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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/09/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 8.9.2025, nella causa civile iscritta al n.1127/24 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Accogli, giusta mandato in calce all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attore–
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- RT tempore,
-convenuta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato da ), Parte_1
1 sia i verbali di causa e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione la società convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. Venivano ammesse le prove dell'attore così come richieste nell'atto di citazione, in particolare l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e l'ascolto del teste indicato. Tuttavia il legale rappresentante non si presentava a rendere il deferito interrogatorio con ogni conseguenza di legge che ne deriva.
All'udienza del 17.2.2025 si ascoltava il teste e poi la causa si rinviava per la Tes_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.4.2025. Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza del 8.9.2025, con termine a parte attrice per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Quanto sostenuto dall'attore ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso e nella prova testimoniale espletata.
Dappiù anche la mancata comparizione del legale rappresentante della società cooperativa convenuta a rendere il deferito interrogatorio ha confermato quanto asserito dall'attore nei suoi scritti.
In particolare dalla documentazione in atti si evince che il corrispettivo per i lavori veniva stabilito in €. 23.600,00 oltre IVA e che il versava alla nel settembre 2022 un Pt_1 RT primo acconto di €. 12.980,00 e il 16.3.2023 un secondo acconto di €. 6.005,08. Dai rilievi fotografici in atti si evince che i lavori iniziavano nel marzo 2023 con la demolizione del solaio e venivano interrotti subito dopo dalla ditta De CA OS s.r.l. avente lo stesso legale
2 rappresentante della e alla quale la Cooperativa si era rivolta per la RT realizzazione dei lavori sull'immobile dell'attore. Nonostante i solleciti a riprendere i lavori, il legale rappresentante della comunicava che “i lavori precedentemente RT interrotti riprenderanno entro otto giorni lavorativi a partire da domani 21.04.2023 per motivi di salute dell'operaio” (vedi documentazione in atti). A ciò seguivano una serie di scuse banali
(motivi di salute dell'operario, ed ancora che un operaio della stessa avrebbe RT rubato il ferro necessario per proseguire i lavori presso l'immobile) che tuttavia impedivano la ripresa dei lavori sul cantiere. In data 16 giugno con nota pec l'attore diffidava sia la CP_1
che la De CA OS a restituire gli infissi smontati dalla ditta esecutrice dei lavori
[...]
e mai restituiti al cliente. Tale nota veniva riscontrata dalla De CA OS con mail del
30.6.2023 (depositata in atti) del seguente contenuto : “con la presente ci scusiamo per la situazione che si è venuta a creare, ma purtroppo l'azienda sta attraversando un periodo particolare e sta cercando di risanare la sua situazione nei migliori modi possibili. Ha superato già le fasi iniziali di questi problemi ed è pronta per poter rimettersi in pari con le lavorazioni e quant'altro, perciò comunichiamo che entro 10 giorni lavorativi, la stessa, si impegnerà per far arrivare il materiale necessario in cantiere e completare le lavorazioni. Siamo veramente dispiaciuti”.
Tuttavia la ditta De CA OS, alla quale la Cooperativa si era rivolta per la realizzazione dei lavori sull'immobile, nonostante le rassicurazioni, non riprendeva più i lavori sul cantiere.
Circostanza confermata dalla prova testimoniale espletata con figlio dell'attore, che Tes_1 ha dichiarato che la ditta incaricata, dopo sopralluogo sull'immobile dell'attore, accettava di realizzare i lavori. Il riferiva che si era recato insieme al padre, in banca, per effettuare Tes_1
i due bonifici per un importo totale di €. 18.985,08 in favore della Cooperativa. Lo stesso teste confermava l'abbandono del cantiere da parte della De CA OS (ditta incaricata dalla alla realizzazione dei lavori) subito dopo la demolizione del solaio. Il RT Tes_1 confermava anche i danni subiti dall'immobile a causa dell'acqua piovana caduta
[...] copiosamente nell'immobile privo del tetto. A riguardo è stata prodotta in atti documentazione fotografica attestante quanto sostenuto dal teste. Inoltre il teste riferiva che la ditta De CA
OS aveva smontato gli infissi dell'immobile dell'attore per realizzare i lavori, senza mai restituirli nonostante le richieste.
Anche in ordine al quantum la domanda dell'attore merita accoglimento.
L'attore ha richiesto il pagamento della somma di €. 32.085,08 di cui €.18.985,08 versate a titolo di acconto a fronte di lavori non eseguiti e con compensazione di quelli effettuati (rimozione solaio)
e le somme necessarie per porre riparo ai danni (infiltrazioni di acqua) consequenzialmente arrecati
3 all'immobile, €. 5.450/00 (come da preventivo della ditta Falegnameria Cazzato) per la fornitura e posa in opera degli infissi portati via dalla e mai più restituiti;
oltre a €. RT
7.650/00 per ritardo nella consegna dei lavori in quanto gli stessi sarebbero dovuti terminare il
15.9.2023 (il contratto prevedeva €. 50 per ogni giorno di ritardo, moltiplicati per i 153 giorni di ritardo).
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Pertanto il giudice dichiara la risoluzione del contratto di appalto per grave ed esclusivo inadempimento della società , in persona del suo legale rappresentante pro- RT tempore, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €.32.085,08, come sopra analiticamente specificati,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nei confronti della Parte_1 RT
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza
[...] ed eccezione così decide:
1. Accoglie la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave ed esclusivo inadempimento della società , in persona del suo legale rappresentante RT pro-tempore.
