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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. DOTT. Ugo Cingano Presidente
2. DOTT. Camilla Gattiboni Consigliere
3. DOTT. Marco Vezzani Consigliere Aus. Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello promosso con atto di citazione in Appello a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 588/2022 pubblicata il 15.10.2022 da:
( Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
) Parte_6 C.F._6
) Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dell' Avv. Stefano Pedrini (C.F. , C.F._8 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Trento (TN), Via Dordi n. 15/a, giusta deleghe ex art. 83 c.p.c. allegate alla comparsa di costituzione e risposta del
03.10.2019.
p.e.c.: Email_1
- appellanti- contro
) CP_1 C.F._9
) CP_2 C.F._10 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Donati
( ),elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._11
medesimo in Tione di Trento (TN), Via Roma n. 17, giusta procura allegata all' atto di citazione in primo grado.
p.e.c.: Email_2
-appellati-
Oggetto: comunione e condominio- impugnazione delibere assembleari- spese condominiali
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, sub 3); nel merito, in via principale: riformare l'impugnata sentenza, nella parte in cui accoglie la domanda subordinata formulata in primo grado dagli odierni appellati e, per l'effetto, rigettare la domanda subordinata formulata dagli odierni appellati in primo grado, per i motivi dedotti nella parte motiva del primo motivo di appello del presente atto, sub 1); nel merito, in via subordinata: riformare l'impugnata sentenza, nella parte in cui accoglie la domanda subordinata formulata in primo grado dagli odierni appellati e, per l'effetto, rigettare la domanda subordinata formulata dagli odierni appellati in primo grado, per i motivi dedotti nella parte motiva del secondo motivo di appello del presente atto, sub 2); in ogni caso: con vittoria dei compensi professionali di causa, ai sensi dei parametri ministeriali vigenti, oltre ad IVA e CNPA in misura di legge, e alle anticipazioni ove sostenute, di entrambi i gradi del giudizio, anche in punto spese della CT di primo grado.
di lite di primo grado. Conclusioni per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, dichiarare inesistente, per le ragioni esposte in narrativa e/o comunque rigettare l'appello proposto dai signori
[...]
+ 6 e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 588/2022 Parte_8 del Tribunale di Trento.
Con rifusione di spese di causa e compensi professionali ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA ed
IVA.
FATTO
E convenivano in giudizio innanzi al tribunale di CP_1 CP_2
Trento , , Parte_8 Parte_2 Parte_4
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, e premesso:
[...]
-di essere proprietari delle p.m. 1,4, 14, 15, 16 e 17 della p.ed. 236 in P.T. 622 in C.C. Breguzzo, unificate nell'unica p.m.4;
-che il loro immobile era da ritenersi autonomo ed indipendente e non facente parte di alcun condominio;
chiedevano:
a)in principalità, di accertare e dichiarare che la p.m.4 della p.ed. 236 in P.T. 622 C.C.
Breguzzo, costituisce un edificio autonomo non facente parte di alcun condominio;
b)in via subordinata, di disporre ex art 61 co.2 disp. att. c.c. lo scioglimento del condominio mediante separazione della predetta p.m.4.
Si costituivano ritualmente, con comparsa di costituzione e risposta d.d.3.10.2019, i convenuti evocati in giudizio i quali, sostenendo che gli attori fanno parte del condominio, denominato condominio Brenta, con decorrenza sin dall'acquisto dell'immobile di loro esclusiva proprietà, ovvero dal 2007, concludevano per l'integrale rigetto di tutte le domande formulate.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della all'espletamento di CT , veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale dichiarava “lo scioglimento del condominio di cui alla p.ed.
236 CC Breguzzo mediante separazione della p.m. 4….”, condannando i convenuti alla rifusione delle spese in favore degli attori;
quanto alla CT “conferma il decreto di liquidazione”.
I convenuti in primo grado appellavano la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Sull'eccezione di parte appellata.
Inesistenza dell'atto di citazione in appello per difetto di sottoscrizione.
