mesi nel primo semestre 2016, non si comprende per quale ragione i ritardi esecutivi siano imputabili al posto che la stessa narrazione di parte attrice ne CP_2 riconduce le cause alle inadempienze della ditta appaltatrice Ecoenergy. Lo stesso CTU, nell'ambito della sua indagine tecnica, ha chiarito che “gli eventi che hanno causato l'allungamento dei tempi di cantiere sembrano al C.T.U. attribuibili alle attività di progettazione delle varianti ed esecuzione dei lavori, attività che non erano nelle disponibilità del . CP_2
pagina 11 di 16 14) Infine, secondo la prospettazione effettuata in atto di citazione, il avrebbe omesso di CP_2 eseguire una serie di opere di manutenzione straordinaria, con conseguente aumento dei costi energetici a carico della concessionaria nel periodo 2009 - 2015. Nell'atto di citazione, si legge che “Tali opere, puntualmente segnalate dall'esponente e non eseguite dal sono le seguenti (prod. 25, 26): CP_2
- Sostituzione della caldaia;
- intervento di risanamento dell'ammaloramento delle pareti verticali delle due vasche natatorie poste nel sottostante locale interrato;
- identico intervento di risanamento dell'ammaloramento della soletta sottostante la tribuna;
- ripristino e sistemazione della zona esterna adiacente alle sale macchine e della zona ex solarium;
- completamento dei lavori relativi al cappotto termico e dei serramenti coibentati nell'area prospicente la scala di accesso alla piscina;
- eliminazione dell'ammaloramento sulle colonne del porticato dell'ingresso e della relativa soletta della pensilina;
- sostituzione della porta dell'ingresso principale perché non idonea all'afflusso;
- sostituzione del vecchio serramento posto al primo piano della facciata e realizzazione della spalletta di divisione tra bagno e ufficio;
- eliminazione dell'ammaloramento nelle travi in ferro e nella lamiera grecata del bow window del piano vasca;
- rifacimento fughe delle piastrelle della vasca.
- sostituzione del quadro elettrico generale con apparecchiature e relativi conduttori a norma fino ai quadri elettrici settoriali posti nei locali oggetto della ristrutturazione e ampliamento”. La riprova di questa inadempienza deriverebbe anche dai “lavori di rifacimento dell'impianto di filtrazione delle vasche esistenti, realizzati dall'odierna attrice (ma a carico del comune) per mezzo dei quali furono eliminate le copiose perdite di acqua che per anni hanno funestato la gestione della Piscina di Vinovo”. Inoltre, la sussistenza del danno troverebbe conferma nella relazione di un tecnico di parte (doc. 40 attrice), che riporta le seguenti considerazioni:
“L'analisi è stata eseguita nel seguente modo: A. stima del costo annuo delle utenze (energia elettrica, gas e acqua); B. determinazione del costo medio annuo per il periodo 2009-2015 (Euro 156.434); C. determinazione del costo medio annuo per il periodo 2016-2019 (ultimo anno completo pre- COVID), Euro 106.023. D. stima del danno dato dalla differenza tra B e C (Euro 50.411) per il numero di anni del periodo 2009-2015 (ovvero 7 anni), pari a complessivi Euro 352.879. Il danno complessivo è stato stimato pari a Euro 352.879”. Anche in questo caso, quindi, la contestazione appare alquanto generica, perché non è specificato, né in atto di citazione né in prima memoria, quando i suddetti lavori avrebbero dovuto essere eseguiti dal e in che modo questo avrebbe avuto effetti sui consumi energetici. Anche l'analisi tecnica è CP_2 estremamente sommaria, perché non tiene conto di eventuali oscillazioni dei consumi e dei costi, e soprattutto non descrive alcuna correlazione tra presunti lavori omessi e aumento dei costi. Inoltre, non vi è nessuna evidenza del fatto che la concessionaria abbia segnalato al l'esigenza CP_2 di interventi specifici. I documenti 25 e 26 allegati all'atto di citazione e citati nella narrativa dello pagina 12 di 16 stesso, si riferiscono a sopralluoghi effettuati nel 2021, e quindi nulla dicono rispetto al periodo 2009 – 2015 in cui l'attrice afferma di aver sostenuto consumi anomali. Infine, e in termini decisivi, si deve considerare che, come osservato anche dal CTU, non ha Pt_1 prodotto alcun documento che dia prova dei consumi energetici affrontati, e quindi non vi è alcuna evidenza reale del fatto che nel periodo citato (2009-2015) essa abbia davvero dovuto affrontare per i consumi maggiori spese del normale. Già questi elementi sarebbero ampiamente sufficienti per il rigetto della domanda nella parte in esame. In ogni caso, più nello specifico, nella complessa esposizione di parte attrice sono enucleabili alcuni interventi di manutenzione collocabili nel periodo citato e che sarebbero funzionali ad un maggior risparmio energetico. Però, dalla documentazione in atti, per nessuno di essi emerge che il sia CP_2 intervenuto con ritardo rispetto ai suoi obblighi contrattuali. In particolare, con riguardo alla riparazione delle perdite di acqua della vasca piscina, secondo
[...] foriere di maggiori consumi di acqua, dalla lettura della determina n. 571/2014 (doc. 60 Pt_1 convenuto), risulta che con lettera del 01/02/2012 la concessionaria ha comunicato “la limitazione della fruibilità della piscina comunale dal 02/02/2012 al 12/02/2012 a causa di una perdita d'acqua situata sul fondo della vasca da 25 metri della stessa piscina”, chiedendo il “nulla osta per eseguire i lavori di cui sopra al fine di interrompere il meno possibile l'attività”, dopo di che la stessa Pt_1 ha eseguito il lavoro di riparazione, e con nota del 01/03/2013 ha comunicato la conclusione dei lavori e ha inviato copia delle relative fatture, che il Comune ha poi rimborsato. Pertanto, nessun ritardo è addebitabile al CP_2
Infine, per quanto riguarda la realizzazione del c.d. cappotto termico e la sostituzione dei serramenti esterni, è vero che questi interventi erano previsti a carico del Comune già con l'approvazione della variante al progetto definitivo deliberata dalla Giunta Comunale con determina 76/2011 (cfr. doc. 3 attrice), e che solo con la Dir. n.600/2015 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori e gli stessi CP_6 sono iniziati. La prima determina, però, non prevedeva alcun termine per l'esecuzione delle opere, e d'altra parte non può nemmeno ritenersi che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi con urgenza per consentire la fruibilità dell'impianto, cioè di lavori che a norma del contratto di concessione erano a carico del Si tratta più propriamente di migliori dirette a rendere i locali CP_2 più efficienti sul piano energetico, che vengono così descritti nella relazione alla seconda Perizia di Variante, approvata nell'aprile 2015 (cfr. doc.19 attrice):
“Ambito 4 Al fine di ottimizzare e rendere maggiormente efficaci gli interventi sugli impianti è previsto (come già lo era nel precedente progetto esecutivo) la realizzazione del cappotto termico sulla porzione di edificio esistente e la sostituzione degli attuali serramenti in alluminio anodizzato (vecchia generazione) con serramenti in pvc con le stesse caratteristiche termoacustiche previste per i nuovi serramenti. La tempistica d'intervento, essendo finanziata l'opera dal , avverrà Controparte_2 secondo il piano d'intervento previsto dall'Ente medesimo.” Anche in questo caso, dunque, non è possibile ritenere che il sia intervenuto con ritardo CP_2 rispetto all'obbligo di procedere a manutenzione del complesso, trattandosi piuttosto di interventi di miglioria da realizzarsi con le tempistiche proprie della programmazione finanziaria di un ente pubblico.
pagina 13 di 16 15) Pertanto, nessun inadempimento è addebitabile al CP_2
Questo assorbe e rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine all'esistenza e all'ammontare dei danni ipotizzati da sia come danno emergente che come lucro cessante. Pt_1
16) Il rigetto della domanda principale determina anche assorbimento delle questioni dedotte con eccezione riconvenzionale di compensazione, formulata “nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande”.
17) Resta da esaminare la domanda riconvenzionale principale formulata dal CP_2
Essa trae fondamento dall'articolo 4 della concessione del 20.10.2009, che prevedeva che “Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, tutte le opere e le attrezzature – anche quelle mobili realizzate o acquistate dal concessionario – passeranno in piena proprietà del comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario medesimo. Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di riconsegnare fabbricati, impianti, arredi e attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso), rispondendo personalmente per l'eventuale mancanza di tutte o parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti;
ogni danno accertato comporterà per il concessionario l'obbligo del risarcimento […]”.
invece di adempiere a questo obbligo, al momento del rilascio definitivo dell'impianto, Pt_1 avvenuto il 02.05.2023, ha restituito locali piscina, palestre e spogliatoi completamente spogli delle attrezzatture necessarie all'esercizio delle attività sportive. La circostanza è documentata dal verbale di riconsegna (cfr. doc. 100 convenuta), e dal raffronto tra le fotografie effettuate dopo la riconsegna con quelle effettuate in occasione di precedente sopralluogo congiunto del 18.01.2023 (cfr. doc. 94 convenuta), che invece mostravano le palestre dotate di tutte le attrezzature necessarie. Secondo la prospettazione del il valore delle attrezzature rimosse oscillerebbe tra quello di € CP_2
145.800, somma indicata nella relazione di evidenza del 02.02.2022 di (cfr. doc. 111 Pt_1 convenuta) e quello di € 160.000, indicato dalla stessa in una memoria di replica depositata Pt_1 davanti al Consiglio di Stato nel giudizio amministrativo sulla revoca della concessione (cfr. docc. 104bis e 104ter convenuta), memoria che secondo il avrebbe valore confessorio. CP_2
In aggiunta, con la prima memoria 171ter l'ente convenuto produce una prima stima di costi per il ripristino di arredi ed attrezzatture mancanti ed indispensabili per il proseguimento dell'attività dell'impianto sportivo, pari ad € 39.518,80 (cfr. doc. 118 convenuta), e rappresenta di aver invitato il nuovo gestore a “riattrezzare le palestre per effettuare le attività che già venivano previste dal precedente gestore al fine di proseguire l'anno sportivo anticipando le somme necessarie all'acquisto” (cfr. doc. 120 convenuta). La spesa affrontata dallo stesso, pari a € 15.486 (cfr. doc. 121 convenuta), è stata successivamente rimborsata dal (cfr. doc. 125 convenuta). CP_2 si è difesa osservando che i beni indicati come assenti sono stati smaltiti nel tempo perché Pt_1 nelle more usurati o rotti, e producendo (cfr. doc. 50 attrice) un “inventario completo di tutti i beni che ha lasciato in struttura per un valore di € 183.955,20, che comprende ben 1.359 beni pagati Pt_1 da e che rappresentano l'84,99% dei beni presenti ivi rilasciati, importo che il Comune Pt_1 dovrà essere condannato a risarcire”.
pagina 14 di 16 La domanda, nell'an, è fondata, in quanto emerge documentalmente dal verbale di riconsegna del 2.5.2023 la mancanza di numerosi arredi e attrezzature che invece erano presenti nel precedente verbale di gennaio, e che, a norma dell'art. 4 del contratto del 2009, dovevano essere acquisiti dal al CP_2 momento della cessazione del rapporto. La tesi difensiva di parte attrice è evidentemente inaccoglibile, sia perché essa non offre alcuna prova documentale dei presunti smaltimenti, sia perché le fotografie scattate nel sopralluogo di gennaio ritraggono beni perfettamente utilizzabili. Non può essere però condivisa la quantificazione del valore dei beni ipotizzata dal perché i CP_2 documenti che esso invoca, cioè la relazione di evidenza del 02.02.2022 e la memoria di replica depositata davanti al Consiglio di Stato, nella parte in cui illustrano il valore delle attrezzature acquistate da non possono certo assumere valore confessorio, trattandosi di documenti Pt_1 formati dalla concessionaria a tutt'altro fine rispetto a quello di individuare il valore dei beni strumentali che essa avrebbe dovuto lasciare nell'impianto. Inoltre, quei documenti si riferiscono a tutte le attrezzature strumentali acquistate nel tempo dalla concessionaria. La sottrazione, invece, riguarda il più circoscritto insieme di beni individuato nel verbale di sopralluogo di gennaio e poi mancante all'atto del rilascio. In realtà, l'unico elemento documentale solido che consenta di individuare il valore dei beni mancanti, è quello che emerge dalle fatture della spesa affrontata dal nuovo gestore “per il ripristino delle attrezzature mancanti nelle palestre dell'impianto natatorio comunale pari ad € 12.693,45 al fine di riattivare in tempi celeri il servizio”, e rimborsato dal (cfr. doc. 119 parte convenuta). CP_2
Pertanto, la domanda può essere accolta solo nei limiti di detta somma, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (data del deposito della memoria di costituzione) al saldo.
18) In conclusione, non vi è giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito da per effetto della revoca della concessione, devono essere respinte le Pt_1 altre domande risarcitorie di è assorbita l'eccezione di compensazione proposta dal Pt_1 CP_2
e la domanda riconvenzionale dello stesso può essere accolta limitatamente alla somma di € 12.693,45.
19) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità dei parametri medi previsti per il valore di riferimento della controversia, individuato sulla base della sommatoria tra l'importo della domanda principale e la suddetta somma di
€ 12.963,45. Invece le spese di CTU possono essere poste per la metà a carico di ciascuna delle parti, tenuto conto del fatto che l'indagine peritale ha affrontato anche il tema dei lavori che sono oggetto dell'eccezione di compensazione del arrivando sul punto a conclusioni che hanno sempre sconfessato la tesi, CP_2 propugnata dall'ente pubblico, che si trattasse di opere che avrebbero dovuto essere realizzata dalla concessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito da per effetto della revoca Pt_1 della concessione;
pagina 15 di 16 - respinge tutte le altre domande di Controparte_1
;
[...]
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 12.963,45, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 29.5.2023 al saldo;
- condanna al pagamento Controparte_1 in favore del di delle spese di lite, che si liquidano in € 49.000, oltre Iva, cpa e CP_2 CP_2 rimborso forfettario nella misura del 15%;
- pone definitivamente le spese di CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti. Torino, 22 dicembre 2025
Il UD FA MO
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
UD dott. FA MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, C.F. / P. Iva Controparte_1
, con sede legale a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 70, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Federico Benvenuto (PEC: c.f. Email_1
) C.F._1
ATTORE contro
, C.F. , con sede in P.zza Marconi, n. 1, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. FA Cresta (c.f. - pec , C.F._2 Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: concessione di pubblico servizio
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: 1) in via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'obbligazione contenuta nell'art. 8 del contratto di concessione stipulato il 20.10.2009 da parte del e per l'effetto Controparte_2 condannarlo a risarcire tutti i danni subiti dalla pari ad € 2.330.491,02 per le Parte_1 causali di cui alla narrativa, o nella somma diversa emergenda in corso di istruttoria;
2) in via subordinata: accertare l'arricchimento senza causa del nei confronti della Controparte_2 società per le causali in narrativa, e dichiarare il in persona Parte_1 CP_2 CP_2 del Sindaco pro tempore tenuto a rimborsare a parte attrice tutti i costi sostenuti per gli interventi che risultavano a carico dell'amministrazione comunale in base al contratto di concessione stipulato il 20.10.2009 nella misura di € 1.830.491,02, o nella diversa somma emergenda in corso di istruttoria;
3) in ogni caso: con vittoria di compenso e spese di lite.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 1 di 16 nel merito, in via principale: per le evidenziate circostanze di fatto e gli illustrati argomenti in diritto, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni creditorie vantate da rigettando integralmente le Parte_2 pretese formulate ex adverso, anche in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal siccome prive di fondamento in fatto e in diritto, anche in virtù del principio di CP_2 autoresponsabilità della controparte ex art. 1227 c.c., assolvendo il da ogni avversa Controparte_2 domanda;
in via di eccezione riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. a favore del a Controparte_2 titolo di regresso ex art. 1950 c.c. o comunque di risarcimento del danno nei confronti di Parte_1 rispetto alle pretese formulate dalla controparte eventualmente accertate come fondate all'esito dell'istruttoria, con le somme indicate negli scritti difensivi per le ragioni esposte e qui di seguito riportate:
con la somma di euro 903.803,00 - oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo - corrisposta dal Comune, come coobbligato solidale di all' Pt_1 [...]
, ora Controparte_3 Controparte_4
in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di tale Istituto n. 6824
[...] del 04.04.2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 29.03.2024 (doc. sopravvenuto n. 153 prodotto il 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione), come risulta documentalmente provato dalla determinazione n. 60 del 17.07.2024 (prodotta sub doc. 161 in data 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione), nonché dai mandati di pagamento nn. 1569, 1570, 1571 e 1572 del 18.07.2024, allegati alla medesima determinazione (depositati sub doc. 161 il 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione), oltre che dalla diffida del 24.07.2024 (prodotta sub doc. 162 in data 29.07.2024 di cui si chiede l'ammissione);
con la somma di euro 202.446,05 oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, pagata all' ora il 22.12.2022 (doc. 54) Controparte_3 CP_4 da parte del quale garante del mutuo delle rate di mutuo insolute da CP_2 Pt_1
con la somma di euro 197.623,33 (pag. 48 comparsa di risposta) oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., per i lavori indicati in atti (pagg. da 45 a 48 della comparsa di risposta: realizzazione cappotto termico, sostituizone serramenti dell'impianto natatorio, etc.) eseguiti e pagati dal Comune di al posto di CP_2 Pt_1
con la somma di euro 214.708,31 (pag. 48-50 comparsa di risposta) oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c.c. dalla data della domanda sino al saldo, per i lavori indicati in atti (pag. da 48 a 50 della comparsa di risposta: rimozione controsoffitti, sostituzione manto di copertura della piscina comunale, etc.) eseguiti e pagati dal al posto di Controparte_2 Pt_1
- con la somma di euro 14.591,20 a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, liquidate a favore del dall'ordinanza del Tar CP_2 CP_2
Piemonte n. 1020 del 27.10.2022 (su ricorso r.g. n.788/2021) confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5777 del 13.12.2022 (ricorso r.g. n. 8874/2022) e dalla sentenza del Tar Piemonte n. 125 del 03.02.2023 (ricorso r.g. n. 788/2021); pagina 2 di 16 - con la somma di euro 192.150,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo, a titolo di abbonamenti incassati e non restituiti da (con conseguente Pt_1 guadagno della stessa) e in parte rimborsati dal agli utenti, o la diversa somma che sarà CP_2 accertata in corso di causa, in subordine anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4, cc. dalla data della domanda sino al saldo;
in via riconvenzionale principale:
accertare e dichiarare ex art. 1218 c.c. il grave inadempimento di a quanto previsto Pt_1 dall'art 4 della concessione rep. n. 2669 del 20.10.2009 in fase di consegna dell'impianto al CP_2
e in ordine alla omessa consegna al di tutti i beni e di tutte le attrezzature CP_2 Controparte_2 presenti nell'impianto sportivo anteriormente al 02.05.2023, condannandola a risarcire al CP_2
tutti i danni subìti e subendi dallo stesso nella misura di almeno euro 160.415,98 (ove è compresa
[...] la somma di euro 12.693,44 pagata dal a con mandato di CP_2 Controparte_5 pagamento n. 1269 del 07.07.2023) oltre interessi legali ex art. 1284 co.4, c. c. dalla data della domanda sino al saldo o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa, chiedendo, in subordine, che il danno sia liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284, co. 4, cc. dalla data della domanda sino al saldo;
in via riconvenzionale subordinata: nel caso in cui l'adìto Tribunale non dovesse riconoscere alcun risarcimento dei danni subìti dal
[...]
in conseguenza dell'inadempimento di a quanto prescritto dall'art. 4 della CP_2 Pt_1 convenzione circa il trasferimento di tutti i beni e attrezzature presenti nella struttura sportiva anteriormente alla consegna della stessa al Comune in data 02.05.2023, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'arricchimento indebito di e dichiararla tenuta a indennizzare Pt_1 il della correlativa diminuzione patrimoniale subìta dallo stesso per almeno euro Controparte_2
160.415,98 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo, o per la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo, in via istruttoria:
• ….. in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_2
(TO) delle spese di lite, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, a quelle di CTU, oltre al rimborso del contributo unificato versato, oltre alle successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice chiede il risarcimento dei danni che ritiene esserle stati cagionati dall'inadempimento del agli obblighi assunti con il contratto con cui è stata affidata ad la Controparte_2 Pt_1 concessione della piscina comunale. Più in particolare, questa la prospettazione dei fatti essenziali posti a sostegno della domanda:
- , costituita nel gennaio 2009, il 20.10.2009 ha stipulato con il Comune di Parte_1
contratto di concessione in affidamento, per 20 anni, del servizio di gestione e CP_2 conduzione dell'impianto natatorio comunale;
pagina 3 di 16 - con la sottoscrizione del contratto, in cambio dell'affidamento degli impianti per il loro sfruttamento economico, la società concessionaria si è impegnata a realizzare, come da disciplinare di gara, una serie interventi di ottimizzazione e riqualificazione dell'impianto natatorio, in particolare a) realizzazione di nuova piscina all'aperto stagionale, per importo stimato a corpo di € 270.000, b) interventi di miglioria piscina esistente, per importo stimato a corpo di € 200.000, c) spogliatoi, per importo stimato a corpo di € 200.000, d) bonifica copertura in amianto, per importo stimato a corpo di € 70.000;
- nel progetto definitivo approvato con delibera di giunta n. 76 del 30.05.2011, che prevedeva ancora la piscina all'aperto, il valore previsto per la realizzazione degli impianti ammontava a € 183.930, mentre il successivo progetto esecutivo approvato con la determina 108 del 31/07/2014 indicava il valore degli impianti in € 238.707,6;
- l'incremento è stato causato dalla previsione dell'impianto idrico sanitario e dell'impianto termico, originariamente non previsti dalla concessione;
- nel frattempo, è stata costretta ad accollarsi anche i lavori per la rimozione della Pt_1 copertura in amianto “che, secondo gli originari accordi, era di competenza del Comune, il quale si dichiarò impossibilitato a realizzare in tempi brevi l'intervento, costringendo l'esponente ad accollarsi anche tale lavoro, con l'obiettivo di installare sul tetto un impianto fotovoltaico finalizzato a ridurre i costi di gestione”;
- l'iniziativa è stata approvata dal comune attraverso la delibera di giunta n. 187 del 31.10.2012;
- in seguito, con la determina n. 268 del 26.5.2015, è stata approvata una variante al progetto esecutivo;
- per effetto di questi provvedimenti, è stata costretta ad eseguire interventi relativi agli Pt_1 impianti spettanti in larga parte al Comune secondo le originarie pattuizioni contrattuali, affrontando un esborso di € 468.440 a fronte di quello di € 183.930 previsto nel contratto del 2009;
- questo aumento dei costi ha portato allo stralcio della realizzazione della piscina all'aperto, definita quale “unica opera calda prevista dal progetto”, e alla conseguente perdita degli utili che essa avrebbe generato per la concessionaria;
- inoltre, essa ha dovuto sostenere extra costi per porre rimedio alle opere mal eseguite o non terminate dall'appaltatore Ecoenergy, per una spesa di € 80.684,22;
