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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP AR D.
EO, all'esito della odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1677/2025, del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Santo Bagalà, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo;
resistente
E Controparte_2
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.
Adornato; resistente
E
Controparte_3
, in persona del Dirigente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, dr. , Controparte_4
che, lo rappresenta e difende, ai sensi di legge, congiuntamente e/o separatamente, ai funzionari all'uopo delegati;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento,
Dando lettura, all'esito delle note scritte dei:
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249016825619000, notificata in data 30.4.2025 in relazione ai seguenti sottesi AVA e CE:
1) Cartella di pagamento nr. 09420120010462726000, per sanzioni amministrative ex l. 689/81 Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2010, di €. 7.612,53;
2) Cartella di pagamento nr. 09420140005977963000, per sanzioni amministrative ex l. 689/81 Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2011, di €. 5.055,65;
2 3) Cartella di pagamento nr. 09420170017617868000, per sanzioni amministrative ex l. 689/81 Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2015, di €. 6.768,12;
4) Avviso di addebito nr. CP_2
39420160002786404000, per contributi IVS e somme aggiuntive anno 2015, di € 2.763,58;
5) Avviso di addebito nr. CP_2
39420170000836013000, per contributi IVS e somme aggiuntive anno 2016, di € 5.553,08;
6) Avviso di addebito nr. CP_2
39420190001922253000, per contributi IVS e somme aggiuntive anni 2017 e 2018, di € 9.729,11
7) Avviso di addebito nr. CP_2
39420190004388874000, per contributi IVS e somme aggiuntive anni 2018 e 2019, di € 2.718,10;
8) Avviso di addebito nr. CP_2
39420220003748840000, per contributi IVS e somme aggiuntive ann0 2021, di € 3338,75;
eccepiva la mancata notifica delle Parte_1
cartelle e degli AVA opposti e la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge CP_2
n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
3 Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_2 Controparte_1
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano,
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. L
[...]
ed Controparte_5 CP_6
inoltre, deducevano il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, va estromessa dal giudizio in CP_7
quanto, non risulta cessionaria del credito per la cui
4 riscossione si procede a mezzo ruolo. Esaminando, poi,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa
è da ritenersi infondata atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo. Quanto al
Concessionario della Riscossione, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre da atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con
Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di
Riscossione azionata dall Controparte_1
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
5 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto
6 dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1
7 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L.
n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.”
(Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_8
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
8 La cartella di non può essere paragonata CP_8
ad un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge
n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che gli atti opposti risultano notificati come di seguito: cartella di pagamento nr. 09420120010462726000, il
03.05.2012; cartella di pagamento nr.
09420140005977963000, non vi è prova della notifica, in quanto, depositata presso la Casa Comunale senza il
9 successivo invio della CAD;
cartella di pagamento nr.
09420170017617868000 pervenuta il 22.10.2018, nelle mani del destinatario;
avviso di addebito nr. CP_2
39420160002786404000 notificato il 21.11.2016; avviso di addebito nr. 394201700 00 836013000, CP_2
non vi è prova della notifica;
avviso di addebito nr. CP_2
39420190001922253000, pervenuto il 26.07.2019; avviso di addebito nr. 39420190004388874000 il CP_2
07.01.2020; avviso di addebito nr. CP_2
39420220003748840000, notificato il 31.01.2023.
Successivamente sono stati validamente notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione : AVA n.
09420169004297350000 notificato in data 4/04/2016
(all. 7);( l' AVA n. 09420179000067146000 non risulta validamente notificato) e l' AVA n.
09420229001193363000 notificato in data 02/02/2022.
Ciò posto in ordine alla notifica degli atti impositivi, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. n.
10012 del 15 Aprile 2021, ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi :«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un
10 atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U.,
5791/2008).La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente
11 aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Quanto alla notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento (o altro atto della riscossione) viene privilegiato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Ove risulti fondata l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata si ha la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione.
Alla luce della superiore Giurisprudenza va dichiarata la prescrizione dei seguenti atti impugnati:
09420120010462726000, 09420140005977963000,
394201700 00 836013000 ed avviso di addebito CP_2
12 nr. 39420160002786404000, quest'ultimo, recapitato al padre del ricorrente ad un indirizzo diverso dalla residenza di questi. Se l'atto è consegnato a persona di famiglia in un luogo diverso dalla residenza del destinatario, l'atto deve considerarsi come mai notificato. Il resto del credito opposto va dichiarato attuale , in quanto il decorso del termine prescrizionale
è stato interrotto dalla notifica dell'AVA pervenuto in data 2 dicembre 2020 e dall'intimazione oggetto di causa consegnata in data 30 Aprile 2025.
Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito di cui alle cartelle ed avvisi n. ri 09420120010462726000,
09420140005977963000, 394201700 00 836013000 e avviso di addebito nr. 39420160002786404000; CP_2
2) Dichiara attuale il credito di cui alle cartelle ed avvisi n. ri 39420190001922253000, 3942019000438887
4000, 39420220003748840000 e
09420170017617868000;
3) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, lì 19 Dicembre 2025.
13 Il G.O.P.
AR D. EO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP AR D.
