TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11091/2022 promossa da:
, come in atti, con l'Avv. Daša Kopernická Parte_1
- attrice contro
come in atti, con l'Avv. Matteo Gacci Controparte_1
- convenuto
Oggetto: Azione di risarcimento danni infiltrazioni
Conclusioni:
Attrice “… NEL MERITO: Pt_1
- 1) accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acque nell'unità immobiliare di proprietà di Parte_1
oggetto di causa e della CTU espletata nl procedimento per ATP inter partes, sono da attribuirsi
[...] all'assenza dello scannafosso e, quindi, di impermeabilizzazione dei muri contro terra e alla totale inefficienza del sistema di portavia/scarico delle acque pluviali condominiali;
- 2) accertare e dichiarare che la realizzazione dello spettava in via concorrente al Parte_2
convenuto ex art. 2051 c.c.; CP_1
pagina 1 di 13 - 3) accertare e dichiarare che la manutenzione del sistema di deflusso delle acque piovane è di spettanza esclusiva del convenuto ex art. 2051 c.p.c; CP_1
- 4) accertare e dichiarare, che le infiltrazioni oggetto di causa hanno procurato alla ricorrente i danni patrimoniali alle pareti determinati dal CTU in € 2.042,54 oltre Iva, di cui alla voce B della CTU espletata inter partes, meglio individuati nel computo metrico allegato alla CTU – voce B nn. 19-22
(sub. All. 010) e, conseguentementecondannare il al pagamento della somma di € CP_1
2.042,54 oltre Iva in favore della ricorrente;
- 5) accertare e dichiarare la colpevole inerzia del convenuto nell'esecuzione dei lavori di CP_1
sua spettanza;
accertare e dichiarare altresì che la ricorrente a causa delle infiltrazioni oggetto di causa ha subito i danni non patrimoniali, e per l'effetto condannare il al pagamento della CP_1 somma di € 300,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori di propria spettanza con decorrenza dal mese di gennaio 2021 fino all'effettiva esecuzione dei lavori ovvero fino al mese di marzo 2023, e, comunque, a una somma non inferiore ad € 5.000,00;
- 6) condannare il convenuto alla refusione delle spese del procedimento di ATP recante CP_1
RG 8328/2021 consistenti nelle spese della CTU, del CTP e delle spese e onorari di lite dell'importo complessivo di € 11.034,21 di cui € 4.463,55 per spese della CTU, € 1.561,92 per l'onorario del CTP ed € 5.009,44 per le spese legali (di cui € 145,50 per le spese vive;
v. docc. 26, 27, 28, 39, 40, che per comodità di consultazione si ridepositano in allegato), previa detrazione della somma di € 2.235,00 corrisposta dal Dott. alla Sig.ra a titolo del 50% delle spese della CTU dalla quota Per_1 Pt_1
determinata a carico di Parte_3
-7) condannare il convenuto alla refusione delle spese del procedimento, come da nota CP_1 spese allegata.”
Convenuto Condominio: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettata ogni diversa contraria istanza, Voglia:
- in via preliminare, atteso che la causa richiede un'istruzione non sommaria, fissare l'udienza ex art.
183 c.p.c. per la prosecuzione della stessa secondo il rito ordinario;
- sempre in via preliminare, espungere la CTU formatasi nel procedimento per ATP (R.G. 8328/2021) ed i relativi allegati (docc. 8, 9, 10 e 11 fascicolo dal presente giudizio, essendo stati detti Pt_1 documenti prodotti in violazione del divieto previsto dall'art. 698 comma 3 c.p.c. senza la necessaria preventiva autorizzazione del Giudice della causa di merito;
- in tesi e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti del
[...]
in Lastra a Signa (Fi), poiché totalmente infondate in fatto ed in Controparte_2
pagina 2 di 13 diritto, sollevando inoltre questa difesa eccezione di inammissibilità e/o di avvenuta cessazione della materia di contesa in relazione alla domanda sub 2);
- in ogni caso, con vittoria di spese e di compensi sia della presente causa di merito che del precedente procedimento per ATP.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La sig.ra con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
ed il sig. al fine di veder accertata la loro responsabilità, alternativa o Controparte_3 Per_1 concorrente, per i danni subiti nell'appartamento ad uso civile abitazione da quest'ultimo acquistato e posto al piano seminterrato dello stabile condominiale a causa delle infiltrazioni dovute alla mancanza di scannafosso e di irregolarità nel funzionamento del sistema di deflusso delle acque piovane.
La sig.ra difatti, ha evidenziato come a seguito del procedimento di ATP dalla medesima Pt_1 introdotto ai sensi dell'art. 696 e/o 696 – bis c.p.c. veniva accertata la presenza di fenomeno infiltrativo dalla medesima lamentato imputabile quale causa prevalente alla mancanza dello scannafosso lungo la parete di confine controterra e della relativa assenza di impermeabilizzazione verticale del muro di confine;
quale concausa nella completa inefficienza del sistema di portavia/scarico delle acque pluviali condominiali.
La sig.ra altresì, ha specificato come seppur il Ctu avesse provveduto ad individuare gli Pt_1
interventi necessari alla risoluzione del fenomeno infiltrativo1 ed il loro valore, il ed il CP_1
fossero rimasti del tutto inerti. Per_1
La sig.ra ha quindi invocato: nei confronti del la responsabilità contrattuale per la Pt_1 Per_1
vendita di aliud pro alio chiedendo il risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 1453 c.c.; nei confronti del la responsabilità ex art. 2051 c.c. poiché, quale custode dei beni e dei servizi CP_1 comuni, non avrebbe adempiuto all'obbligo sul medesimo gravante di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.
Si sono costituiti in giudizio sia il sig. che il Per_1 CP_1
Per quel che ci occupa, il e ha contestato la pretesa avanzata nei propri confronti, negando CP_1
ogni responsabilità nella causazione delle infiltrazioni de quibus ed istando per il rigetto della domanda. 1 Cfr. ricorso pag. 7 “A) realizzazione dello scannafosso;
B) rifacimento dell'intonaco interno con intonaco anticondensa e, deumidificanti;
C) Sistemazione dell'attuale vespaio con un vespaio areato mediante la posa di cupolex/realizzazione di una camera d'aria ventilata utilizzata per dividere la soletta inferiore dal piano di sedime delle abitazioni;
D) Sostituzione dell'attuale tubazione portavia derivante dal pluviale condominiale con nuova linea dotato di pendenza e dimensione corretta oltre completa pulizia dei pozzetti e dell'innesto dei pluviali nel sistema di scarico;
” pagina 3 di 13 Mutato il rito e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, VI co., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la sig.ra ed il sig. hanno raggiunto un accordo quanto alla posizione di questi Pt_1 Per_1
ed alla responsabilità contestatagli. Pertanto, separate anche processualmente le posizioni del Per_1
e del è stato dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del primo. CP_1
La causa, quindi, istruita con acquisizione della produzione documentale prodotta tra le parti nel pieno contraddittorio, viene in decisione sulle conclusioni da questo rassegnate.
Nel merito
Si danno per noti i fatti sottesi all'odierno giudizio che è stato preceduto da un procedimento ex art.696
e 696 bis cpc, depositato dalla sig.ra anche nei confronti dell'odierno convenuto Pt_1 CP_1
(n.ro rg. 8328/2021).
Occorre poi sottolineare come i motivi le problematiche tecniche che hanno spinto la sig.ra ad Pt_1 intraprendere l'originario giudizio nei confronti del Condominio e del sig. sono state risolte Per_1
in corso di causa.
La sig.ra peraltro, ha sottoscritto con il sig. una transazione con la quale sono stati Pt_1 Per_1
risolti i rapporti economici tra gli stessi tanto che, separate le due posizioni processuali, è stata dichiarata estinta quella afferente a quest'ultimo.
Precluso allo scrivente giudice ogni accertamento in merito alla responsabilità del sig. Per_1 nonché all'originaria domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, restano da definire nella presente sede le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del convenuto. Pt_1 CP_1
Difatti, se la realizzazione degli interventi in corso di causa, ha fatto venir meno l'interesse della sig.ra alla condanna del convenuto alla loro esecuzione, permane in ogni caso l'interesse Pt_1 CP_1
dell'attrice all'accertamento della responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, conseguentemente, alla valutazione della domanda risarcitoria.
La sig.ra difatti, ha chiesto espressamente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente Pt_1 giudizio (nonché in quelle rassegnate successivamente all'esecuzione dei lavori), il previo accertamento della responsabilità del (e del sig. nella verificazione delle CP_1 Per_1
infiltrazioni nel proprio appartamento e, conseguentemente, condannarlo (anche in solido con il
, al risarcimento dei danni materiali, al risarcimento per il mancato o ridotto godimento del Per_1
bene e/o per il disaggio abitativo, alla refusione delle spese del giudizio di ATP (onorario del CTU, onorario del CTP e spese legali): dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio è evidente che la sig.ra abbia chiesto la condanna del secondo il grado di responsabilità individuato dal Pt_1 CP_1 consulente d'Ufficio (id est, con eccezione delle spese necessarie per la conformazione dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie di cui al punto V del ricorso).
pagina 4 di 13 In punto di accertamento di responsabilità e di quantificazione dei danni, soccorre proprio la consulenza espletata nel procedimento di ATP n.ro rg. 8328/2021 promosso dalla sig.ra nei Pt_1
confronti anche del convenuto nell'ambito del quale il CTU nominato, nel contraddittorio CP_1 dei CTP, rilevava quanto alla sussistenza del fenomeno infiltrativo ed allo stato dei luoghi: “Constatata la presenza di infiltrazioni di acqua sulla parete verticale si procede a verificare nella proprietà di di eventuale presenza di scannafosso e del corretto scarico del pluviale Si Per_1 CP_4
conferma che non è presente lo scannafosso e che il sistema di scarico delle acque condominiali risulta occluso;
dal sopralluogo gli interni dell'abitazione risultano con infiltrazioni lungo la parete verticale contro terra e il pavimento risulta bagnato in più punti. E' evidente la presenza di umidità in parte anche sulla parete contro terra lato interno verso vano areato (…) - Le pareti CP_4
delimitanti esterne, nelle parti interrate e seminterrate dovevano essere separate dal terrapieno mediante intercapedine ventilata di almeno 60 cm;
munita di muro di sostegno e di conduttore o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti;
- Il pavimento dell'abitazione doveva essere separato dal suolo mediante un vespaio direttamente aerato di altezza non inferiore a 0,5 m con superficie di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite, in modo che si realizzi la circolazione dell'area.
- Dovevano essere rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa di merito all'impianto termico.”.
Individuate le cause principali delle infiltrazioni rinvenute nell'appartamento della imputabili Pt_1 alla invocata responsabilità del il ctu rilevava altresì come “Ulteriore concausa che ha CP_5
determinato il raggiungimento dello stato attuale dei luoghi è desumibile dalla completa inefficienza del sistema di portavia/scarico delle acque pluviali condominiali in quanto durante il sopralluogo sono stati aperti i pozzetti di ispezione ed è stato individuato con scavo il tubo portavia, verificando che il pozzetto di scarico risultava completamente otturato da rifiuti del terreno e quindi non idoneo a svolgere la funzione di raccolta e scarico delle acque di prima pioggia. Molto probabilmente la scarsa/assente manutenzione ed eventuali fenomeni di forti precipitazioni atmosferiche possono aver prodotto occasionali infiltrazioni nelle pareti esterne degli edifici dovuto anche dal cattivo funzionamento dei pozzetti di raccolta o di altro materiale preposto allo smaltimento delle acque 2 Cfr pag. 8 Atp “In particolare la presenza delle infiltrazioni, a parere della scrivete, è data prevalentemente dalla mancanza dello scannafosso lungo la parete di confine controterra e della relativa assenza di impermeabilizzazione verticale del muro di confine. Il problema dell'infiltrazione di acqua da parete
contro
-terra, si pone non solo in presenza di vani interrati o seminterrati, ma anche di terrapieni con murature in controspinta e coinvolge anche i pavimenti al piano;
durante il sopralluogo il CTU e i CTP hanno constatato la presenza di acqua all'intradosso del solaio e di terra bagnata nel vespaio.” pagina 5 di 13 meteoriche. Le foglie secche accumulatosi, i detriti, gli scarichi di vario genere, rifiuti e quant'altro hanno occluso la griglia o il sifone del pozzetto di raccolta delle acque, che termina con l'allagarsi nel terreno circostante filtrando poi nel muro di confine. La scrivente precisa inoltre che il tubo portavia delle acque pluviali risulta di remota realizzazione e in mediocre stato di conservazione e pertanto non si esclude la possibile perdita puntuale lungo lo scolo delle acque durante gli eventi atmosferici. …”.
Il ctu, sempre con riferimento alla posizione del individuava gli interventi necessari (cfr CP_1
“A. Realizzazione di scannafosso areato… B. Completo rifacimento dell'intonaco interno dell'attuale parete controterra… C. Sistemazione dell'attuale vespaio con un vespaio areato… D. Sostituzione dell'attuale tubazione portavia derivante dal pluviale condominiale.”) e la responsabilità in capo a quest'ultimo nei limiti del 5% quanto alle voci A, B e C e del 100% quanto alla voce D.
Le indagini peritali, quindi, definitivamente consentivano di individuare la causa dei fenomeni lamentati dalla e le rispettive responsabilità. Pt_1
Si ritiene che con riferimento alla posizione del la norma applicabile alla fattispecie de CP_1 qua sia l'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che costui provi il caso fortuito.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., per le più recenti fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. 13.6.2019 n. 15860; Cass.
28.2.2019 n. 5808; Cass. 13.2.2019 n. 4161; Cass. 30.10.2018 n. 27724; Cass. 14.5.2018 n. 11671;
Cass. 19.4.2018 n. 9640; Cass. 13.3.2018 n. 6034; Cass.
1.2.2018 n. 2477; Cass. 22.12.2017 n. 30775;
Cass. 28.7.2017 n. 18856; Cass. 16.5.2017 n. 12027), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di “caso fortuito”, sempre per limitarsi alle più recenti pronunce di legittimità, cfr. Cass.
9.7.2019 n. 18415; Cass. 31.5.2019 n. 14861; Cass. 20.2.2019 n. 4963; Cass.
23.1.2019 n. 1725; Cass. 29.5.2018 n. 13392; Cass. 19.4.2018 n. 9640). In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il “fortuito”
pagina 6 di 13 anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass. 18.6.2019 n. 16295; Cass.
4.6.2019 n. 15249) o il comportamento della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale: Cass. 17.6.2019 n. 16149; Cass.
29.1.2019 n. 2345; Cass.
9.5.2018 n. 11023; Cass. 12.4.2017 n. 9355).
Il danneggiato, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie si osserva che il in sede di consulenza CP_1
non abbia mai contestato gli obblighi su di lui gravanti e/o la quantificazione dei danni materiali adoperata dal CTU.