- anche il progetto di realizzazione di una SPA e di un centro medico estetico e riabilitativo, presentato in conformità al punto 5 del disciplinare di gara che prevedeva che i concorrenti presentassero una “proposta per l'utilizzo del piano superiore”, è stato via via stralciato per poter affrontare i costi degli impianti;
- inoltre, il ha ritardato di 4 anni il rilascio della garanzia fideiussoria che si era CP_2 impegnato a prestare, concedendola solo nel dicembre 2013, e così determinando in capo alla concessionaria maggiori spese e peggiori condizioni di credito;
- al fine di effettuare gli interventi contrattualmente previsti, ha contratto un mutuo Pt_1 ventennale, garantito dal Comune, con l' , ottenendo la somma di Controparte_3
€ 958.100;
- i lavori di ristrutturazione sono iniziati solamente nel 2014, “lasciando in capo alla Pt_1 negli anni tra il 2010 e il 2014, enormi problematiche dal punto di vista gestionale e ricadute
pagina 4 di 16 molto sensibili sotto il profilo economico-finanziario per via della situazione strutturale del centro”;
- inoltre, i lavori, di durata prevista di 1 anno, si sono protratti fino al giugno 2018, sia per il citato ritardo del nel rilascio della garanzia fideiussoria, sia per colpa dell'impresa CP_2 appaltatrice e per effetto di alcune decisioni errate del RUP, che hanno portato ad una inutile sospensione dei lavori;
- inoltre, il non ha eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria di sua CP_2 competenza, e questo ha determinato un aggravio dei costi delle utenze a carico della concessionaria;
- i ritardi nella conclusione dei lavori di ristrutturazione non solo hanno protratto l'esecuzione delle opere necessarie al contenimento dei costi, ma hanno altresì prodotto un danno dal punto di vista delle entrate, per via della presenza del cantiere in concomitanza con lo svolgimento delle attività sportive;
- con provvedimento del 29.07.2021, il Comune ha deliberato “la decadenza della concessione (e del conseguente diritto d'uso) con e la risoluzione di diritto della relativa Parte_2 convenzione che regola i rapporti tra il e la […] per CP_2 CP_2 Pt_1 inadempimento agli obblighi di pagamento del mutuo al per gli anni 2020 e Controparte_3
2021, per il venir meno dei requisiti generali del Concessionario (di integrità, moralità ed affidabilità professionale) ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 in forza della sentenza di condanna del Tribunale Sez. III Penale di Torino n. 949 del 18.05.2021 nonché ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. g) e i) d.lgs. n. 163/2006 per gravi irregolarità contributive e fiscali definitivamente accertate”;
- la validità della revoca è stata confermata dal TAR;
- per sopperire alle omissioni del ha dovuto sostenere “maggiori Pt_1 Controparte_2 costi emergenti e certificati per un totale di 668.487,02 (lavori di manutenzione straordinaria per impianti 284.510,00 euro;
lavori di rimozione copertura in amianto e nuova copertura 74.373,45 euro;
imposte su lavori e spese tecniche 123.728,57; preammortamento mutuo ICS per 117.000,00 euro;
extra lavori per la palestra 48.000,00 euro;
oneri aggiuntivi di progettazione e direzione lavori 20.875,00 euro)”;
- infine, i mancati guadagni derivanti dalle omissioni e inadempienze del sono stati CP_2 stimati in € 809.107, a cui devono aggiungersi maggiori spese per utenze per complessivi € 352.879, e il danno all'immagine derivante dalla revoca della concessione, stimato equitativamente in € 500.000.
2) Il Comune di in estrema sintesi, contesta integralmente la domanda di parte attrice, CP_2 osservando che:
- tutti gli interventi effettuati da rientravano negli obblighi da essa assunti con la Pt_1 convenzione;
- la stessa prevedeva per l'ente concedente solo la facoltà di rilasciare garanzia fideiussoria, non un obbligo in tal senso;
- tra gli interventi a carico del concessionario vi era anche la rimozione della copertura in amianto, e pertanto il ritardo con cui la stessa è stata effettuata e conseguentemente è stato installato impianto fotovoltaico, è imputabile alla sola Pt_1 pagina 5 di 16 - non vi è stato alcun ritardo nel rilascio della garanzia, posto che “dapprima aveva Pt_1 proposto contratti di mutuo privi dei requisiti di legge, per poi proporre essa stessa garanzie aggiuntive (non richieste dall'amministrazione) al fine di ottenere un importo garantito dal Comune più alto, in modo da accedere a finanziamenti più elevati per lo svolgimento di progetti faraonici proposti dalla medesima concessionaria”;
- l'abbandono del progetto della vasca esterna e l'aumento del costo degli impianti è stato l'effetto di un'iniziativa della concessionaria;
- anche la sostituzione dei serramenti era prevista in gara come opera a carico del concessionario, e tuttavia la stessa è stata realizzata dal Comune di unitamente al cappotto termico che CP_2 ha migliorato i consumi energetici a totale beneficio del concessionario;
- il è sempre stato estraneo ai rapporti tra la concessionaria e la ditta esecutrice dei CP_2 lavori;
- il ha eseguito le opere di manutenzione straordinaria di sua competenza a norma del CP_2 contratto di concessione;
- la revoca della concessione è stata legittima conseguenza del mancato pagamento, da parte della concessionaria, delle rate del finanziamento contratto con l'Istituto di Credito Sportivo;
- al momento del rilascio degli impianti, si è accertato che erano impagati debiti di € 81.286,28 per fornitura idrica, di € 15.193,85 per fornitura gas e di € 7.287,01 per fornitura luce, per un totale di € 103,767,14, somme che quindi in ogni caso non potrebbero essere addebitate al a titolo di asseriti rincari delle utenze, dal momento che non le ha pagate;
CP_2 Pt_1
- in caso di accoglimento di qualcuna delle domande dell'attrice, il danno dovrebbe essere compensato con il lucro ottenuto grazie alla gestione senza titolo dell'impianto, effettuata dalla delibera revoca sino alla riconsegna dei beni, avvenuta solo il 2.5.2023. In aggiunta, l'ente convenuto eccepisce in via riconvenzionale, per il caso di eventuale accertamento di un qualche credito di i seguenti crediti: Pt_1
- il credito di € 202.446,05, oltre interessi, corrispondente alla somma pagato all'Istituto di Credito sportivo in adempimento della garanzia prestata in favore di per il mutuo da Pt_1 essa contratto;
- il credito di € 197.623,33 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., corrispondente alle somme spese per lavori che, sulla base della concessione, sarebbero stati di competenza della parte attrice;
- l'ulteriore credito di € 214.708,31, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., corrispondente ad altre somme spese allo stesso titolo;
- il credito di € 14.591,20 corrispondente alle spese legali liquidate in sede amministrativa. Infine, il deduce che, sulla base dell'art. 4 della concessione, tutti gli arredi acquistati dalla CP_2 concessionaria in corso di contratto avrebbero dovuto essere acquisiti dal e invece CP_2 Pt_1 ha consegnato gli impianti dopo avere sottratto gli arredi della piscina e della palestra, di valore compreso tra € 145.800 e 160.415,98. Quindi, chiede in via riconvenzionale la condanna al pagamento di detta somma.
3) Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., sono state respinte le richieste di prova orale, tutte attinenti a circostanze documentali o contenenti valutazioni, è la causa è stata istruita mediante CTU. Espletata la stessa, dopo un rinvio per la pendenza di trattative che però non hanno sortito successo, la causa è stata rinviata per trattenimento in decisione all'udienza cartolare del 2.12.2025, con pagina 6 di 16 assegnazione dei termini a ritroso per le memorie di discussione, che sono state depositate solo dalla parte convenuta.
