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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11762 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
IL GIUDICE, OL NA,
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13619/2025, promossa da elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
RA RA ER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari, giusta delega in atti.
resistente OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso di essere stato già riconosciuto dall' , in data 13.11.2023, come soggetto portatore di handicap CP_1 grave ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, e di essere, altresì, affetto dalle seguenti patologie: cardiopatia cronica ipertensiva, artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie, esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata, incontinenza urinaria, deflessione del tono dell'umore in cerebropatia vascolare cronica, come da allegata certificazione medica, ritenendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della Legge n. 18/80; con verbale del 23/09/2020, relativo all'istanza presentata il 31.3.2020, la Commissione sanitaria ha riconosciuto il solo requisito sanitario del 100%, senza
1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/71; in data 13/11/2023, il ricorrente ha altresì effettuato visita di revisione ed all'atto della suddetta visita, l' ha riconosciuto il ricorrente “ CP_1 Pt_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%”, con decorrenza dal 13.11.2023, senza diritto quindi all'accompagnamento ex Legge 18/80; ritenuto di trovarsi invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato, aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' evidenziando e richiamando in via pregiudiziale quanto già CP_1 dedotto in sede di costituzione per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, ribadendo l'eccezione di improponibilità dell'odierno ricorso per mancata presentazione all'Ente della domanda amministrativa di aggravamento.
Deduceva l' che, all'esito della visita effettuata il 23/09/2020, relativa CP_1 all'istanza presentata il 31.3.2020, la Commissione sanitaria aveva riconosciuto il solo requisito sanitario del 100% (cfr. all.1 memoria ). CP_1
Successivamente, in sede di visita di revisione del 13/11/2023 è stato confermato tale requisito che conferma il riconoscimento di “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%” (cfr. all.2 memoria
). CP_1
Al riguardo, giova premettere che chi intende proporre domanda per l'accertamento dei propri diritti nelle controversie in materia di invalidità civile, quale quella in esame, deve previamente proporre la relativa domanda amministrativa, il cui preventivo esperimento costituisce condizione di ammissibilità della domanda giudiziale.
2 Parte ricorrente ha invece proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., e successivamente ricorso in opposizione ex art. 442 c.p.c., senza la previa presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, specificamente rivolta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed infatti, dall'esame degli atti, emerge che l'istante si duole del verbale della revisione del 13/11/2023, che ha confermato le valutazioni espresse con verbale del 23/09/2020 che aveva riconosciuto l'assistito: “ Pt_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%”.
Nel caso di specie, la commissione medica, in occasione della visita di revisione, ha verificato la sussistenza dei presupposti medico legali per la conferma dei requisiti sanitari già riconosciuti con verbale del 23/09/2020 e parte ricorrente, per poter legittimamente lamentare, all'esito della visita di revisione, il mancato riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto previamente avanzare un'apposita domanda di aggravamento.
La Suprema Corte, in una fattispecie in cui il ricorrente - beneficiario dell'assegno di invalidità - aveva dedotto la violazione dell'art. 20 d.l. 78/2009, e dell'art. 25 co. 6 bis d.l. n. 90/2014 sul presupposto di un'asserita non necessità della domanda amministrativa (di aggravamento) per ottenere la pensione di invalidità in ragione del fatto che in sede di revisione si sarebbe potuto riconoscere l'aggravamento delle condizioni sanitarie, nel rigettare il ricorso ha avuto modo di chiarire che “anche se l'avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione” (Cass. 31.08.2021, n. 23618).
Conseguentemente, in assenza della presentazione della necessaria (preventiva) domanda amministrativa di aggravamento, non può che pervenirsi alla declaratoria di improponibilità della domanda in relazione alle prestazioni ex art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento).
Considerato che la definizione del presente giudizio, prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
3 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 14/11/2025.
IL GIUDICE
OL NA
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