2. Per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del suo legale RT rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni quantificati in €.32.085,08, come sopra analiticamente specificati, in favore dell'attore . Parte_1
3. Condanna, infine, la , in persona del suo legale rappresentante CP_1 RT pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.518,00 per spese vive, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 8.9.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 8.9.2025, nella causa civile iscritta al n.1127/24 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Accogli, giusta mandato in calce all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attore–
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- RT tempore,
-convenuta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato da ), Parte_1
1 sia i verbali di causa e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione la società convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. Venivano ammesse le prove dell'attore così come richieste nell'atto di citazione, in particolare l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e l'ascolto del teste indicato. Tuttavia il legale rappresentante non si presentava a rendere il deferito interrogatorio con ogni conseguenza di legge che ne deriva.
All'udienza del 17.2.2025 si ascoltava il teste e poi la causa si rinviava per la Tes_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.4.2025. Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza del 8.9.2025, con termine a parte attrice per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Quanto sostenuto dall'attore ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso e nella prova testimoniale espletata.
Dappiù anche la mancata comparizione del legale rappresentante della società cooperativa convenuta a rendere il deferito interrogatorio ha confermato quanto asserito dall'attore nei suoi scritti.
In particolare dalla documentazione in atti si evince che il corrispettivo per i lavori veniva stabilito in €. 23.600,00 oltre IVA e che il versava alla nel settembre 2022 un Pt_1 RT primo acconto di €. 12.980,00 e il 16.3.2023 un secondo acconto di €. 6.005,08. Dai rilievi fotografici in atti si evince che i lavori iniziavano nel marzo 2023 con la demolizione del solaio e venivano interrotti subito dopo dalla ditta De CA OS s.r.l. avente lo stesso legale
2 rappresentante della e alla quale la Cooperativa si era rivolta per la RT realizzazione dei lavori sull'immobile dell'attore. Nonostante i solleciti a riprendere i lavori, il legale rappresentante della comunicava che “i lavori precedentemente RT interrotti riprenderanno entro otto giorni lavorativi a partire da domani 21.04.2023 per motivi di salute dell'operaio” (vedi documentazione in atti). A ciò seguivano una serie di scuse banali
(motivi di salute dell'operario, ed ancora che un operaio della stessa avrebbe RT rubato il ferro necessario per proseguire i lavori presso l'immobile) che tuttavia impedivano la ripresa dei lavori sul cantiere. In data 16 giugno con nota pec l'attore diffidava sia la CP_1
che la De CA OS a restituire gli infissi smontati dalla ditta esecutrice dei lavori
[...]
e mai restituiti al cliente. Tale nota veniva riscontrata dalla De CA OS con mail del
30.6.2023 (depositata in atti) del seguente contenuto : “con la presente ci scusiamo per la situazione che si è venuta a creare, ma purtroppo l'azienda sta attraversando un periodo particolare e sta cercando di risanare la sua situazione nei migliori modi possibili. Ha superato già le fasi iniziali di questi problemi ed è pronta per poter rimettersi in pari con le lavorazioni e quant'altro, perciò comunichiamo che entro 10 giorni lavorativi, la stessa, si impegnerà per far arrivare il materiale necessario in cantiere e completare le lavorazioni. Siamo veramente dispiaciuti”.
Tuttavia la ditta De CA OS, alla quale la Cooperativa si era rivolta per la realizzazione dei lavori sull'immobile, nonostante le rassicurazioni, non riprendeva più i lavori sul cantiere.
Circostanza confermata dalla prova testimoniale espletata con figlio dell'attore, che Tes_1 ha dichiarato che la ditta incaricata, dopo sopralluogo sull'immobile dell'attore, accettava di realizzare i lavori. Il riferiva che si era recato insieme al padre, in banca, per effettuare Tes_1
i due bonifici per un importo totale di €. 18.985,08 in favore della Cooperativa. Lo stesso teste confermava l'abbandono del cantiere da parte della De CA OS (ditta incaricata dalla alla realizzazione dei lavori) subito dopo la demolizione del solaio. Il RT Tes_1 confermava anche i danni subiti dall'immobile a causa dell'acqua piovana caduta
[...] copiosamente nell'immobile privo del tetto. A riguardo è stata prodotta in atti documentazione fotografica attestante quanto sostenuto dal teste. Inoltre il teste riferiva che la ditta De CA
OS aveva smontato gli infissi dell'immobile dell'attore per realizzare i lavori, senza mai restituirli nonostante le richieste.
Anche in ordine al quantum la domanda dell'attore merita accoglimento.
L'attore ha richiesto il pagamento della somma di €. 32.085,08 di cui €.18.985,08 versate a titolo di acconto a fronte di lavori non eseguiti e con compensazione di quelli effettuati (rimozione solaio)
e le somme necessarie per porre riparo ai danni (infiltrazioni di acqua) consequenzialmente arrecati
3 all'immobile, €. 5.450/00 (come da preventivo della ditta Falegnameria Cazzato) per la fornitura e posa in opera degli infissi portati via dalla e mai più restituiti;
oltre a €. RT
7.650/00 per ritardo nella consegna dei lavori in quanto gli stessi sarebbero dovuti terminare il
15.9.2023 (il contratto prevedeva €. 50 per ogni giorno di ritardo, moltiplicati per i 153 giorni di ritardo).
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Pertanto il giudice dichiara la risoluzione del contratto di appalto per grave ed esclusivo inadempimento della società , in persona del suo legale rappresentante pro- RT tempore, e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €.32.085,08, come sopra analiticamente specificati,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nei confronti della Parte_1 RT
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza
[...] ed eccezione così decide:
1. Accoglie la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave ed esclusivo inadempimento della società , in persona del suo legale rappresentante RT pro-tempore.
2. Per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del suo legale RT rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni quantificati in €.32.085,08, come sopra analiticamente specificati, in favore dell'attore . Parte_1
3. Condanna, infine, la , in persona del suo legale rappresentante CP_1 RT pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad €.518,00 per spese vive, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 8.9.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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