Sulla premessa che tale atto è stato redatto in formato Word, seppur firmato digitalmente, parte appellata eccepisce una “palese violazione delle specifiche tecniche emanate, ai sensi dell'art. 34 co. 1 del decreto Ministero giustizia n. 44 dd. 21.02.2011”. Dette specifiche, conclude parte appellata, dispongono che gli atti del processo telematico possano esser formati solo con formato PDF.
Ne conseguirebbe la inesistenza dell'appello e non solo la sua nullità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo esemplificativo individuata con Cass. 1275/2011 secondo cui Poiché l'art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.
Invero non pare che tale sentenza sia riferita al processo telematico o alla forma di redazione degli atti e dice cosa ben diversa.
Inoltre, nella fattispecie, l'atto è stato sottoscritto digitalmente (cosa che riconoscono gli stessi appellati). E' piuttosto da considerare che L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico. Cass. 14338/2017.
Di conseguenza non si tratta di inesistenza ma nemmeno di nullità, appunto perché l'atto è dotato di sottoscrizione.
L'atto è stato ritualmente notificato, parte appellata si è costituita tempestivamente e si è difesa nel merito.
E non va trascurato che – per quanto qui interessa – è consolidato l'orientamento in virtù del quale i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale. Cass. 14840/2018.Cass.
26511/2022.
Il diritto di difesa è stato garantito, certa l'identità del soggetto notificante: l'atto ha raggiunto lo scopo, la nullità eventuale – peraltro non specificamente prescritta dalle norme richiamate dagli appellati – è da ritenersi così sanata.
Motivi di appello.
Sub 1)Dello scioglimento del condominio.
Si dolgono gli appellanti della pronuncia di accoglimento della domanda subordinata degli allora attori, ritenendo che sia stato posto in essere un errore di valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla CT espletata, di cui lamentano il travisamento da parte del primo giudice.
Il motivo è fondato.
E' pacifico tra le parti, e risulta affermato anche in sentenza, che L'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l'immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall'esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata e perimetro).Cass. 21686/2014. Alla stregua di una corretta interpretazione degli art. 61 e 62 disp. att. cod. proc. civ.,
l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio. Cass. 27507/2011.
Escluso che nella specie vi sia stata una simile approvazione assembleare, anzi osteggiata dalla maggior parte del condomini, appare evidente come l'indagine debba essere focalizzata sulla esistenza di parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall'esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata
e perimetro).
A questo proposito la motivazione del primo giudice appare alquanto disorganica, contraddittoria e perviene da ultimo a conclusioni che appaiono del tutto prive di supporto motivazionale e logico.
E' dunque utile, anzi essenziale, far ricorso agli accertamenti peritali, rimarcando che nessuna supportata osservazione contraria , al di là di mere asserzioni difensive spesso irrilevanti nel contesto, si rinviene tra gli atti degli originari attori, ora appellati.
Si legge nella relazione peritale:
Dalla lettura del piano di divisone materiale G.N. 1241/2007 e la copia particolare del libro maestro, sezioneA2, le parti comuni del complesso oggetto di vertenza sono:
Fra le porz. 7 e 8: a primo piano: scale e vano scale per il secondo piano.
Fra le porz. 5-6-7-8: a pianoterra: area verde, ingresso con scale e vano sca-le per il primo piano;
il tetto.
Fra le porz. 4-5-6-7-8: a pianoterra: marciapiede e transito.
Fra le porz. 9-10-11-12-13-18: a pianoterra: area verde e area di manovra.
Sono inoltre comuni, in base all'art. 1117 c.c. e nello specifico del fabbricato in oggetto, oltre
a quanto già rappresento sul piano di divisione materiale: il suolo su cui sorge l'edificio le fondazioni
i muri maestri
i pilastri le travi portanti i portoni di ingresso le facciate le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribu-zione e di trasmissione per
l'energia elettrica, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto di-sposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
3.3 nonché quelle relative alle porzioni di causa degli attori.
…..Dal punto di vista degli allacciamenti alle principali forniture e servizi sono collegati collettivamente e la suddivisione di questi allacciamenti non è attuabile se non con consistenti costi di intervento;
i due corpi di fabbrica condividono parte delle fondazioni, del muro por-tante, delle strutture in elevazione e quindi dell'appoggio di travi, solai e copertura e questa suddivisione non è attuabile, nemmeno con consistenti costi di intervento.