4) Nelle more, con nota del 12.10.2023 parte convenuta ha prodotto la sentenza emessa dal Consiglio di Stato con cui è stata confermata la validità della revoca della concessione, sollevando contestualmente, e per la prima volta, un'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sul presupposto che la presente causa abbia ad oggetto “l'imputabilità della risoluzione contrattuale”. L'eccezione, peraltro, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
5) Allo stesso modo, con nota di deposito del 23.07.2024 il Comune di ha dato atto CP_2 dell'avvenuto pagamento della somma di € 903.803, in favore del , in virtù della Controparte_3 garanzia rilasciata in favore di Per questo, in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1
l'eccezione riconvenzionale è stata modificata inserendo anche tale posta attiva tra i crediti opposti in compensazione con l'eventuale risarcimento riconosciuto a controparte.
6) Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di giurisdizione, essa appare formulata dal in via CP_2 cautelativa, per prevenire eventuali decisioni impattanti sull'esistenza del rapporto concessorio, e non è più reiterata nelle conclusioni. In ogni caso, essa sicuramente non è accoglibile se riferita all'intera domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del agli obblighi assunti con il contratto, mentre è fondata solo CP_2 in parte, se riferita alla domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito da
[...] per effetto della revoca della concessione, quantificato in atto di citazione in € 500.000. Pt_1
Infatti, è noto che in materia di pubbliche concessioni, “le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 24345/2025). Pertanto, sicuramente questo giudice non può sindacare la legittimità del provvedimento autoritativo con cui il ha revocato la concessione, che infatti è questione già decisa dal giudice CP_2 amministrativo con le sentenze citate. Per quello che qui interessa, però, anche eventuali domande risarcitorie connesse alla pretesa illegittimità della revoca, rientrando questa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbero dovuto essere dedotte davanti alla medesima autorità giudiziaria (e peraltro, in questa sede non potrebbero che essere giudicate infondate alla luce dell'esito del giudizio davanti al Tar e al Consiglio di Stato). Oltre a questo, deve anche osservarsi che non assumono alcuna irrilevanza, ai fini della decisione, tutte le vicende dedotte da in merito ai contatti intercorsi dopo la revoca della concessione e Pt_1 all'affidamento che avrebbero generato sul suo possibile rinnovo. Infatti, si tratta di questioni a cui nelle conclusioni non è associata alcuna domanda.
pagina 7 di 16 7) Invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da deve essere esaminata per i due Pt_1 profili del danno emergente e del lucro cessante, che sicuramente prescindono da atti autoritativi del e attengono alla corretta esecuzione del rapporto e alle mere conseguenze patrimoniali. CP_2
In caso di eventuale accoglimento della stessa, dovrà esaminarsi l'eccezione riconvenzionale. Infine, in ogni caso deve affrontarsi la domanda riconvenzionale vera e propria, relativa al valore degli arredi asseritamente sottratti da al momento del rilascio. Pt_1
8) Al netto delle contestazioni inerenti alla revoca della concessione e agli altri profili sopra evidenziati al punto 6), e relativi a fatti successivi alla delibera di revoca della concessione del luglio 2021, in sintesi l'attrice sostiene che il si sia reso inadempiente ai propri obblighi per i seguenti profili: CP_2
a) aver costretto la concessionaria a distogliere le risorse originariamente previste per la realizzazione della piscina esterna verso opere impiantistiche non previste dalla concessione;
b) aver costretto ad accollarsi anche i lavori per la rimozione della copertura in amianto;
Pt_1
c) aver costretto a sostenere extra costi per porre rimedio alle opere mal eseguite o non Pt_1 terminate dall'appaltatore Ecoenergy, per una spesa di € 80.684,22; d) aver ritardato di 4 anni il rilascio della garanzia fideiussoria che si era impegnato a prestare;
e) aver determinato il protrarsi dei lavori fino al giugno 2018, oltre che per il suddetto ritardo del nel rilascio della garanzia fideiussoria, anche per colpa dell'impresa appaltatrice e per CP_2 effetto di alcune decisioni errate del RUP che hanno portato alla sospensione dei lavori;
f) non aver eseguito interventi di manutenzione straordinaria di sua competenza che hanno determinato un aggravio di costi delle utenze a carico della concessionaria.
9) Partendo dalla prima contestazione, è pacifico che il contratto di concessione sottoscritto il 20.10.2009 prevedeva, a carico di la realizzazione delle opere individuate negli Ambiti 1-2- Pt_1
3-4, e quindi Ambito 1 (nuova piscina all'aperto), Ambito 2 (miglioramento piscina esistente), Ambito 3 (nuovo spogliatoio) e Ambito 4 (bonifica copertura amianto). Invece, già la Dir. n.108 di approvazione del Progetto Esecutivo del 1° lotto dà atto della CP_6 necessità di dare priorità a lavori impiantistici con stralcio delle c.d. “opere calde”, tra cui quindi la vasca esterna. In seguito, la Det. Dir. n. 65 del 26.5.2015 (cfr. doc. 37 , di approvazione della prima perizia CP_2 di variante al progetto esecutivo, prevede il definitivo stralcio della vasca esterna in favore di nuove opere impiantistiche “… causa dell'ammaloramento degli impianti e delle rifiniture dell'edificio esistente che giorno per giorno perdono di funzionalità (spogliatoi esistenti ed impianti) mettendo a repentaglio l'attività complessiva del centro natatorio, si è resa indispensabile, verificata la possibilità di intervento, di trasferire parte del finanziamento sulla ristrutturazione completa degli impianti idro- sanitario, dell'impianto di filtrazione vasche e del trattamento aria completo, dell'impianto elettrico e ricircolo;
al fine di non modificare il piano economico di investimento è stata quindi necessaria l'eliminazione della vasca esterna con i relativi spazi tecnici ed impianti;
l'Amministrazione ha inoltre espresso la necessità di modificare la delimitazione dell'area a verde –solarium allo scopo di conservare parte della viabilità allo stato dell'arte per non sconvolgere gli equilibri dei collegamenti con il centro del paese. Al fine di rendere sostenibile la gestione del complesso natatorio d'esercizio, si rende necessario il recupero di volumi esistenti al piano primo e parte del piano secondo con la destinazione a locali per attività ludico motorie e la conservazione della palestrina già in essere, pagina 8 di 16 concorrendo così tali attività al bilancio societario ed equilibrando la perdita dovuta all'assenza della piscina esterna;
… sono state stralciate le opere e gli oneri realizzativi riferiti ai locali posti al piano primo e secondo ed aggiunti in sostituzione ad essi gli importi relativi all'impianto di ricircolo vasche Cont e ed impianto EVAC, così come meglio indicato negli elaborati della perizia medesima”. E' quindi vero che, in sostanza, è stato modificato il piano delle opere previste a carico del concessionario rispetto all'originaria convenzione, con esclusione della piscina all'esterno che in ipotesi avrebbe potuto generare entrate per la concessionaria. Il fatto, però, è che ha accettato le modifiche, come si desume dalla lettera inviata al Comune Pt_1 il 29.6.2015, nella quale esprime “parere favorevole”, dando atto del fatto che “gli indici di bancabilità del PEF permangono positivi anche con la variante di progetto escludente la realizzazione della piscina all'aperto a vantaggio dell'implementazione, nella realizzazione degli impianti tecnologici relativi all'impianto idrico sanitario, riscaldamento e trattamento aria, con un miglior efficientamento energetico degli stessi” (doc. 39 Comune). Il parere è confermato anche nella
“Relazione di riallineamento contabile” del 26.06.15, con riferimento allo stralcio delle opere destinate ad attività motorie previste al piano primo e secondo (doc. 40 . CP_2
A questo punto l'attrice non può contestare oggi al come inadempimento, delle modifiche al CP_2 piano di interventi originariamente previste che sono state dalla stessa condivise e accettate in sede di approvazione della prima variante al progetto esecutivo.
