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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 789/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Corrado TARASCONI Parte_1
appellante contro
, con il patrocinio degli Controparte_1 avv.ti Giulia BRAMBILLA, Luigi MOLTENI, Marco PRETI e Amedeo RAMPOLLA appellata
***
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 24/7/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “c) Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 20 novembre 2023 (R.G. 1466/2023), la sig.ra conveniva la Società avanti al Tribunale di Pt_1
Modena, Sezione Lavoro, Giudice dott. Martinelli, lamentando l'illegittimità del licenziamento per giusta causa di cui al punto che precede e chiedendo l'applicazione delle tutele previste dall'art. 18 della L. 300/1970. d) La Società si costituiva ritualmente in giudizio con memoria ex art. 416 c.p.c. depositata in data 19 gennaio 2024, contestando le domande avversarie e chiedendo l'integrale rigetto pag. 1 di 2 del ricorso. e) In data 2 ottobre 2024, all'esito del giudizio di primo grado, veniva pubblicata la Sentenza n. 729/2024 con cui il Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, Giudice dott. Martinelli rigettava integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra la condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Pt_1
3.689,00 oltre accessori. f) In data 23.10.2024 la sig.ra provvedeva al Pt_1 pagamento dell'importo di € 4.412,04 di cui al punto che precede. g) Con ricorso ex art. 434 c.p.c. depositato in data 29 novembre 2024, l'Appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Modena di cui al punto e) che precede chiedendone l'integrale revisione. h) si costituiva in giudizio con memoria difensiva ex CP_1 art. 436 c.p.c. in data 4 febbraio 2025 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in appello avversario e la conferma della sentenza n. 729/2024 resa dal Tribunale di Modena.” All'udienza del 19 giugno 2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa e la causa è stata rinviata per gli approfondimenti del caso;
all'udienza del 24/7/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa, sottoscrivendo il relativo verbale. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Parte_1
Modena, resa e pubblicata il giorno 02/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. Dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta conciliazione.
2. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Compensa le spese del grado per quanto non regolato nell'atto di transazione. Bologna, 24/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 789/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Corrado TARASCONI Parte_1
appellante contro
, con il patrocinio degli Controparte_1 avv.ti Giulia BRAMBILLA, Luigi MOLTENI, Marco PRETI e Amedeo RAMPOLLA appellata
***
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 24/7/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come correttamente riassunto nel verbale di conciliazione di cui meglio si dirà appresso, “c) Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 20 novembre 2023 (R.G. 1466/2023), la sig.ra conveniva la Società avanti al Tribunale di Pt_1
Modena, Sezione Lavoro, Giudice dott. Martinelli, lamentando l'illegittimità del licenziamento per giusta causa di cui al punto che precede e chiedendo l'applicazione delle tutele previste dall'art. 18 della L. 300/1970. d) La Società si costituiva ritualmente in giudizio con memoria ex art. 416 c.p.c. depositata in data 19 gennaio 2024, contestando le domande avversarie e chiedendo l'integrale rigetto pag. 1 di 2 del ricorso. e) In data 2 ottobre 2024, all'esito del giudizio di primo grado, veniva pubblicata la Sentenza n. 729/2024 con cui il Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, Giudice dott. Martinelli rigettava integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra la condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Pt_1
3.689,00 oltre accessori. f) In data 23.10.2024 la sig.ra provvedeva al Pt_1 pagamento dell'importo di € 4.412,04 di cui al punto che precede. g) Con ricorso ex art. 434 c.p.c. depositato in data 29 novembre 2024, l'Appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Modena di cui al punto e) che precede chiedendone l'integrale revisione. h) si costituiva in giudizio con memoria difensiva ex CP_1 art. 436 c.p.c. in data 4 febbraio 2025 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in appello avversario e la conferma della sentenza n. 729/2024 resa dal Tribunale di Modena.” All'udienza del 19 giugno 2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa e la causa è stata rinviata per gli approfondimenti del caso;
all'udienza del 24/7/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa, sottoscrivendo il relativo verbale. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Parte_1
Modena, resa e pubblicata il giorno 02/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. Dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta conciliazione.
2. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Compensa le spese del grado per quanto non regolato nell'atto di transazione. Bologna, 24/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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