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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/09/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
7.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Mele
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.7.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2020, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1620/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.639,80 quale saldo debitorio maturato per la restituzione delle somme erogate con il contratto di finanziamento n. 2579430, stipulato tra (intestatario) e Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 (cointestatario/coobbligato, odierna opponente) con la , poi incorporata in Controparte_2
a sua volta cedente il credito in favore dell'opposta. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo,
in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 cpc;
la mancanza di titolarità del credito in capo alla essendo il contratto di cessione e il relativo avviso Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale non idonei a provare l'inclusione del credito nella cartolarizzazione;
l'inopponibilità della cessione alla coobbligata odierna opponente, che non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuta cessione né sarebbe a conoscenza della situazione creditoria vantata dall'opposta; l'applicazione di interessi moratori in misura superiore ai tassi soglia previsti dalla normativa antiusura;
l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare ed in rito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in tesi inefficace per superamento del termine ex art. 644 cpc per la sua notificazione;
nel merito, di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo per le ulteriori ragioni di cui sopra;
di rigettare la richiesta avversaria di pagamento delle somme eventualmente dovute;
di non concedere la provvisoria esecuzione.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando di non avere la legittimazione in ordine a domande inerenti a patologie del rapporto contrattuale;
che, a prescindere dall'eventuale tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, in giudizio si debba valutare il merito della pretesa creditoria, oggetto della domanda monitoria;
che la prova della cessione del credito in proprio favore e della conseguente titolarità del credito si ricaverebbe dalla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, con cui sarebbe stato assolto anche l'onere di comunicazione della cessione al debitore opponente;
che le clausole relative agli interessi moratori e compensativi sarebbero legittime;
che, ai fini della verifica di un eventuale superamento dei tassi soglia, non potrebbero cumularsi tassi di interessi diversi per natura né potrebbero considerarsi le altre voci di costo presenti nel contratto.
Per i suesposti motivi l'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di rigettare nel merito l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 681/2020; in ogni pagina 2 di 8 caso, di condannare l'opponente al pagamento della somma maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1°.7.2025
******
1. In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione di parte opponente relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., deve richiamarsi la pertinente e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui: “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un
ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente
fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto
ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia
escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si
costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito
provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata
nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione
dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione,
escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia
dell'art. 644 c.p.c.. Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la
sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il
giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa
creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante,
del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del
provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di
quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v. ex multis, Cass. n. 287/1992).”
(Cass. n. 3908/2016).
pagina 3 di 8 Posto tale principio e rilevato che nel caso di specie non è contestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato tardivamente, lo stesso andrà revocato in quanto inefficace,
dovendosi al contempo procedere alla valutazione nel merito della domanda azionata in sede monitoria.
2. Va fin d'ora chiarito che non è ostativo all'esame del merito dell'opposizione il difetto di titolarità passiva in capo all'opposta del contratto da cui origina il credito: la giurisprudenza richiamata in argomento dall'opposto è inconferente, dal momento che al difetto di titolarità passiva del contratto consegue l'improponibilità nei confronti dell'opposto della domanda riconvenzionale ripetitoria e dell'eccezione di compensazione, avente ad oggetto i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente (Cass., n. 21843/2019); che,
nella specie, l'opponente non ha eccepito in compensazione alcun controcredito né ha formulato domande riconvenzionali nei confronti dell'opposta.
3. Le censure di parte opponente relative all'inopponibilità a sé della cessione e al difetto di titolarità del credito controverso in capo alla società opposta sono infondate.
3.1 A prescindere dalle contestazioni svolte in ordine alla raccomandata versata in atti
(indirizzo di destinazione erroneo e avviso di ricevimento non specificamente riferibile alla lettera allegata), in tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”, invero non necessaria. Sul punto è opportuno ricordare che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del
1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso
nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020).
3.2 A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma pagina 4 di 8 titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780
del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 10.9.2016 (allegato n. 4 – fascicolo monitorio); il contratto di cessione con allegata la lista dei crediti ceduti (allegato n. 8 e 9 – fascicolo monitorio).
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge come il contratto controverso sia ricompreso tra i pagina 5 di 8 crediti ceduti all'opposta trattandosi di contratto di credito erogato da consumit per il quale è
intervenuta alla data della cessione la decadenza del debitore dal beneficio del termine (cfr.
doc. n. 4 e n. 5, all. ricorso monitorio). Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
Di più, parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito e la relativa lista dei crediti ceduti, da cui si evince che nella cessione in questione è ricompreso il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, identificato dal n. 1777631,
riscontrabile nell'estratto conto (doc. n. 5, all. ricorso monitorio) e nella lista dei crediti ceduti
(doc. n. 9, all. ricorso monitorio).
Va precisato che, sebbene l'opponente abbia genericamente contestato la riferibilità della lista dei crediti ceduti al contratto di cessione, non è revocabile in dubbio la titolarità del credito in capo all'opposta, essendo la medesima in possesso della documentazione rappresentativa del credito e, in particolare, del contratto di finanziamento e del relativo estratto conto.
3.3 Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa l'opponibilità della cessione del credito all'opponente e la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto delle doglianze esaminate.
4. Priva di pregio si rivela, inoltre, l'eccezione per cui l'opponente non sarebbe stata informata dal debitore principale circa l'andamento del finanziamento, trattandosi di circostanza che non vale ad esonerare il fideiussore dall'obbligo di garanzia.
5. Anche l'eccezione di parte opponente riferita all'applicazione di interessi moratori in misura superiore ai limiti definiti dalla normativa antiusura è da ritenersi infondata.
Le Sezioni Unite, dopo aver affermato che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, hanno tuttavia chiarito che "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla
misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
pagina 6 di 8 ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti
modificativi o estintivi dell'altrui diritto"(Cass. sez. un. 19597/2020).
Ebbene, la parte nei propri scritti difensivi ha formulato le proprie deduzioni in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la società opposta;
inoltre il presupposto dell'usura sopravvenuta su cui poggia la censura (cfr. atto di citazione, pag. 8 “E a ciò non
potrà obiettarsi che “il tasso di mora convenzionale non supera il tasso soglia vigente al momento del
contratto” (cfr. sul punto narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo al punto 4) perché ciò
evidentemente lascia il sospetto che negli anni successivi alla stipula del contratto il detto tasso di
interesse abbia eccome superato il tasso soglia !!!”) non merita condivisione, in ossequio al seguente principio di diritto “Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura si deve far riferimento al momento genetico del contratto, non avendo alcuna rilevanza la c.d.
'usura sopravvenuta': infatti in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione precedente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e successivamente diventate ultra soglia in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è nulla, né inefficace né contraria a buona fede e correttezza” (Tribunale
Grosseto sez. I, 04/09/2024, n. 728).
Va ulteriormente precisato che nemmeno potrebbe ritenersi soddisfatto l'onere della prova con la produzione della CTP contabile (doc. 2 all. seconda memoria 183 cpc) atteso che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una
semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la
conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne ed a
confutarne il contenuto” (Cass. n. 9483/2021).
6. Tirando le fila delle argomentazioni svolte, in ragione dell'inefficacia del d.i. per notifica del medesimo oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto viene revocato;
in accoglimento della domanda di pagamento dell'opposta, l'opponente viene condannata al pagamento di € 22.639,80,
pagina 7 di 8 7. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opponente, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in ragione della sua inefficacia ex art. 644 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo n.
681/2020, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1620/2020;
2. in accoglimento della domanda di pagamento, condanna l'opponente al pagamento della somma di € 22.639,80, oltre a interessi;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 15.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
7.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Mele
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.7.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2020, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1620/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.639,80 quale saldo debitorio maturato per la restituzione delle somme erogate con il contratto di finanziamento n. 2579430, stipulato tra (intestatario) e Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 (cointestatario/coobbligato, odierna opponente) con la , poi incorporata in Controparte_2
a sua volta cedente il credito in favore dell'opposta. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo,
in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 cpc;
la mancanza di titolarità del credito in capo alla essendo il contratto di cessione e il relativo avviso Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale non idonei a provare l'inclusione del credito nella cartolarizzazione;
l'inopponibilità della cessione alla coobbligata odierna opponente, che non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuta cessione né sarebbe a conoscenza della situazione creditoria vantata dall'opposta; l'applicazione di interessi moratori in misura superiore ai tassi soglia previsti dalla normativa antiusura;
l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare ed in rito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in tesi inefficace per superamento del termine ex art. 644 cpc per la sua notificazione;
nel merito, di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo per le ulteriori ragioni di cui sopra;
di rigettare la richiesta avversaria di pagamento delle somme eventualmente dovute;
di non concedere la provvisoria esecuzione.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando di non avere la legittimazione in ordine a domande inerenti a patologie del rapporto contrattuale;
che, a prescindere dall'eventuale tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, in giudizio si debba valutare il merito della pretesa creditoria, oggetto della domanda monitoria;
che la prova della cessione del credito in proprio favore e della conseguente titolarità del credito si ricaverebbe dalla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, con cui sarebbe stato assolto anche l'onere di comunicazione della cessione al debitore opponente;
che le clausole relative agli interessi moratori e compensativi sarebbero legittime;
che, ai fini della verifica di un eventuale superamento dei tassi soglia, non potrebbero cumularsi tassi di interessi diversi per natura né potrebbero considerarsi le altre voci di costo presenti nel contratto.
Per i suesposti motivi l'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di rigettare nel merito l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 681/2020; in ogni pagina 2 di 8 caso, di condannare l'opponente al pagamento della somma maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1°.7.2025
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1. In via preliminare, per quanto attiene all'eccezione di parte opponente relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., deve richiamarsi la pertinente e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui: “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un
ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente
fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto
ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia
escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si
costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito
provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata
nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione
dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione,
escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia
dell'art. 644 c.p.c.. Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la
sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il
giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa
creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante,
del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del
provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di
quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v. ex multis, Cass. n. 287/1992).”
