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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2257/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DA PRESENZA Parte_1 del giorno 10/07/2025
Giudice, dott. Luca Pruneti
È presente in Tribunale per e l'avv. Parte_2 Parte_3
DELUCA GIOVANNI BATTISTA.
È connesso alla stanza virtuale del giudice:
Per Parte_4
, l'avv. ALBERTO CORSINOVI, oggi
[...] sostituito dall'avv. CORSINOVI EDOARDO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il procuratore della parte collegata da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. DE LUCA conclude come da note difensive depositate al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione.
L'avv. CORSINOVI EDOARDO conclude come da come da note difensive depositate al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e rispettivamente l'avv. De Luca si allontana dall'aula di udienza e l'avv. Corsinovi si disconnette dalla stanza virtuale. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 2257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2257/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Vertente tra
(CF. ( ) e (C.F Parte_2 C.F._1 Parte_3
rappresentate e difese dall'avv. Michele Vittorio Deluca e dal C.F._2 prof. avv. Giovanni Battista Deluca, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio come da procura in atti
- ATTRICI OPPONENTI contro
(C.F P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo Dirigente Responsabile Area NPL e procuratore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Montanelli ed elettivamente domiciliata nel suo studio giusta procura allegata al fascicolo monitorio
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da suesteso verbale d'udienza. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 Parte_3 ingiuntivo n. 718/2023 (R.G. n. 1414/2023) emesso dal Tribunale di Pisa in data
17.05.2023, con il quale su ricorso di è stato loro Controparte_1 ingiunto, quali eredi di , il pagamento in solido la somma di € Persona_1
230.000,00, oltre interessi, accessori e spese del procedimento, in virtù di garanzia fideiussoria prestata dal defunto quale legale rappresentante di Conceria Lyon S.r.l.
A sostegno dell'interposta opposizione hanno sostenuto:
- che e , rispettivamente quali coniuge e sorella Parte_2 Parte_3 del defunto hanno accettato l'eredità con beneficio Parte_5
d'inventario;
- che la domanda avanzata dall'opposta è infondata, atteso che dei debiti del defunto devono rispondere nei limiti dei beni loro pervenuti per successione;
- che, in data 16.03.2023, le opponenti con atto del notaio registrato a Firenze il
24.03.2023, al n. 11056, serie 1T e depositato presso il Tribunale di Pisa, ai sensi e agli effetti dell'art. 507 c.c., hanno rilasciato ai creditori del defunto i beni ereditari che risultavano dal relativo verbale d'inventario;
- che, pertanto, sono libere da ogni responsabilità per i debiti ereditari;
- che l'atto di rilascio è stato posto in essere e reso pubblico prima della proposizione del ricorso monitorio.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione, e nel merito il rigetto dell'opposizione. In particolare, ha allegato:
- che l'art. 507 c.c. subordina l'efficacia liberatoria per gli eredi accettanti con beneficio d'inventario al verificarsi di alcune condizioni;
- che, allo stato, non vi è prova dell'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti della citata norma, essendosi le opponenti limitate a produrre la dichiarazione depositata in cancelleria, contenente la richiesta di nomina del curatore e munita della mera attestazione a margine dell'avvenuta registrazione;
- che, dal 12.09.2022, ha assunto la veste di liquidatrice della società Parte_2
Conceria Lyon s.r.l., con la conseguenza che l'aver fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 507 c.c. appare ab origine reso impossibile dalla circostanza di avere la stessa erede beneficiata compiuto atti di liquidazione;
- che il debito di verso non compare tra le Persona_1 CP_1 passività dell'asse ereditario nell'inventario redatto dalle opponenti, perciò, non è stata data notizia all'opposta del ricorso alla procedura di cui all'art. 507 c.c.
- che l'accettazione con beneficio di inventario viene ad interesse unicamente nella fase esecutiva, risultando, invece, irrilevante nel procedimento di cognizione.
All'udienza del 25.01.2024, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.02.2025.
Sono poi seguiti rinvii dovuti al carico del ruolo, fino all'odierna udienza del
10.07.2025.
