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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
IN LL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 302/2021 depositato il 07/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 493/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T2007072019 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: come da atti di causa, estinzione del giudizio e spese compensate
Appellato: come da atti di causa, estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.493/2020 la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TW301T200707-2019 con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio Controlli, accertava le seguenti maggiori imposte:
IRPEF per €19.499,00, ADD. REG. per €621,00, ADD. COM. per €253,00, IRAP per €1.323,00 e IVA per
€7.730,00 oltre a sanzioni per € 37.939,05 e interessi.
L'avviso scaturiva da un controllo da parte dell'Ufficio sulla posizione dell'odierno appellante, effettuata ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR 633/72.
Avverso la predetta sentenza, la controparte ha presentato appello, notificato in data 20/05/2021.
L'Appellante insiste nel contestare la nullità della notifica per inesistenza giuridica della stessa, sul presupposto che l'Ufficio non si sarebbe avvalso dell'intermediazione di agenti della notificazione, ovvero messo interno o comunale, ai sensi dell'art 29 del D.L.78/2010.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Nel corso di giudizio il Contribuente ha aderito alla Definizione agevolata delle controversie ex L.197/2022,
c. 198, depositato richiesta di estinzione integrale del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D.L Lgs 546/92 e art. 1, c. 198, della L. n. 197/22.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della documentazione depositata agli atti di causa, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art.1, c. 198, della L. n. 197/22 e art. 46 del D. Lgs 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
IN LL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 302/2021 depositato il 07/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 493/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW301T2007072019 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: come da atti di causa, estinzione del giudizio e spese compensate
Appellato: come da atti di causa, estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.493/2020 la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TW301T200707-2019 con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio Controlli, accertava le seguenti maggiori imposte:
IRPEF per €19.499,00, ADD. REG. per €621,00, ADD. COM. per €253,00, IRAP per €1.323,00 e IVA per
€7.730,00 oltre a sanzioni per € 37.939,05 e interessi.
L'avviso scaturiva da un controllo da parte dell'Ufficio sulla posizione dell'odierno appellante, effettuata ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR 633/72.
Avverso la predetta sentenza, la controparte ha presentato appello, notificato in data 20/05/2021.
L'Appellante insiste nel contestare la nullità della notifica per inesistenza giuridica della stessa, sul presupposto che l'Ufficio non si sarebbe avvalso dell'intermediazione di agenti della notificazione, ovvero messo interno o comunale, ai sensi dell'art 29 del D.L.78/2010.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Nel corso di giudizio il Contribuente ha aderito alla Definizione agevolata delle controversie ex L.197/2022,
c. 198, depositato richiesta di estinzione integrale del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D.L Lgs 546/92 e art. 1, c. 198, della L. n. 197/22.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della documentazione depositata agli atti di causa, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art.1, c. 198, della L. n. 197/22 e art. 46 del D. Lgs 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.