(Cass. n. 3908/2016).
pagina 3 di 8 Posto tale principio e rilevato che nel caso di specie non è contestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato tardivamente, lo stesso andrà revocato in quanto inefficace,
dovendosi al contempo procedere alla valutazione nel merito della domanda azionata in sede monitoria.
2. Va fin d'ora chiarito che non è ostativo all'esame del merito dell'opposizione il difetto di titolarità passiva in capo all'opposta del contratto da cui origina il credito: la giurisprudenza richiamata in argomento dall'opposto è inconferente, dal momento che al difetto di titolarità passiva del contratto consegue l'improponibilità nei confronti dell'opposto della domanda riconvenzionale ripetitoria e dell'eccezione di compensazione, avente ad oggetto i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente (Cass., n. 21843/2019); che,
nella specie, l'opponente non ha eccepito in compensazione alcun controcredito né ha formulato domande riconvenzionali nei confronti dell'opposta.
3. Le censure di parte opponente relative all'inopponibilità a sé della cessione e al difetto di titolarità del credito controverso in capo alla società opposta sono infondate.
3.1 A prescindere dalle contestazioni svolte in ordine alla raccomandata versata in atti
(indirizzo di destinazione erroneo e avviso di ricevimento non specificamente riferibile alla lettera allegata), in tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”, invero non necessaria. Sul punto è opportuno ricordare che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del
1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso
nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020).
3.2 A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma pagina 4 di 8 titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780
del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 10.9.2016 (allegato n. 4 – fascicolo monitorio); il contratto di cessione con allegata la lista dei crediti ceduti (allegato n. 8 e 9 – fascicolo monitorio).
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge come il contratto controverso sia ricompreso tra i pagina 5 di 8 crediti ceduti all'opposta trattandosi di contratto di credito erogato da consumit per il quale è
intervenuta alla data della cessione la decadenza del debitore dal beneficio del termine (cfr.
doc. n. 4 e n. 5, all. ricorso monitorio). Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
Di più, parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito e la relativa lista dei crediti ceduti, da cui si evince che nella cessione in questione è ricompreso il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, identificato dal n. 1777631,
riscontrabile nell'estratto conto (doc. n. 5, all. ricorso monitorio) e nella lista dei crediti ceduti
(doc. n. 9, all. ricorso monitorio).
Va precisato che, sebbene l'opponente abbia genericamente contestato la riferibilità della lista dei crediti ceduti al contratto di cessione, non è revocabile in dubbio la titolarità del credito in capo all'opposta, essendo la medesima in possesso della documentazione rappresentativa del credito e, in particolare, del contratto di finanziamento e del relativo estratto conto.
3.3 Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa l'opponibilità della cessione del credito all'opponente e la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto delle doglianze esaminate.
4. Priva di pregio si rivela, inoltre, l'eccezione per cui l'opponente non sarebbe stata informata dal debitore principale circa l'andamento del finanziamento, trattandosi di circostanza che non vale ad esonerare il fideiussore dall'obbligo di garanzia.
5. Anche l'eccezione di parte opponente riferita all'applicazione di interessi moratori in misura superiore ai limiti definiti dalla normativa antiusura è da ritenersi infondata.
Le Sezioni Unite, dopo aver affermato che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, hanno tuttavia chiarito che "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla
misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
pagina 6 di 8 ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti
modificativi o estintivi dell'altrui diritto"(Cass. sez. un. 19597/2020).
Ebbene, la parte nei propri scritti difensivi ha formulato le proprie deduzioni in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la società opposta;
inoltre il presupposto dell'usura sopravvenuta su cui poggia la censura (cfr. atto di citazione, pag. 8 “E a ciò non
potrà obiettarsi che “il tasso di mora convenzionale non supera il tasso soglia vigente al momento del
contratto” (cfr. sul punto narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo al punto 4) perché ciò
evidentemente lascia il sospetto che negli anni successivi alla stipula del contratto il detto tasso di
interesse abbia eccome superato il tasso soglia !!!”) non merita condivisione, in ossequio al seguente principio di diritto “Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura si deve far riferimento al momento genetico del contratto, non avendo alcuna rilevanza la c.d.
'usura sopravvenuta': infatti in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione precedente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e successivamente diventate ultra soglia in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è nulla, né inefficace né contraria a buona fede e correttezza” (Tribunale
Grosseto sez. I, 04/09/2024, n. 728).
Va ulteriormente precisato che nemmeno potrebbe ritenersi soddisfatto l'onere della prova con la produzione della CTP contabile (doc. 2 all. seconda memoria 183 cpc) atteso che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una
semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la
conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne ed a
confutarne il contenuto” (Cass. n. 9483/2021).
6. Tirando le fila delle argomentazioni svolte, in ragione dell'inefficacia del d.i. per notifica del medesimo oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto viene revocato;
in accoglimento della domanda di pagamento dell'opposta, l'opponente viene condannata al pagamento di € 22.639,80,
pagina 7 di 8 7. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opponente, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in ragione della sua inefficacia ex art. 644 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo n.
681/2020, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1620/2020;
2. in accoglimento della domanda di pagamento, condanna l'opponente al pagamento della somma di € 22.639,80, oltre a interessi;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 15.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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