10) Anche la contestazione relativa alla copertura in amianto è infondata. Come osservato dal CTU sul punto: Cont
“Il Progetto Preliminare presentato da in sede di gara prevedeva all'Ambito 4 lo smaltimento dell'esistente manto di copertura in fibra di cemento-amianto e la sostituzione con un nuovo pannello in lamiera metallica grecata coibentata per un importo stimato in € 168.000. La Concessione conferma l'Ambito 4 costituito dalla rimozione della copertura in amianto e la realizzazione di nuova copertura con lamiera coibentata con importo stimato in € 70.000. La D.G.C. n.76 del 30.05.11 approva la variante al Progetto Definitivo e conferma l'opera in oggetto Cont in capo ad e successivamente:
- in data 03.06.13 con D.G.C. n.94 viene approvato il progetto esecutivo di sostituzione del manto in fibrocemento;
- in data 09.08.13 si avvia la cantierizzazione lavori di sostituzione manto ed i lavori, eseguiti da e hanno termine il 18.09.13; Controparte_9 Controparte_10
- in data 30.09.13 la D.L. Arch. emette il Certificato di Regolare Esecuzione (doc.64osv) dei Per_1 lavori di rimozione e smaltimento copertura in amianto e rifacimento con lamiera coibentata;
- in data 31.10.13 emette la fattura n.1 di netti € 73.000 oltre IVA 10% (doc.65 Controparte_9 osv) verso OSV per “smontaggio e smaltimento amianto – posa di copertura coibentata – sistemazione guaina bituminosa e faldaleria tetto”. Pertanto, la rimozione della copertura in amianto è sempre stata, sin dalla convenzione, un'opera a carico della concessionaria.
11) Non è fondato neanche l'addebito di aver costretto a sostenere extra costi per porre Pt_1 rimedio alle opere mal eseguite o non terminate dall'appaltatore Ecoenergy, per una spesa di € 80.684,22. pagina 9 di 16 Per la verità, esso si riduce alla seguente allegazione:
“Ma gli oneri sostenuti dal concessionario sono molto più elevati, perché ha dovuto Pt_1 sostenere extra costi per via dei rifacimenti e dei completamenti di opere mal eseguite o non terminate dall'appaltore Ecoenergy. Di seguito si riporta la tabella di confronto tra il progetto approvato (vedi determina 268 del 26.05.2015 sopra menzionata) e il conteggio finale delle opere (prod. 8) che riporta alla cifra di 80.684,22 €:
….” Si comprende, quindi, che l'attrice si lamenta del fatto che i costi finali siano stati maggiori rispetto alle previsioni del progetto esecutivo, ma non si comprende in alcun modo quale sia stato l'inadempimento del , né perché esso dovrebbe rispondere di errori od omissioni dell'appaltatore. Controparte_2
Pertanto, l'addebito è del tutto generico e non può essere accolto.
12) Per quanto riguarda il presunto ritardo di 4 anni in cui sarebbe incorso il nel rilascio della CP_2 garanzia fideiussoria che si era impegnato a prestare, è sufficiente osservare che il contratto, all'art. 8, prevede che il “potrà rilasciare a favore dell'istituto mutuante fidejussione”. CP_2
Era dunque escluso qualsiasi obbligo in tal senso, e quindi è esclusa qualsiasi responsabilità del per l'eventuale ritardo con cui abbia ottenuto il finanziamento. CP_2 Pt_1
Secondo la previsione contrattuale non sarebbe da leggere nei termini suddetti, perché “nella Pt_1 ricostruzione avversaria viene omesso il riferimento alla delibera di CC n. 32 del 8.08.2008 (prod. 44) con cui a pag. 3 viene indicato quanto segue:
“2) di approvare il rilascio della fideiussione da parte del , a garanzia del mutuo da Controparte_2 contrarsi per la ricapitalizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 207del D.Lgs. 267/2000, previo esame da parte dei Responsabili di Servizio del contratto di mutuo e preso atto del piano di rimborso del capitale.” Quindi il Consiglio Comunale aveva già approvato il rilascio della fideiussione e la Giunta sapeva che la AN non aveva ancora deliberato il finanziamento al 17.1.2011, in quanto non erano ancora pervenuti i necessari pareri di ASL e CONI”. Si tratta però di interpretazione non condivisibile, essendo evidente che la delibera consiliare citata è atto inerente alla programmazione dell'attività comunale, e, a fronte del tenore letterale della successiva convenzione (“potrà rilasciare…”), non è sufficiente a determinare l'esistenza in capo al di un impegno negoziale al rilascio della fidejussione. CP_2
In aggiunta, e in ogni caso, si deve anche osservare che dalla documentazione in atti non risulta che il finanziamento in origine deliberato da AN AI (cfr. doc. 15 attrice) non sia stato poi erogato per colpa del nei tempi di rilascio della garanzia fidejussoria. CP_2
Al contrario, dopo l'approvazione del mutuo da parte della banca, nell'ottobre 2010, il ha CP_2 risposto evidenziato la necessità, a norma del bando di gara, di comparare le condizioni di ogni altro istituto con quelle praticate dall'Istituto di Credito Sportivo, oltre a evidenziare l'esigenza della preventiva approvazione del progetto esecutivo e sollevare alcune questioni su singole clausole del contratto di fidejussione (cfr. doc. 4 allegato a 2° memoria 171ter attrice). ha risposto a novembre dello stesso anno segnalando che AN AI (cfr. doc. 5 allegato a 2° Pt_1 memoria 171ter attrice) aveva accolto parzialmente le richieste del Comune, con esclusione della pagina 10 di 16 eliminazione della clausola a “prima richiesta e senza eccezioni”, che la banca considerava essenzialmente per la concessione del finanziamento. A gennaio 2011, il ha risposto che non sarebbe stato possibile approvare il progetto esecutivo CP_2 entro il mese di gennaio per la mancanza dei pareri di ASL, Vigili del Fuoco e Coni, oltre che ribadire Con l'esigenza di comparazione delle condizioni concesse da AN AI con le condizioni praticate da (cfr. doc. 7 allegato a 2° memoria 171ter attrice). Effettivamente, aveva richiesto i pareri solo pochi giorni prima (cfr. doc. 8 e 9 allegati a 2° Pt_1 memoria 171ter attrice). Con Il 20.1.2011, risponde segnalando che da un confronto con era emerso che le condizioni Pt_1 praticate da AN AI sarebbero stati analoghe se non migliori (cfr. doc. 10b allegato a 2° memoria 171ter attrice). Il 7.2.2011, il a quel punto risponde chiedendo l'ultimo bilancio e il piano economico CP_2 finanziario, oltre a ribadire di essere in attesa del progetto definitivo corredato dei prescritti pareri (cfr. doc. 11 allegato a 2° memoria 171ter attrice). Con una mail del marzo 2011, invia un prospetto del piano di ammortamento (cfr. doc. 15 Pt_1 allegato a 2° memoria 171ter attrice). Infine, il 5.6.2011 il comunica l'approvazione del progetto definitivo e la disponibilità al CP_2 rilascio della fideiussione (cfr. doc. 19 allegato a memoria 171ter attrice), ma il 30.5.2011 AN AI aveva già comunicato l'impossibilità di concedere ulteriori proroghe (cfr. doc. 18b memoria 171ter attrice), dopodiché essa non ha più fornito riscontri alle successive richieste di (cfr. doc. 19 Pt_1 allegato a memoria 171ter attrice). Con A partire dall'autunno 2011 iniziano poi i contatti con che porteranno all'erogazione del mutuo e al rilascio della garanzia fideiussoria da parte del Comune (cfr. doc. 22 allegato a memoria 171ter attrice). A questo punto, non vi sono elementi per ritenere imputabile una qualche colpa al posto che CP_2 dalla documentazione citata emerge chiaramente che la tempistica del rilascio della stessa è stata condizionata in primo luogo dal ritardo nell'approvazione della progettazione definitiva, che – come confermato anche dal CTU – “non era nella disponibilità del , e per il resto da normali CP_2 interlocuzioni rese necessarie dall'incompletezza dell'istruttoria, anch'essa non addebitabile al CP_2 ma a Pt_1
Pertanto, in definitiva, il non aveva alcun obbligo di rilascio della garanzia, ed in ogni caso CP_2 non gli sarebbe addebitabile alcun colpevole ritardo.
