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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3615/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230000776847000 QUOTACONSORTILE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata per il pagamento della quota consortile anno 2017.
Parte ricorrente eccepisce, tra l'altro, il difetto di motivazione della cartella impugnata e la mancata prova della pretesa creditoria.
Chiede alla Corte di annullare la cartella di pagamento impugnata.
Si costituisce il concessionario per la riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Non si costituisce il Consorzio di bonifica, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
In data 16.12.2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata, che si risolve in difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili, attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica, con particolare riferimento alle parti di esso che devono riportare le aliquote applicate ed esplicitare le modalità di quantificazione del contributo.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o -si aggiunge -in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010,
26009/2008).
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 6839/2020).
La cartella impugnata, con la mera indicazione, in ultima pagina, delle particelle di terreno oggetto della pretesa tributaria, accompagnata dall'indicazione di aliquote e base di calcolo di cui non è spiegata l'origine, in assenza di indicazione del piano di classifica, dell'indicazione del fondo come ricompreso nel perimetro di contribuenza, del piano di contribuzione, non consente di evidenziare i presupposti costitutivi del credito iscritto a ruolo, contestati dal ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore, che ha emesso il ruolo per una pretesa tributaria rimasta ingiustificata;
le stesse vanno compensate tra parte ricorrente e ADER, che ha svolto attività dovuta;
la cartella viene qui annullata per motivi tutti riconducibili all'attività dell'ente impositore;
va tenuto conto al riguardo del disposto dell'art. 39 del d.lgvo 112 del 1999 e del contraddittorio già in partenza instaurato da parte ricorrente con l'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00, oltre CU se versato, IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa le spese di lite tra parte ricorrente e ADER.
Ragusa, 16.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3615/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230000776847000 QUOTACONSORTILE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata per il pagamento della quota consortile anno 2017.
Parte ricorrente eccepisce, tra l'altro, il difetto di motivazione della cartella impugnata e la mancata prova della pretesa creditoria.
Chiede alla Corte di annullare la cartella di pagamento impugnata.
Si costituisce il concessionario per la riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Non si costituisce il Consorzio di bonifica, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
In data 16.12.2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata, che si risolve in difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili, attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica, con particolare riferimento alle parti di esso che devono riportare le aliquote applicate ed esplicitare le modalità di quantificazione del contributo.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o -si aggiunge -in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010,
26009/2008).
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 6839/2020).
La cartella impugnata, con la mera indicazione, in ultima pagina, delle particelle di terreno oggetto della pretesa tributaria, accompagnata dall'indicazione di aliquote e base di calcolo di cui non è spiegata l'origine, in assenza di indicazione del piano di classifica, dell'indicazione del fondo come ricompreso nel perimetro di contribuenza, del piano di contribuzione, non consente di evidenziare i presupposti costitutivi del credito iscritto a ruolo, contestati dal ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore, che ha emesso il ruolo per una pretesa tributaria rimasta ingiustificata;
le stesse vanno compensate tra parte ricorrente e ADER, che ha svolto attività dovuta;
la cartella viene qui annullata per motivi tutti riconducibili all'attività dell'ente impositore;
va tenuto conto al riguardo del disposto dell'art. 39 del d.lgvo 112 del 1999 e del contraddittorio già in partenza instaurato da parte ricorrente con l'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00, oltre CU se versato, IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa le spese di lite tra parte ricorrente e ADER.
Ragusa, 16.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO