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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 280/2023 promossa da:
), residente in [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. TI Guasti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi residenti a [...] e con il C.F._3
patrocinio dell'Avv. Antonio Valente, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI nata a [...], [...], residente a [...]
Domenico Angeli, 107;
CONVENUTO UM
, nata a [...], il [...], residente a [...]
Giovanni Falcone, 226;
CONVENUTO UM
, nata a [...], il [...] residente a [...]
Giuseppe Verdi, 132/b
CONVENUTO UM
nata a [...], l'11.2. 1980, residente a [...]CP_6
Occhiobello (RO), Corso Berlinguer, 147; CONVENUTO UM nato a [...], il [...], residente a [...]
Vallini, 30;
CONVENUTO UM
Conclusioni delle parti: nell'interesse di parte attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Rovigo, A)In via principale di merito, accertato che il mappale 513, foglio 16, Catasto Terreni del Comune di Rovigo, di proprietà in ragione del 50% del sig non ha accesso alla via pubblica, via Angeli per l'appunto, risultando Pt_1
assolutamente intercluso, ai sensi dell'art. 1051 c.c., Voglia dichiarare, con sentenza, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del suddetto mappale attraverso i mappali 123,
163, 128 e 126 del foglio 16, Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Rovigo limitatamente alla stretta porzione che già costituisce lo stradello interpoderale che congiunge via Angeli al mappale 121, al fine di accedere al mappale 513; B)In via principale di merito, laddove Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse accogliere le conclusioni di cui al punto A), accertato che il fondo di proprietà del sig. Parte_1
costituito dei mappali 119 e 120 e 513 nella misura della metà, non ha accesso alla via pubblica,
[...]
via Angeli per l'appunto, risultando assolutamente intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c., Voglia dichiarare, con sentenza, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore dei suddetti mappali attraverso i mappali 123, 163, 128 e 126 del foglio 16, Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Rovigo limitatamente alla stretta porzione che già costituisce lo stradello interpoderale che congiunge via Angeli con il mappale 121, al fine di accedere al mappale 513 e da li ai mappali 119 e
120; - sempre in via principale, laddove Codesto Tribunale non ritenesse il fondo di proprietà del ricorrente assolutamente intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c., accertato che lo stesso è relativamente intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c., Voglia dichiarare, con sentenza, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale carrabile a favore del suddetto fondo attraverso i mappali 123, 163, 128 e 126 foglio 16,
Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Rovigo, limitatamente alla porzione che già costituisce lo stradello interpoderale che congiunge via Angeli al mappale 121, al fine di accedere al mappale 513 e da qui ai mappali 120 e 119; - ancora in via principale, laddove Codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere il fondo del ricorrente assolutamente o relativamente intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c., Voglia, in applicazione dell'art. 1052 c.c., accertata la fondatezza dell'esigenza del fondo di poter godere di un accesso idoneo al passaggio dei mezzi necessari alla corretta manutenzione dello stesso, dichiarare, con sentenza, la costituzione di servitù coattiva di passaggio carraio a favore del suddetto fondo attraverso i mappali 123, 163, 128 e 126, limitatamente alla porzione che già costituisce lo stradello interpoderale che congiunge via Angeli al mappale 121, al fine di accedere al mappale 513 e da qui ai mappali 120 e
119; In tutte le ipotesi, determinando, se del caso, la relativa indennità. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “In via principale 1) Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata 2) Determinare ai sensi dell'art.1053 c.c. l'indennità dovuta dall'attore a favore dei convenuti e proprietari del mappale Controparte_1 Controparte_2
126, per la costituzione della servitù coattiva di passaggio nella misura ritenuta di giustizia e, agli effetti, condannare l'attore al pagamento dell'indennità dovuta a favore dei convenuti e Controparte_1 CP_2
In ogni caso, 3) Con vittoria di compensi e spese di lite;
In via istruttoria Chiedere al CTU di:
[...]