13) Appare del tutto generico anche l'addebito di aver determinato il protrarsi fino al giugno 2018 dei lavori che erano iniziati nel 2014, e che sarebbero dovuti durare un anno. Contr Al di là della sospensione dei lavori disposta dal che comunque, nell'ambito di un ritardo di oltre 4 anni, avrebbe concorso per pochi mesi nel primo semestre 2016, non si comprende per quale ragione i ritardi esecutivi siano imputabili al posto che la stessa narrazione di parte attrice ne CP_2 riconduce le cause alle inadempienze della ditta appaltatrice Ecoenergy. Lo stesso CTU, nell'ambito della sua indagine tecnica, ha chiarito che “gli eventi che hanno causato l'allungamento dei tempi di cantiere sembrano al C.T.U. attribuibili alle attività di progettazione delle varianti ed esecuzione dei lavori, attività che non erano nelle disponibilità del . CP_2
pagina 11 di 16 14) Infine, secondo la prospettazione effettuata in atto di citazione, il avrebbe omesso di CP_2 eseguire una serie di opere di manutenzione straordinaria, con conseguente aumento dei costi energetici a carico della concessionaria nel periodo 2009 - 2015. Nell'atto di citazione, si legge che “Tali opere, puntualmente segnalate dall'esponente e non eseguite dal sono le seguenti (prod. 25, 26): CP_2
- Sostituzione della caldaia;
- intervento di risanamento dell'ammaloramento delle pareti verticali delle due vasche natatorie poste nel sottostante locale interrato;
- identico intervento di risanamento dell'ammaloramento della soletta sottostante la tribuna;
- ripristino e sistemazione della zona esterna adiacente alle sale macchine e della zona ex solarium;
- completamento dei lavori relativi al cappotto termico e dei serramenti coibentati nell'area prospicente la scala di accesso alla piscina;
- eliminazione dell'ammaloramento sulle colonne del porticato dell'ingresso e della relativa soletta della pensilina;
- sostituzione della porta dell'ingresso principale perché non idonea all'afflusso;
- sostituzione del vecchio serramento posto al primo piano della facciata e realizzazione della spalletta di divisione tra bagno e ufficio;
- eliminazione dell'ammaloramento nelle travi in ferro e nella lamiera grecata del bow window del piano vasca;
- rifacimento fughe delle piastrelle della vasca.
- sostituzione del quadro elettrico generale con apparecchiature e relativi conduttori a norma fino ai quadri elettrici settoriali posti nei locali oggetto della ristrutturazione e ampliamento”. La riprova di questa inadempienza deriverebbe anche dai “lavori di rifacimento dell'impianto di filtrazione delle vasche esistenti, realizzati dall'odierna attrice (ma a carico del comune) per mezzo dei quali furono eliminate le copiose perdite di acqua che per anni hanno funestato la gestione della Piscina di Vinovo”. Inoltre, la sussistenza del danno troverebbe conferma nella relazione di un tecnico di parte (doc. 40 attrice), che riporta le seguenti considerazioni:
“L'analisi è stata eseguita nel seguente modo: A. stima del costo annuo delle utenze (energia elettrica, gas e acqua); B. determinazione del costo medio annuo per il periodo 2009-2015 (Euro 156.434); C. determinazione del costo medio annuo per il periodo 2016-2019 (ultimo anno completo pre- COVID), Euro 106.023. D. stima del danno dato dalla differenza tra B e C (Euro 50.411) per il numero di anni del periodo 2009-2015 (ovvero 7 anni), pari a complessivi Euro 352.879. Il danno complessivo è stato stimato pari a Euro 352.879”. Anche in questo caso, quindi, la contestazione appare alquanto generica, perché non è specificato, né in atto di citazione né in prima memoria, quando i suddetti lavori avrebbero dovuto essere eseguiti dal e in che modo questo avrebbe avuto effetti sui consumi energetici. Anche l'analisi tecnica è CP_2 estremamente sommaria, perché non tiene conto di eventuali oscillazioni dei consumi e dei costi, e soprattutto non descrive alcuna correlazione tra presunti lavori omessi e aumento dei costi. Inoltre, non vi è nessuna evidenza del fatto che la concessionaria abbia segnalato al l'esigenza CP_2 di interventi specifici. I documenti 25 e 26 allegati all'atto di citazione e citati nella narrativa dello pagina 12 di 16 stesso, si riferiscono a sopralluoghi effettuati nel 2021, e quindi nulla dicono rispetto al periodo 2009 – 2015 in cui l'attrice afferma di aver sostenuto consumi anomali. Infine, e in termini decisivi, si deve considerare che, come osservato anche dal CTU, non ha Pt_1 prodotto alcun documento che dia prova dei consumi energetici affrontati, e quindi non vi è alcuna evidenza reale del fatto che nel periodo citato (2009-2015) essa abbia davvero dovuto affrontare per i consumi maggiori spese del normale. Già questi elementi sarebbero ampiamente sufficienti per il rigetto della domanda nella parte in esame. In ogni caso, più nello specifico, nella complessa esposizione di parte attrice sono enucleabili alcuni interventi di manutenzione collocabili nel periodo citato e che sarebbero funzionali ad un maggior risparmio energetico. Però, dalla documentazione in atti, per nessuno di essi emerge che il sia CP_2 intervenuto con ritardo rispetto ai suoi obblighi contrattuali. In particolare, con riguardo alla riparazione delle perdite di acqua della vasca piscina, secondo
[...] foriere di maggiori consumi di acqua, dalla lettura della determina n. 571/2014 (doc. 60 Pt_1 convenuto), risulta che con lettera del 01/02/2012 la concessionaria ha comunicato “la limitazione della fruibilità della piscina comunale dal 02/02/2012 al 12/02/2012 a causa di una perdita d'acqua situata sul fondo della vasca da 25 metri della stessa piscina”, chiedendo il “nulla osta per eseguire i lavori di cui sopra al fine di interrompere il meno possibile l'attività”, dopo di che la stessa Pt_1 ha eseguito il lavoro di riparazione, e con nota del 01/03/2013 ha comunicato la conclusione dei lavori e ha inviato copia delle relative fatture, che il Comune ha poi rimborsato. Pertanto, nessun ritardo è addebitabile al CP_2
Infine, per quanto riguarda la realizzazione del c.d. cappotto termico e la sostituzione dei serramenti esterni, è vero che questi interventi erano previsti a carico del Comune già con l'approvazione della variante al progetto definitivo deliberata dalla Giunta Comunale con determina 76/2011 (cfr. doc. 3 attrice), e che solo con la Dir. n.600/2015 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori e gli stessi CP_6 sono iniziati. La prima determina, però, non prevedeva alcun termine per l'esecuzione delle opere, e d'altra parte non può nemmeno ritenersi che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi con urgenza per consentire la fruibilità dell'impianto, cioè di lavori che a norma del contratto di concessione erano a carico del Si tratta più propriamente di migliori dirette a rendere i locali CP_2 più efficienti sul piano energetico, che vengono così descritti nella relazione alla seconda Perizia di Variante, approvata nell'aprile 2015 (cfr. doc.19 attrice):
“Ambito 4 Al fine di ottimizzare e rendere maggiormente efficaci gli interventi sugli impianti è previsto (come già lo era nel precedente progetto esecutivo) la realizzazione del cappotto termico sulla porzione di edificio esistente e la sostituzione degli attuali serramenti in alluminio anodizzato (vecchia generazione) con serramenti in pvc con le stesse caratteristiche termoacustiche previste per i nuovi serramenti. La tempistica d'intervento, essendo finanziata l'opera dal , avverrà Controparte_2 secondo il piano d'intervento previsto dall'Ente medesimo.” Anche in questo caso, dunque, non è possibile ritenere che il sia intervenuto con ritardo CP_2 rispetto all'obbligo di procedere a manutenzione del complesso, trattandosi piuttosto di interventi di miglioria da realizzarsi con le tempistiche proprie della programmazione finanziaria di un ente pubblico.