Sono comuni le parti essenziali del complesso immobiliare, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, le travi portanti.
La suddivisione degli allacciamenti comporterebbe consistenti costi;
la suddivisione non è attuabile in alcun modo per quanto attiene a fondazioni, muro portante, appoggio di travi.
Come possa parte appellante insistere nelle proprie difese appare impresa ardua.
Non certo aderendo a talune considerazioni giuridiche espresse dal CT al di fuori delle sue competenze;
cosìccome non pertinenti sono quelle da costui illustrate con riferimento alle case a schiera, rispetto alle quali vi è una qualificazione giuridica ab origine, anche a livello di piano casa, del tutto peculiare (si tratta delle c.d.proprietà singole in frequenza).
E' d'altro canto fuori discussione che la divisione del condominio non possa essere meramente amministrativa.
Sul punto Cass. 22041/2019 (citata anche in appello) nella cui parte motiva è dato leggere:
A tal fine deve farsi richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte che, già a far data da Cass. n. 1964/1963, ha affermato che a norma degli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del codice civile, lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art 1117 del codice.
Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi" esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in un'autonomia meramente amministrativa, giacche, più che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art 62 citato, il quale fa riferimento all'art.1117 cod. civ. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia nel suo complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi).
Nelle proprie difese gli appellati affermano che essi chiesero di dar corso all'eventuale scioglimento del condominio ai sensi dell'art. 61 disp. Att. CC senza la realizzazione di opere e interventi di sorta.
Si tratta di un rilievo inutile e non pertinente.
Ciò per il fatto che opere o interventi, tra l'altro consistenti oltrechè costosi, sarebbero invece necessari - quindi a prescindere da domande in tal senso – semplicemente per poter dar vita a due entità condominiali distinte, come si è spiegato sopra.
Il secondo motivo, al di là della sua intitolazione, ripercorre in buona sostanza gli argomenti del primo e quindi si deve ritenere assorbito ( come gli stessi appellanti prospettano per il caso di accoglimento del primo motivo).
Da ultimo si ritiene opportuno puntualizzare che non sono versate in causa ulteriori domande degli appellati, come parrebbe eccepire parte appellante.
Nelle conclusioni della comparsa di risposta essi si sono limitati a chiedere il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza e nel corpo della narrativa nessuna domanda risulta riproposta ( in particolare non la domanda principale in primo grado), né del resto avrebbe potuto esserlo in quanto la loro domanda principale diretta ad accertare l'inesistenza ab origine del condominio si deve ritenere implicitamente rigettata quale effetto della decisione assunta mediante l'accoglimento della domanda subordinata.
Ad ogni modo sul punto si sarebbe formato il giudicato per difetto di impugnazione.
Il fatto poi che nella comparsa di risposta in appello siano stati nuovamente utilizzati alcuni argomenti, già adottati a sostegno della domanda principale, ciò rappresenta una mera scelta difensiva sviluppata a supporto della domanda di rigetto dell'appello.
SPESE DI CAUSA. Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico degli appellati in solido, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min. 10.3.14
e tabelle allegate valore indeterminabile, complessità bassa) come in dispositivo.
Analogamente a carico degli appellati le spese di CT nella misura già accertata in primo grado.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 155/2022 RG, così provvede:
1)in riforma della sentenza n.588/2022 del tribunale di Trento pubblicata in data
15.10.2022, rigetta la domanda subordinata formulata in primo grado da e CP_1
e comunque dichiara che non ricorrono i presupposti per ottenere lo CP_2 scioglimento del condominio Brenta mediante separazione ex art. 61 co.2 disp. att. CC;
2)condanna E , in solido, a rifondere agli appellanti CP_1 CP_2
(unitariamente considerati) le spese di ambo i gradi, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e quanto al secondo grado in complessivi € 9.991,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone a carico di E , in solido, le spese di CT nella misura CP_1 CP_2 già liquidata in primo grado.
Trento, 06.02.2025
Cons.est.