*****
Incontestati i presupposti sostanziali della pretesa, ossia la sussistenza del credito in capo alla convenuta opposta in ragione dei titoli prodotti, l'opposizione si fonda sul duplice rilievo che l'ingiunzione è stata emessa omettendo la limitazione della condanna intra vires hereditatis, e che, in ogni caso, l'intervenuto rilascio dei beni ai creditori ai sensi dell'art. 507 c.c. (doc. 3), reso pubblico prima del deposito in cancelleria del ricorso monitorio, le avrebbe esonerate da ogni responsabilità inerente al patrimonio oggetto della successione di . Persona_1
La prima ragione di opposizione è fondata.
È noto che la responsabilità dell'erede beneficiato, convenuto in giudizio per il pagamento delle obbligazioni ereditarie, deve essere sempre limitata intra vires hereditatis. Ed infatti, come è stato affermato “la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva” (Cass. Civ. 6345/88; cfr. anche Trib. Milano n. 275/2021).
Orbene, nel caso in esame l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario era sì oggetto di menzione nell'ambito della premessa nel corpo del ricorso monitorio, ma la limitazione della responsabilità non figura nelle conclusioni né nel provvedimento di accoglimento. Di talché e correttamente hanno Parte_2 Parte_3 lamentato in sede di opposizione la mancata limitazione di responsabilità, la sola indicazione nel corpo della premessa essendo insufficiente a garantirne la posizione o quantomeno a porre in forte dubbio l'implicita trasposizione nelle conclusioni del ricorso e, di conseguenza nel dispositivo dell'ingiunzione.
Non coglie nel segno, invece, il rilievo per il quale l'intervenuta formalità ex art. 507
c.c. avvenuta in data 16.3.2023, e quindi prima del deposito del ricorso monitorio, determinerebbe il venir meno di qualsiasi debito in capo agli eredi beneficiati.
Le opponenti muovono da una non corretta sovrapposizione delle questioni di cognizione, oggetto della presente sede processuale, e di quelle proprie del processo esecutivo, nel quale ultimo potranno dolersi di eventuali iniziative recuperatorie poste in essere in violazione del principio di separazione dei patrimoni ex art. 490 c.c.
È del resto noto che “il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art.
507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione”
(Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 14/06/2013, n. 15038, conf. Cass. civ., Sez. II,
09/01/1999, n. 123). In altri termini, l'erede beneficiato conserva la proprietà dei beni ereditari rilasciati, i quali, pertanto, non si trasferiscono ai creditori ed ai legatari né al curatore (arg. ex art. 508 c.c. ult. comma), non interferendo con siffatto rilievo la previsione dell'inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti dall'erede dopo il rilascio, finalizzata ad assicurare la liquidazione dei beni nell'interesse dei creditori e legatari.
In definitiva, correttamente l'istituto di credito ha agito nei confronti degli eredi con beneficio di inventario, avendo interesse all'accertamento del credito nei di loro confronti, uti domini. Interesse che si apprezza, a maggior ragione, ove si consideri che nel verbale di inventario redatto in data 13.1.2022 il debito del defunto con il Pt_3
non figurava. CP_1
Priva di rilievo è la contestazione (non veicolata in domanda) della convenuta opposta in relazione alla presunta irregolarità della procedura di rilascio dei beni ai creditori, dalla quale non deriverebbe, peraltro, in via meccanica la decadenza del beneficio. Il decreto ingiuntivo è quindi revocato. Nondimeno, deve pronunciarsi la condanna e ciascuna quale erede con beneficio di inventario Parte_3 Parte_2 di al pagamento, pro quota e nei limiti di quanto loro pervenuto Parte_5 dalla successione dal predetto de cuius, in favore di Controparte_1
di € 230.000,00, oltre interessi al tasso pattuito nei rapporti posti alla base della
[...] pretesa a far data dalla domanda.
La peculiarità della vicenda e la soccombenza parziale reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
1) accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo, che per l'effetto revoca;
2) condanna e pro quota e nei limiti di quanto Parte_3 Parte_2 loro pervenuto dalla successione di al pagamento, in favore di Parte_5
di € 230.000,00, oltre interessi al tasso Controparte_1 pattuito nei rapporti posti alla base della pretesa a far data dalla domanda;
3) Compensa le spese di giudizio.
Pisa, 10 luglio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.