Il convenuto, difatti, onerato della prova liberatoria, non ha mai offerto elementi di prova CP_1 tali da far attribuire la circostanza esimente all'intervento causale di terzi, e precisamente del Per_1 la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attrice.
Sotto tale profilo, difatti, seppur il Ctu, ing. ha affermato che sussistono sufficienti elementi Per_2 per poter ritenere che“… Le infiltrazioni sono per la maggioranza derivate dalla mancanza dello scannafosso, se fosse stato realizzato le eventuali percolazioni del portavia pluviale sarebbero state correttamente scaricate a valle.” (cfr. pag. 19); è altrettanto vero che, pur in assenza di scannafosso, se il avesse manutenuto correttamente il portavia pluviale ed avesse tenuto pulite la griglia o CP_1
il sifone del pozzetto di raccolta delle acque piovane, non avrebbe aggravato la problematica infiltrativa nell'immobile attoreo.
Priva di pregio, altresì, la circostanza che “…il pozzetto di scarico si trova all'interno della proprietà
(oltre il citato muro a retta del terrapieno), con conseguente possibilità di accesso per la Per_1
verifica e la manutenzione solo previa autorizzazione del stesso, che in ciò non ha mai Per_1
collaborato col Condominio, impedendo ogni possibilità di verifica e manutenzione nonostante le richieste dell'amministratore.” non essendovi prova che il sig. formalmente interessato Per_1 dall'Amministratore del Condominio, avesse opposto la sua collaborazione.
Sulla base delle considerazioni tecniche del fiduciario riportate e degli elementi documentali (anche fotografici) riscontrati in corso di causa, la causazione dei danni lamentati dall'attrice è imputabile al in termini di adeguata probabilità causale nei termini del 5%. CP_1
Al riguardo, va ricordato che la prova di tale nesso da tempo viene individuata nella relazione probabilistica concreta tra comportamento/cosa ed evento dannoso secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non” (cfr. cass. civ. sez. III 31.5.05 n.11609, cass. civ. sez. III 16.10.07 n.21619, cass. civ. sez. III 13.6.08 n.15986, cass. civ. sez. III 16.1.09 n.975, cass. civ. sez. U 11.1.08 n.576). Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il nesso causale
è sempre regolato dal principio di cui agli artt.40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare pagina 7 di 13 causato da un altro evento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata secondo il quale all'interno della serie causale occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili ed improbabili (resta ferma, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi - penale e civile -; più precisamente, nell'accertamento del nesso causale in sede civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, cfr.cass.civ.sez.U
n.576/08 cit.).
Nel caso di specie le indagini peritali soddisfano i criteri richiesti di cronologia fenomenologica esposti.
I danni
Transatta la posizione con il rimane aperta comunque la posizione con il che Per_1 CP_1 non è stato parte di quell'accordo e di cui quest'ultimo certo non può giovarsi.
Sempre alla ctu si fa riferimento per pervenire alla liquidazione dei danni nei termini indicati dal tecnico con riferimento alla voce B da quantificarsi in € 2.042,54 oltre Iva, di cui alla voce B della
CTU espletata inter partes, meglio individuati nel computo metrico allegato alla CTU – voce B nn. 19-
22 (pag. 3 All. 010).
Nei termini anzidetti l'importo dovuto dal è pari ad € 102,12 (id est il 5% di 2.042,54) CP_1
stanti proprio le risultanze della ctu per come sopra esposte.
Su tali importi spettano gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dalla denuncia al
Condominio alla data odierna e interessi legali sull'importo finale sino al saldo (Cass. S.U. n. 1712 del
1995), posto che “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass.
30 settembre 2009, n. 20943)” (Cass. n. 8705/2015).
Al fine di una completa ricognizione del danno patrimoniale subito da parte attrice, devono poi esser tenuti in considerazione i costi dalla medesima sostenuti per il procedimento di ATP.
E' pacifico che ai fini della liquidazione delle spese (legali e tecniche) relative al procedimento di ATP sia necessaria l'instaurazione del giudizio di merito o, più esattamente, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, le spese della procedura di istruzione preventiva oltre che non liquidabili nella stessa sede, non possono essere richieste in un giudizio autonomo bensì soltanto, a pena di inammissibilità,
pagina 8 di 13 nel giudizio di merito al quale la procedura di istruzione preventiva inerisce (v. in tal senso Cass. n.
4276 del 1979, Cass. n. 1885 del 1969, Cass. n. 250 del 1972).
In questo senso dunque le parti (verosimilmente quella alla quale l'accertamento tecnico è stato favorevole, ma non necessariamente), al fine del recupero delle spese sostenute nell'ambito del citato procedimento hanno l'onere di instaurare il corrispondente giudizio di merito, e di richiedere in quella sede (anche) il rimborso delle corrispondenti spese sostenute nell'ambito del procedimento.
Quindi nel caso di utilizzazione delle risultanze dell'elaborato peritale di cui all'ATP reso nel giudizio di merito e di sua utilizzazione ai fini della decisione, le relative spese devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre in tutto o in parte a carico del soccombente, salvo il caso di compensazione (Cass. n. 12759 del 1993, Cass. n. 1690 del 2000, Cass. n 15672 del 2005).
Tali essendo dunque le premesse, deve ribadirsi come la abbia richiesto espressamente, nelle Pt_1 conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, il previo accertamento della responsabilità del e del sig. nella verificazione delle infiltrazioni nel proprio appartamento e, CP_1 CP_6 conseguentemente, condannarli, anche in solido tra loro, all'esecuzione delle opere necessarie nonché al risarcimento dei danni patrimoniali (per come individuati dal Ctu oltre a quelli non rientranti nell'importo espressamente riconosciuto dal consulente oltre alle spese del proprio ctp e legali), al quale il procedimento di ATP era finalizzato.
E' quindi evidente come la abbia inteso nella sostanza domandare al giudice di effettuare una Pt_1
valutazione, e dunque un accertamento, della fondatezza della propria domanda risarcitoria preannunciata in sede di ATP, quale presupposto per la liquidazione poi delle corrispondenti spese in proprio favore.
Il pertanto, deve essere gravato delle spese di ATP pro quota stanti gli esiti peritali che ne CP_1
hanno circoscritto la responsabilità. Si rammenta, difatti, che il è stata solo una delle parti CP_1
nei cui confronti il procedimento è stato promosso ma la sua responsabilità nella verificazione delle infiltrazioni è stata limitata al 5% mentre è stato ritenuto obbligato ad eseguire interamente (cioè al
100%) l'intervento relativo al portavia pluviale.
Ciò consente allo scrivente Giudice di condannare il al pagamento del 30% delle spese CP_1 sostenute per il compenso del ctu (€ 2.228,55) e del ctp (€ 1.561,92) della per come documentati Pt_1 pari rispettivamente ad € 668,56 ed ad € 468,57.
Su tali importi spettano gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dalla denuncia al
Condominio alla data odierna e interessi legali sull'importo finale sino al saldo (Cass. S.U. n. 1712 del
1995), posto che “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio
pagina 9 di 13 ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass.
30 settembre 2009, n. 20943)” (Cass. n. 8705/2015).
Vanno inoltre riconosciute all'attrice le spese legali per il procedimento di ATP che si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa (scaglione da €
26.000,00 fino a € 52.000,00) e dell'aumento di cui all'art. 4, co. 2, in € 4.501,77 (comprensivo di spese generali e Cap, esente IVA) per competenze ed in € 147,50 per spese vive.
