TRIB
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/01/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del Presidente in funzione di Giudice Unico Dott. Geremia Casaburi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2469\2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Marigliano n. 1455\20
e vertente
TRA
– avv. A. Giglio APPELLANTE Parte_1 E
– avv. P. Aprea APPELLATO Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Le vicende di causa possono sintetizzarsi come segue.
Il Gdp di Marigliano, con la sentenza sopra richiamata, ha annullato l'estratto di ruolo impugnato da , sul Controparte_1 presupposto dell'omessa notifica della cartella richiamata in atti, relativa a sanzioni al codice della strada. Da qui l'appello dell' , per i motivi che si diranno, cui resisteva il CP_2 CP_1 L'appello è ampiamente fondato, e va accolto;
la sentenza di prime cure, invero, si rivela gravemente viziata. In primo luogo l' , come da motivo di appello, ha documentato tempestivamente di aver ritualmente notificato la CP_2 cartella (12\3\14) personalmente al destinatario;
tanto avrebbe consentito di escludere l'impugnabilità dell'estratto di ruolo anche alla stregua della ormai abbandonata giurisprudenza di legittimità cui il GdP si è sostanzialmente collegato (e fermo che la prescrizione – nella specie neppure maturata- andava semmai fatta valere in sede esecutiva. Ma c'è di più, ed è rilevabile d'ufficio: gli estratti di ruolo non sono tout court impugnabili. Parte appellata, incautamente, richiama – in senso a se favorevole – Cass. 25 settembre 2023 n. 27227. Di contro questa – in conformità alla giurisprudenza ormai granitica – afferma:
“il thema decidendum dell'odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni – alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.,
Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765) - possono essere confermate e ribadite anche in questa sede;
la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo;
2.3 su questa possibilità ha inciso la sopravvenienza dell'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»
Né nella specie si riscontrano le fattispecie eccezionali di impugnabilità dell'estratto di ruolo previste dalla legge Da qui appunto l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda originaria dell'attore, che condanna alle spese del giudizio, che liquida in euro 1200,00 oltre competenze di legge.
-
Il presidente istruttore
Dr. Geremia casaburi