Dr.Marco Vezzani Il Presidente
Dr.Ugo Cingano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. DOTT. Ugo Cingano Presidente
2. DOTT. Camilla Gattiboni Consigliere
3. DOTT. Marco Vezzani Consigliere Aus. Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello promosso con atto di citazione in Appello a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 588/2022 pubblicata il 15.10.2022 da:
( Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
) Parte_5 C.F._5
) Parte_6 C.F._6
) Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dell' Avv. Stefano Pedrini (C.F. , C.F._8 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Trento (TN), Via Dordi n. 15/a, giusta deleghe ex art. 83 c.p.c. allegate alla comparsa di costituzione e risposta del
03.10.2019.
p.e.c.: Email_1
- appellanti- contro
) CP_1 C.F._9
) CP_2 C.F._10 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Donati
( ),elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._11
medesimo in Tione di Trento (TN), Via Roma n. 17, giusta procura allegata all' atto di citazione in primo grado.
p.e.c.: Email_2
-appellati-
Oggetto: comunione e condominio- impugnazione delibere assembleari- spese condominiali
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, sub 3); nel merito, in via principale: riformare l'impugnata sentenza, nella parte in cui accoglie la domanda subordinata formulata in primo grado dagli odierni appellati e, per l'effetto, rigettare la domanda subordinata formulata dagli odierni appellati in primo grado, per i motivi dedotti nella parte motiva del primo motivo di appello del presente atto, sub 1); nel merito, in via subordinata: riformare l'impugnata sentenza, nella parte in cui accoglie la domanda subordinata formulata in primo grado dagli odierni appellati e, per l'effetto, rigettare la domanda subordinata formulata dagli odierni appellati in primo grado, per i motivi dedotti nella parte motiva del secondo motivo di appello del presente atto, sub 2); in ogni caso: con vittoria dei compensi professionali di causa, ai sensi dei parametri ministeriali vigenti, oltre ad IVA e CNPA in misura di legge, e alle anticipazioni ove sostenute, di entrambi i gradi del giudizio, anche in punto spese della CT di primo grado.
di lite di primo grado. Conclusioni per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, dichiarare inesistente, per le ragioni esposte in narrativa e/o comunque rigettare l'appello proposto dai signori
[...]
+ 6 e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 588/2022 Parte_8 del Tribunale di Trento.
Con rifusione di spese di causa e compensi professionali ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA ed
IVA.
FATTO
E convenivano in giudizio innanzi al tribunale di CP_1 CP_2
Trento , , Parte_8 Parte_2 Parte_4
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, e premesso:
[...]
-di essere proprietari delle p.m. 1,4, 14, 15, 16 e 17 della p.ed. 236 in P.T. 622 in C.C. Breguzzo, unificate nell'unica p.m.4;
-che il loro immobile era da ritenersi autonomo ed indipendente e non facente parte di alcun condominio;
chiedevano:
a)in principalità, di accertare e dichiarare che la p.m.4 della p.ed. 236 in P.T. 622 C.C.
Breguzzo, costituisce un edificio autonomo non facente parte di alcun condominio;
b)in via subordinata, di disporre ex art 61 co.2 disp. att. c.c. lo scioglimento del condominio mediante separazione della predetta p.m.4.
Si costituivano ritualmente, con comparsa di costituzione e risposta d.d.3.10.2019, i convenuti evocati in giudizio i quali, sostenendo che gli attori fanno parte del condominio, denominato condominio Brenta, con decorrenza sin dall'acquisto dell'immobile di loro esclusiva proprietà, ovvero dal 2007, concludevano per l'integrale rigetto di tutte le domande formulate.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della all'espletamento di CT , veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale dichiarava “lo scioglimento del condominio di cui alla p.ed.
236 CC Breguzzo mediante separazione della p.m. 4….”, condannando i convenuti alla rifusione delle spese in favore degli attori;
quanto alla CT “conferma il decreto di liquidazione”.
I convenuti in primo grado appellavano la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma.
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Sull'eccezione di parte appellata.
Inesistenza dell'atto di citazione in appello per difetto di sottoscrizione.