Per quanto sopra affermato sono da porsi a carico del a tale titolo € 1.394,78. CP_1
Infine la sig.ra ha formulato domanda volta al risarcimento dei danni non patrimoniali per il Pt_1 mancato e/o ridotto utilizzo dell'immobile a causa di infiltrazioni de quibus.
Ebbene, la risarcibilità - del danno non patrimoniale deve essere vagliata sulla scorta dei principi elaborati da Cass. SS.UU., 15 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975), incentrati su una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. sicché occorre in primis (al di là del caso peculiare in cui l'illecito civile costituisca anche reato e senza tenere conto della progressiva introduzione di altre disposizioni nell'ordinamento, che espressamente prevedono la possibilità per il danneggiato di domandare il ristoro dei pregiudizi non economici - soddisfacendo cosi la condizione dell'art. 2059 c.c. -) che il danno (non patrimoniale) discenda da una lesione di un diritto costituzionalmente garantito della persona, suscettibile di essere qualificato come inviolabile.
Inoltre, è necessario che l'offesa arrecata al bene protetto sia grave e che il pregiudizio sofferto a cagione di tale offesa non sia futile in applicazione del principio costituzionale dì solidarietà, il quale impone al "danneggiato" un dovere dì tolleranza nei confronti di eventi che, pur avendogli causato un disagio o un disguido, ed essendo imputabili a un altro soggetto, non possono fondare una responsabilità di quest'ultimo, proprio in considerazione della particolare levità delle conseguenze arrecate.
Pertanto, la mancata possibilità dì godere almeno in parte dell'appartamento in cui si vive, a causa di continue infiltrazioni d'acqua, arreca una sofferenza e un disagio che incide negativamente su un interesse della persona, ovvero al godimento della casa d'abitazione, riconducibile ai diritti inviolabili della persona in forza della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., (v. tra le altre, Corte Cost., 7 aprile
1988, n. 404), oltre che internazionalmente riconosciuto (dall'art. 8 CEDU e art. 7 della Carta di Nizza).
Come ribadito recentemente dalla Suprema Corte ( cfr. Cass n. 4534/2017), tuttavia, non può prescindersi dalla prova incombente sulla parte istante volta a dimostrare un preciso e quantificabile disagio sofferto.
pagina 10 di 13 Nella fattispecie in esame, stante gli esiti della ctu, tale prova è stata sufficientemente fornita potendosi ritenere certo il disagio subito dall'attrice in quanto concordante con le risultanze del complessivo quadro probatorio acquisito al giudizio e non inficiato dalla generiche e formali contestazioni avanzate dal convenuto . CP_1
In particolare, il ctu nominato ha accertato come “…al suo interno l'immobile appare in cattivo stato, in particolare le pareti confinanti verso l'esterno e verso il controterra appaiono bagnate, sono visibili
e diffuse macchie di umidità, con evidenti segni di muffa sparsa lungo tutte le pareti, gli spigoli oltre percepire cattivo odore derivante dalle condizioni igrometriche anomale all'interno dell'immobile.”, evidenziando, quindi, “…la presenza di umidità di risalita lungo le pareti perimetrali oltre l'elevata quantità di umidità diffusa sulle pareti verso il terrapieno di confine del Sig. ”. Per_1
Si rammenta che tra le cause il Ctu ha riscontrato l'assenza di “…sistemi per il corretto drenaggio delle acque meteoriche a protezione della parete di confine. …la presenza di un pluviale per la raccolta delle acque piovane condominiali in arrivo dalla copertura che sono apparse in cattivo stato di manutenzione poiché collegate ad un pozzetto di raccolta completamente otturato da sporcizia, terra e fogliame.”.
Le fotografie in atti confermano la situazione dell'immobile per come accertata dal Ctu.
E' evidente, quindi, che alla luce di tali risultanze istruttorie, deve senz'altro essere riconosciuto in favore della anche il risarcimento dei danni per il mancato e/o ridotto godimento del bene, Pt_1
considerato che la presenza di infiltrazioni di acqua, di umidità, di muffa, di cattivo odore e di distacco di parti dell'intonaco dal muro hanno senz'altro compresso in maniera apprezzabile in capo alla medesima la facoltà di godimento dell'immobile.
Tale considerazione appare pienamente rispondente all'applicazione del criterio esperienziale, tendente a valorizzare quelle circostanze fattuali che è dato osservare reiteratamente nei fenomeni naturali o socioeconomici (Cfr. Cass. n. 20313/2011, Cass. n. 22022/2010), non potendosi certamente ritenere utilizzabile, in quanto insalubre e non sicuro, un ambiente attinto anche solo parzialmente da umidità e infiltrazioni di acqua.
Secondo lo scrivente Giudice è necessario determinare in 26 mesi il periodo durante il quale parte dell'appartamento è risultato parzialmente e/o totalmente inutilizzabile (gennaio 2021-marzo Pt_1
2023), dovendosi considerare rilevante anche il tempo occorrente per il ripristino delle pareti ammalorate secondo le tempistiche indicate dal ctu3 in cui l'appartamento non era usufruibile. L'entità del danno, anche in considerazione del grado di responsabilità imputabile al Controparte_7 può essere equitativamente determinato nella misura di € 800,00, considerato il periodo di denuncia delle infiltrazioni al per come documentate (gennaio 2021), ed il periodo necessario alla CP_1
sua risoluzione, che è avvenuto pacificamente nel marzo 20234.
Su tali importi spettano gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dalla denuncia al
Condominio alla data odierna e interessi legali sull'importo finale sino al saldo (Cass. S.U. n. 1712 del
1995), posto che “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass.
30 settembre 2009, n. 20943)” (Cass. n. 8705/2015).
Le spese di lite
Le spese processuali vengono poste a carico del convenuto in ragione del principio CP_1 generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM
147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), tenuto conto dei parametri medi e del valore dato dalla misura dell'importo risarcitorio accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- accerta la responsabilità del convenuto nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, CP_1 lo condanna al pagamento in favore della sig.ra dei seguenti importi € 102,12, € Parte_1
668,56, € 468,57, € 1.394,78 ed € 800,00 oltre interessi per come specificati in motivazione per ogni singola voce;
propagazione delle muffe) e pulizia dei locali oltre Tinteggiatura - 6gg demolizione pavimento e solaio esistente zona soggiorno - 6gg nuova realizzazione vespaio areato realizzato alla regola dell'arte, massetto e pavimentazione compreso collegamento al vespaio della camera - 3gg chiusura cantiere materiali e posa mobilio Il cronoprogramma sopra indicato prevede l'impossibilità all'utilizzo dell'appartamento in quanto inutilizzabile per le funzioni minime di abitabilità (locali cucina e camera non adoperabili e condizioni minime igienico sanitarie non rispettate).” 4 Per il calcolo si è tenuto conto del valore locativo dell'immobile per come indicato in ricorso di € 700,00 e non specificatamente contestato dalla difesa del convenuto. pagina 12 di 13 - condanna il a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 2.552,00 oltre spese generali ed accessori per come dovuti nonché spese vive documentate
(contributo unificato).
Firenze, così deciso il 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. pagg. 15 e 16 ctu “- 3gg allestimento cantiere materiali e sbaraccamento mobilio vario - 2gg rimozione intonaco parete vano soggiorno/angolo cottura lato conto terra e porzioni ammalorate lato esterno e lato contro parete ventilata -
2gg nuova intonacatura parete vano soggiorno/angolo cottura lato conto terra e porzioni Ammalorate - 4gg trattamento sanificazione dell'intero appartamento (escluso bagno, camera compresa, in quanto le pareti sono state interessate dalla pagina 11 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11091/2022 promossa da:
, come in atti, con l'Avv. Daša Kopernická Parte_1
- attrice contro
come in atti, con l'Avv. Matteo Gacci Controparte_1
- convenuto
Oggetto: Azione di risarcimento danni infiltrazioni
Conclusioni:
Attrice “… NEL MERITO: Pt_1
- 1) accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acque nell'unità immobiliare di proprietà di Parte_1
oggetto di causa e della CTU espletata nl procedimento per ATP inter partes, sono da attribuirsi
[...] all'assenza dello scannafosso e, quindi, di impermeabilizzazione dei muri contro terra e alla totale inefficienza del sistema di portavia/scarico delle acque pluviali condominiali;
- 2) accertare e dichiarare che la realizzazione dello spettava in via concorrente al Parte_2
convenuto ex art. 2051 c.c.; CP_1
pagina 1 di 13 - 3) accertare e dichiarare che la manutenzione del sistema di deflusso delle acque piovane è di spettanza esclusiva del convenuto ex art. 2051 c.p.c; CP_1
- 4) accertare e dichiarare, che le infiltrazioni oggetto di causa hanno procurato alla ricorrente i danni patrimoniali alle pareti determinati dal CTU in € 2.042,54 oltre Iva, di cui alla voce B della CTU espletata inter partes, meglio individuati nel computo metrico allegato alla CTU – voce B nn. 19-22
(sub. All. 010) e, conseguentementecondannare il al pagamento della somma di € CP_1
2.042,54 oltre Iva in favore della ricorrente;
- 5) accertare e dichiarare la colpevole inerzia del convenuto nell'esecuzione dei lavori di CP_1
sua spettanza;
accertare e dichiarare altresì che la ricorrente a causa delle infiltrazioni oggetto di causa ha subito i danni non patrimoniali, e per l'effetto condannare il al pagamento della CP_1 somma di € 300,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori di propria spettanza con decorrenza dal mese di gennaio 2021 fino all'effettiva esecuzione dei lavori ovvero fino al mese di marzo 2023, e, comunque, a una somma non inferiore ad € 5.000,00;
- 6) condannare il convenuto alla refusione delle spese del procedimento di ATP recante CP_1
RG 8328/2021 consistenti nelle spese della CTU, del CTP e delle spese e onorari di lite dell'importo complessivo di € 11.034,21 di cui € 4.463,55 per spese della CTU, € 1.561,92 per l'onorario del CTP ed € 5.009,44 per le spese legali (di cui € 145,50 per le spese vive;
v. docc. 26, 27, 28, 39, 40, che per comodità di consultazione si ridepositano in allegato), previa detrazione della somma di € 2.235,00 corrisposta dal Dott. alla Sig.ra a titolo del 50% delle spese della CTU dalla quota Per_1 Pt_1
determinata a carico di Parte_3
-7) condannare il convenuto alla refusione delle spese del procedimento, come da nota CP_1 spese allegata.”
Convenuto Condominio: “Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettata ogni diversa contraria istanza, Voglia:
- in via preliminare, atteso che la causa richiede un'istruzione non sommaria, fissare l'udienza ex art.
183 c.p.c. per la prosecuzione della stessa secondo il rito ordinario;
- sempre in via preliminare, espungere la CTU formatasi nel procedimento per ATP (R.G. 8328/2021) ed i relativi allegati (docc. 8, 9, 10 e 11 fascicolo dal presente giudizio, essendo stati detti Pt_1 documenti prodotti in violazione del divieto previsto dall'art. 698 comma 3 c.p.c. senza la necessaria preventiva autorizzazione del Giudice della causa di merito;
- in tesi e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti del
[...]
in Lastra a Signa (Fi), poiché totalmente infondate in fatto ed in Controparte_2
pagina 2 di 13 diritto, sollevando inoltre questa difesa eccezione di inammissibilità e/o di avvenuta cessazione della materia di contesa in relazione alla domanda sub 2);
- in ogni caso, con vittoria di spese e di compensi sia della presente causa di merito che del precedente procedimento per ATP.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La sig.ra con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
ed il sig. al fine di veder accertata la loro responsabilità, alternativa o Controparte_3 Per_1 concorrente, per i danni subiti nell'appartamento ad uso civile abitazione da quest'ultimo acquistato e posto al piano seminterrato dello stabile condominiale a causa delle infiltrazioni dovute alla mancanza di scannafosso e di irregolarità nel funzionamento del sistema di deflusso delle acque piovane.
La sig.ra difatti, ha evidenziato come a seguito del procedimento di ATP dalla medesima Pt_1 introdotto ai sensi dell'art. 696 e/o 696 – bis c.p.c. veniva accertata la presenza di fenomeno infiltrativo dalla medesima lamentato imputabile quale causa prevalente alla mancanza dello scannafosso lungo la parete di confine controterra e della relativa assenza di impermeabilizzazione verticale del muro di confine;
quale concausa nella completa inefficienza del sistema di portavia/scarico delle acque pluviali condominiali.
La sig.ra altresì, ha specificato come seppur il Ctu avesse provveduto ad individuare gli Pt_1
interventi necessari alla risoluzione del fenomeno infiltrativo1 ed il loro valore, il ed il CP_1
fossero rimasti del tutto inerti. Per_1
La sig.ra ha quindi invocato: nei confronti del la responsabilità contrattuale per la Pt_1 Per_1
vendita di aliud pro alio chiedendo il risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 1453 c.c.; nei confronti del la responsabilità ex art. 2051 c.c. poiché, quale custode dei beni e dei servizi CP_1 comuni, non avrebbe adempiuto all'obbligo sul medesimo gravante di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.
Si sono costituiti in giudizio sia il sig. che il Per_1 CP_1
Per quel che ci occupa, il e ha contestato la pretesa avanzata nei propri confronti, negando CP_1
ogni responsabilità nella causazione delle infiltrazioni de quibus ed istando per il rigetto della domanda. 1 Cfr. ricorso pag. 7 “A) realizzazione dello scannafosso;
B) rifacimento dell'intonaco interno con intonaco anticondensa e, deumidificanti;
C) Sistemazione dell'attuale vespaio con un vespaio areato mediante la posa di cupolex/realizzazione di una camera d'aria ventilata utilizzata per dividere la soletta inferiore dal piano di sedime delle abitazioni;
D) Sostituzione dell'attuale tubazione portavia derivante dal pluviale condominiale con nuova linea dotato di pendenza e dimensione corretta oltre completa pulizia dei pozzetti e dell'innesto dei pluviali nel sistema di scarico;
” pagina 3 di 13 Mutato il rito e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, VI co., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la sig.ra ed il sig. hanno raggiunto un accordo quanto alla posizione di questi Pt_1 Per_1
ed alla responsabilità contestatagli. Pertanto, separate anche processualmente le posizioni del Per_1
e del è stato dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del primo. CP_1
La causa, quindi, istruita con acquisizione della produzione documentale prodotta tra le parti nel pieno contraddittorio, viene in decisione sulle conclusioni da questo rassegnate.
Nel merito
Si danno per noti i fatti sottesi all'odierno giudizio che è stato preceduto da un procedimento ex art.696
e 696 bis cpc, depositato dalla sig.ra anche nei confronti dell'odierno convenuto Pt_1 CP_1
(n.ro rg. 8328/2021).
Occorre poi sottolineare come i motivi le problematiche tecniche che hanno spinto la sig.ra ad Pt_1 intraprendere l'originario giudizio nei confronti del Condominio e del sig. sono state risolte Per_1
in corso di causa.