EO, all'esito della odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1677/2025, del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Santo Bagalà, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo;
resistente
E Controparte_2
, in persona del suo presidente pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.
Adornato; resistente
E
Controparte_3
, in persona del Dirigente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, dr. , Controparte_4
che, lo rappresenta e difende, ai sensi di legge, congiuntamente e/o separatamente, ai funzionari all'uopo delegati;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento,
Dando lettura, all'esito delle note scritte dei:
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420249016825619000, notificata in data 30.4.2025 in relazione ai seguenti sottesi AVA e CE:
1) Cartella di pagamento nr. 09420120010462726000, per sanzioni amministrative ex l. 689/81 Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2010, di €. 7.612,53;
2) Cartella di pagamento nr. 09420140005977963000, per sanzioni amministrative ex l. 689/81 Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2011, di €. 5.055,65;
2 3) Cartella di pagamento nr. 09420170017617868000, per sanzioni amministrative ex l. 689/81 Ispettorato territoriale del Lavoro anno 2015, di €. 6.768,12;
4) Avviso di addebito nr. CP_2
39420160002786404000, per contributi IVS e somme aggiuntive anno 2015, di € 2.763,58;
5) Avviso di addebito nr. CP_2
39420170000836013000, per contributi IVS e somme aggiuntive anno 2016, di € 5.553,08;
6) Avviso di addebito nr. CP_2
39420190001922253000, per contributi IVS e somme aggiuntive anni 2017 e 2018, di € 9.729,11
7) Avviso di addebito nr. CP_2
39420190004388874000, per contributi IVS e somme aggiuntive anni 2018 e 2019, di € 2.718,10;
8) Avviso di addebito nr. CP_2
39420220003748840000, per contributi IVS e somme aggiuntive ann0 2021, di € 3338,75;
eccepiva la mancata notifica delle Parte_1
cartelle e degli AVA opposti e la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge CP_2
n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
3 Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_2 Controparte_1
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano,
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. L
[...]
ed Controparte_5 CP_6
inoltre, deducevano il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, va estromessa dal giudizio in CP_7
quanto, non risulta cessionaria del credito per la cui
4 riscossione si procede a mezzo ruolo. Esaminando, poi,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa
è da ritenersi infondata atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo. Quanto al
Concessionario della Riscossione, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre da atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con
Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di
Riscossione azionata dall Controparte_1
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
5 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto
6 dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1
7 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L.
n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.”
(Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_8
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
8 La cartella di non può essere paragonata CP_8
ad un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge
n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che gli atti opposti risultano notificati come di seguito: cartella di pagamento nr. 09420120010462726000, il
03.05.2012; cartella di pagamento nr.
09420140005977963000, non vi è prova della notifica, in quanto, depositata presso la Casa Comunale senza il
9 successivo invio della CAD;
cartella di pagamento nr.
09420170017617868000 pervenuta il 22.10.2018, nelle mani del destinatario;
avviso di addebito nr. CP_2
39420160002786404000 notificato il 21.11.2016; avviso di addebito nr. 394201700 00 836013000, CP_2
non vi è prova della notifica;
avviso di addebito nr. CP_2
39420190001922253000, pervenuto il 26.07.2019; avviso di addebito nr. 39420190004388874000 il CP_2
07.01.2020; avviso di addebito nr. CP_2
39420220003748840000, notificato il 31.01.2023.
Successivamente sono stati validamente notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione : AVA n.
09420169004297350000 notificato in data 4/04/2016
(all. 7);( l' AVA n. 09420179000067146000 non risulta validamente notificato) e l' AVA n.
09420229001193363000 notificato in data 02/02/2022.
Ciò posto in ordine alla notifica degli atti impositivi, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. n.
10012 del 15 Aprile 2021, ribadiscono il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi :«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un
10 atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U.,
5791/2008).La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente
11 aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Quanto alla notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento (o altro atto della riscossione) viene privilegiato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Ove risulti fondata l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata si ha la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione.
Alla luce della superiore Giurisprudenza va dichiarata la prescrizione dei seguenti atti impugnati:
09420120010462726000, 09420140005977963000,
394201700 00 836013000 ed avviso di addebito CP_2
12 nr. 39420160002786404000, quest'ultimo, recapitato al padre del ricorrente ad un indirizzo diverso dalla residenza di questi. Se l'atto è consegnato a persona di famiglia in un luogo diverso dalla residenza del destinatario, l'atto deve considerarsi come mai notificato. Il resto del credito opposto va dichiarato attuale , in quanto il decorso del termine prescrizionale
è stato interrotto dalla notifica dell'AVA pervenuto in data 2 dicembre 2020 e dall'intimazione oggetto di causa consegnata in data 30 Aprile 2025.
Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito di cui alle cartelle ed avvisi n. ri 09420120010462726000,
09420140005977963000, 394201700 00 836013000 e avviso di addebito nr. 39420160002786404000; CP_2
2) Dichiara attuale il credito di cui alle cartelle ed avvisi n. ri 39420190001922253000, 3942019000438887
4000, 39420220003748840000 e
09420170017617868000;
3) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, lì 19 Dicembre 2025.
13 Il G.O.P.
AR D. EO
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