a) accertare se, attesa la previsione dell'art.1051 ultimo comma c.c., sussiste un passaggio alternativo a quello richiesto dall'attore sui mappali 160 e 512 (dai quali è originato il mappale 513 acquistato dall'attore), o, in alternativa, sui mappali 322 e 421, a nulla rilevando che i proprietari di tali fondi non siano parti in causa;
b) di chiarire perché nella determinazione dell'indennità, dichiara a pagina 10 che il valore dell'area di sedime è compreso nel costo di realizzazione del fabbricato, ma non lo scorpora prima di deprezzare il valore delle componenti edilizie (l'area non si deprezza per vetustà); c) di chiarire perché nel calcolare il deprezzamento di impianti, infissi e finiture il CTU indica una vetustà di fabbricato di 20 anni e una vita utile di 25 anni, per un deprezzamento dell'80% per poi applicare in sede di calcolo un deprezzamento del 100%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
davanti a questo Tribunale, esponendo: a) di essere CP_6 CP_7
proprietario di un fondo sito in via Domenico Angeli, n. 121, Buso, frazione di Rovigo, contraddistinto alle particelle 119, 120 del foglio 16, Catasto Terreni del Comune di
Rovigo, sezione Buso-Sarzano, composto di un fabbricato e di un'area verde retrostante ad;
b) i predetti fondi sono interclusi in quanto non hanno accesso sulla via pubblica;
c) nel maggio 2019, con l'intento di trovare una soluzione al problema dell'interclusione del proprio fondo, ha acquistato, in comproprietà con la signora , proprietaria Persona_1
del mappale 121 del medesimo foglio, il mappale 513, attiguo al mappale 120, che gli avrebbe permesso un accesso dalla pubblica via attraverso uno stradello interpoderale che grava sui mappali dei frontisti, ovvero i mappali 123, 163, 129, 126 del medesimo foglio distinto in catasto al F. 85 mappale 17; d) che, i mappali 123 e 163 erano di proprietà dei signori e e, a seguito del decesso di sono Parte_2 CP_3 Parte_2
succedute le figlie TI e;
e) il mappale 168 era di proprietà dei Controparte_5
signori e e, in seguito al loro decesso, sono succeduti i figli Controparte_8 CP_9
ed f) l'ultima porzione del menzionato stradello grava sulla proprietà CP_7 CP_6
dei coniugi contraddistinta al mappale 126 del foglio 16; g) i mappali Parte_3
119, 120 e 513 risultano assolutamente interclusi, non avendo alcuna uscita sulla via pubblica, in quanto la porta di ingresso dell'abitazione di proprietà realizzata sul mappale
119, quale accesso a Viale Angeli, non consente di accedere con mezzi idonei, considerata l'area verde presente al mappale 120, su cui insistono numerose piante ad alto busto, che necessitano di idonea manutenzione, realizzabile soltanto tramite accesso di mezzi pesanti;
h) anche a non voler riconoscere la natura assolutamente interclusa del fondo, vi sarebbe in ogni caso interclusione relativa, in quanto le caratteristiche della porta di ingresso dell'abitazione al mappale 119 sono tali da rendere l'accesso eccessivamente dispendioso o disagevole per il proprietario;
i) in subordine opererebbe in ogni caso l'art. 1052 c.c., invocabile non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, in ossequio ai principi enucleati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 167/1999, quali sono quelle dell'attore, dal momento che l'accesso si mostra inadatto o insufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (potatura di alberi ad alto fusto); l) di avere pertanto diritto ad ottenere il passaggio sul terreno dei vicini per l'uso del proprio fondo, essendo lo stesso intercluso o comunque essendo l'accesso esistente inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo. Ha concluso domandando l'accertamento dell'interclusione del fondo e in particolare del mappale 513, foglio 16, Catasto Terreni del
Comune di Rovigo, di proprietà in ragione del 50% del sig e la determinazione del Pt_1
passaggio pedonale e carraio a favore del suddetto mappale attraverso i mappali 123, 163,
128 e 126 del foglio 16, Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Rovigo, limitatamente alla porzione che già costituisce lo stradello interpoderale che congiunge via Angeli al mappale 121, al fine di accedere al mappale 513, o in via subordinata, qualora il fondo non fosse ritenuto totalmente o parzialmente intercluso, dichiarare comunque inadeguato e insufficiente il passaggio alla via pubblica esistente rispetto alle esigenze del fondo e fissare l'indennità proporzionata all'eventuale danno cagionato al fondo servente dal suo passaggio, da liquidarsi anche secondo equità.
Con comparsa di risposta del 13.02.2023 e hanno Parte_4 Controparte_2
chiesto il rigetto della domanda deducendo, nel merito: a) l'infondatezza della stessa non essendo il fondo intercluso (dal momento che i mappali 119, 120 e 513, tra loro confinanti, sono da considerarsi come un unico fondo al fine di verificare il presupposto indefettibile dell'interclusione) in quanto avente l'accesso pedonale e carrabile su via Angeli attraverso il mappale 119. Il fondo, pertanto, non è né assolutamente né relativamente intercluso, considerato l'accesso pedonale e carrabile su via Angeli attraverso il mappale 119, che confina proprio con detta via, per cui l'accesso alla strada pubblica non può certamente considerarsi “eccessivamente dispendioso o disagevole”; b) l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di un passaggio coattivo ex art. 1052 c.c., in mancanza di esigenze di agricoltura o di industria, dal momento che il passaggio viene richiesto per la manutenzione del verde;
c) il passaggio prospettato dall'attore imporrebbe un notevole e allargamento dell'attuale passaggio poderale, per consentire agli autoveicoli e ai mezzi pesanti in entrata e in uscita dalla proprietà i poter fare manovra in prossimità del Pt_1
fabbricato dei signori – (mappale 126), con grave disagio dei convenuti CP_1 CP_2
che vedrebbero occupato il piccolo giardino e addirittura sfiorati i muri perimetrali dell'abitazione che dista 4,5 mt dal confine;
d) l'esistenza di un passaggio alternativo, individuabile, in via alternativa, attraverso:
-i fondi di cui ai mappali 160 e 512;
-i fondi di cui ai mappali 322 e 421.