La sig.ra peraltro, ha sottoscritto con il sig. una transazione con la quale sono stati Pt_1 Per_1
risolti i rapporti economici tra gli stessi tanto che, separate le due posizioni processuali, è stata dichiarata estinta quella afferente a quest'ultimo.
Precluso allo scrivente giudice ogni accertamento in merito alla responsabilità del sig. Per_1 nonché all'originaria domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, restano da definire nella presente sede le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del convenuto. Pt_1 CP_1
Difatti, se la realizzazione degli interventi in corso di causa, ha fatto venir meno l'interesse della sig.ra alla condanna del convenuto alla loro esecuzione, permane in ogni caso l'interesse Pt_1 CP_1
dell'attrice all'accertamento della responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, conseguentemente, alla valutazione della domanda risarcitoria.
La sig.ra difatti, ha chiesto espressamente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente Pt_1 giudizio (nonché in quelle rassegnate successivamente all'esecuzione dei lavori), il previo accertamento della responsabilità del (e del sig. nella verificazione delle CP_1 Per_1
infiltrazioni nel proprio appartamento e, conseguentemente, condannarlo (anche in solido con il
, al risarcimento dei danni materiali, al risarcimento per il mancato o ridotto godimento del Per_1
bene e/o per il disaggio abitativo, alla refusione delle spese del giudizio di ATP (onorario del CTU, onorario del CTP e spese legali): dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio è evidente che la sig.ra abbia chiesto la condanna del secondo il grado di responsabilità individuato dal Pt_1 CP_1 consulente d'Ufficio (id est, con eccezione delle spese necessarie per la conformazione dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie di cui al punto V del ricorso).
pagina 4 di 13 In punto di accertamento di responsabilità e di quantificazione dei danni, soccorre proprio la consulenza espletata nel procedimento di ATP n.ro rg. 8328/2021 promosso dalla sig.ra nei Pt_1
confronti anche del convenuto nell'ambito del quale il CTU nominato, nel contraddittorio CP_1 dei CTP, rilevava quanto alla sussistenza del fenomeno infiltrativo ed allo stato dei luoghi: “Constatata la presenza di infiltrazioni di acqua sulla parete verticale si procede a verificare nella proprietà di di eventuale presenza di scannafosso e del corretto scarico del pluviale Si Per_1 CP_4
conferma che non è presente lo scannafosso e che il sistema di scarico delle acque condominiali risulta occluso;
dal sopralluogo gli interni dell'abitazione risultano con infiltrazioni lungo la parete verticale contro terra e il pavimento risulta bagnato in più punti. E' evidente la presenza di umidità in parte anche sulla parete contro terra lato interno verso vano areato (…) - Le pareti CP_4
delimitanti esterne, nelle parti interrate e seminterrate dovevano essere separate dal terrapieno mediante intercapedine ventilata di almeno 60 cm;
munita di muro di sostegno e di conduttore o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti;
- Il pavimento dell'abitazione doveva essere separato dal suolo mediante un vespaio direttamente aerato di altezza non inferiore a 0,5 m con superficie di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite, in modo che si realizzi la circolazione dell'area.
- Dovevano essere rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa di merito all'impianto termico.”.
Individuate le cause principali delle infiltrazioni rinvenute nell'appartamento della imputabili Pt_1 alla invocata responsabilità del il ctu rilevava altresì come “Ulteriore concausa che ha CP_5
determinato il raggiungimento dello stato attuale dei luoghi è desumibile dalla completa inefficienza del sistema di portavia/scarico delle acque pluviali condominiali in quanto durante il sopralluogo sono stati aperti i pozzetti di ispezione ed è stato individuato con scavo il tubo portavia, verificando che il pozzetto di scarico risultava completamente otturato da rifiuti del terreno e quindi non idoneo a svolgere la funzione di raccolta e scarico delle acque di prima pioggia. Molto probabilmente la scarsa/assente manutenzione ed eventuali fenomeni di forti precipitazioni atmosferiche possono aver prodotto occasionali infiltrazioni nelle pareti esterne degli edifici dovuto anche dal cattivo funzionamento dei pozzetti di raccolta o di altro materiale preposto allo smaltimento delle acque 2 Cfr pag. 8 Atp “In particolare la presenza delle infiltrazioni, a parere della scrivete, è data prevalentemente dalla mancanza dello scannafosso lungo la parete di confine controterra e della relativa assenza di impermeabilizzazione verticale del muro di confine. Il problema dell'infiltrazione di acqua da parete
contro
-terra, si pone non solo in presenza di vani interrati o seminterrati, ma anche di terrapieni con murature in controspinta e coinvolge anche i pavimenti al piano;
durante il sopralluogo il CTU e i CTP hanno constatato la presenza di acqua all'intradosso del solaio e di terra bagnata nel vespaio.” pagina 5 di 13 meteoriche. Le foglie secche accumulatosi, i detriti, gli scarichi di vario genere, rifiuti e quant'altro hanno occluso la griglia o il sifone del pozzetto di raccolta delle acque, che termina con l'allagarsi nel terreno circostante filtrando poi nel muro di confine. La scrivente precisa inoltre che il tubo portavia delle acque pluviali risulta di remota realizzazione e in mediocre stato di conservazione e pertanto non si esclude la possibile perdita puntuale lungo lo scolo delle acque durante gli eventi atmosferici. …”.
Il ctu, sempre con riferimento alla posizione del individuava gli interventi necessari (cfr CP_1
“A. Realizzazione di scannafosso areato… B. Completo rifacimento dell'intonaco interno dell'attuale parete controterra… C. Sistemazione dell'attuale vespaio con un vespaio areato… D. Sostituzione dell'attuale tubazione portavia derivante dal pluviale condominiale.”) e la responsabilità in capo a quest'ultimo nei limiti del 5% quanto alle voci A, B e C e del 100% quanto alla voce D.
Le indagini peritali, quindi, definitivamente consentivano di individuare la causa dei fenomeni lamentati dalla e le rispettive responsabilità. Pt_1
Si ritiene che con riferimento alla posizione del la norma applicabile alla fattispecie de CP_1 qua sia l'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che costui provi il caso fortuito.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., per le più recenti fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. 13.6.2019 n. 15860; Cass.
28.2.2019 n. 5808; Cass. 13.2.2019 n. 4161; Cass. 30.10.2018 n. 27724; Cass. 14.5.2018 n. 11671;
Cass. 19.4.2018 n. 9640; Cass. 13.3.2018 n. 6034; Cass.
1.2.2018 n. 2477; Cass. 22.12.2017 n. 30775;
Cass. 28.7.2017 n. 18856; Cass. 16.5.2017 n. 12027), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di “caso fortuito”, sempre per limitarsi alle più recenti pronunce di legittimità, cfr. Cass.
9.7.2019 n. 18415; Cass. 31.5.2019 n. 14861; Cass. 20.2.2019 n. 4963; Cass.
23.1.2019 n. 1725; Cass. 29.5.2018 n. 13392; Cass. 19.4.2018 n. 9640). In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il “fortuito”
pagina 6 di 13 anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass. 18.6.2019 n. 16295; Cass.
4.6.2019 n. 15249) o il comportamento della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale: Cass. 17.6.2019 n. 16149; Cass.
29.1.2019 n. 2345; Cass.
9.5.2018 n. 11023; Cass. 12.4.2017 n. 9355).
Il danneggiato, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie si osserva che il in sede di consulenza CP_1
non abbia mai contestato gli obblighi su di lui gravanti e/o la quantificazione dei danni materiali adoperata dal CTU.