Sulla premessa che tale atto è stato redatto in formato Word, seppur firmato digitalmente, parte appellata eccepisce una “palese violazione delle specifiche tecniche emanate, ai sensi dell'art. 34 co. 1 del decreto Ministero giustizia n. 44 dd. 21.02.2011”. Dette specifiche, conclude parte appellata, dispongono che gli atti del processo telematico possano esser formati solo con formato PDF.
Ne conseguirebbe la inesistenza dell'appello e non solo la sua nullità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo esemplificativo individuata con Cass. 1275/2011 secondo cui Poiché l'art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.
Invero non pare che tale sentenza sia riferita al processo telematico o alla forma di redazione degli atti e dice cosa ben diversa.
Inoltre, nella fattispecie, l'atto è stato sottoscritto digitalmente (cosa che riconoscono gli stessi appellati). E' piuttosto da considerare che L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico. Cass. 14338/2017.
Di conseguenza non si tratta di inesistenza ma nemmeno di nullità, appunto perché l'atto è dotato di sottoscrizione.
L'atto è stato ritualmente notificato, parte appellata si è costituita tempestivamente e si è difesa nel merito.
E non va trascurato che – per quanto qui interessa – è consolidato l'orientamento in virtù del quale i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale. Cass. 14840/2018.Cass.
26511/2022.
Il diritto di difesa è stato garantito, certa l'identità del soggetto notificante: l'atto ha raggiunto lo scopo, la nullità eventuale – peraltro non specificamente prescritta dalle norme richiamate dagli appellati – è da ritenersi così sanata.
Motivi di appello.
Sub 1)Dello scioglimento del condominio.
Si dolgono gli appellanti della pronuncia di accoglimento della domanda subordinata degli allora attori, ritenendo che sia stato posto in essere un errore di valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla CT espletata, di cui lamentano il travisamento da parte del primo giudice.
Il motivo è fondato.
E' pacifico tra le parti, e risulta affermato anche in sentenza, che L'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l'immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall'esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata e perimetro).Cass. 21686/2014. Alla stregua di una corretta interpretazione degli art. 61 e 62 disp. att. cod. proc. civ.,
l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio. Cass. 27507/2011.
Escluso che nella specie vi sia stata una simile approvazione assembleare, anzi osteggiata dalla maggior parte del condomini, appare evidente come l'indagine debba essere focalizzata sulla esistenza di parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall'esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata
e perimetro).
A questo proposito la motivazione del primo giudice appare alquanto disorganica, contraddittoria e perviene da ultimo a conclusioni che appaiono del tutto prive di supporto motivazionale e logico.
E' dunque utile, anzi essenziale, far ricorso agli accertamenti peritali, rimarcando che nessuna supportata osservazione contraria , al di là di mere asserzioni difensive spesso irrilevanti nel contesto, si rinviene tra gli atti degli originari attori, ora appellati.
Si legge nella relazione peritale:
Dalla lettura del piano di divisone materiale G.N. 1241/2007 e la copia particolare del libro maestro, sezioneA2, le parti comuni del complesso oggetto di vertenza sono:
Fra le porz. 7 e 8: a primo piano: scale e vano scale per il secondo piano.
Fra le porz. 5-6-7-8: a pianoterra: area verde, ingresso con scale e vano sca-le per il primo piano;
il tetto.
Fra le porz. 4-5-6-7-8: a pianoterra: marciapiede e transito.
Fra le porz. 9-10-11-12-13-18: a pianoterra: area verde e area di manovra.
Sono inoltre comuni, in base all'art. 1117 c.c. e nello specifico del fabbricato in oggetto, oltre
a quanto già rappresento sul piano di divisione materiale: il suolo su cui sorge l'edificio le fondazioni
i muri maestri
i pilastri le travi portanti i portoni di ingresso le facciate le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribu-zione e di trasmissione per
l'energia elettrica, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto di-sposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
3.3 nonché quelle relative alle porzioni di causa degli attori.
…..Dal punto di vista degli allacciamenti alle principali forniture e servizi sono collegati collettivamente e la suddivisione di questi allacciamenti non è attuabile se non con consistenti costi di intervento;
i due corpi di fabbrica condividono parte delle fondazioni, del muro por-tante, delle strutture in elevazione e quindi dell'appoggio di travi, solai e copertura e questa suddivisione non è attuabile, nemmeno con consistenti costi di intervento.