Per quanto sopra esposto le parti convenute hanno concluso domandando il rigetto delle domande attoree e, in ogni caso, in via subordinata la considerazione di passaggi alternativi rispetto a quello prospettato da parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di lite.
* * * La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e con CTU e produzioni documentali e all'udienza del 9 aprile 2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
* * *
La domanda principale proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va dato atto che è infondata la questione posta da parte convenuta
, in punto di difetto di legittimazione passiva dei convenuti ed Controparte_10 CP_7
quali chiamati all'eredità dei defunti e , in quanto non risulterebbe CP_6 CP_6 CP_9
provata la loro qualità di eredi.
Nell'azione di costituzione di servitù coattiva la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla costituenda servitù.
La legittimazione delle parti costituisce non un presupposto processuale –da verificare con riferimento alla data della domanda- ma una condizione dell'azione, che deve permanere fino al momento della decisione ed è rilevabile dal giudice in ogni momento.
Dagli atti di causa è documentalmente provato che il mappale 168 era di proprietà dei signori e i quali risultano deceduti (doc. 16-17 fascicolo di Controparte_8 CP_9
parte attrice), così come risulta provato che chiamati all'eredità siano i figli, CP_7
e (doc. 18-21 fascicolo di parte attrice). La prova dell'accettazione CP_6
quantomeno tacita dell'eredità si ritiene raggiunta, valorizzando la dichiarazione scritta citata nel verbale di mediazione, proveniente da e , i quali CP_7 CP_6
hanno dichiarato, nella loro qualità di eredi, di non opporsi alla costituzione della servitù
e, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti. Tale dichiarazione scritta, unitamente al certificato di morte di e e al certificato storico Controparte_8 CP_9
dello stato di famiglia, consente di ritenere provata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità in morte di e Parimenti, per quanto concerne la Controparte_8 CP_9
posizione dei convenuti proprietari dei mappali 123 e 163, di proprietà dei signori Pt_2
e e, a seguito del decesso di delle di lui figlie
[...] CP_3 Parte_2
TI e , nonché di (come risulta dalla documentazione Controparte_5 CP_3 agli atti: il certificato di morte unito allo stato di famiglia, dichiarazione scritta con cui in sede di mediazione, nella loro qualità di eredi, hanno dichiarato di non opporsi alla costituzione di servitù).
Venendo al merito della controversia, in tema di servitù coattive l'articolo 1051 c.c. prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo e a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. L'articolo 1052 contempla, invece,
l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento.
Anche in questa situazione è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale 167/1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato a una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che permea di sé anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/11/2021, n.31242).
Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso, atteso che i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051 c.c., comma 1), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente
(art. 1051 c.c., comma 3), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Nell'ipotesi prevista dall'art. 1052 c.c., il diritto alla costituzione della servitù è, quindi, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. n. 3125 del 2012). La sussistenza di quest'ultimo requisito, in particolare, deve essere valutata non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione (Cass. n. 5489 del 2006; Cass. n. 16970 del 2005; Cass. n. Cass. n. 281 del
1997).
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, EO. , con la relazione Persona_2
depositata il 20.12.2024, adeguatamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha accertato che il fondo oggetto di causa (mappale 513 foglio 16 Rovigo frazione di Buso) risulta intercluso “per la necessità di accesso con i mezzi carrabili idonei alla potatura delle piante e varie altre manutenzioni”, essendo necessario garantire il passaggio per le esigenze del fondo e del terreno agricolo, attraverso il percorso indicato nello stato di progetto allegato alla perizia. In particolare, il CTU accertava come il mappale 120, di proprietà dell'attore, corrisponda ad una vasta area cortiliva dove insistono numerose e diverse piante imponenti ad alto fusto ed è collegata alla viabilità pubblica attraverso la porta principale dell'unita residenziale, corrispondente al mappale 119, accesso che in tutta evidenza non risulta praticabile con mezzi meccanici (“la particella 120 fg. 16 … risulta segregata senza accesso per quanto riguarda la carrabilità con i mezzi usuali”). Pertanto, secondo le risultanze della perizia, che qui si condividono, “Si conferma che il fondo oggetto di lite è per la sua maggior superfice intercluso, per la necessità di accesso con i mezzi carrabili idonei alla potatura delle piante e varie altre manutenzioni, da un muretto interno sormontato da paletti e rete mentre non è intercluso per la pedonalità”.