Il convenuto, difatti, onerato della prova liberatoria, non ha mai offerto elementi di prova CP_1 tali da far attribuire la circostanza esimente all'intervento causale di terzi, e precisamente del Per_1 la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attrice.
Sotto tale profilo, difatti, seppur il Ctu, ing. ha affermato che sussistono sufficienti elementi Per_2 per poter ritenere che“… Le infiltrazioni sono per la maggioranza derivate dalla mancanza dello scannafosso, se fosse stato realizzato le eventuali percolazioni del portavia pluviale sarebbero state correttamente scaricate a valle.” (cfr. pag. 19); è altrettanto vero che, pur in assenza di scannafosso, se il avesse manutenuto correttamente il portavia pluviale ed avesse tenuto pulite la griglia o CP_1
il sifone del pozzetto di raccolta delle acque piovane, non avrebbe aggravato la problematica infiltrativa nell'immobile attoreo.
Priva di pregio, altresì, la circostanza che “…il pozzetto di scarico si trova all'interno della proprietà
(oltre il citato muro a retta del terrapieno), con conseguente possibilità di accesso per la Per_1
verifica e la manutenzione solo previa autorizzazione del stesso, che in ciò non ha mai Per_1
collaborato col Condominio, impedendo ogni possibilità di verifica e manutenzione nonostante le richieste dell'amministratore.” non essendovi prova che il sig. formalmente interessato Per_1 dall'Amministratore del Condominio, avesse opposto la sua collaborazione.
Sulla base delle considerazioni tecniche del fiduciario riportate e degli elementi documentali (anche fotografici) riscontrati in corso di causa, la causazione dei danni lamentati dall'attrice è imputabile al in termini di adeguata probabilità causale nei termini del 5%. CP_1
Al riguardo, va ricordato che la prova di tale nesso da tempo viene individuata nella relazione probabilistica concreta tra comportamento/cosa ed evento dannoso secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del “più probabile che non” (cfr. cass. civ. sez. III 31.5.05 n.11609, cass. civ. sez. III 16.10.07 n.21619, cass. civ. sez. III 13.6.08 n.15986, cass. civ. sez. III 16.1.09 n.975, cass. civ. sez. U 11.1.08 n.576). Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il nesso causale
è sempre regolato dal principio di cui agli artt.40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare pagina 7 di 13 causato da un altro evento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata secondo il quale all'interno della serie causale occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili ed improbabili (resta ferma, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi - penale e civile -; più precisamente, nell'accertamento del nesso causale in sede civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, cfr.cass.civ.sez.U
n.576/08 cit.).
Nel caso di specie le indagini peritali soddisfano i criteri richiesti di cronologia fenomenologica esposti.
I danni
Transatta la posizione con il rimane aperta comunque la posizione con il che Per_1 CP_1 non è stato parte di quell'accordo e di cui quest'ultimo certo non può giovarsi.
Sempre alla ctu si fa riferimento per pervenire alla liquidazione dei danni nei termini indicati dal tecnico con riferimento alla voce B da quantificarsi in € 2.042,54 oltre Iva, di cui alla voce B della
CTU espletata inter partes, meglio individuati nel computo metrico allegato alla CTU – voce B nn. 19-
22 (pag. 3 All. 010).
Nei termini anzidetti l'importo dovuto dal è pari ad € 102,12 (id est il 5% di 2.042,54) CP_1
stanti proprio le risultanze della ctu per come sopra esposte.
Su tali importi spettano gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dalla denuncia al
Condominio alla data odierna e interessi legali sull'importo finale sino al saldo (Cass. S.U. n. 1712 del
1995), posto che “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass.
30 settembre 2009, n. 20943)” (Cass. n. 8705/2015).
Al fine di una completa ricognizione del danno patrimoniale subito da parte attrice, devono poi esser tenuti in considerazione i costi dalla medesima sostenuti per il procedimento di ATP.
E' pacifico che ai fini della liquidazione delle spese (legali e tecniche) relative al procedimento di ATP sia necessaria l'instaurazione del giudizio di merito o, più esattamente, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, le spese della procedura di istruzione preventiva oltre che non liquidabili nella stessa sede, non possono essere richieste in un giudizio autonomo bensì soltanto, a pena di inammissibilità,
pagina 8 di 13 nel giudizio di merito al quale la procedura di istruzione preventiva inerisce (v. in tal senso Cass. n.
4276 del 1979, Cass. n. 1885 del 1969, Cass. n. 250 del 1972).
In questo senso dunque le parti (verosimilmente quella alla quale l'accertamento tecnico è stato favorevole, ma non necessariamente), al fine del recupero delle spese sostenute nell'ambito del citato procedimento hanno l'onere di instaurare il corrispondente giudizio di merito, e di richiedere in quella sede (anche) il rimborso delle corrispondenti spese sostenute nell'ambito del procedimento.
Quindi nel caso di utilizzazione delle risultanze dell'elaborato peritale di cui all'ATP reso nel giudizio di merito e di sua utilizzazione ai fini della decisione, le relative spese devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre in tutto o in parte a carico del soccombente, salvo il caso di compensazione (Cass. n. 12759 del 1993, Cass. n. 1690 del 2000, Cass. n 15672 del 2005).
Tali essendo dunque le premesse, deve ribadirsi come la abbia richiesto espressamente, nelle Pt_1 conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, il previo accertamento della responsabilità del e del sig. nella verificazione delle infiltrazioni nel proprio appartamento e, CP_1 CP_6 conseguentemente, condannarli, anche in solido tra loro, all'esecuzione delle opere necessarie nonché al risarcimento dei danni patrimoniali (per come individuati dal Ctu oltre a quelli non rientranti nell'importo espressamente riconosciuto dal consulente oltre alle spese del proprio ctp e legali), al quale il procedimento di ATP era finalizzato.
E' quindi evidente come la abbia inteso nella sostanza domandare al giudice di effettuare una Pt_1
valutazione, e dunque un accertamento, della fondatezza della propria domanda risarcitoria preannunciata in sede di ATP, quale presupposto per la liquidazione poi delle corrispondenti spese in proprio favore.
Il pertanto, deve essere gravato delle spese di ATP pro quota stanti gli esiti peritali che ne CP_1
hanno circoscritto la responsabilità. Si rammenta, difatti, che il è stata solo una delle parti CP_1
nei cui confronti il procedimento è stato promosso ma la sua responsabilità nella verificazione delle infiltrazioni è stata limitata al 5% mentre è stato ritenuto obbligato ad eseguire interamente (cioè al
100%) l'intervento relativo al portavia pluviale.
Ciò consente allo scrivente Giudice di condannare il al pagamento del 30% delle spese CP_1 sostenute per il compenso del ctu (€ 2.228,55) e del ctp (€ 1.561,92) della per come documentati Pt_1 pari rispettivamente ad € 668,56 ed ad € 468,57.
Su tali importi spettano gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dalla denuncia al
Condominio alla data odierna e interessi legali sull'importo finale sino al saldo (Cass. S.U. n. 1712 del
1995), posto che “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio
pagina 9 di 13 ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass.
30 settembre 2009, n. 20943)” (Cass. n. 8705/2015).
Vanno inoltre riconosciute all'attrice le spese legali per il procedimento di ATP che si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa (scaglione da €
26.000,00 fino a € 52.000,00) e dell'aumento di cui all'art. 4, co. 2, in € 4.501,77 (comprensivo di spese generali e Cap, esente IVA) per competenze ed in € 147,50 per spese vive.