pagina 13 di 16 15) Pertanto, nessun inadempimento è addebitabile al CP_2
Questo assorbe e rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine all'esistenza e all'ammontare dei danni ipotizzati da sia come danno emergente che come lucro cessante. Pt_1
16) Il rigetto della domanda principale determina anche assorbimento delle questioni dedotte con eccezione riconvenzionale di compensazione, formulata “nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande”.
17) Resta da esaminare la domanda riconvenzionale principale formulata dal CP_2
Essa trae fondamento dall'articolo 4 della concessione del 20.10.2009, che prevedeva che “Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, tutte le opere e le attrezzature – anche quelle mobili realizzate o acquistate dal concessionario – passeranno in piena proprietà del comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario medesimo. Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di riconsegnare fabbricati, impianti, arredi e attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso), rispondendo personalmente per l'eventuale mancanza di tutte o parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti;
ogni danno accertato comporterà per il concessionario l'obbligo del risarcimento […]”.
invece di adempiere a questo obbligo, al momento del rilascio definitivo dell'impianto, Pt_1 avvenuto il 02.05.2023, ha restituito locali piscina, palestre e spogliatoi completamente spogli delle attrezzatture necessarie all'esercizio delle attività sportive. La circostanza è documentata dal verbale di riconsegna (cfr. doc. 100 convenuta), e dal raffronto tra le fotografie effettuate dopo la riconsegna con quelle effettuate in occasione di precedente sopralluogo congiunto del 18.01.2023 (cfr. doc. 94 convenuta), che invece mostravano le palestre dotate di tutte le attrezzature necessarie. Secondo la prospettazione del il valore delle attrezzature rimosse oscillerebbe tra quello di € CP_2
145.800, somma indicata nella relazione di evidenza del 02.02.2022 di (cfr. doc. 111 Pt_1 convenuta) e quello di € 160.000, indicato dalla stessa in una memoria di replica depositata Pt_1 davanti al Consiglio di Stato nel giudizio amministrativo sulla revoca della concessione (cfr. docc. 104bis e 104ter convenuta), memoria che secondo il avrebbe valore confessorio. CP_2
In aggiunta, con la prima memoria 171ter l'ente convenuto produce una prima stima di costi per il ripristino di arredi ed attrezzatture mancanti ed indispensabili per il proseguimento dell'attività dell'impianto sportivo, pari ad € 39.518,80 (cfr. doc. 118 convenuta), e rappresenta di aver invitato il nuovo gestore a “riattrezzare le palestre per effettuare le attività che già venivano previste dal precedente gestore al fine di proseguire l'anno sportivo anticipando le somme necessarie all'acquisto” (cfr. doc. 120 convenuta). La spesa affrontata dallo stesso, pari a € 15.486 (cfr. doc. 121 convenuta), è stata successivamente rimborsata dal (cfr. doc. 125 convenuta). CP_2 si è difesa osservando che i beni indicati come assenti sono stati smaltiti nel tempo perché Pt_1 nelle more usurati o rotti, e producendo (cfr. doc. 50 attrice) un “inventario completo di tutti i beni che ha lasciato in struttura per un valore di € 183.955,20, che comprende ben 1.359 beni pagati Pt_1 da e che rappresentano l'84,99% dei beni presenti ivi rilasciati, importo che il Comune Pt_1 dovrà essere condannato a risarcire”.
pagina 14 di 16 La domanda, nell'an, è fondata, in quanto emerge documentalmente dal verbale di riconsegna del 2.5.2023 la mancanza di numerosi arredi e attrezzature che invece erano presenti nel precedente verbale di gennaio, e che, a norma dell'art. 4 del contratto del 2009, dovevano essere acquisiti dal al CP_2 momento della cessazione del rapporto. La tesi difensiva di parte attrice è evidentemente inaccoglibile, sia perché essa non offre alcuna prova documentale dei presunti smaltimenti, sia perché le fotografie scattate nel sopralluogo di gennaio ritraggono beni perfettamente utilizzabili. Non può essere però condivisa la quantificazione del valore dei beni ipotizzata dal perché i CP_2 documenti che esso invoca, cioè la relazione di evidenza del 02.02.2022 e la memoria di replica depositata davanti al Consiglio di Stato, nella parte in cui illustrano il valore delle attrezzature acquistate da non possono certo assumere valore confessorio, trattandosi di documenti Pt_1 formati dalla concessionaria a tutt'altro fine rispetto a quello di individuare il valore dei beni strumentali che essa avrebbe dovuto lasciare nell'impianto. Inoltre, quei documenti si riferiscono a tutte le attrezzature strumentali acquistate nel tempo dalla concessionaria. La sottrazione, invece, riguarda il più circoscritto insieme di beni individuato nel verbale di sopralluogo di gennaio e poi mancante all'atto del rilascio. In realtà, l'unico elemento documentale solido che consenta di individuare il valore dei beni mancanti, è quello che emerge dalle fatture della spesa affrontata dal nuovo gestore “per il ripristino delle attrezzature mancanti nelle palestre dell'impianto natatorio comunale pari ad € 12.693,45 al fine di riattivare in tempi celeri il servizio”, e rimborsato dal (cfr. doc. 119 parte convenuta). CP_2
Pertanto, la domanda può essere accolta solo nei limiti di detta somma, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (data del deposito della memoria di costituzione) al saldo.
18) In conclusione, non vi è giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito da per effetto della revoca della concessione, devono essere respinte le Pt_1 altre domande risarcitorie di è assorbita l'eccezione di compensazione proposta dal Pt_1 CP_2
e la domanda riconvenzionale dello stesso può essere accolta limitatamente alla somma di € 12.693,45.
19) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità dei parametri medi previsti per il valore di riferimento della controversia, individuato sulla base della sommatoria tra l'importo della domanda principale e la suddetta somma di
€ 12.963,45. Invece le spese di CTU possono essere poste per la metà a carico di ciascuna delle parti, tenuto conto del fatto che l'indagine peritale ha affrontato anche il tema dei lavori che sono oggetto dell'eccezione di compensazione del arrivando sul punto a conclusioni che hanno sempre sconfessato la tesi, CP_2 propugnata dall'ente pubblico, che si trattasse di opere che avrebbero dovuto essere realizzata dalla concessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito da per effetto della revoca Pt_1 della concessione;
pagina 15 di 16 - respinge tutte le altre domande di Controparte_1
;
[...]
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 12.963,45, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 29.5.2023 al saldo;
- condanna al pagamento Controparte_1 in favore del di delle spese di lite, che si liquidano in € 49.000, oltre Iva, cpa e CP_2 CP_2 rimborso forfettario nella misura del 15%;
- pone definitivamente le spese di CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti. Torino, 22 dicembre 2025
Il UD FA MO
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