Sono comuni le parti essenziali del complesso immobiliare, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, le travi portanti.
La suddivisione degli allacciamenti comporterebbe consistenti costi;
la suddivisione non è attuabile in alcun modo per quanto attiene a fondazioni, muro portante, appoggio di travi.
Come possa parte appellante insistere nelle proprie difese appare impresa ardua.
Non certo aderendo a talune considerazioni giuridiche espresse dal CT al di fuori delle sue competenze;
cosìccome non pertinenti sono quelle da costui illustrate con riferimento alle case a schiera, rispetto alle quali vi è una qualificazione giuridica ab origine, anche a livello di piano casa, del tutto peculiare (si tratta delle c.d.proprietà singole in frequenza).
E' d'altro canto fuori discussione che la divisione del condominio non possa essere meramente amministrativa.
Sul punto Cass. 22041/2019 (citata anche in appello) nella cui parte motiva è dato leggere:
A tal fine deve farsi richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte che, già a far data da Cass. n. 1964/1963, ha affermato che a norma degli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del codice civile, lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art 1117 del codice.
Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi" esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in un'autonomia meramente amministrativa, giacche, più che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art 62 citato, il quale fa riferimento all'art.1117 cod. civ. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia nel suo complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi).
Nelle proprie difese gli appellati affermano che essi chiesero di dar corso all'eventuale scioglimento del condominio ai sensi dell'art. 61 disp. Att. CC senza la realizzazione di opere e interventi di sorta.
Si tratta di un rilievo inutile e non pertinente.
Ciò per il fatto che opere o interventi, tra l'altro consistenti oltrechè costosi, sarebbero invece necessari - quindi a prescindere da domande in tal senso – semplicemente per poter dar vita a due entità condominiali distinte, come si è spiegato sopra.
Il secondo motivo, al di là della sua intitolazione, ripercorre in buona sostanza gli argomenti del primo e quindi si deve ritenere assorbito ( come gli stessi appellanti prospettano per il caso di accoglimento del primo motivo).
Da ultimo si ritiene opportuno puntualizzare che non sono versate in causa ulteriori domande degli appellati, come parrebbe eccepire parte appellante.
Nelle conclusioni della comparsa di risposta essi si sono limitati a chiedere il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza e nel corpo della narrativa nessuna domanda risulta riproposta ( in particolare non la domanda principale in primo grado), né del resto avrebbe potuto esserlo in quanto la loro domanda principale diretta ad accertare l'inesistenza ab origine del condominio si deve ritenere implicitamente rigettata quale effetto della decisione assunta mediante l'accoglimento della domanda subordinata.
Ad ogni modo sul punto si sarebbe formato il giudicato per difetto di impugnazione.
Il fatto poi che nella comparsa di risposta in appello siano stati nuovamente utilizzati alcuni argomenti, già adottati a sostegno della domanda principale, ciò rappresenta una mera scelta difensiva sviluppata a supporto della domanda di rigetto dell'appello.
SPESE DI CAUSA. Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico degli appellati in solido, secondo le regole della soccombenza e si liquidano ( in base al decreto Min. 10.3.14
e tabelle allegate valore indeterminabile, complessità bassa) come in dispositivo.
Analogamente a carico degli appellati le spese di CT nella misura già accertata in primo grado.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 155/2022 RG, così provvede:
1)in riforma della sentenza n.588/2022 del tribunale di Trento pubblicata in data
15.10.2022, rigetta la domanda subordinata formulata in primo grado da e CP_1
e comunque dichiara che non ricorrono i presupposti per ottenere lo CP_2 scioglimento del condominio Brenta mediante separazione ex art. 61 co.2 disp. att. CC;
2)condanna E , in solido, a rifondere agli appellanti CP_1 CP_2
(unitariamente considerati) le spese di ambo i gradi, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e quanto al secondo grado in complessivi € 9.991,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone a carico di E , in solido, le spese di CT nella misura CP_1 CP_2 già liquidata in primo grado.
Trento, 06.02.2025
Cons.est.
Dr.Marco Vezzani Il Presidente
Dr.Ugo Cingano