Per quanto sopra affermato sono da porsi a carico del a tale titolo € 1.394,78. CP_1
Infine la sig.ra ha formulato domanda volta al risarcimento dei danni non patrimoniali per il Pt_1 mancato e/o ridotto utilizzo dell'immobile a causa di infiltrazioni de quibus.
Ebbene, la risarcibilità - del danno non patrimoniale deve essere vagliata sulla scorta dei principi elaborati da Cass. SS.UU., 15 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975), incentrati su una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. sicché occorre in primis (al di là del caso peculiare in cui l'illecito civile costituisca anche reato e senza tenere conto della progressiva introduzione di altre disposizioni nell'ordinamento, che espressamente prevedono la possibilità per il danneggiato di domandare il ristoro dei pregiudizi non economici - soddisfacendo cosi la condizione dell'art. 2059 c.c. -) che il danno (non patrimoniale) discenda da una lesione di un diritto costituzionalmente garantito della persona, suscettibile di essere qualificato come inviolabile.
Inoltre, è necessario che l'offesa arrecata al bene protetto sia grave e che il pregiudizio sofferto a cagione di tale offesa non sia futile in applicazione del principio costituzionale dì solidarietà, il quale impone al "danneggiato" un dovere dì tolleranza nei confronti di eventi che, pur avendogli causato un disagio o un disguido, ed essendo imputabili a un altro soggetto, non possono fondare una responsabilità di quest'ultimo, proprio in considerazione della particolare levità delle conseguenze arrecate.
Pertanto, la mancata possibilità dì godere almeno in parte dell'appartamento in cui si vive, a causa di continue infiltrazioni d'acqua, arreca una sofferenza e un disagio che incide negativamente su un interesse della persona, ovvero al godimento della casa d'abitazione, riconducibile ai diritti inviolabili della persona in forza della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., (v. tra le altre, Corte Cost., 7 aprile
1988, n. 404), oltre che internazionalmente riconosciuto (dall'art. 8 CEDU e art. 7 della Carta di Nizza).
Come ribadito recentemente dalla Suprema Corte ( cfr. Cass n. 4534/2017), tuttavia, non può prescindersi dalla prova incombente sulla parte istante volta a dimostrare un preciso e quantificabile disagio sofferto.
pagina 10 di 13 Nella fattispecie in esame, stante gli esiti della ctu, tale prova è stata sufficientemente fornita potendosi ritenere certo il disagio subito dall'attrice in quanto concordante con le risultanze del complessivo quadro probatorio acquisito al giudizio e non inficiato dalla generiche e formali contestazioni avanzate dal convenuto . CP_1
In particolare, il ctu nominato ha accertato come “…al suo interno l'immobile appare in cattivo stato, in particolare le pareti confinanti verso l'esterno e verso il controterra appaiono bagnate, sono visibili
e diffuse macchie di umidità, con evidenti segni di muffa sparsa lungo tutte le pareti, gli spigoli oltre percepire cattivo odore derivante dalle condizioni igrometriche anomale all'interno dell'immobile.”, evidenziando, quindi, “…la presenza di umidità di risalita lungo le pareti perimetrali oltre l'elevata quantità di umidità diffusa sulle pareti verso il terrapieno di confine del Sig. ”. Per_1
Si rammenta che tra le cause il Ctu ha riscontrato l'assenza di “…sistemi per il corretto drenaggio delle acque meteoriche a protezione della parete di confine. …la presenza di un pluviale per la raccolta delle acque piovane condominiali in arrivo dalla copertura che sono apparse in cattivo stato di manutenzione poiché collegate ad un pozzetto di raccolta completamente otturato da sporcizia, terra e fogliame.”.
Le fotografie in atti confermano la situazione dell'immobile per come accertata dal Ctu.
E' evidente, quindi, che alla luce di tali risultanze istruttorie, deve senz'altro essere riconosciuto in favore della anche il risarcimento dei danni per il mancato e/o ridotto godimento del bene, Pt_1
considerato che la presenza di infiltrazioni di acqua, di umidità, di muffa, di cattivo odore e di distacco di parti dell'intonaco dal muro hanno senz'altro compresso in maniera apprezzabile in capo alla medesima la facoltà di godimento dell'immobile.
Tale considerazione appare pienamente rispondente all'applicazione del criterio esperienziale, tendente a valorizzare quelle circostanze fattuali che è dato osservare reiteratamente nei fenomeni naturali o socioeconomici (Cfr. Cass. n. 20313/2011, Cass. n. 22022/2010), non potendosi certamente ritenere utilizzabile, in quanto insalubre e non sicuro, un ambiente attinto anche solo parzialmente da umidità e infiltrazioni di acqua.
Secondo lo scrivente Giudice è necessario determinare in 26 mesi il periodo durante il quale parte dell'appartamento è risultato parzialmente e/o totalmente inutilizzabile (gennaio 2021-marzo Pt_1
2023), dovendosi considerare rilevante anche il tempo occorrente per il ripristino delle pareti ammalorate secondo le tempistiche indicate dal ctu3 in cui l'appartamento non era usufruibile. L'entità del danno, anche in considerazione del grado di responsabilità imputabile al Controparte_7 può essere equitativamente determinato nella misura di € 800,00, considerato il periodo di denuncia delle infiltrazioni al per come documentate (gennaio 2021), ed il periodo necessario alla CP_1
sua risoluzione, che è avvenuto pacificamente nel marzo 20234.
Su tali importi spettano gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dalla denuncia al
Condominio alla data odierna e interessi legali sull'importo finale sino al saldo (Cass. S.U. n. 1712 del
1995), posto che “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass.
30 settembre 2009, n. 20943)” (Cass. n. 8705/2015).
Le spese di lite
Le spese processuali vengono poste a carico del convenuto in ragione del principio CP_1 generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM
147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), tenuto conto dei parametri medi e del valore dato dalla misura dell'importo risarcitorio accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- accerta la responsabilità del convenuto nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, CP_1 lo condanna al pagamento in favore della sig.ra dei seguenti importi € 102,12, € Parte_1
668,56, € 468,57, € 1.394,78 ed € 800,00 oltre interessi per come specificati in motivazione per ogni singola voce;
propagazione delle muffe) e pulizia dei locali oltre Tinteggiatura - 6gg demolizione pavimento e solaio esistente zona soggiorno - 6gg nuova realizzazione vespaio areato realizzato alla regola dell'arte, massetto e pavimentazione compreso collegamento al vespaio della camera - 3gg chiusura cantiere materiali e posa mobilio Il cronoprogramma sopra indicato prevede l'impossibilità all'utilizzo dell'appartamento in quanto inutilizzabile per le funzioni minime di abitabilità (locali cucina e camera non adoperabili e condizioni minime igienico sanitarie non rispettate).” 4 Per il calcolo si è tenuto conto del valore locativo dell'immobile per come indicato in ricorso di € 700,00 e non specificatamente contestato dalla difesa del convenuto. pagina 12 di 13 - condanna il a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 2.552,00 oltre spese generali ed accessori per come dovuti nonché spese vive documentate
(contributo unificato).
Firenze, così deciso il 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. pagg. 15 e 16 ctu “- 3gg allestimento cantiere materiali e sbaraccamento mobilio vario - 2gg rimozione intonaco parete vano soggiorno/angolo cottura lato conto terra e porzioni ammalorate lato esterno e lato contro parete ventilata -
2gg nuova intonacatura parete vano soggiorno/angolo cottura lato conto terra e porzioni Ammalorate - 4gg trattamento sanificazione dell'intero appartamento (escluso bagno, camera compresa, in quanto le pareti sono state interessate dalla pagina 11 di 13