Non hanno trovato idoneo riscontro nella perizia agli atti le ipotesi di passaggio alternativo prospettato dalle parti convenute, considerate le ulteriori circostanze emerse dalla perizia, ossia: -sui fondi della parte convenuta insiste una servitù di passaggio verso il mappale
121(proprietaria per 1/1 sig.ra . L'accesso occupa nel passaggio una Persona_1
porzione di area della particella 513 di cui la sig.ra è proprietaria per ½ con la parte Per_1
attrice. Dunque, sul mappale 126 di proprietà della parte convenuta insiste una servitù di passaggio non registrata per l'accesso ad un altro fabbricato dominante a sud corrispondente al mappale 121. Una porzione del fondo del mappale 126 e servente nei confronti del mappale 121.
- una porzione della particella 513 è anche essa interessata al passaggio per un breve tratto, al fine di raggiungere il cancello interno della particella 121;
- sul confine ad ovest di tutta l'area cortiliva del mappale 126 è presente una area verde non praticabile larga circa 1.30 mt. non carrabile per tutta la lunghezza della servitù che interessa anche altre proprietà fino ad arrivare sull'imbocco di Viale Angeli. Sull'area citata sono presenti elementi prefabbricati, pozzetti di servizio si presume dei proprietari dei relativi fondi di appartenenza, nel caso del mappale 126 della parte convenuta è presente una fontana di proprietà della parte convenuta (Foto 4). Attualmente la servitù di passaggio non interferisce con l'area verde e le strutture, pozzetti/ pali per il passaggio di energia elettrica;
-dai sopralluoghi effettuati, non sono emersi percorsi carrabili alternativi in aree cortilive di altre proprietà (i mappali 513 e 12 collegati risultano interclusi);
- è stata altresì valutata “la fattibilità a sud di un passaggio in un'area da verificare se demaniale e/o di rispetto del canale attiguo Adigetto…tale area è usata per le manutenzione e non ha sbocchi alla via pubblica”;
- “il CTU Visto e considerato il tutto e viste le particolari esigenze per quanto riguarda la manutenzione del verde classico, esamina con i consulenti altre possibili soluzioni con valutazioni di passaggi alternativi si conviene che l'unico passaggio idoneo trova naturale il transito sulla servitù di fatto esistente”.
In ogni caso, in tema di onere probatorio, si precisa come: “In tema di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso, il proprietario è tenuto a provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda "servitus viae" secondo i criteri di maggior brevità e del minimo mezzo”
(Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n.4033). Tali criteri sono stati opportunamente valutati dal nominato consulente il quale ha dato atto che la soluzione di passaggio individuata, oltre a corrispondere ad un tracciato di fatto già esistente (quanto meno sino alla proprietà dei convenuti, come dagli stessi ammesso),
è quella che comporta il minor sacrificio e i minori oneri, considerato che le ipotesi alternative prospettate avrebbero determinato la rimozione di manufatti ivi presenti, nonché in ogni caso la creazione di un nuovo e diverso passaggio, rispetto a quello che invece risulta già esistente.
La servitù va pertanto costituita nel passaggio come meglio individuato e specificato nell'elaborato peritale a pag. 7 che qui si riporta: L'indennità in favore del convenuto per la costituzione della servitù deve essere determinata nel caso in esame secondo il valore indicato dal CTU nella sua relazione, tenuto conto sia dell'eventuale residua utilizzabilità economica del suolo asservito, sia dell'eventuale svalutazione che la presenza della servitù possa provocare sull'intero fondo,
e il danno cagionato dal passaggio, oltre all'eventuale svalutazione che la presenza della servitù, provoca sull'intero fondo. Il valore dell'indennità sarà pari ad € 15.327,00=.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese per la CTU, tenuto conto della necessità degli approfondimenti tecnici ai fini della costituzione della servitù, devono essere poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà, e in solido tra loro nei rapporti con il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta la natura interclusa del mappale 513, foglio 16, Catasto Terreni del Comune di
Rovigo e per l'effetto costituisce servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del suddetto mappale attraverso i mappali 123, 163, 128 e 126 del foglio 16, Catasto
Terreni e Fabbricati del Comune di Rovigo limitatamente alla stretta porzione che già costituisce lo stradello interpoderale che congiunge via Angeli al mappale 121, al fine di accedere al mappale 513, così come meglio individuato nell'elaborato peritale depositato agli atti, a pag. 7, riportato in parte motiva;
2) Condanna l'attore a corrispondere alla convenuta l'indennità di euro € 15.327,00, per la costituzione della servitù;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in ragione della metà nei rapporti interni e in solido tra tutte le parti nei rapporti esterni con il CTU.
Così deciso in Rovigo il 10 aprile 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Rossana Marcadella